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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 12 giugno 2025
Tribunale di Brindisi Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 594/2023 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità extra-contrattuale”, vertente
tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 P.IVA_1
Erika Camarda, presso il cui studio a Mesagne, in Contrada Chiancaro n. 1, è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giacinto Epifani, presso il cui studio a C.F._2 Brindisi, in via Sant'Angelo n. 75, sono elettivamente domiciliati;
convenuti
All'odierna udienza le parti discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha agito in giudizio per Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni causati da e sui Parte_2 Parte_3 terreni di sua proprietà. Ha riferito, infatti, che, in data 21 dicembre 2020, alle ore 15:44 circa, i due convenuti, a bordo di due moto, avrebbero circolato sui terreni di titolarità della società attrice, causando ingenti danni alle coltivazioni di grano;
che, alle 16:30 circa, sarebbero stati fermati dal titolare dell'azienda, a cui avrebbero consegnato i documenti, impegnandosi ad informare i rispettivi genitori della necessità di risarcire il pregiudizio causato;
che il danno sarebbe stato quantificato in 1.537,50 euro e che, tuttavia, alcuna somma sarebbe stata corrisposta in via stragiudiziale.
1 Ha chiesto, dunque, di accertare la sussistenza del danno e, per l'effetto, di condannare i convenuti al pagamento del danno patrimoniale subito, quantificato in 1.537,50 euro, nonché del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
e costituendosi in giudizio, hanno Parte_2 Parte_3 preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda, dovuta al mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'incompetenza per valore del giudice adito;
ha chiesto, inoltre, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, avente asseritamente ad oggetto i medesimi fatti di causa. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda formulata da parte attrice o, in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Con ordinanza del 15 giugno 2023 sono state rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta ed è stato assegnato un termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita;
la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con gli interrogatori formali dei convenuti e con l'escussione di un testimone. Con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza i difensori delle parti – muniti di procura speciale a transigere – hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, consistente nel pagamento da parte dei convenuti in favore della società attrice della somma complessiva di 500,00 euro, con spese di lite compensate tra le parti;
Alla luce della transazione intercorsa tra le parti, appare opportuno dichiarare cessata la materia del contendere;
avendo le parti definito anche la ripartizione delle spese legali non occorre neppure applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 594/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
2
Tribunale di Brindisi Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 594/2023 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità extra-contrattuale”, vertente
tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 P.IVA_1
Erika Camarda, presso il cui studio a Mesagne, in Contrada Chiancaro n. 1, è elettivamente domiciliata;
attrice
e
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Giacinto Epifani, presso il cui studio a C.F._2 Brindisi, in via Sant'Angelo n. 75, sono elettivamente domiciliati;
convenuti
All'odierna udienza le parti discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha agito in giudizio per Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni causati da e sui Parte_2 Parte_3 terreni di sua proprietà. Ha riferito, infatti, che, in data 21 dicembre 2020, alle ore 15:44 circa, i due convenuti, a bordo di due moto, avrebbero circolato sui terreni di titolarità della società attrice, causando ingenti danni alle coltivazioni di grano;
che, alle 16:30 circa, sarebbero stati fermati dal titolare dell'azienda, a cui avrebbero consegnato i documenti, impegnandosi ad informare i rispettivi genitori della necessità di risarcire il pregiudizio causato;
che il danno sarebbe stato quantificato in 1.537,50 euro e che, tuttavia, alcuna somma sarebbe stata corrisposta in via stragiudiziale.
1 Ha chiesto, dunque, di accertare la sussistenza del danno e, per l'effetto, di condannare i convenuti al pagamento del danno patrimoniale subito, quantificato in 1.537,50 euro, nonché del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
e costituendosi in giudizio, hanno Parte_2 Parte_3 preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda, dovuta al mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'incompetenza per valore del giudice adito;
ha chiesto, inoltre, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, avente asseritamente ad oggetto i medesimi fatti di causa. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda formulata da parte attrice o, in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Con ordinanza del 15 giugno 2023 sono state rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta ed è stato assegnato un termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita;
la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con gli interrogatori formali dei convenuti e con l'escussione di un testimone. Con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza i difensori delle parti – muniti di procura speciale a transigere – hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, consistente nel pagamento da parte dei convenuti in favore della società attrice della somma complessiva di 500,00 euro, con spese di lite compensate tra le parti;
Alla luce della transazione intercorsa tra le parti, appare opportuno dichiarare cessata la materia del contendere;
avendo le parti definito anche la ripartizione delle spese legali non occorre neppure applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 594/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
2