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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 28/05/2025 esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 1406 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Mangazzo (C.F.: , - PEC: C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente con Email_1 l'Avv. Anastasia Ausili (C.F. – pec: C.F._3
) presso cui si chiede di ricevere le Email_2 comunicazioni inerenti la presente procedura, giusta procura su foglio separato, allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Roma, alla Via Valadier, n. 44 opponente e
(C.F. ), residente in [...] C.F._4 Francesco Coletti n. 19 ed ivi elettivamente domiciliata in V.le Bruno Buozzi n. 82 presso lo studio dell'Avv. Irene Pellicciari (C.F. ), che C.F._5 la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo pec
, fax n. 06.68193279 Email_3
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15826/2024 del 27/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 18384/2024. Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
1 2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 ter – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, quali sono quelle del rito locatizio in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 436 bis e 348 c.p.c., la Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità va dichiarata con sentenza. Tale principio al pari di quello di cui all'art. 435 c.p.c. deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604). Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile con sentenza, essendo l'ipotesi assimilabile a quella di cui all'art. 435 c.p.c. come modificato dalla Corte Costituzionale n. 15 del 1977 nonché dalle S.U. n. 20604 del 2008. Al lume delle considerazioni che precedono, nella fattispecie, s'impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.15826/2024 del 27/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 18384/2024 che, per l'effetto, va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.. Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente (v. in ogni caso, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008). III. Le spese anticipate dalla parte ricorrente sono irripetibili. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 8, tariffa parte I, allegata al DPR 131/86 e ss. (v. anche risoluzione ministeriale 263/E del 21 settembre 2007, secondo cui i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali. Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008)
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione civile sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni
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diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 15826/2024 del 27/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 18384/2024;
- dichiara l'irripetibilità delle spese e delle competenze di giudizio di opposizione. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 28/05/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 28/05/2025 esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 1406 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Mangazzo (C.F.: , - PEC: C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente con Email_1 l'Avv. Anastasia Ausili (C.F. – pec: C.F._3
) presso cui si chiede di ricevere le Email_2 comunicazioni inerenti la presente procedura, giusta procura su foglio separato, allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Roma, alla Via Valadier, n. 44 opponente e
(C.F. ), residente in [...] C.F._4 Francesco Coletti n. 19 ed ivi elettivamente domiciliata in V.le Bruno Buozzi n. 82 presso lo studio dell'Avv. Irene Pellicciari (C.F. ), che C.F._5 la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo pec
, fax n. 06.68193279 Email_3
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15826/2024 del 27/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 18384/2024. Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 ter – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, quali sono quelle del rito locatizio in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 436 bis e 348 c.p.c., la Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità va dichiarata con sentenza. Tale principio al pari di quello di cui all'art. 435 c.p.c. deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604). Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile con sentenza, essendo l'ipotesi assimilabile a quella di cui all'art. 435 c.p.c. come modificato dalla Corte Costituzionale n. 15 del 1977 nonché dalle S.U. n. 20604 del 2008. Al lume delle considerazioni che precedono, nella fattispecie, s'impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.15826/2024 del 27/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 18384/2024 che, per l'effetto, va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.. Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente (v. in ogni caso, per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008). III. Le spese anticipate dalla parte ricorrente sono irripetibili. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 8, tariffa parte I, allegata al DPR 131/86 e ss. (v. anche risoluzione ministeriale 263/E del 21 settembre 2007, secondo cui i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali. Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008)
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione civile sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni
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diversa e contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 15826/2024 del 27/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 18384/2024;
- dichiara l'irripetibilità delle spese e delle competenze di giudizio di opposizione. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 28/05/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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