Articolo 1 della Legge 7 maggio 1954, n. 220
Articolo 2
Versione
25 maggio 1954
Art. 1.
Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verra' a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, e' considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.
Entrata in vigore il 25 maggio 1954