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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NA NN, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2337/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 443210 CONTRIBUTI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2647/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti depositati.
Resistente chiamato alle ore 11.05 nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.a.S. ha presentato ricorso contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di rigetto della istanza di rateazione delle cartelle di pagamento n.
31420220004012532 di € 110.296,40 e n. 01420230040070442000 di € 46,11.
L'istanza di rateizzazione è stata respinta per due motivi: la decadenza da una precedente rateazione (la n.
387927 del 5 aprile 2023) e l'impossibilità di sviluppare un piano di rateazione con rata minima di € 50,00 per la seconda cartella.
La società ricorrente contesta la validità del provvedimento per difetto di motivazione e violazione dell'art. 19 del dPR 602/73, sostenendo che la precedente rateazione non si è mai perfezionata, poiché non è stata pagata nessuna rata laddove la fattispecie della decadenza presuppone il mancato pagamento delle rate successive alla prima, quindi non considera l'ipotesi in esame, in cui il mancato pagamento anche della prima rata avrebbe impedito il perfezionarsi della fattispecie della rateizzazione.
Quanto alla cartella n. 01420230040070442000 sarebbe stata già saldata e non sarebbe oggetto del ricorso.
La società chiede l'annullamento del provvedimento e la concessione della rateazione per la cartella n.
31420220004012532, con vittoria di spese e competenze.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione che ha contestato in fatto e diritto le censure dedotte dalla società ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Le parti hanno depositato memorie difensive e alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità del provvedimento di rigetto della rateazione per violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90 e della Legge n.. 212/00 in materia di motivazione degli atti della P.A.
Sulla questione va evidenziato che il procedimento per l'emissione di un piano di rateazione è sorretto dalla
L. 241/90, in tale alveo normativo, per costante giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di rigetto non può fondarsi su motivi nuovi e diversi rispetto a quelli preannunciati con il preavviso di rigetto, posto che la ratio sottesa all'istituto del preavviso è quella di consentire un'effettiva partecipazione al procedimento da parte dell'interessato che, in tal modo, ha la possibilità di presentare controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento del provvedimento richiesto. Tale impostazione è sorretta dalla giurisprudenza (cfr., al riguardo Cons. Stato Sez. III, 29 luglio 2014, n. 4021) cui questa Corte aderisce, dovendosi ritenere di conseguenza precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo di rigetto della istanza del privato su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio. Invero, come evidenziato anche da giurisprudenza delle Corti
Tributarie (cfr., per tutte T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 1° luglio 2013, n. 6501; T.A.R. Lazio Roma Sez.
II quater, 01/07/2013, n. T.A.R. Piemonte – Sez. I, 7/02/2007, n. 503 e TAR, Campania-Salerno, sez. I, sentenza 04/03/2015 n° 477, nonché le pronunce di T.A.R. 2 Toscana Firenze Sez. II, 07/02/2013, n. 220;
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 26/01/2012, n. 146; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 06/02/2014, n. 395) che hanno evidenziato la sufficienza della motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale qualora sia conforme a quanto già esposto in sede di atto di preavviso, dovendosi ritenere anzi precluso alla P.A. di fondare il provvedimento medesimo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10 bis, L. n. 241 del 1990”. Per le ragioni esposte, poiché la società ha avuto contezza dei motivi di rigetto della istanza di rateizzazione già con l'atto di preavviso e non ha lamentato difetto di motivazione e, comunque, visto che la motivazione
è più che idonea a sorreggere l'atto in questione, consistendo nel richiamo alla normativa che preclude il beneficio della rateizzazione ove per la stessa cartella vi sia stata decadenza da una precedente rateizzazione, la motivazione dell'atto deve ritenersi chiara e tale da consentire all'interessato il diritto di difesa.
La censura è di conseguenza infondata.
5. ugualmente priva di pregio è la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente sostiene con riferimento alla prima rateizzazione della stessa cartella di pagamento, richiesta e concessa dalla P.A., che il mancato pagamento anche della prima rata integrerebbe la fattispecie del mancato perfezionamento e non della decadenza che presuppone il pagamento almeno della prima rata.
Tale tesi non ha fondamento giuridico.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la fattispecie della decadenza sussiste anche nell'ipotesi in cui malgrado la richiesta della rateizzazione e l'accoglimento della istanza non venga pagata alcuna rata. In tal caso la fattispecie della rateizzazione deve ritenersi perfezionata alla stregua della disciplina contrattualistica cui è asssimilabile qualunque accordo anche nei confronti della P.A. essendosi verificato l'incontro delle due volontà. Diverso sarebbe se l'interessato revochi l'istanza prima dell'accettazione da parte della P.A.
Ne consegue che il mancato pagamento delle rate dà luogo alla decadenza cui consegue la preclusione del beneficio dell'ammissione ad altra rateazione per la stessa cartella.
D'altra parte, il contribuente era a conoscenza degli obblighi di pagamento che assumeva con la richiesta di rateizzazione e della comminatoria della decadenza automatica del beneficio con le conseguenze preclusive su ulteriori richieste di rateazione.
Va da sé, naturalmente, che il legislatore con provvedimenti ad hoc possa intervenire in materia, concedendo la possibilità di rateizzare debiti fiscali che in base alla disciplina a regime non sarebbero più ammessi alla rateizzazione.
6. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NA NN, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2337/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 443210 CONTRIBUTI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2647/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta agli atti depositati.
Resistente chiamato alle ore 11.05 nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.a.S. ha presentato ricorso contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di rigetto della istanza di rateazione delle cartelle di pagamento n.
31420220004012532 di € 110.296,40 e n. 01420230040070442000 di € 46,11.
L'istanza di rateizzazione è stata respinta per due motivi: la decadenza da una precedente rateazione (la n.
387927 del 5 aprile 2023) e l'impossibilità di sviluppare un piano di rateazione con rata minima di € 50,00 per la seconda cartella.
La società ricorrente contesta la validità del provvedimento per difetto di motivazione e violazione dell'art. 19 del dPR 602/73, sostenendo che la precedente rateazione non si è mai perfezionata, poiché non è stata pagata nessuna rata laddove la fattispecie della decadenza presuppone il mancato pagamento delle rate successive alla prima, quindi non considera l'ipotesi in esame, in cui il mancato pagamento anche della prima rata avrebbe impedito il perfezionarsi della fattispecie della rateizzazione.
Quanto alla cartella n. 01420230040070442000 sarebbe stata già saldata e non sarebbe oggetto del ricorso.
La società chiede l'annullamento del provvedimento e la concessione della rateazione per la cartella n.
31420220004012532, con vittoria di spese e competenze.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione che ha contestato in fatto e diritto le censure dedotte dalla società ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Le parti hanno depositato memorie difensive e alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità del provvedimento di rigetto della rateazione per violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90 e della Legge n.. 212/00 in materia di motivazione degli atti della P.A.
Sulla questione va evidenziato che il procedimento per l'emissione di un piano di rateazione è sorretto dalla
L. 241/90, in tale alveo normativo, per costante giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di rigetto non può fondarsi su motivi nuovi e diversi rispetto a quelli preannunciati con il preavviso di rigetto, posto che la ratio sottesa all'istituto del preavviso è quella di consentire un'effettiva partecipazione al procedimento da parte dell'interessato che, in tal modo, ha la possibilità di presentare controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento del provvedimento richiesto. Tale impostazione è sorretta dalla giurisprudenza (cfr., al riguardo Cons. Stato Sez. III, 29 luglio 2014, n. 4021) cui questa Corte aderisce, dovendosi ritenere di conseguenza precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo di rigetto della istanza del privato su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della L. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio. Invero, come evidenziato anche da giurisprudenza delle Corti
Tributarie (cfr., per tutte T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 1° luglio 2013, n. 6501; T.A.R. Lazio Roma Sez.
II quater, 01/07/2013, n. T.A.R. Piemonte – Sez. I, 7/02/2007, n. 503 e TAR, Campania-Salerno, sez. I, sentenza 04/03/2015 n° 477, nonché le pronunce di T.A.R. 2 Toscana Firenze Sez. II, 07/02/2013, n. 220;
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 26/01/2012, n. 146; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 06/02/2014, n. 395) che hanno evidenziato la sufficienza della motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale qualora sia conforme a quanto già esposto in sede di atto di preavviso, dovendosi ritenere anzi precluso alla P.A. di fondare il provvedimento medesimo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10 bis, L. n. 241 del 1990”. Per le ragioni esposte, poiché la società ha avuto contezza dei motivi di rigetto della istanza di rateizzazione già con l'atto di preavviso e non ha lamentato difetto di motivazione e, comunque, visto che la motivazione
è più che idonea a sorreggere l'atto in questione, consistendo nel richiamo alla normativa che preclude il beneficio della rateizzazione ove per la stessa cartella vi sia stata decadenza da una precedente rateizzazione, la motivazione dell'atto deve ritenersi chiara e tale da consentire all'interessato il diritto di difesa.
La censura è di conseguenza infondata.
5. ugualmente priva di pregio è la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente sostiene con riferimento alla prima rateizzazione della stessa cartella di pagamento, richiesta e concessa dalla P.A., che il mancato pagamento anche della prima rata integrerebbe la fattispecie del mancato perfezionamento e non della decadenza che presuppone il pagamento almeno della prima rata.
Tale tesi non ha fondamento giuridico.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la fattispecie della decadenza sussiste anche nell'ipotesi in cui malgrado la richiesta della rateizzazione e l'accoglimento della istanza non venga pagata alcuna rata. In tal caso la fattispecie della rateizzazione deve ritenersi perfezionata alla stregua della disciplina contrattualistica cui è asssimilabile qualunque accordo anche nei confronti della P.A. essendosi verificato l'incontro delle due volontà. Diverso sarebbe se l'interessato revochi l'istanza prima dell'accettazione da parte della P.A.
Ne consegue che il mancato pagamento delle rate dà luogo alla decadenza cui consegue la preclusione del beneficio dell'ammissione ad altra rateazione per la stessa cartella.
D'altra parte, il contribuente era a conoscenza degli obblighi di pagamento che assumeva con la richiesta di rateizzazione e della comminatoria della decadenza automatica del beneficio con le conseguenze preclusive su ulteriori richieste di rateazione.
Va da sé, naturalmente, che il legislatore con provvedimenti ad hoc possa intervenire in materia, concedendo la possibilità di rateizzare debiti fiscali che in base alla disciplina a regime non sarebbero più ammessi alla rateizzazione.
6. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.