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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4447/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8552/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 14/05/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883190 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale e, in subordine, ammissione della prova per testi
Appellato Comune di Napoli: estromissione dal giudizio e, in subordine, rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli, notificato al Comune di Napoli ed alla spa Municipia, l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/3190 relativo all'Imu dovuta per l'anno 2019 di euro 3.645,97, asserendo che l'immobile, sito in Indirizzo_1 piano T, int. 1, di sua proprietà, era la sua unica dimora e residenza abituale dal 2017 e quindi, come tale, era esente dal pagamento dell' IMU.
Il Comune si costituì eccependo il suo difetto di legittimazione passiva.
Si costituì anche il concessionario alla riscossione che concluse per il rigetto del ricorso.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 8552 emessa all'udienza del 14.4.2025 e depositata il 14.5.2025 rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Municipia spa, delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 250,00 oltre oneri ed accessori, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario, compensandole nei confronti del Comune di Napoli, ritenendo che non fosse stata provata la destinazione dell'immobile ad abitazione principale di esso ricorrente.
La sentenza è stata appellata dal Ricorrente_1 il quale ne ha chiesto la riforma integrale e, in subordine, in via istruttoria che fosse ammessa la prova testimoniale in merito alla sua dimora abituale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli che ha chiesto di essere estromesso dal giudizio e di rigettare l'appello.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della società
Municipia, rappresentata dall'avv. Difensore_2 , per mancanza della procura alle liti. Il legale nelle controdeduzioni dichiarò di agire “in virtù di procura in calce su foglio separato dal presente atto”. Tuttavia, il documento recante la procura non risulta né materialmente allegato né digitalmente prodotto, in violazione delle disposizioni imperative ex art. 83, comma 3 c.p.c. A tal riguardo richiama l'art 182 del cpc a norma del quale: " Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
Ha inoltre eccepito la nullità della notificazione e dell'intera costituzione processuale della società Municipia perché il difensore aveva indicato indicato quale domicilio digitale esclusivo l'indirizzo ferconsulting@pec. it, indirizzo non risultante nel REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
Rispetto a queste eccezioni deve dichiararsi, in relazione alla prima il difetto di interesse dell'appellante perché la decisione di primo grado non è stata basata su documenti prodotti dalla Municipia, né in questo grado v'è stata una produzione documentale rilevante per la decisione.
Irrilevante ai fini della costituzione in giudizio è l'indicazione da parte dell'avvocato di un indirizzo pec non inserito nel reginde, in quanto ciò non ha compromesso i diritti di difesa in giudizio del Ricorrente_1.
Venendo al merito, il ricorrente sostiene e documenta che dopo la separazione dalla moglie aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Napoli, alla Indirizzo_2. Successivamente aveva maturato la decisione di essere più presente nella vita del figlio, Nominativo_1, e per tale motivo aveva deciso di acquistare e trasferirsi stabilmente nell'appartamento di Indirizzo_1, ubicato nello stesso parco nel quale si trova la casa nella quale viveva il figlio, che abitava a Indirizzo_1 int. 4, così da poter svolgere appieno il ruolo genitoriale. L'atto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Napoli e allegato al ricorso introduttivo fonirebbe la prova della fine della coabitazione con l'ex moglie alla Indirizzo_1 int. 4.
La dimostrazione che egli vivesse nell'appartamento di Indirizzo_1 piano T, int. 1 è fornita:
dal contratto di fornitura di energia elettrica del 24.10.2017;
dalle fatture di energia elettrica relative agli anni dal 2017 al 2022, corredate dai relativi consumi regolari e coerenti;
dalle fatture del consumo del gas dalla data di acquisto dell'appartamento, nel 2017, sino al 2022, consumi anch'essi regolari e coerenti;
dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo della TARI dal 1/1/2018 al 2020, della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia dell'Entrate e Riscossione notificata il 7/12/2020;
dalla Pec e la mail inviata alla municipalità di Soccavo con la quale rappresentava l'errore nell'indicazione della scala e interno;
dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'amministratore di condominio sulla dimora abituale;
dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del portiere dello stabile;
dalla attestazione della Regione Campania della somministrazione del vaccino Covid del 2/5/21con
l'indicazione dell'esatta residenza e dimora abituale.
Osserva il collegio A fronte di questi dati v'è che il Ricorrente_1, come risulta dalla scheda anagrafica, risultava residente a [...]interno 4 secondo piano dal 9.6.2016 fino al 30.8.2021.
L'appellante sostiene che, avendo fornito la prova della sua dimora abituale, non sarebbe stata necessaria anche la residenza in quell'immobile.
L'argomento non è fondato.
Per poter usufruire dell'esenzione Imu sulla prima casa è decisiva la residenza anagrafica. La sola dimora abituale non è sufficiente. Per ottenere il beneficio fiscale devono coesistere i requisiti imposti dalla norma di legge, che richiede la dimora abituale e la residenza anagrafica ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza del 17 luglio 2024).
Il requisito anagrafico, è espressamente richiesto dalle norme.
La difesa del contribuente ha fatto riferimento, nel corso della discussione orale, alla sentenza della cassazione 10649 depositata il 23.12.2025 che avrebbe risolto in senso a lui favorevole una vicenda analoga.
Il richiamo non è pertinente in quanto in quel caso non v'era un problema di mutamento della residenza, ma vi era stato un errore nella indicazione in anagrafe dell'abitazione in quanto non era stato indicato l'interno che contraddistingueva l'abitazione. V'era stata una specificazione. In questo caso, invece, il contribuente non ha effettuato il cambio di residenza.
