Art. 25. Regolamentazione tecnica 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attivita' di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attivita' subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attivita' subacquee professionali;
c) le procedure di emergenza per le attivita' subacquee e per le connesse attivita' iperbariche;
d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
f) la medicina subacquea e iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attivita'.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attivita' subacquee professionali;
c) le procedure di emergenza per le attivita' subacquee e per le connesse attivita' iperbariche;
d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
f) la medicina subacquea e iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attivita'.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.