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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da
, in persona del Ministro dello Stato pro-tempore ( rap-presenta Parte_1 Parte_2
lo Stato Monegasco in forza dell'art. 139 del codice di procedura civile monegasca) rappresentato, assistito e difeso dagli avv.ti Alberto LEONE del Foro di Cuneo, presso cui è elettivamente domiciliato in Cuneo Via Felice Cavallotti n.13, e avv. Federica BARRO del Foro di Bologna;
ATTORE IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTE
Contro
, convenuto contumace Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLATO
CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione del giudizio di riconoscimento della sentenza straniera definito con l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 22183 del 6 agosto 2024. CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, n. 22183 del 6 agosto 2024, così provvedere a seguito di rinvio:
1. ferme restando le statuizioni dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino n.1364 emessa in data 22.12.2022 pubblicata in data 29 Dicembre 2022 nel procedimento inter partes n.
1209/2022 R.G. da considerarsi passate in giudicato che si riportano: Definitivamente decidendo nel procedimento n.1209/22 promosso dallo ai sensi dell'art.67 Parte_1 legge n. 218/1995 nei confronti di , la Corte d'Appello Civile di Torino sezione Controparte_1
prima civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette cosi decide: 1) Accerta e dichiara che la sentenza del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.3.2012 (come confermata dalla sentenza della Corte d'Appello del 29.04.2013 e dalla sentenza della Corte di
Revisione del 28.11.2013) resa nel processo penale n.2007/00070-2007/000717 in relazione alle statuizioni civili e quindi alla condanna del OR (in solido con i ORi Controparte_1
e al pagamento a favore dello Stato di Monaco della Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 6.444.196,00 possiede i requisiti del riconoscimento di cui all'art. 67 comma 1 legge n.218/1995;
2. in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte di cassazione Prima Sezione Civile n.22183/2024 emessa in data 14.5.2024, pubblicata in data 6.8.2024 RGN. 5798/2023 adottare le conseguenti statuizioni in diritto inerenti la liquidazione delle spese di giudizio da effettuarsi considerando il predetto giudizio di valore indeterminabile e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento allo Stato di Monaco delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre al presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso avanti alla Corte d'Appello di Torino ai sensi degli artt. 64 e 67 legge n.
218/1995 depositato in data 27.09.2022, lo , in persona del Parte_1 Controparte_4
chiedeva al Presidente della Corte d'Appello di Torino il riconoscimento delle sentenze extra
Ue del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.03.2012 e della Corte d'Appello del 29.04.2013 recanti la condanna del sig. al pagamento della somma di euro Controparte_1
6.444.196,00 pari all'importo dell'Iva fraudolentemente dedotta a danno dello Stato , Parte_1
nonché la provvisoria ed immediata efficacia delle predette sentenze nel territorio della
Repubblica Italia, al fine dell'esecuzione forzata.
Con decreto 21.01.2022 il Presidente designava il consigliere relatore e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29.11.2022 da svolgersi con trattazione scritta, con termine per la notifica alla controparte entro il 15.11.2022.
Con ordinanza 29.11.2022 la Corte riteneva non documentato l'esito della notifica effettuata al resistente sig. (“dimorante” in e non costituito), rilevava, a mente Controparte_1 Pt_1 dell'art. 30 comma 2 D. Lgs 150/2011 (richiamato dall'art. 67 Legge n. 218/1995), la competenza della corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento del quale si chiedeva il riconoscimento ai fini dell'esecuzione: luogo non indicato dal ricorrente;
infine, invitava parte ricorrente a documentare l'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente sig. , rinviando per tale Controparte_1 incombente all'udienza disposta a trattazione scritta per il giorno 20 dicembre 2022.
Con note 05.12.2022 il ricorrente documentava l'avvenuta ricezione del ricorso e del decreto presidenziale da parte del sig. in data 22.11.2022. CP
Il resistente signor si costituiva in data 15.12.2022 opponendosi al richiesto Controparte_1
riconoscimento, sostenendo a fondamento delle proprie ragioni la sussistenza della violazione dei diritti essenziali di difesa ex art. art. 64 lett. b) L. 218/1995.
