Articolo 3 della Legge 20 maggio 1988, n. 163
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 maggio 1988
Art. 3. 1. Esperite le indagini, la commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 . Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del procedimento.

Nota all' art. 3 :
Per l' art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , si veda la precedente nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 24 maggio 1988