Art. 1.
Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verra' a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, e' considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.
Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verra' a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, e' considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.