TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA LI nella causa civile iscritta al n° 12/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
Parte_1 Parte_2
[...] [...] Parte_3
SE NI
- ricorrenti -
Il Cancelliere
C O N T R O
[...]
Controparte_1
[...]
- convenuto contumace -
Controparte_2 [...]
[...]
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con la dott.ssa DOMENICA NUCERA;
L
[...]
[...]
[...]
Controparte_4
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, con la dott.ssa
[...]
NA NI
-resistenti-
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2022, i ricorrenti in epigrafe, avendo premesso di appartenere al contingente lavorativo di cui agli artt. 46 e 48 della Legge Regionale
n. 16/1996 come modificata ed integrata dalla n. 14/2006 quali addetti CP_5
allo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 della medesima Legge alle dipendenze del Controparte_6 Controparte_7
, con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annuali, con
[...]
le mansioni di Operai agricoli specializzati, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, deducevano di vantare, in virtù di quanto previsto dagli artt.46 e 48 della n. 16/1996 e degli artt. 45bis, 45ter, 53 e 54 introdotti con la CP_5
successiva L.R. n. 14/2006, nonché in applicazione, dell'art. 46, comma 6 CP_1
del CCNL di categoria 2010-2013, il diritto di essere inseriti nella Graduatoria Unica
Distrettuale nella fascia contingente O.T.I., già a far data dal 2014, avendo prestato nell'annualità 2013 attività lavorativa per una durata ben superiore a 180 giornate lavorative.
Lamentavano che, invece, non erano stati inclusi nella detta fascia contingente
OTI, risultando piuttosto ancora inseriti nella a fascia occupazionale L.T.D. di 101 giornate lavorative -alle seguenti posizioni: alla n. 191, Parte_1 Pt_2
2 alla n. 29 e alla n.192- e che da ciò era dipeso Parte_2 Parte_3
anche la mancata stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Domandavano di “Dichiarare la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ad esser inseriti in graduatoria per l'avviamento al lavoro relativa al Distretto n. 1 Palermo Torretta ed istituito presso la Direzione del Servizio XII Centro per l'impiego – CPI Palermo e Monreale –
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative – Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, nella fascia occupazionale relativa al contingente O.T.I. (Operai a Tempo Indeterminato);
• Condannare l'
[...]
Controparte_8
in persona dell'assessore e legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
comunicazione dei dati relativi alle giornate lavorative effettivamente svolte alle proprie dipendenze, da parte dei ricorrenti, per l'annualità 2013;
• Condannare l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro…alla riformulazione della graduatoria con inserimento nella fascia occupazionale O.T.I. nella posizione che tenga conto dell'anzianità conseguita dai ricorrenti nei contingenti forestali, a far data del 2014, con modifica delle posizioni in atto già emarginate in premessa;
Conseguentemente, condannare l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana… alla immediata stipula dei contratti di lavoro (a tempo indeterminato) coerenti con la nuova posizione loro riconosciuta;
• Condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento dei danni subiti da ciascun lavoratore, quantificabili in € 5.000,00# ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata, anche secondo equità, per responsabilità contrattuale, per non aver provveduto alle comunicazioni di legge in merito alle giornate lavorative svolte e alla mancata stipula per l'annualità
2014 dei contratti a tempo indeterminato in capo ai ricorrenti, avendo utilizzato illegittimi e reiterati contratti a tempo determinato in violazione delle norme di legge e contrattuali di riferimento”.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in CP_1 Controparte_9
relazione alla domanda volta all'assunzione a tempo indeterminato, la decadenza ex
3 art. 46, comma 4, lett. B) e contestando nel merito il ricorso, di cui CP_10
chiedeva il rigetto.
L' , ritualmente costituitosi, chiedeva il Controparte_4
rigetto del ricorso, di cui contestava variamente la fondatezza.
L' , seppur ritualmente citato, non si Controparte_8
costituiva in giudizio.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' Controparte_8
il quale non si è costituito in giudicio, nonostante la rituale citazione.
[...]
Nel merito, il ricorso è infondato e va dunque respinto.
I ricorrenti invocano il loro diritto a essere inclusi nella detta fascia contingente
OTI della Graduatoria Unica Distrettuale a decorrere dal 2014, per il fatto di avere svolto, nell'anno 2013, oltre 180 giornate lavorative. A sostegno delle loro pretese, pongono il disposto di cui all'art. 46 del CCNL di categoria, ai sensi del quale “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento.
Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato.
Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per
i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.
L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge
18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
Sono operai a tempo indeterminato:
a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro,
4 vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
Deve, tuttavia, rilevarsi come la detta norma, in primo luogo, abbia una valenza meramente descrittiva, facendo riferimento, all'ultimo comma, ai lavoratori “assunti senza prefissione di termine”, ovvero i lavoratori a tempo indeterminato e, con riferimento alla ipotesi sub b), specifichi che trattasi di lavoratori con oltre 180 giornate lavorative svolte negli ultimi 12 mesi.
La detta disposizione, pertanto, non pone alcun obbligo di assunzione in capo all'amministrazione e, specularmente, alcun diritto in capo ai lavoratori forestali.
In ogni caso, la stessa, ove la si volesse per converso interpretare nel senso indicato dai ricorrenti, si porrebbe in contrasto con la legge regionale ed i limiti dalla stessa demandati alla contrattazione collettiva.
Ed invero, la l.r. 16 del 1996, all'art. 47 prevede con riguardo al Contingente operai
a tempo indeterminato, quanto segue: “1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.
2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.
3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi”.
Ebbene, i ricorrenti non allegano, né dimostrano di rientrare in una delle categorie suddette, per cui, considerato che, come sopra ricordato, la contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con la legge regionale, gli stessi non possono
5 vantare il diritto all'iscrizione nella fascia del contingente OTI, né il diritto all'assunzione senza termine.
Inoltre, laddove l'art. 45 ter introdotto dalla l.r. 14/2006 afferma che “la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”, non fa altro che demandare alla contrattazione collettiva la gestione dei rapporti di lavoro con i forestali, e dunque i rapporti già in essere, fermo restando che la loro assunzione resta regolata, come espressamente indicato nel detto articolo, dalle “presenti disposizioni” ovvero quelle della l.r. 16 del
1996.
Per tali motivi il ricorso va respinto, mentre la esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/10/2025.
IL GIUDICE
RA LI
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA LI nella causa civile iscritta al n° 12/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
Parte_1 Parte_2
[...] [...] Parte_3
SE NI
- ricorrenti -
Il Cancelliere
C O N T R O
[...]
Controparte_1
[...]
- convenuto contumace -
Controparte_2 [...]
[...]
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con la dott.ssa DOMENICA NUCERA;
L
[...]
[...]
[...]
Controparte_4
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, con la dott.ssa
[...]
NA NI
-resistenti-
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2022, i ricorrenti in epigrafe, avendo premesso di appartenere al contingente lavorativo di cui agli artt. 46 e 48 della Legge Regionale
n. 16/1996 come modificata ed integrata dalla n. 14/2006 quali addetti CP_5
allo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 della medesima Legge alle dipendenze del Controparte_6 Controparte_7
, con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annuali, con
[...]
le mansioni di Operai agricoli specializzati, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, deducevano di vantare, in virtù di quanto previsto dagli artt.46 e 48 della n. 16/1996 e degli artt. 45bis, 45ter, 53 e 54 introdotti con la CP_5
successiva L.R. n. 14/2006, nonché in applicazione, dell'art. 46, comma 6 CP_1
del CCNL di categoria 2010-2013, il diritto di essere inseriti nella Graduatoria Unica
Distrettuale nella fascia contingente O.T.I., già a far data dal 2014, avendo prestato nell'annualità 2013 attività lavorativa per una durata ben superiore a 180 giornate lavorative.
Lamentavano che, invece, non erano stati inclusi nella detta fascia contingente
OTI, risultando piuttosto ancora inseriti nella a fascia occupazionale L.T.D. di 101 giornate lavorative -alle seguenti posizioni: alla n. 191, Parte_1 Pt_2
2 alla n. 29 e alla n.192- e che da ciò era dipeso Parte_2 Parte_3
anche la mancata stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Domandavano di “Dichiarare la sussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ad esser inseriti in graduatoria per l'avviamento al lavoro relativa al Distretto n. 1 Palermo Torretta ed istituito presso la Direzione del Servizio XII Centro per l'impiego – CPI Palermo e Monreale –
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative – Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, nella fascia occupazionale relativa al contingente O.T.I. (Operai a Tempo Indeterminato);
• Condannare l'
[...]