Le spese, per la peculiarità della vicenda, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4447/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8552/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 14/05/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883190 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale e, in subordine, ammissione della prova per testi
Appellato Comune di Napoli: estromissione dal giudizio e, in subordine, rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli, notificato al Comune di Napoli ed alla spa Municipia, l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/3190 relativo all'Imu dovuta per l'anno 2019 di euro 3.645,97, asserendo che l'immobile, sito in Indirizzo_1 piano T, int. 1, di sua proprietà, era la sua unica dimora e residenza abituale dal 2017 e quindi, come tale, era esente dal pagamento dell' IMU.
Il Comune si costituì eccependo il suo difetto di legittimazione passiva.
Si costituì anche il concessionario alla riscossione che concluse per il rigetto del ricorso.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 8552 emessa all'udienza del 14.4.2025 e depositata il 14.5.2025 rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Municipia spa, delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 250,00 oltre oneri ed accessori, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario, compensandole nei confronti del Comune di Napoli, ritenendo che non fosse stata provata la destinazione dell'immobile ad abitazione principale di esso ricorrente.
La sentenza è stata appellata dal Ricorrente_1 il quale ne ha chiesto la riforma integrale e, in subordine, in via istruttoria che fosse ammessa la prova testimoniale in merito alla sua dimora abituale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli che ha chiesto di essere estromesso dal giudizio e di rigettare l'appello.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della società
Municipia, rappresentata dall'avv. Difensore_2 , per mancanza della procura alle liti. Il legale nelle controdeduzioni dichiarò di agire “in virtù di procura in calce su foglio separato dal presente atto”. Tuttavia, il documento recante la procura non risulta né materialmente allegato né digitalmente prodotto, in violazione delle disposizioni imperative ex art. 83, comma 3 c.p.c. A tal riguardo richiama l'art 182 del cpc a norma del quale: " Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
Ha inoltre eccepito la nullità della notificazione e dell'intera costituzione processuale della società Municipia perché il difensore aveva indicato indicato quale domicilio digitale esclusivo l'indirizzo ferconsulting@pec. it, indirizzo non risultante nel REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
Rispetto a queste eccezioni deve dichiararsi, in relazione alla prima il difetto di interesse dell'appellante perché la decisione di primo grado non è stata basata su documenti prodotti dalla Municipia, né in questo grado v'è stata una produzione documentale rilevante per la decisione.
Irrilevante ai fini della costituzione in giudizio è l'indicazione da parte dell'avvocato di un indirizzo pec non inserito nel reginde, in quanto ciò non ha compromesso i diritti di difesa in giudizio del Ricorrente_1.
Venendo al merito, il ricorrente sostiene e documenta che dopo la separazione dalla moglie aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Napoli, alla Indirizzo_2. Successivamente aveva maturato la decisione di essere più presente nella vita del figlio, Nominativo_1, e per tale motivo aveva deciso di acquistare e trasferirsi stabilmente nell'appartamento di Indirizzo_1, ubicato nello stesso parco nel quale si trova la casa nella quale viveva il figlio, che abitava a Indirizzo_1 int. 4, così da poter svolgere appieno il ruolo genitoriale. L'atto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Napoli e allegato al ricorso introduttivo fonirebbe la prova della fine della coabitazione con l'ex moglie alla Indirizzo_1 int. 4.
La dimostrazione che egli vivesse nell'appartamento di Indirizzo_1 piano T, int. 1 è fornita:
dal contratto di fornitura di energia elettrica del 24.10.2017;
dalle fatture di energia elettrica relative agli anni dal 2017 al 2022, corredate dai relativi consumi regolari e coerenti;
dalle fatture del consumo del gas dalla data di acquisto dell'appartamento, nel 2017, sino al 2022, consumi anch'essi regolari e coerenti;
dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo della TARI dal 1/1/2018 al 2020, della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia dell'Entrate e Riscossione notificata il 7/12/2020;
dalla Pec e la mail inviata alla municipalità di Soccavo con la quale rappresentava l'errore nell'indicazione della scala e interno;
dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'amministratore di condominio sulla dimora abituale;
dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del portiere dello stabile;
dalla attestazione della Regione Campania della somministrazione del vaccino Covid del 2/5/21con
l'indicazione dell'esatta residenza e dimora abituale.
Osserva il collegio A fronte di questi dati v'è che il Ricorrente_1, come risulta dalla scheda anagrafica, risultava residente a [...]interno 4 secondo piano dal 9.6.2016 fino al 30.8.2021.
L'appellante sostiene che, avendo fornito la prova della sua dimora abituale, non sarebbe stata necessaria anche la residenza in quell'immobile.
L'argomento non è fondato.
Per poter usufruire dell'esenzione Imu sulla prima casa è decisiva la residenza anagrafica. La sola dimora abituale non è sufficiente. Per ottenere il beneficio fiscale devono coesistere i requisiti imposti dalla norma di legge, che richiede la dimora abituale e la residenza anagrafica ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza del 17 luglio 2024).
Il requisito anagrafico, è espressamente richiesto dalle norme.
La difesa del contribuente ha fatto riferimento, nel corso della discussione orale, alla sentenza della cassazione 10649 depositata il 23.12.2025 che avrebbe risolto in senso a lui favorevole una vicenda analoga.
Il richiamo non è pertinente in quanto in quel caso non v'era un problema di mutamento della residenza, ma vi era stato un errore nella indicazione in anagrafe dell'abitazione in quanto non era stato indicato l'interno che contraddistingueva l'abitazione. V'era stata una specificazione. In questo caso, invece, il contribuente non ha effettuato il cambio di residenza.
Le spese, per la peculiarità della vicenda, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.