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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1480 dell'anno 2021, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, via C.F._1
Duomo n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino, che lo rappresenta e difende con l'avv. Maria Gabriella Miceli per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, piazza C.F._2
Finocchiaro Aprile n. 7, presso lo studio dell'avv. Flavio Di Vita, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 08/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non, subiti a seguito di atti di concorrenza illecita perpetrati con minaccia da parte del convenuto.
L'attore esponeva:
- che entrambe le parti svolgevano attività di venditori ambulanti di prodotti ittici in Petralia Sottana;
- che, nel periodo tra settembre 2019 e maggio 2020, aveva Controparte_1
posto in essere nei suoi confronti atti di concorrenza sleale con minaccia;
- che a causa di tali condotte non era riuscito a svolgere una vita serena e che, pertanto, aveva sporto querela nei confronti del convenuto;
- che, con sentenza di patteggiamento n. 215 del 03/12/2020, il Tribunale di
Termini Imerese, in persona del GUP, Dott.ssa Angela Lo Piparo, aveva applicato ad la pena di un anno e 4 mesi di reclusione;
Controparte_1
- che aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della condotta illecita perpetrata da . Controparte_1
Lo chiedeva, quindi, di dichiarare la responsabilità di Parte_1 [...]
per i fatti occorsi e di condannarlo al pagamento dei danni subiti CP_1
quantificati in € 15.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione promossa e, nel merito, contestava in fatto ed in diritto le domande attrici, di cui chiedeva il rigetto.
Esperita la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo, ritenuta la procedibilità, la causa veniva istruita mediante prova per testi.
- 2 - All'udienza del 08/01/2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difesivi e la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'attore ha esperito l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ai sensi del quale chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa è obbligato a risarcire il danno.
Nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, è onere del danneggiato provare gli elementi costitutivi di tale fatto: il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva (cfr. Cass. Sez. III, 18/01/2008, n. 390).
In ordine all'accertamento del fatto storico narrato in citazione si rileva che la sentenza n. 215 del 03/12/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese non spiega l'effetto di giudicato nel presente giudizio.
Ed invero, alla luce dei principi statuiti dalla Suprema Corte: “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n.
16838, Cass. ord. 07/10/2022 n. 29319).
Tuttavia, anche la sentenza di patteggiamento e i verbali di sommarie informazioni possono entrare nel processo civile, se non come prove in senso stretto, come prove c.d. atipiche, contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda.
La Suprema Corte in proposito ha precisato che “Al di fuori delle ipotesi in cui la
- 3 - sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti a contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo;
questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ex art. 116 C.p.c . posto che la loro acquisizione in sede penale è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato”
(Cass. Civ. Sez. II, 04/07/2019 n. 18025).
Sulla base del su enunciato principio può desumersi che le prove nel processo civile non sono tassative e che devono ritenersi sempre ammissibili le prove atipiche prodotte in via documentale - quali quelle già acquisite in un processo penale - la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. che, se gravi, precise e concordanti, potranno essere oggetto di valutazione da parte del giudice al fine di accertare fatti utili per la decisione.
Tra queste vi rientrano le c.d. “prove atipiche” (le perizie, le prove e le decisioni di altri processi, gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria) che consentono di ricostruire chiaramente ed incontrovertibilmente la dinamica dell'accaduto.
Pertanto, la sentenza n. 215/2020 emessa del Tribunale di Termini Imerese può essere considerata come un indizio utilizzabile insieme ad altri elementi probatori al fine di accertare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. del convenuto.
Ciò posto si rileva che l'attore ha prospettato due episodi di minacce avvenuti rispettivamente nel mese di settembre 2019 e nel mese di maggio 2020.
Tali episodi, già riferiti dai testimoni alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni (cfr. verbali), sono stati confermati da nella Testimone_1
prova per testi resa all'udienza del 14/06/2023, allorchè ha rassegnato che nel mese di maggio 2020, mentre si trovava con l'attore presso il mercato ittico di
- 4 - Porticello, si avvicinava a e lo minacciava Controparte_1 Parte_1
dicendo “ti ammazzo...la pistola ce l'ho qua” e che “in un'altra occasione, alla fine del 2019, mentre stavamo entrando in autostrada dallo svincolo di Casteldaccia, il sig. era lì con CP_1
il suo furgone e ci ha seguito, a volte superandoci a volte rallentando, quando all'altezza dell'area di servizio Caracoli ha tentato di farci uscire di strada” (cfr. verbale di prova testimoniale).
