Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2024, proposto da
SS TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Iacoviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, piazza Bissolati 14;
contro
Comune di San OR La Molara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fusco Cecilia in Benevento, via Cupa dell'Angelo 10;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza Corte d'Appello di Napoli, 19 dicembre 2018, n. 5836;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San OR La Molara;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, in qualità di coniuge del defunto LU OL, ha agito, unitamente ai figli OR e IL OL e ai genitori del de cuius, TT AD e OR OL, dinnanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, imputabile, secondo la ricostruzione attorea, al Comune odierno resistente, essendo il marito deceduto in un incidente stradale occorso a causa di un “ difetto strutturale della strada comunale ”.
In questa sede agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli, IV Sez. Civile, 19 dicembre 2018, n. 5836 (RG 2654/2023) che ha in parte confermato e in parte riformato la decisione di primo grado (il ricorso per ON è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 1685/2023)
Va peraltro osservato che, ai fini della qualificazione della presente azione ex art. 112 comma 1 lett. c), il giudicato di cui si chiede l’ottemperanza è riferibile esclusivamente alla sentenza di secondo grado sopra citata e, limitatamente alle spese di giudizio, all’ordinanza di ON RG 13153/2019, n 15446 del 31/05/2023, che ha dichiaro il ricorso proposto dal Comune e condannato il medesimo Comune “al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrente che liquida in complessivi Euro 12.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali”, anche se nel ricorso parte ricorrente fonda l’azione su tutte le decisioni relative al medesimo giudizio civile in questione.
A supporto della domanda ex art. 112 c.p.a., parte ricorrente deduce l’inottemperanza del Comune con riguardo all’intero debito oggetto di condanna (“non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto”), senza alcuna menzione di eventuali pagamenti parziali intanto intercorsi, nel tempo intercorrente tra la decisione di primo grado risalente al 2012 e l’attualità, né dando atto di giudizi pendenti dinnanzi in questa sede, in relazione all’ottemperanza della medesima decisione;
Solo in costanza di giudizio, ossia in data 23 gennaio 2025, e senza alcuna memoria allegata, parte ricorrente ha depositato la sentenza del T.A.R. Campania n. 7098 del 16 dicembre 2024 che ha definito il giudizio di ottemperanza introdotto dai figli del de cuius OR OL e IL OL, rappresentati dal medesimo odierno procuratore e che è stata introdotta separatamente dinnanzi ad una diversa Sezione di questo Tribunale.
Anche nel corso di quel giudizio, come eccepito in questa sede, il Comune aveva rappresentato che “ tra le parti in causa sono intercorse negli anni, complesse trattative per addivenire ad una definizione transattiva per gli importi residui e, precisamente, nelle date del 06.11.2019 e del 12.01.2021, sono state sottoscritte, nella sede comunale, delle transazioni che prevedevano il pagamento dilazionato in più trances (all. nn.9 e 10), ma a causa di contrasti successivamente insorti tra le medesime parti, Comune ed attuali ricorrenti, non si è poi proceduto ai pagamenti come pattuiti e determinati”, nonché che “i ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto con la richiesta di condanna dell’Ente al pagamento della somma di € 250.000,00 cadauno e con la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 112 co. 3 cpa, hanno invece ricevuto gli acconti di € 143.257,53 cadauno con i mandati di pagamento, da ultimo, n. 578 del 28.05.2019, come documentato ”.
Dalla lettura della decisione appena menzionata è peraltro emerso che, in relazione alle somme ancora dovute, ma non esattamente quantificate, è stato nominato, quale Commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega “ ad un funzionario o dirigente dell’ufficio, che – su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione delle sui indicate decisioni ”.
Tanto premesso, con l’ordinanza istruttoria dell’11 giugno 2025, n. 4822, il Collegio ha chiesto i seguenti chiarimenti:
“a) parte ricorrente precisi e documenti la somma ancora effettivamente dovuta in favore della ricorrente, calcolando solo su tale somma gli accessori, pur tenendosi conto che resta riservata alla fase decisoria la valutazione in ordine alla domanda di ottemperanza che è stata formulata con riguardo all’intera somma, omettendo di rappresentare i pagamenti parziali già erogati dal Comune;
b) il Comune indichi lo stato di esecuzione della sentenza T.A.R. Campania n. 7098 del 16 dicembre 2024, specificando se si sia insediato già il Commissario ad acta –al quale, in tal caso, dovranno essere eventualmente richiesti i necessari chiarimenti;
c) il Comune rappresenti se, in relazione alla somma dovuta a favore della odierna ricorrente e al fine di evitare ulteriori spese, visto anche il precedente giudiziario citato, siano già eventualmente state attivate le procedure di liquidazione anche della relativa somma e in che stato si trovino ”.
Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, parte ricorrente ha precisato quanto segue il “ credito riconosciuto in favore della signora TE SS è pari ad € 200.000,00, con interessi da calcolarsi dal 13.10.2001.Il credito riconosciuto in favore del sig. OL OR è pari ad € 160.000,00, con interessi con decorrenza dal 13.10.2001, di cui alla sig.ra TE SS deve essere riconosciuta la quota di 1/3, quale erede. I pagamenti ricevuti sono stati:-Primo pagamento effettuato in data 01.03.2013 per l’importo di€30.987,41, in favore della
sig.ra TE, ed in favore del sig. OL OR, l’importo di € 30.987,41giusta determina del Comune di San OR la Molara n. 64 dell’01/03/2013(documento allegato da controparte, mai fornito a parte riccorrente se non nella presente fase giudiziale, che si produce unitamente al presente deposito –pag. 1);-Secondo pagamento effettuato in data 28.05.2019, in favore della sig.ra TE, di € 70.289,78, ed in favore del sig. OL OR, l’importo di € 50.018,85, dalla OL SAI Assicurazioni, giusta C.C. n. 19 del 26/04/2019, con il quale è stato approvato il bilancio per gli esercizi finanziari 2019/2021(documento allegato da controparte, mai fornito a parte ricorrente se non nella presente fase giudiziale, che si produce unitamente al presente deposito –pag. 5);Pertanto spetta alla sig.ra TE SS, l’importo risultante da:-la somma di € 200.000,00 oltre interessi legali dal 13.10.2001 al 30.11.2012;-il capitale rivalutato e gli interessi legali dal 01.12.2012 al 01.03.2013;-alla predetta somma dovrà essere scorporato il primo pagamento ricevuto 01.03.2013, di€30.987,41, ed aggiungere al capitale rimanente gli interessi legali fino alla data del 28.05.2019;-detrarre, pertanto da tale data, il secondo pagamento di € 70.289,78, ed aggiungere al capitale residuo, gli interessi legali e la rivalutazione fino al momento del saldo. Egualmente per la quota di 1/3 che spetta alla sig.ra TE SS, quale erede di OL OR. Pertanto andrà aggiunto 1/3 dell’importo risultante da:-la somma di € 160.000,00 oltre interessi legali dal 13.10.2001 al 30.11.2012;-il capitale rivalutato e gli interessi legali dal 01.12.2012 al 01.03.2013;-alla predetta somma dovrà essere scorporato il primo pagamento ricevuto 01.03.2013, di€30.987,41, ed aggiungere al capitale rimanente gli interessi legali fino alla data del 28.05.2019;-detrarre, pertanto da tale data, il secondo pagamento di € 50.018,85, ed aggiungere al capitale residuo, gli interessi legali e la rivalutazione fino al momento del saldo.2.In merito allo stato di esecuzione della sentenza TAR Campania n. 7098/2024” quantificando pertanto la domanda di ottemperanza nei seguenti termini:
“ Pertanto spetta alla sig.ra TE SS, l’importo risultante da:-la somma di € 200.000,00 oltre interessi legali dal 13.10.2001 al 30.11.2012;-il capitale rivalutato e gli interessi legali dal 01.12.2012 al 01.03.2013;-alla predetta somma dovrà essere scorporato il primo pagamento ricevuto 01.03.2013, di€30.987,41, ed aggiungere al capitale rimanente gli interessi legali fino alla data del 28.05.2019;-detrarre, pertanto da tale data, il secondo pagamento di € 70.289,78, ed aggiungere al capitale residuo, gli interessi legali e la rivalutazione fino al momento del saldo. Egualmente per la quota di 1/3 che spetta alla sig.ra TE SS, quale erede di OL OR. Pertanto andrà aggiunto 1/3 dell’importo risultante da:-la somma di € 160.000,00 oltre interessi legali dal 13.10.2001 al 30.11.2012;-il capitale rivalutato e gli interessi legali dal 01.12.2012 al 01.03.2013;-alla predetta somma dovrà essere scorporato il primo pagamento ricevuto 01.03.2013, di€30.987,41, ed aggiungere al capitale rimanente gli interessi legali fino alla data del 28.05.2019;-detrarre, pertanto da tale data, il secondo pagamento di € 50.018,85, ed aggiungere al capitale residuo, gli interessi legali e la rivalutazione fino al momento del saldo ”.
Quanto allo stato di attuazione della separata sentenza TAR Napoli 7098/2024 ha precisato che il Commissario ad acta si è insediato, proponendo un accordo transattivo.
La ricostruzione del quantum debeatur è stata però oggetto di contestazione, da parte debitrice, con la memoria depositata in data 17 febbraio 2026: “ si contesta la richiesta di pagamento in capo alla TE SS di € 200,00 atteso che la stessa ha ricevuto gli acconti di € 70.289,78 cfr. all.n.6 + € 92.962,23 cfr. all.7+ € 50.018,85 + € 16.672,95 come da mandato 578 del 28.04.2019 che si produce = € 229.943,82, come documentato in atti. Su tutte le somme corrisposte la stessa OL ASS.NI SPA è tenuta altresì alla corresponsione dei relativi interessi e rivalutazione monetaria” . Il Comune ha peraltro confermato l’insediamento, in relazione al separato giudizio sopra citato, del Commissario ad acta , allegando anche il verbale n. 1/2025 redatto dall’ausiliario del giudice.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato, essendo emerso dagli atti, e all’esito dell’istruttoria collegiale, comunque un parziale pagamento della somma oggetto dell’obbligo di pagamento derivante dai titoli giudiziali azionati cumulativamente.
Deve pertanto ordinarsi al Comune il pagamento della somma residua, come quantificata sulla base dei documenti di pagamento prodotti in giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.
Ritenuto che, in caso di persistente inottemperanza parziale, debba accogliersi la richiesta di nominare sin d’ora il commissario ad acta , che, in ragione del principio di economia dei mezzi giuridici, dovrà essere il medesimo ausiliario già nominato nel giudizio deciso con sentenza TAR Napoli n.7098/2024 e, in particolare, il Dott. Fabio Santucci Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Benevento, con il compito di provvedere al pagamento della somma residua in esecuzione della sentenza della Corte di Appello e dell’ordinanza di ON, in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato al Comune entro i successivi 120 giorni, avendo cura di verificare tutti i pagamenti già effettuati dal medesimo Comune, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione (le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e saranno liquidate con separato decreto).
E’ opportuno precisare che dalla somma dovuta dovrà essere detratto anche l’eventuale somma già attribuita alla creditrice, odierna ricorrente, nel giudizio di esecuzione forzata civile avviato dalla medesima ricorrente, con atto di pignoramento presso terzi (“ Atto di Pignoramento, nei confronti della Tesoreria del Comune, Banca Intesa San OL S.p.A ” cfr. allegato 13 del ricorso) e non potranno comunque essere riconosciute in questa sede le eventuali spese per l’atto di precetto o comunque riferite al separato giudizio di esecuzione civile (“ Non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore; ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto ” T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26/03/2024, n. 1179).
Deve infine respingersi sia la domanda di condanna alla corresponsione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a., in considerazione della complessa ricostruzione dei pagamenti parziali neanche dedotti in sede di ricorso e dell’accoglimento dello stesso nei limiti del residuo, sia la domanda di risarcimento del danno da inottemperanza per la quale non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 112 comma 3 c.p.a., (né peraltro sono state allegate e quantificate da parte ricorrente le voci di danno).
In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti della parte di debito ancora dovuta, di cui in motivazione, nella parte in cui è proposta la domanda di accertamento dell’ottemperanza e della conseguente condanna e va respinto per il resto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese legali, in considerazione dell’accoglimento solo in parte del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie in parte e nei limiti di cui in motivazione e per il resto lo rigetta.
Per l’effetto, ordina all’amministrazione di procedere al pagamento della somma ancora dovuta, come precisato in parte motiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o dalla notificazione, se anteriore.
Rigetta la domanda di pagamento della penalità di mora e di risarcimento del danno secondo quanto precisato in parte motiva.
Dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del funzionario già delegato dal Prefetto di Benevento nel giudizio RG 1009/2024, conclusosi con la sentenza T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 16 dicembre 2024, n. 7098.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
MA Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo IO | OL EV |
IL SEGRETARIO