La Corte d'Appello di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza n. 1364 del 22.12.2022 pubblicata il 29.12.2022 (R.G. n. 1209/2022), decidendo definitivamente il procedimento n.1209/2022 promosso dallo ai sensi dell'art. 67 legge n. 218/1995 nei Parte_1
confronti di , accoglieva la domanda del ricorrente, sussistendone i requisiti di Controparte_1
cui alla sentenza del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.3.2012 (come confermata dalla sentenza della Corte d'Appello del 29.04.2013 e dalla sentenza della Corte di
Revisione del 28.11.2013) resa nel processo penale n.2007/00070-2007/000717 in relazione alle statuizioni civili, con conseguente condanna del OR (in solido con i Controparte_1
ORi e al pagamento a favore dello Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 6.444.196,00, oltre al rimborso in favore del ricorrente , Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi euro 20.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese esenti (CU e marca), prendendo come scaglione di riferimento quello determinato in base all'importo della condanna a favore della parte civile.
Avverso l'ordinanza n.1364/2022 della Corte di Appello di Torino Prima Sezione Civile, il sig.
proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento, con vittoria di Controparte_1
spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio.
In particolare, il sig. impugnava in primis l'ordinanza per violazione dei diritti CP
essenziali della difesa ex art. 64 lettera B) L. 218/1995, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c.,
e in merito alla liquidazione delle spese processuali, asseriva la violazione dell'art. 10 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c, per aver ritenuto la causa di valore pari a quello del credito risultante dalla sentenza straniera, anziché di valore indeterminabile, avendo lo Stato di Monaco richiesto solo il riconoscimento della sentenza, ma non il pagamento della somma.
Lo Stato di Monaco proponeva controricorso in data 27.3.2023, ritualmente notificato, innanzi all'Ecc.ma Corte di Cassazione, chiedendo il rigetto del ricorso per cassazione del 24.2.2023 proposto dal sig. e notificato in data 24.2.2023, con conseguente conferma Controparte_1
della denunciata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.12.2022, depositata in data 29.12.2022 della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino – Rep. n. 1364/2022, ed ogni ulteriore consequenziale statuizione.
La Suprema Corte di Cassazione respingeva il primo motivo di ricorso ritenendolo infondato, non ravvisando la sussistenza di una violazione dei diritti essenziali della difesa, idonea a precludere il riconoscimento della sentenza straniera nell'ordinamento italiano, in quanto la
Corte territoriale non aveva in alcun modo omesso di verificare la gravità della violazione denunciata e la sua incidenza sull'andamento e l'esito del processo che aveva condotto alla pronuncia della sentenza di cui era stato chiesto il riconoscimento. La Corte, infatti, sosteneva che i Giudici monegaschi avevano di fatto accertato l'effettiva sottoposizione del ricorrente e degli altri imputati ad un regime di privazione della libertà personale ed all'ascolto da parte degli inquirenti, senza che fosse stata loro offerta l'assistenza di un avvocato, annullando per tale motivo i verbali delle audizioni svoltesi in tali condizioni. Inoltre, a giudizio del Tribunale
e della Corte d'appello, la nullità dei predetti atti istruttori non poteva riverberarsi sull'intero processo, poiché nel corso delle audizioni non era stato raccolto alcun elemento di colpevolezza a carico degli imputati, avendo gli stessi negato di aver commesso qualsiasi infrazione.
I giudici di legittimità hanno osservato che tali considerazioni si pongono, quindi, perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui la verifica del requisito di cui all'art. 64, lett. b), della legge n.
218 del 1995 comporta implicitamente l'accertamento dell'avvenuto rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in merito al procedimento formativo della decisione, non ravvisandosi una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera posta a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma solo qualora la sua rilevante incidenza abbia potuto determinare una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi così in contrasto con l'ordine pubblico processuale” (cfr.
Cass., Sez. I, 3/09/2015, n. 17519; 17/02/2010, n. 3823). Tale ordine pubblico deve essere peraltro inteso come riferibile unicamente ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, ma non alle modalità con cui tali diritti siano regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni (cfr. Cass., Sez. VI, 12/07/2013, n. 17299;
Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11021; Cass. 25064//2021). Il diritto di difesa, infatti, può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quanto meno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 2/04/2009, in causa C-394/07, Gambazzi).
Per la Cassazione, infine, l'esigenza di valutare la lesione dei diritti essenziali della difesa in relazione al procedimento considerato nella sua globalità trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in riferimento all'art. 6 della CEDU, aveva rilevato che, mentre il par. 1 consacra il principio del diritto ad un giusto processo in materia penale, il par. 3 non specifica il modo in cui tale diritto debba esercitarsi, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a garantirlo nei loro sistemi processuali.
