Articolo 7 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Articolo 6Articolo 8
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Art. 7. 1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 e' istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.
1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, ((individuato)) dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.
1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:
a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).
1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ((e con il Ministro)) della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.
Entrata in vigore il 3 luglio 2022
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