Controparte_8
in persona dell'assessore e legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
comunicazione dei dati relativi alle giornate lavorative effettivamente svolte alle proprie dipendenze, da parte dei ricorrenti, per l'annualità 2013;
• Condannare l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro…alla riformulazione della graduatoria con inserimento nella fascia occupazionale O.T.I. nella posizione che tenga conto dell'anzianità conseguita dai ricorrenti nei contingenti forestali, a far data del 2014, con modifica delle posizioni in atto già emarginate in premessa;
Conseguentemente, condannare l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana… alla immediata stipula dei contratti di lavoro (a tempo indeterminato) coerenti con la nuova posizione loro riconosciuta;
• Condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento dei danni subiti da ciascun lavoratore, quantificabili in € 5.000,00# ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata, anche secondo equità, per responsabilità contrattuale, per non aver provveduto alle comunicazioni di legge in merito alle giornate lavorative svolte e alla mancata stipula per l'annualità
2014 dei contratti a tempo indeterminato in capo ai ricorrenti, avendo utilizzato illegittimi e reiterati contratti a tempo determinato in violazione delle norme di legge e contrattuali di riferimento”.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo in CP_1 Controparte_9
relazione alla domanda volta all'assunzione a tempo indeterminato, la decadenza ex
3 art. 46, comma 4, lett. B) e contestando nel merito il ricorso, di cui CP_10
chiedeva il rigetto.
L' , ritualmente costituitosi, chiedeva il Controparte_4
rigetto del ricorso, di cui contestava variamente la fondatezza.
L' , seppur ritualmente citato, non si Controparte_8
costituiva in giudizio.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' Controparte_8
il quale non si è costituito in giudicio, nonostante la rituale citazione.
[...]
Nel merito, il ricorso è infondato e va dunque respinto.
I ricorrenti invocano il loro diritto a essere inclusi nella detta fascia contingente
OTI della Graduatoria Unica Distrettuale a decorrere dal 2014, per il fatto di avere svolto, nell'anno 2013, oltre 180 giornate lavorative. A sostegno delle loro pretese, pongono il disposto di cui all'art. 46 del CCNL di categoria, ai sensi del quale “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento.
Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato.
Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per
i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.
L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge
18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
Sono operai a tempo indeterminato:
a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro,
4 vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
Deve, tuttavia, rilevarsi come la detta norma, in primo luogo, abbia una valenza meramente descrittiva, facendo riferimento, all'ultimo comma, ai lavoratori “assunti senza prefissione di termine”, ovvero i lavoratori a tempo indeterminato e, con riferimento alla ipotesi sub b), specifichi che trattasi di lavoratori con oltre 180 giornate lavorative svolte negli ultimi 12 mesi.
La detta disposizione, pertanto, non pone alcun obbligo di assunzione in capo all'amministrazione e, specularmente, alcun diritto in capo ai lavoratori forestali.
In ogni caso, la stessa, ove la si volesse per converso interpretare nel senso indicato dai ricorrenti, si porrebbe in contrasto con la legge regionale ed i limiti dalla stessa demandati alla contrattazione collettiva.
Ed invero, la l.r. 16 del 1996, all'art. 47 prevede con riguardo al Contingente operai
a tempo indeterminato, quanto segue: “1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.
2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.
3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi”.
Ebbene, i ricorrenti non allegano, né dimostrano di rientrare in una delle categorie suddette, per cui, considerato che, come sopra ricordato, la contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con la legge regionale, gli stessi non possono
5 vantare il diritto all'iscrizione nella fascia del contingente OTI, né il diritto all'assunzione senza termine.
Inoltre, laddove l'art. 45 ter introdotto dalla l.r. 14/2006 afferma che “la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”, non fa altro che demandare alla contrattazione collettiva la gestione dei rapporti di lavoro con i forestali, e dunque i rapporti già in essere, fermo restando che la loro assunzione resta regolata, come espressamente indicato nel detto articolo, dalle “presenti disposizioni” ovvero quelle della l.r. 16 del
1996.
Per tali motivi il ricorso va respinto, mentre la esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/10/2025.
IL GIUDICE
RA LI
6