Premesso quindi che il rispetto delle esigenze di un giusto processo dev'essere esaminato caso per caso in relazione allo sviluppo del procedimento nel suo insieme e non sulla base della considerazione isolata di un aspetto particolare o di un episodio particolare, La Corte ha affermato, pur operando dal momento in cui esiste una "accusa penale", il diritto all'assistenza legale può essere rilevante nella fase preliminare procedimento dibattimentale se e nella misura in cui l'equità del processo rischia di essere gravemente pregiudicata da una iniziale inosservanza dello stesso, circostanza non sussistente nel caso concreto.
La Corte di Cassazione accoglieva, invece, il secondo motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto il procedimento di cui all'art. 30 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall'art. 67, comma secondo, della legge n. 218 del 1995, non aveva ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui era stata emessa la sentenza di cui si chiedeva il riconoscimento, ma solo la dichiarazione dell'efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, il cui valore, non suscettibile di traduzione in termini pecuniari, doveva considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sez. II, 21/12/2017, n. 30732; 19/02/2007, n.
6414; 20/07/1999, n. 7757).
La controversia risolta dal giudice straniero risulta d'altronde definita per effetto del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, costituisce il presupposto necessario del riconoscimento, sicché il procedimento volto ad ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nel nostro ordinamento non poteva considerarsi in alcun modo una fase ulteriore o comunque una prosecuzione del giudizio svoltosi all'estero, nonostante la Corte abbia da tempo riconosciuto l'ammissibilità di un riconoscimento parziale della sentenza straniera e, correlativamente, il potere della parte istante di limitare l'oggetto della richiesta a determinate statuizioni della pronuncia, ove la stessa sia costituita da più capi scindibili (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/1997, n. 7444; 19/01/1993, n. 606;
16/11/1988, n. 6194). Tuttavia, in assenza di tale limitazione o di un'espressa esclusione di alcuni capi, l'oggetto del procedimento è costituito dal riconoscimento dell'efficacia dell'intera sentenza, le cui statuizioni, benché scindibili, non possono essere considerate separatamente, ai fini della determinazione del valore della controversia. Nel caso di specie, dunque, la pronuncia contenuta nella sentenza di cui era stato chiesto il riconoscimento di condanna del ricorrente e degli altri imputati al pagamento di una somma di denaro in favore dello Stato di Monaco, costituitosi parte civile nel procedimento penale, non poteva essere considerata indipendentemente da quella di condanna alla reclusione emessa nei confronti dei medesimi soggetti, la cui dichiarazione di efficacia, in quanto non suscettibile di valutazione economica, doveva ritenersi di valore indeterminabile, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, non avrebbero dovuto trovare applicazione i compensi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001,00 ed Euro 8.000.000,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'ordinanza n. 1364/2022 della Corte di Appello di Torino e l'ordinanza n. n.
22183 del 6 agosto 2024 della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 1364 del 22.12.2022, La Corte d'Appello di Torino, sezione prima civile, definiva il procedimento n.1209/2022 promosso dallo ai sensi dell'art.67 legge Parte_1
n. 218/1995 nei confronti di , dichiarando la sussistenza dei requisiti per il Controparte_1
riconoscimento della sentenza del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.3.2012
(come confermata dalla sentenza della Corte d'Appello del 29.04.2013 e dalla sentenza della
Corte di Revisione del 28.11.2013) resa nel processo penale n.2007/00070-2007/000717 in relazione alle statuizioni civili, e disponendo di conseguenza la condanna del OR CP
(in solido con i ORi e al pagamento a favore
[...] Controparte_2 Controparte_3
dello della somma di euro 6.444.196,00, oltre al rimborso in favore del Parte_1
ricorrente , delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi Parte_1
euro 20.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese esenti (CU e marca).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. n. 22183 del 6 agosto 2024 ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di Appello unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese del giudizio, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto da e rigettando il CP
primo. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il valore della controversia doveva considerarsi indeterminabile sia perché la dichiarazione dell'efficacia di una sentenza nell'ordinamento italiano ha un valore non suscettibile di traduzione in termini pecuniari, sia perché, non avendo la parte chiesto il riconoscimento solo della parte della sentenza relativa alla condanna a favore della parte civile, doveva considerarsi che la sentenza di cui si chiedeva il riconoscimento conteneva anche la condanna alla reclusione emessa nei confronti dei medesimi soggetti, la cui dichiarazione di efficacia, in quanto non suscettibile di valutazione economica, doveva ritenersi di valore indeterminabile.