Sul punto, alla luce di quanto sopra, deve quindi affermarsi che nel caso in esame sussistono i presupposti di diritto per dichiarare che ha posto Controparte_1
in essere una condotta delittuosa nei confronti di . Parte_1
A questo punto deve essere presa in esame la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore.
In ordine alla esistenza del danno patrimoniale lamentato da deve Pt_1
osservarsi che nessuna prova è stata fornita da parte attrice, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la lamentata diminuzione dei guadagni che avrebbe subito, né il nesso di causalità tra l'eventuale danno e la condotta illecita posta in essere dal convenuto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 576/2008 hanno statuito in ordine alla prova dell'illecito aquiliano che “il giudice deve accertare due distinti nessi causali: il primo è quello tra la condotta o l'omissione illecita ed il danno ingiusto inteso quale fatto materiale (c.d. “nesso di causalità materiale”), e va accertato secondo le regole dettate dagli art. 40 e 41 c.p, per effetto dei quali tale nesso di causalità va escluso quando al momento in cui è stata tenuta l'azione o l'omissione l'evento di danno appariva assolutamente imprevedibile ed inverosimile alla luce (non delle conoscenze dell'agente, ma) delle migliori conoscenze scientifiche del momento. Il secondo nesso causale che il giudice deve accertare è quello tra il fatto dannoso nella sua materialità e le conseguenze che ne sono derivate (c.d. “nesso di causalità giuridica”); tale nesso è disciplinato dalle diverse regole di cui agli art. 1223, 1226 e
- 5 - 1227 c.c. (oltre che dell'art. 1225 c.c., in tema di inadempimento contrattuale), ed al contrario del primo non è presupposto essenziale perché sorga la responsabilità del danneggiante, ma ha la più limitata funzione di circoscrivere l'area del danno risarcibile”.
Quanto al nesso causale tra la condotta illecita e il danno c.d. ingiusto, deve al riguardo rilevarsi che nulla i testi escussi hanno riferito sul fatto che le minacce perpetrate da abbiano leso la libertà dell'attore di Controparte_1
autodeterminazione nell'esercizio della propria attività commerciale, limitando in alcun modo la sua attività di vendita.
Relativamente ai danni non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza delle condotte lesive tenute dal deve preliminarmente osservarsi che la CP_2
questione è regolata dall'art. 2059 c.c., che testualmente recita: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
L'ermeneutica disposizione normativa è stata al centro di un lungo percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico- fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni ma che prescinde dalla sua capacità reddituale;
danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
La Suprema Corte, inoltre, con le storiche sentenze San Martino, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n.
26972, 26973, 26974, 26975).
Ebbene alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il danno subito dall'attore deve
- 6 - essere circoscritto al solo danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo, non persistendo allo stesso né una lesione psico-fisica né un danno esistenziale che comprometta “la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana”.
Va, quindi risarcito, il danno non patrimoniale, non essendo dubitabile il patema d'animo sofferto da nel sentirsi minacciato ed ingiuriato da Pt_1 CP_1
oltre lo stress subito dallo stesso in conseguenza dei reiterati episodi minacciosi
(inseguimenti in autostrada e appostamenti sotto casa – cfr. deposizione di
[...]
. Tes_2
Pertanto, attesa la natura degli interessi lesi e l'assenza di ripercussioni nelle relazioni di vita di relazione, il danno non patrimoniale deve essere liquidato - nel suo complesso e facendo ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c. - in €
3.000,00. Sulla complessiva somma liquidata a titolo di risarcimento danni, trattandosi di un debito di valore, devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi in misura legale sul credito rivalutato anno per anno, a decorrere dal 15/06/2020, data in cui si è definito il danno subito.
Di qui il parziale accoglimento delle domande attoree.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di e vengono liquidate in complessivi € 3.677,23, di cui € Controparte_1
3.400,00 per compensi professionali ed € 277,23 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara che tra il mese settembre 2019 e il mese di maggio Controparte_1
- 7 - 2020 ha attuato una condotta delittuosa nei confronti di;
Parte_1
condanna a risarcire a i danni non Controparte_1 Parte_1
patrimoniali subiti in conseguenza della condotta delittuosa accertata che si liquidano in via equitativa in € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 15/06/2020; condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
di lite che si liquidano in complessivi € 3.677,23, di cui € 3.400,00 per compensi professionali ed € 277,23 per spese borsuali, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DO LA
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1480 dell'anno 2021, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, via C.F._1
Duomo n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino, che lo rappresenta e difende con l'avv. Maria Gabriella Miceli per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, piazza C.F._2
Finocchiaro Aprile n. 7, presso lo studio dell'avv. Flavio Di Vita, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 08/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non, subiti a seguito di atti di concorrenza illecita perpetrati con minaccia da parte del convenuto.
L'attore esponeva:
- che entrambe le parti svolgevano attività di venditori ambulanti di prodotti ittici in Petralia Sottana;
- che, nel periodo tra settembre 2019 e maggio 2020, aveva Controparte_1
posto in essere nei suoi confronti atti di concorrenza sleale con minaccia;
- che a causa di tali condotte non era riuscito a svolgere una vita serena e che, pertanto, aveva sporto querela nei confronti del convenuto;
- che, con sentenza di patteggiamento n. 215 del 03/12/2020, il Tribunale di
Termini Imerese, in persona del GUP, Dott.ssa Angela Lo Piparo, aveva applicato ad la pena di un anno e 4 mesi di reclusione;
Controparte_1
- che aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa della condotta illecita perpetrata da . Controparte_1
Lo chiedeva, quindi, di dichiarare la responsabilità di Parte_1 [...]
per i fatti occorsi e di condannarlo al pagamento dei danni subiti CP_1
quantificati in € 15.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione promossa e, nel merito, contestava in fatto ed in diritto le domande attrici, di cui chiedeva il rigetto.
Esperita la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo, ritenuta la procedibilità, la causa veniva istruita mediante prova per testi.
- 2 - All'udienza del 08/01/2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difesivi e la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'attore ha esperito l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ai sensi del quale chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa è obbligato a risarcire il danno.
Nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, è onere del danneggiato provare gli elementi costitutivi di tale fatto: il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva (cfr. Cass. Sez. III, 18/01/2008, n. 390).
In ordine all'accertamento del fatto storico narrato in citazione si rileva che la sentenza n. 215 del 03/12/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese non spiega l'effetto di giudicato nel presente giudizio.
Ed invero, alla luce dei principi statuiti dalla Suprema Corte: “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n.
16838, Cass. ord. 07/10/2022 n. 29319).
Tuttavia, anche la sentenza di patteggiamento e i verbali di sommarie informazioni possono entrare nel processo civile, se non come prove in senso stretto, come prove c.d. atipiche, contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda.
La Suprema Corte in proposito ha precisato che “Al di fuori delle ipotesi in cui la
- 3 - sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti a contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo;
questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ex art. 116 C.p.c . posto che la loro acquisizione in sede penale è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato”
(Cass. Civ. Sez. II, 04/07/2019 n. 18025).
Sulla base del su enunciato principio può desumersi che le prove nel processo civile non sono tassative e che devono ritenersi sempre ammissibili le prove atipiche prodotte in via documentale - quali quelle già acquisite in un processo penale - la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. che, se gravi, precise e concordanti, potranno essere oggetto di valutazione da parte del giudice al fine di accertare fatti utili per la decisione.
Tra queste vi rientrano le c.d. “prove atipiche” (le perizie, le prove e le decisioni di altri processi, gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria) che consentono di ricostruire chiaramente ed incontrovertibilmente la dinamica dell'accaduto.
Pertanto, la sentenza n. 215/2020 emessa del Tribunale di Termini Imerese può essere considerata come un indizio utilizzabile insieme ad altri elementi probatori al fine di accertare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. del convenuto.
Ciò posto si rileva che l'attore ha prospettato due episodi di minacce avvenuti rispettivamente nel mese di settembre 2019 e nel mese di maggio 2020.
Tali episodi, già riferiti dai testimoni alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni (cfr. verbali), sono stati confermati da nella Testimone_1
prova per testi resa all'udienza del 14/06/2023, allorchè ha rassegnato che nel mese di maggio 2020, mentre si trovava con l'attore presso il mercato ittico di
- 4 - Porticello, si avvicinava a e lo minacciava Controparte_1 Parte_1
dicendo “ti ammazzo...la pistola ce l'ho qua” e che “in un'altra occasione, alla fine del 2019, mentre stavamo entrando in autostrada dallo svincolo di Casteldaccia, il sig. era lì con CP_1
il suo furgone e ci ha seguito, a volte superandoci a volte rallentando, quando all'altezza dell'area di servizio Caracoli ha tentato di farci uscire di strada” (cfr. verbale di prova testimoniale).
Sul punto, alla luce di quanto sopra, deve quindi affermarsi che nel caso in esame sussistono i presupposti di diritto per dichiarare che ha posto Controparte_1
in essere una condotta delittuosa nei confronti di . Parte_1
A questo punto deve essere presa in esame la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore.
In ordine alla esistenza del danno patrimoniale lamentato da deve Pt_1
osservarsi che nessuna prova è stata fornita da parte attrice, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la lamentata diminuzione dei guadagni che avrebbe subito, né il nesso di causalità tra l'eventuale danno e la condotta illecita posta in essere dal convenuto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 576/2008 hanno statuito in ordine alla prova dell'illecito aquiliano che “il giudice deve accertare due distinti nessi causali: il primo è quello tra la condotta o l'omissione illecita ed il danno ingiusto inteso quale fatto materiale (c.d. “nesso di causalità materiale”), e va accertato secondo le regole dettate dagli art. 40 e 41 c.p, per effetto dei quali tale nesso di causalità va escluso quando al momento in cui è stata tenuta l'azione o l'omissione l'evento di danno appariva assolutamente imprevedibile ed inverosimile alla luce (non delle conoscenze dell'agente, ma) delle migliori conoscenze scientifiche del momento. Il secondo nesso causale che il giudice deve accertare è quello tra il fatto dannoso nella sua materialità e le conseguenze che ne sono derivate (c.d. “nesso di causalità giuridica”); tale nesso è disciplinato dalle diverse regole di cui agli art. 1223, 1226 e
- 5 - 1227 c.c. (oltre che dell'art. 1225 c.c., in tema di inadempimento contrattuale), ed al contrario del primo non è presupposto essenziale perché sorga la responsabilità del danneggiante, ma ha la più limitata funzione di circoscrivere l'area del danno risarcibile”.
Quanto al nesso causale tra la condotta illecita e il danno c.d. ingiusto, deve al riguardo rilevarsi che nulla i testi escussi hanno riferito sul fatto che le minacce perpetrate da abbiano leso la libertà dell'attore di Controparte_1
autodeterminazione nell'esercizio della propria attività commerciale, limitando in alcun modo la sua attività di vendita.
Relativamente ai danni non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza delle condotte lesive tenute dal deve preliminarmente osservarsi che la CP_2
questione è regolata dall'art. 2059 c.c., che testualmente recita: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
L'ermeneutica disposizione normativa è stata al centro di un lungo percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico- fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni ma che prescinde dalla sua capacità reddituale;
danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
La Suprema Corte, inoltre, con le storiche sentenze San Martino, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n.
26972, 26973, 26974, 26975).
Ebbene alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il danno subito dall'attore deve
- 6 - essere circoscritto al solo danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo, non persistendo allo stesso né una lesione psico-fisica né un danno esistenziale che comprometta “la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana”.
Va, quindi risarcito, il danno non patrimoniale, non essendo dubitabile il patema d'animo sofferto da nel sentirsi minacciato ed ingiuriato da Pt_1 CP_1
oltre lo stress subito dallo stesso in conseguenza dei reiterati episodi minacciosi
(inseguimenti in autostrada e appostamenti sotto casa – cfr. deposizione di
[...]
. Tes_2
Pertanto, attesa la natura degli interessi lesi e l'assenza di ripercussioni nelle relazioni di vita di relazione, il danno non patrimoniale deve essere liquidato - nel suo complesso e facendo ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c. - in €
3.000,00. Sulla complessiva somma liquidata a titolo di risarcimento danni, trattandosi di un debito di valore, devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi in misura legale sul credito rivalutato anno per anno, a decorrere dal 15/06/2020, data in cui si è definito il danno subito.
Di qui il parziale accoglimento delle domande attoree.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di e vengono liquidate in complessivi € 3.677,23, di cui € Controparte_1
3.400,00 per compensi professionali ed € 277,23 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara che tra il mese settembre 2019 e il mese di maggio Controparte_1
- 7 - 2020 ha attuato una condotta delittuosa nei confronti di;
Parte_1
condanna a risarcire a i danni non Controparte_1 Parte_1
patrimoniali subiti in conseguenza della condotta delittuosa accertata che si liquidano in via equitativa in € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 15/06/2020; condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
di lite che si liquidano in complessivi € 3.677,23, di cui € 3.400,00 per compensi professionali ed € 277,23 per spese borsuali, oltre il rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DO LA
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