Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 479 del 2025, proposto da
- RI RI AD, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giuseppe Magistro, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 255/2025 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, pubblicata il 19 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, il Consigliere avv. DE NA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 15 dicembre 2025, parte ricorrente agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c ), cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, colla quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma ivi determinata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
1.1. La sentenza è stata notificata al Ministero in data 21 marzo 2025, come da relata depositata in atti.
1.2. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’Amministrazione non ha provveduto all’esecuzione del titolo giudiziale, permanendo l’inottemperanza.
1.3. In data 29 maggio 2025, la Cancelleria del Tribunale di Potenza ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza.
1.4. In prosieguo, l’Ufficio scolastico provinciale di Potenza con nota del 4 febbraio 2026 ha rappresentato l’intervenuto accredito sul borsellino elettronico delle annualità dovute alla docente in esecuzione della sentenza azionata, in data 23 dicembre 2025.
2. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il procuratore della ricorrente ha confermato l’intervenuto accredito di quanto innanzi, lamentando tuttavia il persistente inadempimento in ordine agli accessori stabiliti in sentenza e l’affare è transitato in decisione.
3. Il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.
3.1. In rito, risultano rispettati i termini di cui agli artt. 114 e 87 c.p.a.
3.2. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, entro il quale le Amministrazioni devono completare le procedure di pagamento.
4. Nel merito, circa la sorta capitale deve darsi atto della corresponsione di quanto dovuto da parte del Ministero intimato; di contro, non è contestato, allo stato, il pagamento degli «accessori come per legge», così come pure statuito in sentenza.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale alla sentenza azionata, esclusivamente per tale residuo profilo.
5.1. L’Amministrazione dovrà provvedere a quanto innanzi entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario da lui delegato, che provvederà agli adempimenti necessari.
7. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e ), cod. proc. amm., è equo disporre una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando:
- in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto: a ) dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, per quanto non già adempiuto, mediante pagamento degli “accessori come per legge” stabiliti dal Giudice ordinario; b ) assegna all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere; c ) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un suo delegato; d ) pone a carico del Ministero il compenso del commissario ad acta , che si liquida sin d’ora in € 300,00.
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, forfettariamente liquidando le stesse in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE NA | ST OL |
IL SEGRETARIO