Concludeva, pertanto, che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, non avrebbero trovare applicazione i compensi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001,00 ed Euro 8.000.000,00, scaglione, invece, utilizzato dalla Corte di Appello per la liquidazione dei compensi dei difensori.
2) I motivi di riassunzione proposti dallo Stato di Monaco
Parte attrice in riassunzione chiede in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di cassazione Prima Sezione Civile n.
22183/2024, emessa in data 14.5.2024, pubblicata in data 6.8.2024 RGN. 5798/2023, di adottare le conseguenti statuizioni in diritto inerenti la liquidazione delle spese di giudizio, da effettuarsi considerando il predetto giudizio di valore indeterminabile e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento allo Stato di Monaco delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre al presente.
3) I motivi della decisione: Le spese del giudizio
Il giudizio di rinvio, viste le statuizioni della Suprema Corte sopra riportate, non può che concentrarsi solo sulle spese del giudizio, unico motivo di ricorso accolto e unico punto non ancora coperto dal giudicato.
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali devono gravare sul convenuto in riassunzione, già appellato, per tutti i gradi del giudizio, essendo risultato soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminabile, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Tenuto conto del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali del presente grado di appello e del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Torino sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del grado di legittimità sono liquidate nella somma di euro 6.585,00 per compensi (euro 2.869,00 per la fase di studio, euro 2.224,00 per la fase introduttiva, euro
1.492,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In parziale riforma dell'ordinanza n.1364/22 di riconoscimento della sentenza straniera emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 22.12.2022, pubblicata in data 29.12.2022, in applicazione del principio di diritto affermato nel presente giudizio dall'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 22183 del 6 agosto 2024: condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Torino, Parte_1 che si liquidano in € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del grado di legittimità, che si liquidano in € 6.585,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 10.313,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da
, in persona del Ministro dello Stato pro-tempore ( rap-presenta Parte_1 Parte_2
lo Stato Monegasco in forza dell'art. 139 del codice di procedura civile monegasca) rappresentato, assistito e difeso dagli avv.ti Alberto LEONE del Foro di Cuneo, presso cui è elettivamente domiciliato in Cuneo Via Felice Cavallotti n.13, e avv. Federica BARRO del Foro di Bologna;
ATTORE IN RIASUNZIONE, GIA'
APPELLANTE
Contro
, convenuto contumace Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLATO
CONTUMACE
OGGETTO: riassunzione del giudizio di riconoscimento della sentenza straniera definito con l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 22183 del 6 agosto 2024. CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in applicazione del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, n. 22183 del 6 agosto 2024, così provvedere a seguito di rinvio:
1. ferme restando le statuizioni dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino n.1364 emessa in data 22.12.2022 pubblicata in data 29 Dicembre 2022 nel procedimento inter partes n.
1209/2022 R.G. da considerarsi passate in giudicato che si riportano: Definitivamente decidendo nel procedimento n.1209/22 promosso dallo ai sensi dell'art.67 Parte_1 legge n. 218/1995 nei confronti di , la Corte d'Appello Civile di Torino sezione Controparte_1
prima civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette cosi decide: 1) Accerta e dichiara che la sentenza del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.3.2012 (come confermata dalla sentenza della Corte d'Appello del 29.04.2013 e dalla sentenza della Corte di
Revisione del 28.11.2013) resa nel processo penale n.2007/00070-2007/000717 in relazione alle statuizioni civili e quindi alla condanna del OR (in solido con i ORi Controparte_1
e al pagamento a favore dello Stato di Monaco della Controparte_2 Controparte_3 somma di euro 6.444.196,00 possiede i requisiti del riconoscimento di cui all'art. 67 comma 1 legge n.218/1995;
2. in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte di cassazione Prima Sezione Civile n.22183/2024 emessa in data 14.5.2024, pubblicata in data 6.8.2024 RGN. 5798/2023 adottare le conseguenti statuizioni in diritto inerenti la liquidazione delle spese di giudizio da effettuarsi considerando il predetto giudizio di valore indeterminabile e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento allo Stato di Monaco delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre al presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso avanti alla Corte d'Appello di Torino ai sensi degli artt. 64 e 67 legge n.
218/1995 depositato in data 27.09.2022, lo , in persona del Parte_1 Controparte_4
chiedeva al Presidente della Corte d'Appello di Torino il riconoscimento delle sentenze extra
Ue del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.03.2012 e della Corte d'Appello del 29.04.2013 recanti la condanna del sig. al pagamento della somma di euro Controparte_1
6.444.196,00 pari all'importo dell'Iva fraudolentemente dedotta a danno dello Stato , Parte_1
nonché la provvisoria ed immediata efficacia delle predette sentenze nel territorio della
Repubblica Italia, al fine dell'esecuzione forzata.
Con decreto 21.01.2022 il Presidente designava il consigliere relatore e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29.11.2022 da svolgersi con trattazione scritta, con termine per la notifica alla controparte entro il 15.11.2022.
Con ordinanza 29.11.2022 la Corte riteneva non documentato l'esito della notifica effettuata al resistente sig. (“dimorante” in e non costituito), rilevava, a mente Controparte_1 Pt_1 dell'art. 30 comma 2 D. Lgs 150/2011 (richiamato dall'art. 67 Legge n. 218/1995), la competenza della corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento del quale si chiedeva il riconoscimento ai fini dell'esecuzione: luogo non indicato dal ricorrente;
infine, invitava parte ricorrente a documentare l'esito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente sig. , rinviando per tale Controparte_1 incombente all'udienza disposta a trattazione scritta per il giorno 20 dicembre 2022.
Con note 05.12.2022 il ricorrente documentava l'avvenuta ricezione del ricorso e del decreto presidenziale da parte del sig. in data 22.11.2022. CP
Il resistente signor si costituiva in data 15.12.2022 opponendosi al richiesto Controparte_1
riconoscimento, sostenendo a fondamento delle proprie ragioni la sussistenza della violazione dei diritti essenziali di difesa ex art. art. 64 lett. b) L. 218/1995.
La Corte d'Appello di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza n. 1364 del 22.12.2022 pubblicata il 29.12.2022 (R.G. n. 1209/2022), decidendo definitivamente il procedimento n.1209/2022 promosso dallo ai sensi dell'art. 67 legge n. 218/1995 nei Parte_1
confronti di , accoglieva la domanda del ricorrente, sussistendone i requisiti di Controparte_1
cui alla sentenza del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.3.2012 (come confermata dalla sentenza della Corte d'Appello del 29.04.2013 e dalla sentenza della Corte di
Revisione del 28.11.2013) resa nel processo penale n.2007/00070-2007/000717 in relazione alle statuizioni civili, con conseguente condanna del OR (in solido con i Controparte_1
ORi e al pagamento a favore dello Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 6.444.196,00, oltre al rimborso in favore del ricorrente , Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi euro 20.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese esenti (CU e marca), prendendo come scaglione di riferimento quello determinato in base all'importo della condanna a favore della parte civile.
Avverso l'ordinanza n.1364/2022 della Corte di Appello di Torino Prima Sezione Civile, il sig.
proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento, con vittoria di Controparte_1
spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio.
In particolare, il sig. impugnava in primis l'ordinanza per violazione dei diritti CP
essenziali della difesa ex art. 64 lettera B) L. 218/1995, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c.,
e in merito alla liquidazione delle spese processuali, asseriva la violazione dell'art. 10 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c, per aver ritenuto la causa di valore pari a quello del credito risultante dalla sentenza straniera, anziché di valore indeterminabile, avendo lo Stato di Monaco richiesto solo il riconoscimento della sentenza, ma non il pagamento della somma.
Lo Stato di Monaco proponeva controricorso in data 27.3.2023, ritualmente notificato, innanzi all'Ecc.ma Corte di Cassazione, chiedendo il rigetto del ricorso per cassazione del 24.2.2023 proposto dal sig. e notificato in data 24.2.2023, con conseguente conferma Controparte_1
della denunciata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 22.12.2022, depositata in data 29.12.2022 della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino – Rep. n. 1364/2022, ed ogni ulteriore consequenziale statuizione.
La Suprema Corte di Cassazione respingeva il primo motivo di ricorso ritenendolo infondato, non ravvisando la sussistenza di una violazione dei diritti essenziali della difesa, idonea a precludere il riconoscimento della sentenza straniera nell'ordinamento italiano, in quanto la
Corte territoriale non aveva in alcun modo omesso di verificare la gravità della violazione denunciata e la sua incidenza sull'andamento e l'esito del processo che aveva condotto alla pronuncia della sentenza di cui era stato chiesto il riconoscimento. La Corte, infatti, sosteneva che i Giudici monegaschi avevano di fatto accertato l'effettiva sottoposizione del ricorrente e degli altri imputati ad un regime di privazione della libertà personale ed all'ascolto da parte degli inquirenti, senza che fosse stata loro offerta l'assistenza di un avvocato, annullando per tale motivo i verbali delle audizioni svoltesi in tali condizioni. Inoltre, a giudizio del Tribunale
e della Corte d'appello, la nullità dei predetti atti istruttori non poteva riverberarsi sull'intero processo, poiché nel corso delle audizioni non era stato raccolto alcun elemento di colpevolezza a carico degli imputati, avendo gli stessi negato di aver commesso qualsiasi infrazione.
I giudici di legittimità hanno osservato che tali considerazioni si pongono, quindi, perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui la verifica del requisito di cui all'art. 64, lett. b), della legge n.
218 del 1995 comporta implicitamente l'accertamento dell'avvenuto rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in merito al procedimento formativo della decisione, non ravvisandosi una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera posta a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma solo qualora la sua rilevante incidenza abbia potuto determinare una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi così in contrasto con l'ordine pubblico processuale” (cfr.
Cass., Sez. I, 3/09/2015, n. 17519; 17/02/2010, n. 3823). Tale ordine pubblico deve essere peraltro inteso come riferibile unicamente ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, ma non alle modalità con cui tali diritti siano regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, e ciò anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni (cfr. Cass., Sez. VI, 12/07/2013, n. 17299;
Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11021; Cass. 25064//2021). Il diritto di difesa, infatti, può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quanto meno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 2/04/2009, in causa C-394/07, Gambazzi).
Per la Cassazione, infine, l'esigenza di valutare la lesione dei diritti essenziali della difesa in relazione al procedimento considerato nella sua globalità trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte EDU, la quale, in riferimento all'art. 6 della CEDU, aveva rilevato che, mentre il par. 1 consacra il principio del diritto ad un giusto processo in materia penale, il par. 3 non specifica il modo in cui tale diritto debba esercitarsi, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a garantirlo nei loro sistemi processuali.
Premesso quindi che il rispetto delle esigenze di un giusto processo dev'essere esaminato caso per caso in relazione allo sviluppo del procedimento nel suo insieme e non sulla base della considerazione isolata di un aspetto particolare o di un episodio particolare, La Corte ha affermato, pur operando dal momento in cui esiste una "accusa penale", il diritto all'assistenza legale può essere rilevante nella fase preliminare procedimento dibattimentale se e nella misura in cui l'equità del processo rischia di essere gravemente pregiudicata da una iniziale inosservanza dello stesso, circostanza non sussistente nel caso concreto.
La Corte di Cassazione accoglieva, invece, il secondo motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto il procedimento di cui all'art. 30 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall'art. 67, comma secondo, della legge n. 218 del 1995, non aveva ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui era stata emessa la sentenza di cui si chiedeva il riconoscimento, ma solo la dichiarazione dell'efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, il cui valore, non suscettibile di traduzione in termini pecuniari, doveva considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sez. II, 21/12/2017, n. 30732; 19/02/2007, n.
6414; 20/07/1999, n. 7757).
La controversia risolta dal giudice straniero risulta d'altronde definita per effetto del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, costituisce il presupposto necessario del riconoscimento, sicché il procedimento volto ad ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nel nostro ordinamento non poteva considerarsi in alcun modo una fase ulteriore o comunque una prosecuzione del giudizio svoltosi all'estero, nonostante la Corte abbia da tempo riconosciuto l'ammissibilità di un riconoscimento parziale della sentenza straniera e, correlativamente, il potere della parte istante di limitare l'oggetto della richiesta a determinate statuizioni della pronuncia, ove la stessa sia costituita da più capi scindibili (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/1997, n. 7444; 19/01/1993, n. 606;
16/11/1988, n. 6194). Tuttavia, in assenza di tale limitazione o di un'espressa esclusione di alcuni capi, l'oggetto del procedimento è costituito dal riconoscimento dell'efficacia dell'intera sentenza, le cui statuizioni, benché scindibili, non possono essere considerate separatamente, ai fini della determinazione del valore della controversia. Nel caso di specie, dunque, la pronuncia contenuta nella sentenza di cui era stato chiesto il riconoscimento di condanna del ricorrente e degli altri imputati al pagamento di una somma di denaro in favore dello Stato di Monaco, costituitosi parte civile nel procedimento penale, non poteva essere considerata indipendentemente da quella di condanna alla reclusione emessa nei confronti dei medesimi soggetti, la cui dichiarazione di efficacia, in quanto non suscettibile di valutazione economica, doveva ritenersi di valore indeterminabile, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, non avrebbero dovuto trovare applicazione i compensi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001,00 ed Euro 8.000.000,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'ordinanza n. 1364/2022 della Corte di Appello di Torino e l'ordinanza n. n.
