Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 209
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento di rigetto

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse chiara e idonea a consentire il diritto di difesa, in quanto la società aveva già avuto contezza dei motivi di rigetto con l'atto di preavviso e la motivazione finale richiamava la normativa che preclude la rateizzazione in caso di decadenza da precedente rateizzazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 19 del dPR 602/73

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie della decadenza sussiste anche nell'ipotesi di mancato pagamento di alcuna rata, una volta che l'istanza di rateizzazione sia stata accolta e perfezionata con l'incontro delle volontà. Il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza e la preclusione ad altre rateizzazioni per la stessa cartella.

  • Rigettato
    Richiesta di concessione della rateizzazione

    Il ricorso è stato rigettato in quanto la Corte ha ritenuto fondate le ragioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla decadenza da precedente rateizzazione e alla conseguente preclusione di nuove rateizzazioni per la stessa cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 209
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo