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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8273/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8273/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza cartolare del 15.10.2024, con concessione di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 7.01.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: ), tutti
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente in data 5.12.2017, dagli avv.ti Pasquale Landolfi e Antonio Landolfi, unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio legale in Napoli alla via del Parco Margherita n. 36;
- OPPONENTI -
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
quale incorporante della in persona del legale rappresentante p.t., in forza Controparte_2 dell'atto di fusione per incorporazione del 26.03.2021 per atto del Notaio rappresentata e Per_1
difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 5.04.2018, dall'avv. Antonella Cangiano, unitamente alla quale elettivamente domicilia all'indirizzo digitale Email_1
- OPPOSTA –
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_3 P.IVA_2
quale mandataria di (P.I.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di intervento depositata
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telematicamente in data 19.04.2019, dall'avv. Antonina Accardi, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Roma alla via della Camilluccia n. 19
- TERZA INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C. –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2099/2017 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno spiegato tempestiva opposizione avverso il
[...] Parte_4 Parte_5
decreto ingiuntivo n, 2099/2017 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato, in solido con la società , nella loro rispettiva veste di fideiussori e debitore Controparte_5 principale, di pagare in favore dell' (in forma abbreviata “ Controparte_6 [...]
”), quale incorporante della , la somma di euro 633.588,67 a titolo CP_2 Controparte_7
di saldo negativo del conto corrente n.60038 e di anticipazioni su fatture estere, con il carico dei successivi interessi e delle spese della procedura monitoria, in forma immediatamente esecutiva nei soli confronti della società debitrice principale e del garante . Parte_1
A fondamento della spiegata opposizione, gli ingiunti hanno eccepito: 1) l'illegittima revoca degli affidamenti posta in essere dalla banca;
2) l'applicazione di tassi di interesse usurari ed anatoicistici;
3) la mancata pattuizione di commissioni a vario titolo denominate e di spese di gestione e valute, postergati ed antergate ad esclusivo vantaggio della banca;
4) l'illegittima variazione in peius delle condizioni contrattuali;
5) la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la banca continuato a concedere ulteriore credito alla società correntista senza specifica autorizzazione dei garanti;
6) la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Hanno poi dedotto di aver instaurato innanzi a questo stesso Tribunale un giudizio di accertamento negativo del credito (n.r.g. 122/2017) derivante dagli stessi rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa azionata in monitorio, che costituirebbe dunque una violazione del divieto di duplicazione dei giudizi.
Hanno, quindi, concluso, per la revoca del titolo monitorio e la condanna della banca in via riconvenzionale alla restituzione delle somme illegittimamente percepite e al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quantificato nell'importo di euro 1.000.000, da porre in compensazione con l'eventuale credito risultante a favore della banca, con aggravio delle spese di lite.
2. Ha resistito all'opposizione la quale incorporante della Controparte_6 [...]
a sua volta nelle more fusasi per incorporazione in Controparte_8 Controparte_1
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eccependo, in via preliminare ed in rito, l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Ha controbattuto argomentatamente a ciascun motivo di opposizione in rito e nel merito ed ha eccepito la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle rimesse di natura solutorie.
Ha fatto inoltre presente che in data 6.12.2017 era ad essa pervenuto il pagamento della somma di euro 519.774,05 da parte della banca del in Controparte_9
conseguenza del quale il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti si era ridotto ad euro
292.323,87.
Ha, quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione anche nei confronti di , Parte_2
, e , insistito per il rigetto dell'opposizione e Parte_4 Parte_5 Parte_3
delle spiegate domande riconvenzionali, con condanna dei debitori al pagamento della predetta somma e alle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nei confronti di
, , e e sospesa la provvisoria Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3 esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. nei confronti di , espletata vanamente Parte_1
la procedura di mediazione obbligatoria ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU contabile affidata al dott. commercialista . CP_10
4. Nelle more, con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositata telematicamente in data 19 aprile 2019 si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria di Controparte_3 [...]
cessionaria del credito oggetto di causa in forza del contratto di cessione dei Controparte_4
crediti stipulato con il 26 luglio 2018, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti e CP_2 chiedendo l'estromissione dell'istituto di credito cedente.
5. Indi, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni al
16.02.2023, poi differita, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), mediante un duplice rinvio d'ufficio, al 15.10.2024. A tale ultima udienza, è stata, quindi, riservata in decisione, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va osservato che nel corso del giudizio si è costituita per il Controparte_3
tramite della mandataria di a seguito della cessione dei crediti in Controparte_4
blocco intervenuta con in data 26.07.2018, facendo proprie le difese già spiegate in atti e CP_2
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chiedendo l'estromissione dell'istituto di credito cedente, senza tuttavia ottenere il consenso delle altre parti a tal fine.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome, come detto, è mancato il consenso di tutte le
Cont parti all'esclusione di banca dal giudizio, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originariamente costituite, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa all'effettività della prova della legittimazione processuale della interventrice.
2. L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va, innanzitutto, osservato che infondatamente la ha eccepito la nullità dell'atto di CP_2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Ed invero, nel caso di specie, non può ritenersi nullo l'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove è possibile dalla lettura unitaria dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate individuare in maniera chiara le illegittimità che gli opponenti addebitano ai rapporti dai quali trae origine il credito azionato in via monitoria
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(anatoicismo, usura, commissioni illegittime, valute non pattuite e profili di nullità delle fideiussioni prestate) e il provvedimento giurisdizionale che gli stessi mirano ad ottenere (restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca o comunque rideterminazione del saldo contabile, oltre al risarcimento del danno).
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa della banca, che a dispetto della lamentata ambiguità dell'atto introduttivo, ha compiutamente controbattuto a ciascuno dei motivi posti a fondamento dell'opposizione.
2.2. Ciò posto, mette conto in diritto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne discende, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata dalla banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore e quella di accertamento della nullità parziale del contratto e di ripetizione dell'indebito, proposta dal correntista in via riconvenzionale.
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In relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963;
Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,
e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284
c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
2.3. Tanto debitamente premesso, va in primo luogo affermata la procedibilità della domanda di pagamento azionata dalla banca per essere stato esperito su impulso degli opponenti il procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo per la mancata adesione dell'opposta (vedi verbale del 23.07.2018 in atti).
Va, infatti, osservato che l'assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione
(obbligatoria nella materia oggetto del presente giudizio: contratti di finanziamento) è subordinato all'attivazione della procedura da parte del creditore ingiungente (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020;
Cass. 8 gennaio 2021, n. 159) e non all'esito positivo della stessa.
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Ed infatti, è lo stesso D.Lgs. 28/2010 a prevedere che la parte invitata a partecipare alla mediazione può accettare l'invito, e solo in tal caso s'imporrà - come recentemente chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019 - la sua partecipazione personale o a mezzo di procuratore speciale al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine delle procedura, oppure non accettare l'invito o non rispondere, così determinando la conclusione del procedimento con esito negativo.
Dunque, la scelta della parte invitata di non partecipare alla mediazione non comporta l'improcedibilità della domanda, essendo alla stessa riconnesse le conseguenze espressamente previste dall'art. 8, comma 4 bis del d.lgs. cit., ovvero la possibilità per il giudice nel successivo giudizio di desumere argomenti di prova (ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.) e la condanna della parte costituita che non abbia ingiustificatamente preso parte alla procedura al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, anche se poi è risultata vittoriosa.
Volgendo all'applicazione di tali principi al caso concreto, deve ritenersi che sebbene introdotta dalla parte opponente (sulla quale, peraltro, all'epoca secondo la giurisprudenza maggioritaria incombeva il relativo onere), la condizione deve ritenersi validamente avverata per effetto della ingiustificata mancata adesione da parte di sulla quale ricadranno le relative conseguenze come si dirà CP_2
nel capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite.
2.4. Sotto un diverso profilo ne deve essere riconosciuta la certa ammissibilità.
Sostengono gli opponenti che la domanda azionata in monitorio costituirebbe una non consentita duplicazione del giudizio di accertamento negativo del credito derivante dagli stessi contratti bancari previamente instaurato innanzi a questo stesso Tribunale e rubricato al n.r.g. 122/2017.
La tesi è priva di pregio.
Ed infatti, la proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del tribunale di emetterlo non sono preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di un giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio (v.
Cass. 31823/2019). La circostanza che un decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale e successivamente opposto, riguardi un credito, il quale sia già stato azionato dal creditore avanti allo stesso tribunale, mediante proposizione di domanda riconvenzionale in un processo di cognizione ordinaria, iniziato dal debitore con azione di accertamento negativo del credito stesso, non comporta, pertanto,
l'invalidità del decreto poiché fra quel processo ed il successivo processo di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste né un rapporto di litispendenza né un rapporto di continenza, difettando il presupposto della loro pendenza innanzi a giudici diversi, e sussiste, invece, una situazione che rende
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applicabile la disciplina della riunione prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.c. (Cass. n. 8327 del
2002; Cass. n. 1876 del 1999; Cass. n. 12707 del 1993).
Ne consegue che, nella specie, l'evidente connessione tra il presente giudizio a mezzo del quale gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui, a seguito di ricorso depositato il
10 maggio 2017, questo Tribunale ha ingiunto alla società e Controparte_11 Parte_1
, , , e il pagamento
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3
della somma di euro 633.588,67 a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 60038 e delle anticipazioni su fatture estere ed il giudizio 122/2017, con il quale i predetti debitori, con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2017, avevano convenuto innanzi a questo stesso Tribunale
[...]
per l'accertamento negativo del medesimo credito dalla stessa vantato (senza, peraltro, CP_2 che quest'ultima avesse spiegato domanda riconvenzionale di pagamento), avrebbe al più giustificato la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., ma non avrebbe potuto certamente inficiare, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la validità della domanda azionata in monitorio.
Ad ogni buon conto, è pacifico che il giudizio di accertamento negativo è stato dichiarato interrotto per il fallimento della società debitrice principale, senza essere stato riassunto nei termini di legge, così svuotando di consistenza ogni questione sollevata al riguardo.
2.5. Venendo al merito, occorre premettere che la pretesa creditoria trae fondamento dal contratto di conto corrente n. 60038 pacificamente acceso nel 1997 sul quale sono state regolate una pluralità di aperture di credito e da finanziamenti concessi per operazioni di anticipazioni alle esportazioni con contestuale cessione del credito. Il conto risulta poi chiuso alla data del 30.12.2016, così sconfessando l'eccezione sollevata dalla banca di inammissibilità dell'esperita azione di ripetizione dell'indebito in ragione della permanenza del contratto di conto corrente.
Ad ogni buon conto, ritiene il Tribunale che a fronte della richiesta di pagamento della banca sussisterebbe certamente l'interesse degli opponenti anche nel caso di un conto aperto e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass. 21646/2018 e più di recente Cass. 4214/2024). Interesse, che nella specie si concretizza nella possibilità di portare in
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compensazione con il credito vantato dalla banca quello eventualmente risultante dall'espunzione delle annotazioni illegittime applicate.
2.5.1. Trattandosi di contratto stipulato in epoca successiva al 3 marzo 1992, lo stesso doveva essere necessariamente stipulato in forma scritta e l'onere di produrlo in giudizio incombeva sull'opponente/attore in ripetizione dell'indebito.
Ed infatti, per la giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550, n. 35605 del 20.12.2023).
Ed invece, come pure appurato dal nominato consulente tecnico d'ufficio, non risulta prodotto agli atti di causa, né da parte attrice né dalla banca convenuta, il documento contrattuale, mentre risultano prodotti gli estratti conto e gli scalari per l'intera durata del rapporto (dal 15.05.1997 al 30.12.2016)
e i contratti delle aperture di credito del 2003, del 2004, del 2005 del 2011 e del 2015.
2.5.1.1. Con riguardo alla ripetizione dell'indebito degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto è del tutto evidente, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto, competeva agli opponenti dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell'oggetto.
Tale prova non può ricavarsi dagli estratti conto prodotti, che nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano.
Ed invero, una volta chiarito che agli opponenti competeva di dimostrare l'inesistenza di determinate clausole o il fatto che le stesse presentassero connotazioni tali da farle apparire nulle, le censure al riguardo mosse nell'atto di citazione si rilevano infondate. Infatti, l'insussistenza della causa debendi dipende da quanto era previsto (o non previsto) nei contratti conclusi dalle parti, non dall'andamento del rapporto (per come documentato dagli estratti conto prodotti).
Coglie, invece, nel segno la censura relativa alla illegittimità delle Commissioni di Massimo Scoperto pattuite nei contratti di aperture di credito depositati in atti dalla banca.
In proposito, giova ricordare in diritto che prima degli interventi normativi succedutisi tra il 2009 e il
2012, l'espressione «commissione di massimo scoperto» è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una
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certa somma per un certo lasso di tempo (commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) - e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo.
Ciò premesso quanto alla mancanza di una nozione unitaria di commissione di massimo scoperto, si osserva che mentre una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole che prevedono il pagamento della commissione di massimo scoperto sono nulle per difetto di causa, altra più condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia per certo una sua causa legittima, in quanto, come pure riconosciuto dalla corte di legittimità, costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.
Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è quantificata attraverso il limite massimo della somma utilizzata nel periodo: ciò è perfettamente in linea con lo schema causale sopra indicato giacché l'impiego di tale importo trova ragione proprio nel fatto che questo sia stato messo a disposizione del cliente. Quanto all'oggetto della prestazione, la giurisprudenza ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che: a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità; b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In assenza di tali requisiti non si potrebbe ravvisare l'esistenza di un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria (non potendosi ritenere che il cliente abbia prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e delle sue conseguenze economiche) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca priva di base giuridica (cfr. Corte d'appello di Roma, Sentenza n. 7324/2023 del 14-11-2023)
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Deve essere poi richiamato il principio secondo il quale in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. 19825/2022 e più di recente 1373/2024).
Ebbene, nella specie, come rilevato dalla consulenza contabile in atti, nel primo contratto di apertura di credito sottoscritto e presente agli atti (3.06.2003), nonostante venga indicato il valore numerico in termini percentuali delle CSM (aliquota pari a 0,1250%), risulta carente la previsione della base di calcolo su cui applicarle e quelle della periodicità di addebito.
La commissione di massimo scoperto è risultata calcolata in percentuale sul massimo scoperto del trimestre, e cioè sulla esposizione massima effettivamente raggiunta a prescindere dalla durata della stessa e della presenza o meno di un affidamento in conto corrente, sia sugli importi intra fido che extra fido, assumendo in tal modo le caratteristiche di un onere finanziario aggiunto agli interessi
(vedi pag. 9 relazione in atti).
Ne consegue che la clausola, in mancanza di tali elementi essenziali, deve ritenersi indeterminata, con la conseguenza che gli addebiti effettuati a tale titolo sul collegato rapporto di conto corrente devono essere espunti.
2.5.1.2. Il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone invece avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo, con riferimento al periodo anteriore a quello in cui è stata vigente la delib. CICR 9 febbraio 2000: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione della Cost., art. 76, il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Ove - come nel caso in esame - non vengano quindi in questione le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle relative disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla (vedi la già richiamata Cass. n. 35605/2023).
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Sempre in tema di capitalizzazione, risulta poi specificamente dedotto dagli opponenti il mancato adeguamento delle condizioni contrattuali a seguito dell'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla delib. CICR 9 febbraio 2000. La deduzione degli opponenti circa l'assenza di una nuova pattuizione della capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera è decisiva ove si consideri che una tale pattuizione condiziona la legittima praticabilità dell'anatocismo nell'arco di tempo in questione (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140).
Parte opposta ha dedotto, anche a mezzo di una specifica osservazione critica all'elaborato peritale che, per il periodo successivo all'1.7.2000, la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori debba ritenersi legittima, avendo essa adeguato la disciplina del rapporto alle prescrizioni dettate dalla delibera CICR di cui dinanzi si è detto.
La doglianza è immeritevole di seguito.
Il nominato consulente tecnico ha accertato che tra i documenti prodotti dalla banca non risulta ci sia stata dopo l'entrata in vigore della citata delibera, specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale: anche nei documenti relativi alle concessioni/variazioni (successive) delle aperture di credito in c/c non vi è indicazione in merito alla disciplina della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (vedi pag. 10, 4 cpv perizia in atti).
Come noto, l'articolo 7 della delibera CICR dinanzi richiamata, ratione temporis applicabile, detta una disposizione di carattere transitorio, la quale stabilisce che: “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti, l'opposta ha provato unicamente l'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dell'avviso generalizzato di applicazione, a partire dall'1.7.2000, del criterio di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi a debito e di quelli a credito.
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Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, tanto non può ritenersi sufficiente per affermare che, per il periodo successivo al luglio 2000, la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, pur nell'osservanza del criterio di reciprocità, sia legittima.
Infatti, in adesione a quanto al riguardo affermato da una parte consistente della giurisprudenza di merito, deve rilevarsi che la nuova disciplina dell'anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 cod. civ. Ed infatti, mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo, nel nuovo quadro normativo l'anatocismo è ammesso alla sola condizione dell'osservanza dell'identico periodo di capitalizzazione degli interessi.
Peraltro, avuto riguardo alla rilevante differenza notoriamente esistente tra i tassi di interesse debitori e quelli creditori (chiaramente ravvisabile anche nella fattispecie in esame), i benefici che in linea di principio potrebbero discendere dall'osservanza del criterio di reciprocità finiscono per rimanere su di un piano puramente astratto e non si traducono in un effettivo vantaggio per il correntista.
Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato, la banca – in relazione ai rapporti pregressi
– per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a debito del correntista, necessita della “preventiva approvazione” del cliente, non essendo all'uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale.
Ne consegue la radicale illegittimità dell'anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto, con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto (cfr. Trib.
Piacenza, 27.10.2014, Trib. Taranto, 27.6.2012, nonché Trib. Torino, 6204/07; Trib. Benevento,
252/08; Trib. Venezia, 518/14, Trib. Alessandira, 21.2.2015).
Quanto, poi, alla questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi, consistente nello stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto), va evidenziato, come, alla luce della pronuncia n. 24418/2010 delle sezioni unite della
S.C., il problema possa ritenersi definitivamente risolto.
In proposito, invero, le sezioni unite hanno affermato che “ .. detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività"
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di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio uris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori.
Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna ..”.
Non vi è allora possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria - soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283
c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
Deve, dunque, tenersi conto della prima ipotesi di ricalcolo del rapporto di conto corrente n. 60038 operata dall'ausiliario dell'ufficio, che vede un saldo contabile a favore del correntista pari ad euro
134.585,96, ottenuto mediante l'eliminazione di qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto, le commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite in quanto determinate solo nell'aliquota ed escludendo le variazioni sfavorevoli accertatamente non comunicate.
2.5.1.3. Non può al riguardo essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento a tutte le rimesse anteriori alla prima apertura di credito documentata risalente all'anno
2003.
Nell'esame della questione deve muoversi dal necessario riferimento ai principi espressi dalla S.C. nella nota sentenza n. 24418/2010, dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78/12, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10), il quale stabiliva che « In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la
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prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa ».
Orbene, nella sentenza n. 24418/10, le Sezioni Unite della Cassazione affermavano testualmente che:
“ .. non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza della accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato effettuato”; e, ancora: “ se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono registrati”.
Pertanto, i principi di diritto enucleabili dalla sentenza innanzi richiamata sono i seguenti: non può esservi ripetizione se non sussiste pagamento;
il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla data dell'annotazione in conto, solo se il versamento affluisce su un conto passivo non affidato ovvero su di un conto affidato il cui saldo debitore supera i limiti dell'affidamento; diversamente, quando si tratti di versamenti ripristinatori della provvista, cioè effettuati entro i limiti del fido oppure in presenza di conto attivo, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto.
Con specifico riferimento alla fattispecie di cui si discute, la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
4518/14, ha chiaramente interpretato i principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia delle sezioni unite, stabilendo che “i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate”.
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Tanto premesso, merita, altresì, rilevare che, in termini generali, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, ancorché suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice.
Deve osservarsi che per la Corte di Cassazione, a sezioni unite (Cass. Sez.U., 15895/2019), pur muovendosi nel solco di altra pronuncia a sezioni unite (Cass. Sez. U., 2/12/2010, n. 24418), in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U., 13 giugno 2019, n. 15895).
Si è precisato, in aderenza a tale indirizzo interpretativo, che in tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass., Sez. 1, 17/7/2023, n. 20455).
Con l'ulteriore precisazione che nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., Sez. 1, 16/3/2023
n. 7721).
In applicazione degli illustrati principi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sebbene certamente ammissibile è infondata, per avere il consulente tecnico d'ufficio verificato dall'esame complessivo delle dinamiche del rapporto di conto corrente in esame che, pur in mancanza di un contratto scritto di apertura di credito, insisteva sul conto una vera concessione di “fido” (oggetto di
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continue variazioni). La presunzione logica dell'esistenza di un fido di fatto si ricava dai seguenti elementi: fin da subito i saldi del conto risultavano a debito del correntista senza l'assunzione da parte della di alcuna iniziativa per il rientro della posizione debitoria;
per tutto il periodo considerato CP_2
è stata addebitata una “commissione di massimo scoperto”, onere che - nella definizione tradizionale
– rappresenta la remunerazione richiesta dalla per la messa a disposizione del cliente della CP_2
somma pattuita.
Da tanto scaturisce la preesistenza di un accompagnamento creditizio messo a disposizione della cliente sia pur (a quanto risulta agli atti) non formalizzato.
Sulla scorta di tali premesse, facendo applicazione dei principi di cui alla sopra richiamata pronuncia delle sezioni unite, si deve concludere che, ritenendo provata nella specie l'esistenza di un cd. fido di fatto tutte le rimesse effettuate in conto assumono natura ripristinatoria della provvista e, di conseguenza, collocandosi il termine di prescrizione all'estinzione del saldo di chiusura del rapporto
(30.12.2016), resta impregiudicata l'azione di ripetizione degli interessi da parte degli opponenti, non ostandovi, in contrario, il dato, pacifico in atti, per cui, nel periodo anteriore al 26.05.2003, non emerga alcuna prova documentale della formale concessione dell'apertura di credito.
2.5.2 Quanto ai finanziamenti concessi per operazioni di anticipazioni alle esportazioni con contestuale cessione del credito, il consulente ha appurato che le somme anticipate dalla banca ammontano ad euro 633.588,67.
Ha, tuttavia, ritenuto non provata l'erogazione del 30.12.2015 per un ammontare di euro 42.320,00
(v. pag. 23 della perizia in atti), incorrendo però in questo caso in un evidente errore.
Ed infatti, nell'estratto conto di dicembre 2015 (all.004 estratti conto 11) vi è chiaramente l'erogazione in favore della anche di euro 42.320,00. CP_5
Dunque, il totale delle somme accreditate sul conto corrente n. 60038 per anticipazioni estere ammonta ad euro 655.880,00, di cui sono stati restituiti solo euro 22.291,23. Ne discende, che il saldo della banca a tale titolo è di euro 633.588,77 (domandato in via monitoria).
2.6. Operata la compensazione di tale credito, con quello risultante a favore degli opponenti (pari come detto a 134.586,96), ne discende che la è creditrice della somma di euro 499.002,81, CP_2
senza il carico di interessi, non richiesti dalla banca che ha agito esclusivamente per la ripetizione delle anticipazioni effettuate in favore del cliente.
Tuttavia, la stessa convenuta nella comparsa di costituzione e nella depositata comparsa CP_2 conclusionale ha dato atto dell'avvenuto pagamento in data 6 dicembre 2017, da parte di CP_12
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Mezzogiorno, ai sensi della legge 662, della somma di euro 519.774,05, Parte_6
superiore al credito accertato in questa sede.
Ne discende che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, senza che vi sia luogo alla condanna degli opponenti al pagamento del saldo debitore accertato in favore della banca, risultando lo stesso già integralmente pagato.
3. Ciò nonostante, anche al fine del governo delle spese di lite, va rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai garanti con riferimento ai contratti di fideiussione validamente sottoscritti da ciascuno degli opponenti a garanzia dei debiti della in data 20.05.1997, con la Controparte_5 previsione dell'importo massimo garantito di lire 650.000,00, poi aumentato in data in data 13.3.1999 fino a lire 1.000.000 ed in data 7.03.2006 di ulteriori euro 135.000,000. Il 7 marzo 2006,
[...]
, divenuto socio unico della sottoscriveva nuova fideiussione per Parte_1 Controparte_5
l'importo massimo garantito di euro 481.000,00.
3.1. Con la prima memoria istruttoria, è stata sollevata per la prima volta l'eccezione – dotata di portata potenzialmente assorbente rispetto alle altre - di nullità della garanzia nullità totale e in subordine parziale, della fideiussione nella parte nella parte in cui riprodurrebbe le clausole conformi allo schema ABI, producendo a sostegno della natura anticoncorrenziale il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Tanto premesso, occorre osservare che il Provvedimento n. 55 della Banca d'Italia veniva emesso a seguito dell'istruttoria, conclusasi nel 2005, concernente la conformità delle condizioni generali di contratto predisposte per le fideiussioni – sottoscritte a garanzia delle “operazioni bancarie” – all'art. 2, co. 2 della l. 287/1990. In merito, veniva chiarito che: “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, per l fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990”.
Oggetto dell'istruttoria è stato l'accertamento della violazione della normativa a tutela della concorrenza, a fronte dell'inserimento uniforme nello schema contrattuale di clausole contenenti, per il fideiussore, oneri diversi ed ulteriori da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria. I tal senso, nei fatti, veniva ad essere ostacolata la libertà contrattuale nella pattuizione di migliori clausole contrattuali, consentendo alle banche la possibilità di uniformarsi ad un determinato standard negoziale, connotato da una disciplina contrattuale del garante deteriore rispetto agli standard imposti dalle ordinarie norme di matrice civilistica. Dalla sussistenza dell'intesa illecita accertata “a monte”
è derivata l'utilizzabilità in giudizio dell'indicato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 quale “prova privilegiata”, entro determinati limiti sostanziali e temporali, dell'esistenza tanto di
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un'intesa anticoncorrenziale quanto di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito (cfr.
Cass. 13846/2019).
La questione deve dirsi risolta con l'intervento della Suprema Corte a SS.UU., con la sentenza n.
41994 del 30 dicembre 2021. La regola interpretativa deducibile dalla recente pronuncia, e dalla quale il Tribunale non intende discostarsi è la seguente: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a della L. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In altre parole, le Sezioni Unite hanno considerato parzialmente nulli i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate in parte nulle perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione Europea;
ma trattasi di nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, circostanza non sufficientemente provata né allegata dagli opponenti.
Invero, questi ultimi, per l'accoglimento della eccezione di nullità assoluta della fideiussione sopra indicata, avrebbero dovuto provare ciò che non è emerso nel presente giudizio, ovvero che ciascuno di essi, in qualità di fideiussori, non avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, senza le clausole sopra indicate.
Del resto, nemmeno si può negare che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti per cui nemmeno in parte qua è provata una diversa volontà.
In altre parole, dunque, come appare dagli atti e dall'istruttoria della causa, nulla gli opponenti allegano, provano o offrono in alcun modo di provare in relazione alla essenzialità delle clausole 2,6
e 8 dal punto di vista della Banca talché l'istituto di credito non si sarebbe determinato alla concessione del finanziamento in mancanza delle clausole in questione.
Di conseguenza, quindi, e a tutto voler concedere, gli opponenti, ove la fideiussione rientrasse nel periodo oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia, avrebbe potuto svolgere, come ha fatto, eccezione di nullità limitatamente alle clausole di sopravvivenza e reviviscenza della fideiussione e alla clausola derogatoria dei termini dell'art. 1957 c.c.
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Tuttavia, rileva il Tribunale che l'onere probatorio incombente sugli opponenti circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto gli stessi si sono limitato a produrre il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e null'altro.
Precisamente, in tema di riparto dell'onere probatorio, il Tribunale ritiene che, con riguardo ai contratti di fideiussione ominibus stipulati pre- 2002 e post- 2005, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo anteriore/posteriore, in cui non vi è stata alcuna indagine da parte dell'autorità di vigilanza, nel caso di specie post dicembre 2005.
Occorre sottolineare, quindi, che le fideiussioni omnibus oggetto del presente giudizio, risultano stipulate nel 1997, con successivi aumenti dell'importo massimo garantito, dunque in date antecedenti e successive rispetto al periodo oggetto d'indagine da parte del provvedimento n. 55/2005, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Nel caso specifico, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni in parola, stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, come noto, coperto un arco temporale compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005 (cfr. Tribunale Milano Sez. Spec. Impresa del 19.1.2022).
Per tale motivo, gli opponenti sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2, lett.a) della L. 287/1990. Si deve quindi affermare che la natura di prova privilegiata del decreto dell'Autorità di controllo, non può che riferirsi alle fideiussioni omnibus rilasciate prima del maggio
2005, quando lo schema di modello contrattuale fu redatto, esaminato e successivamente sanzionato.
Ciò significa anche dire che, laddove si deduca la nullità per violazione della normativa antistrust di una fideiussione del 2006 non si potrà avvalere sic et simpliciter del decreto 55/2005 e della sua valenza di prova privilegiata, bensì si dovrà provare in concreto che anche quelle clausole erano frutto di un'intesa anticoncorrenziale, introducendo in causa fatti diversi da quelli allegati, da provare in corso di istruttoria.
Tanto non è avvenuto, ed invero gli attori non ha dato prova alcuna circa l'esistenza di un'intesa, nel periodo di riferimento, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Donde, l'eccezione non può che essere reietta.
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3.2. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., non avendo i garanti fornito alcun elemento probatorio circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma de qua (concessione di ulteriore credito al debitore principale;
peggioramento significativo delle condizioni patrimoniali del debitore del rapporto garantito;
la sopravvenienza di tale modifica in peius delle condizioni patrimoniali rispetto alla stipulazione della fideiussione e che tale peggioramento sia tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore e rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la conoscenza, da parte del creditore, di tale deterioramento patrimoniale;
l'assenza di speciale autorizzazione del fideiussore all'elargizione di ulteriore credito al debitore principale).
In ogni caso, la norma invocata non è applicabile nella specie, in ragione del ruolo rivestito da all'interno della società debitrice principale, essendone il socio unico, posto Parte_1
che, proprio per la sua posizione, il garante era perfettamente in grado di avere piena conoscenza dello stato di salute della società e anche di intervenire per impedire la sua negativa gestione (cfr, in argomento Cass. n. 4208/1992 e 3761/2006).
A tanto aggiungasi, che in ciascun contratto di garanzia vi è l'assunzione dell'obbligo specifico di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore (punto 5).
3.3. La natura di garanzia autonoma della fideiussione in esame - desumibile dall'espressa pattuizione del contratto (punto 7) "di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n.
22233/14; 19736/11), nonché dalle ulteriori disposizioni contrattuali dalle quali emerge chiaramente la sussistenza di circostanze che, unitamente considerate, lasciano sottendere la qualificazione del rapporto in questione quale contratto autonomo di garanzia e, precisamente, l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi (punto 2); l'inopponibilità delle eccezioni del fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore pagamento a prima richiesta
(punto 9); l'efficacia della garanzia in caso di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale
(punto 8) - rende inoperabile la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., come è espressamente previsto del contratto di garanzia, poiché “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore < semplice richiesta>> o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere
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osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass. n. 13078/2008, 22346/2017 e Tribunale Bergamo n. 126/2021).
3.4. Altresì palesemente generiche, non provate ed infondate sono le eccezioni in tema di buona fede sulla concessione di credito, che risulta erogato in buona fede dall'Istituto di Credito.
Del tutto ultronee le deduzioni in ordine alla nullità delle fideiussioni basata sul richiamato 1939 c.c. in quanto, nel caso in oggetto, l'obbligazione garantita è palesemente valida e lecita
4. Infondata è pure la domanda volta a far valere la illegittima revoca degli affidamenti posta in essere dalla banca con lettera del 9.12.2016.
Le linee di credito oggetto di causa erano disciplinate, da ultimo, dal contratto di apertura di credito del 3.4.2015.
Nel contratto è espressamente riportata la scadenza delle linee di credito, ed in particolare può evidenziarsi che le linee di credito n. 1-2-3, a tempo determinato, riportavano come scadenza la data del 4.8.2015 ed il 4.8.2016, termine anteriore al 9.12.2016, mentre le linee di credito n.
4-5 erano a tempo indeterminato, e riportavano la scadenza “a revoca”.
Va ricordato in diritto che l'art. 1845 c.c., in tema di recesso dall'apertura di credito bancario, prevede che, salvo patto contrario, la banca non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine se non per giusta causa;
ove l'apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
La norma ammette il patto contrario, per definizione quindi lecito, con il quale le parti concordino la facoltà di recesso, anche nel contratto a tempo determinato, senza giusta causa.
Ciò posto, così come per tutti i diritti e le facoltà previsti dalla legge o dal contratto, la clausola generale della buona fede esige l'esercizio leale del diritto di recesso, che deve essere posto in essere senza che nessuna condotta abusiva, o tale da pregiudicare ingiustificatamente gli interessi dell'altro contraente, venga realizzata, ai sensi degli artt. 1175,1375 c.c.; tali clausole generali hanno, com'è noto, il loro substrato ultimo nella Carta costituzionale (artt. 2,3,41 Cost.); come tali, esse trovano dunque senz'altro applicazione anche nei rapporti bancari.
A questo riguardo, è stato enunciato dalla Corte di Cassazione l'importante principio secondo cui, pur in presenza di un diritto di recesso in capo alla banca in costanza di rapporto di apertura di credito bancario, la relativa situazione giuridica soggettiva va esercitata non solo nel rispetto delle regole di
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legge e di contratto, ma anche secondo una condotta che non trasmodi nell'abuso del diritto, imponendo cioè a controparte un ingiustificato sacrificio delle proprie ragioni: come quando, a fronte di fatti solo pretestuosamente allegati o non rispondenti al vero o ai reali interessi della banca, questa provveda in modo arbitrario e scorretto alla revoca degli affidamenti, recedendo dal rapporto di apertura di credito (cfr. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. 14 luglio 2000, n. 9321; Cass. 21 maggio 1997, n. 4538).
In tal senso, si è dunque precisato che, pur quando la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca non possa essere messa in discussione sotto il profilo dell'inesistenza di un'eventuale giusta causa, che non sia richiesta, tuttavia il modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca non resta del tutto insindacabile: perché "resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari;
connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta" (così, in motiv., Cass. 21 maggio 1997, n.
4538).
Quindi, si è reputato giustificato il recesso, quando vi fossero condotte, poste in essere dal cliente, idonee ad incrinare la fiducia nei successivi adempimenti ai propri obblighi: come nel caso dell'esistenza di concreti segni di affievolimento della credibilità commerciale della debitrice, consistenti nella richiesta di proroga di due ricevute bancarie, nel mancato pagamento alla scadenza di un'altra ricevuta e nella lettera di un cliente, che aveva rifiutato di onorare un'ulteriore ricevuta bancaria emessa, negando che vi fosse stata la relativa fornitura (così Cass. 21 maggio 1997, n. 4538)
o nel caso di continui sconfinamenti (cfr. Cass. n. 29317/2020); mentre si è ritenuto contrario a buona fede il recesso, allorché la sola allegazione della banca consisteva nell'avere il debitore e il garante compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio, sì da diminuire la garanzia del credito, ma senza che tale inidoneità patrimoniale fosse provata in nessun modo, ed anzi in presenza, da parte del debitore principale, dell'analitica specificazione dei cespiti oggetto del patrimonio, suo e dei fideiussori e della consistenza di tali beni, posti a presidio degli obblighi assunti e senza che neppure
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fosse stata richiesta dalla banca, nel caso che del loro valore si dubitasse, di una c.t.u., volta all'apprezzamento degli stessi (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).
In sostanza, occorre dunque osservare che è da considerare legittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito bancario, in presenza di uno scarso grado di solvibilità del cliente, dal momento che, in tale tipo di rapporti, è proprio questo parametro ad orientare le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi anche con effetto immediato (Cass. 21 maggio 1997, n. 4538)
e che la banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve dimostrare che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori, in quanto allora si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile (Cass. 24 agosto
2016, n. 17291).
In definitiva, il recesso dal rapporto di apertura di credito con la richiesta di restituzione dell'importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, né essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall'istituto addotte.
Ne deriva che grava sulla parte, la quale assume l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova (cfr. Cass. 7 marzo 2008, n. 6186; Cass. 11 gennaio 2006 n. 394), dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli
(Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).
A fronte dell'esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, è onere dunque della controparte - la quale alleghi la violazione della clausola della buona fede e correttezza nei rapporti inter-privati - provare l'integrazione della fattispecie abusiva.
Tale prova sarà tanto più ardua, quando più il recesso sia motivato sulla base di comportamenti della stessa cliente, di terzi destinatari di fatture emesse dalla medesima società in ipotesi di sconto bancario, oppure addirittura di inesistenza di terzi debitori in presenza di ricevute bancarie illegittimamente emesse dalla stessa correntista, così come in presenza di altre condotte similari, specie a fronte della rilavante entità del credito concessole: circostanze, dunque, che, secondo l'id quod plerumque accidit, siano tali da far insorgere dubbi in ordine alla solvibilità del correntista. In un rapporto come quello di apertura del credito bancario in conto corrente, invero, è proprio il grado
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di solvibilità del cliente ad orientare legittimamente le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi, a fronte di comportamenti e circostanze tali da legittimare, secondo le regole degli affari, l'allarme dell'istituto di credito sulla solvibilità del cliente, e, quindi, da giustificare la legittima revoca degli affidamenti.
Resta da aggiungere che, trattandosi di violazione della regola della buona fede in executivis,
l'integrazione della fattispecie del diritto di recesso e l'esercizio dello stesso sono in sè idonei a por fine al rapporto, mentre l'inadempimento a tale fondamentale canone comporterà unicamente conseguenze di tipo risarcitorio a carico della banca, che la regola abbia violato (cfr.Cass.
10125/2021).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che, in assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio nei suesposti termini gravante sull'attore, il recesso ad nutum della banca sia pienamente legittimo, avendo la stessa allegato l'esistenza di un saldo passivo e di continui sconfinamenti delle linee di credito da parte del cliente, comportamenti che senza dubbio hanno determinato una insanabile compromissione del rapporto di fiducia della banca nei confronti della correttezza del cliente e nei suoi futuri adempimenti.
Analogamente nulla può eccepirsi in ordine all'escussione delle garanzie, facoltà propria della Banca, così come legittimamente previsto nei contratti di pegno all'art. 6 ove è previsto che, “in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azione, può far vendere, con preavviso dato in forma scritta di 5 giorni, in tutto od in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno… oppure nel caso di pegno di somme depositate su c/c o libretto a risparmio, può utilizzare il saldo per capitali ed interessi del conto corrente/libretto a risparmio costituito in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite”
5. Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli opponenti, per essere la stessa del tutto generica nell'allegazione, non risultando neppure dedotto quali sarebbero i pregiudizi subiti e comunque in alcun modo provata.
6. L'esito complessivo del giudizio che ha visto una parziale rideterminazione del saldo creditore della banca (sebbene lo stesso sia stato integralmente pagato da un soggetto terzo), giustifica la compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione nella misura di 1/3. I residui 2/3 devono essere posti a carico degli opponenti soccombenti e vengono liquidati, in assenza del deposito di specifica notula, secondo i parametri
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medi dello scaglione di valore di riferimento determinato tenendo conto dell'importo riconosciuto dovuto (compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) previsti dal D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile rispettivamente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della presente pronuncia.
6.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Antonella Cangiano, la quale dichiarandosi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (vedi punto 11 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta), ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6.2. Nella stessa misura devono essere compensate le spese della CTU espletata in corso di causa come liquidate con decreto del 19.12.2019, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla misura stabilita.
6.3. Ritiene, invece, il Tribunale che la volontarietà dell'intervento della terza cessionaria del credito ed il mancato consenso delle altre parti alla estromissione dell'istituto di credito cedente giustifichi la integrale compensazione delle spese processuali nei suoi confronti.
6.4. Infine, la mancata partecipazione della banca opposta senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dagli opponenti (cfr. verbale di mediazione del 23.07.2018) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, nella versione ratione temporis vigente tenuto conto dell'epoca di instaurazione della presente controversia, la condanna della stessa al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 843,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2099/2017, emesso da questo Tribunale in data 20.09.2017, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il saldo creditore in favore di in euro 499.002,81, dando atto dell'integrale pagamento Controparte_1
dello stesso da parte di ai sensi della legge 662, Parte_7
della somma di euro 519.774,05, superiore al credito accertato in questa sede.
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento dei residui 2/3 in favore del difensore antistatario di avv. Antonella Controparte_1
Cangiano, liquidati quanto alla fase monitoria in euro 580,00 per spese ed euro 2.790,00 per
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compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e quanto alla presente fase in euro 14.971,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4) compensa nella stessa misura le spese della espletata CTU, come liquidate in corso di istruttoria con decreto del19.12.2019, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato in eccesso rispetto alla misura stabilita;
5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra gli opponenti e la terza interventrice ai sensi dell'art. 111 c.p.c.;
6) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dello Stato, dell'importo di euro 843,00 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 16/01/2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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