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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 8736/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR GN Presidente rel. est.
CA DR CE
Valerio Brecciaroli CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 8736/25 promossa da:
nato in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo FOLCO
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito, Accogliere il motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione del ricorrente”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 26.10.24 al Questore di Torino domanda di conversione del permesso di soggiorno da richiesta asilo a lavoro subordinato;
nel provvedimento impugnato (notificato al ricorrente il 23.4.25) si dà atto che il richiedente risulta aver presentato istanza di permesso di soggiorno per richiesta asilo presso la questura di Pordenone in data 5 ottobre 2023, a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale. Il Questore evidenziava che, innanzitutto, non poteva essere consentita alcun tipo di conversione del permesso di cui era in possesso il richiedente e che la commissione territoriale di Trieste aveva, con provvedimento notificato al ricorrente in data 20 Febbraio 2024, deciso di non riconoscere allo straniero la protezione internazionale senza ravvisare la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare: pertanto dichiarava inammissibile l'istanza presentata.
Con ricorso depositato in data 26.4.25, allegava il ricorrente: di essere cittadino egiziano;
di avere presentato istanza volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto titolare di idoneo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta Universo di NI RT;
di vivere da oltre 3 anni in Italia ove soggiornano anche il fratello, cittadino italiano, la di lui moglie ed i nipoti, mentre in Egitto non ha più legami significativi;
di essere perfettamente integrato sul territorio nazionale e di parlare la lingua italiana. Specificava di avere lasciato l'Egitto a causa delle difficili condizioni economiche
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e fissata udienza di comparizione parti.
Il non si è costituito in giudizio per quanto ritualmente convenuto in giudizio (cfr. Controparte_1 ricevute di accettazione e di avvenuta consegna). Viene qui dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 23.10.25 compariva il ricorrente personalmente che dichiarava: “Sono in Italia dal 2023; vivo a casa con mio fratello e la sua famiglia. Lavoro e faccio l'elettricista e mi occupo di impiantistica e lavoro nel medesimo posto da più di 1 anno”.
Sulle richiamate conclusioni, il CE si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto è opportuno nuovamente ribadire, come già evidenziato dal precedente giudice relatore, che il decreto impugnato deve essere interpretato quale atto di rigetto, anche, del rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale. Il Questore, infatti, ha dato atto dell'assenza di ragioni per rilasciare altro titolo di soggiorno – come previsto dall'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 – ed altresì dell'insussistenza di ragioni di inespellibilità, reputando così non bisognoso di tutela , nel caso concreto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 Conv.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito CE non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della non ha ad oggetto il provvedimento CP_1 amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda avanti alla p.a. è stata presentata in data 26.10.24 Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023). Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6”. Pertanto, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità, che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso, d'altronde, si collocano le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione del nuovo art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo, ovviamente, l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI (si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ed invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.) L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame, consente pertanto una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gl stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di
“vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, attraverso la documentazione prodotta, ha dimostrato di avere raggiunto un elevato grado di integrazione sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa presso la ditta artigiana Universo di NI RT sin dal 5.12.24: sono state prodotte in giudizio anche alcune buste paga.
Lo svolgimento di continuativa attività lavorativa rappresenta un concreto indice di integrazione del richiedente sul territorio. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in Parte_1
Egitto il 15.01.1998, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
DR GN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR GN Presidente rel. est.
CA DR CE
Valerio Brecciaroli CE
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 8736/25 promossa da:
nato in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo FOLCO
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito, Accogliere il motivo di gravame e riconoscere al prevenuto la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione del ricorrente”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 26.10.24 al Questore di Torino domanda di conversione del permesso di soggiorno da richiesta asilo a lavoro subordinato;
nel provvedimento impugnato (notificato al ricorrente il 23.4.25) si dà atto che il richiedente risulta aver presentato istanza di permesso di soggiorno per richiesta asilo presso la questura di Pordenone in data 5 ottobre 2023, a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale. Il Questore evidenziava che, innanzitutto, non poteva essere consentita alcun tipo di conversione del permesso di cui era in possesso il richiedente e che la commissione territoriale di Trieste aveva, con provvedimento notificato al ricorrente in data 20 Febbraio 2024, deciso di non riconoscere allo straniero la protezione internazionale senza ravvisare la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare: pertanto dichiarava inammissibile l'istanza presentata.
Con ricorso depositato in data 26.4.25, allegava il ricorrente: di essere cittadino egiziano;
di avere presentato istanza volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto titolare di idoneo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta Universo di NI RT;
di vivere da oltre 3 anni in Italia ove soggiornano anche il fratello, cittadino italiano, la di lui moglie ed i nipoti, mentre in Egitto non ha più legami significativi;
di essere perfettamente integrato sul territorio nazionale e di parlare la lingua italiana. Specificava di avere lasciato l'Egitto a causa delle difficili condizioni economiche
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e fissata udienza di comparizione parti.
Il non si è costituito in giudizio per quanto ritualmente convenuto in giudizio (cfr. Controparte_1 ricevute di accettazione e di avvenuta consegna). Viene qui dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 23.10.25 compariva il ricorrente personalmente che dichiarava: “Sono in Italia dal 2023; vivo a casa con mio fratello e la sua famiglia. Lavoro e faccio l'elettricista e mi occupo di impiantistica e lavoro nel medesimo posto da più di 1 anno”.
Sulle richiamate conclusioni, il CE si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto è opportuno nuovamente ribadire, come già evidenziato dal precedente giudice relatore, che il decreto impugnato deve essere interpretato quale atto di rigetto, anche, del rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale. Il Questore, infatti, ha dato atto dell'assenza di ragioni per rilasciare altro titolo di soggiorno – come previsto dall'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 – ed altresì dell'insussistenza di ragioni di inespellibilità, reputando così non bisognoso di tutela , nel caso concreto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 Conv.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito CE non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della non ha ad oggetto il provvedimento CP_1 amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda avanti alla p.a. è stata presentata in data 26.10.24 Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023). Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6”. Pertanto, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità, che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso, d'altronde, si collocano le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione del nuovo art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo, ovviamente, l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI (si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". Ed invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.) L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame, consente pertanto una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gl stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di
“vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, attraverso la documentazione prodotta, ha dimostrato di avere raggiunto un elevato grado di integrazione sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa presso la ditta artigiana Universo di NI RT sin dal 5.12.24: sono state prodotte in giudizio anche alcune buste paga.
Lo svolgimento di continuativa attività lavorativa rappresenta un concreto indice di integrazione del richiedente sul territorio. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base di documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in Parte_1
Egitto il 15.01.1998, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
DR GN