Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2005, n. 737
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Sentenza 17 gennaio 2005

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Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso che l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale smarrimento si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorchè il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già provato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.

In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, cod.civ., sono indicative della volontà del legislatore di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che la domanda risarcitoria in forma specifica, respinta in quel giudizio e coperta dal giudicato per mancata impugnazione, non può essere ammessa nel giudizio di rinvio, ancorchè la falsità del giuramento sia successivamente dichiarata dal giudice penale, salva restando la possibilità di domande di risarcimento soltanto per equivalente e di pretese risarcitorie nei confronti della parte che ha giurato il falso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2005, n. 737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 737
    Data del deposito : 17 gennaio 2005

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