Art. 3. 1. Esperite le indagini, la commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 . Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del procedimento.
Nota all' art. 3 :
Per l' art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , si veda la precedente nota all'art. 2.
Nota all' art. 3 :
Per l' art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , si veda la precedente nota all'art. 2.