22183 del 6 agosto 2024 della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 1364 del 22.12.2022, La Corte d'Appello di Torino, sezione prima civile, definiva il procedimento n.1209/2022 promosso dallo ai sensi dell'art.67 legge Parte_1
n. 218/1995 nei confronti di , dichiarando la sussistenza dei requisiti per il Controparte_1
riconoscimento della sentenza del Tribunale Penale del Principato di Monaco del 27.3.2012
(come confermata dalla sentenza della Corte d'Appello del 29.04.2013 e dalla sentenza della
Corte di Revisione del 28.11.2013) resa nel processo penale n.2007/00070-2007/000717 in relazione alle statuizioni civili, e disponendo di conseguenza la condanna del OR CP
(in solido con i ORi e al pagamento a favore
[...] Controparte_2 Controparte_3
dello della somma di euro 6.444.196,00, oltre al rimborso in favore del Parte_1
ricorrente , delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi Parte_1
euro 20.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge, oltre spese esenti (CU e marca).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. n. 22183 del 6 agosto 2024 ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di Appello unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese del giudizio, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto da e rigettando il CP
primo. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il valore della controversia doveva considerarsi indeterminabile sia perché la dichiarazione dell'efficacia di una sentenza nell'ordinamento italiano ha un valore non suscettibile di traduzione in termini pecuniari, sia perché, non avendo la parte chiesto il riconoscimento solo della parte della sentenza relativa alla condanna a favore della parte civile, doveva considerarsi che la sentenza di cui si chiedeva il riconoscimento conteneva anche la condanna alla reclusione emessa nei confronti dei medesimi soggetti, la cui dichiarazione di efficacia, in quanto non suscettibile di valutazione economica, doveva ritenersi di valore indeterminabile.
Concludeva, pertanto, che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, non avrebbero trovare applicazione i compensi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 4.000.001,00 ed Euro 8.000.000,00, scaglione, invece, utilizzato dalla Corte di Appello per la liquidazione dei compensi dei difensori.
2) I motivi di riassunzione proposti dallo Stato di Monaco
Parte attrice in riassunzione chiede in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di cassazione Prima Sezione Civile n.
22183/2024, emessa in data 14.5.2024, pubblicata in data 6.8.2024 RGN. 5798/2023, di adottare le conseguenti statuizioni in diritto inerenti la liquidazione delle spese di giudizio, da effettuarsi considerando il predetto giudizio di valore indeterminabile e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento allo Stato di Monaco delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre al presente.
3) I motivi della decisione: Le spese del giudizio
Il giudizio di rinvio, viste le statuizioni della Suprema Corte sopra riportate, non può che concentrarsi solo sulle spese del giudizio, unico motivo di ricorso accolto e unico punto non ancora coperto dal giudicato.
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali devono gravare sul convenuto in riassunzione, già appellato, per tutti i gradi del giudizio, essendo risultato soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è indeterminabile, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Tenuto conto del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali del presente grado di appello e del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Torino sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del grado di legittimità sono liquidate nella somma di euro 6.585,00 per compensi (euro 2.869,00 per la fase di studio, euro 2.224,00 per la fase introduttiva, euro
1.492,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In parziale riforma dell'ordinanza n.1364/22 di riconoscimento della sentenza straniera emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 22.12.2022, pubblicata in data 29.12.2022, in applicazione del principio di diritto affermato nel presente giudizio dall'ordinanza della Corte
Suprema di Cassazione, sez. I civ., n. 22183 del 6 agosto 2024: condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Torino, Parte_1 che si liquidano in € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del grado di legittimità, che si liquidano in € 6.585,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 10.313,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino