Sentenza 17 gennaio 2005
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Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso che l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale smarrimento si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorchè il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già provato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.
In materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, cod.civ., sono indicative della volontà del legislatore di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento. Ne consegue che la domanda risarcitoria in forma specifica, respinta in quel giudizio e coperta dal giudicato per mancata impugnazione, non può essere ammessa nel giudizio di rinvio, ancorchè la falsità del giuramento sia successivamente dichiarata dal giudice penale, salva restando la possibilità di domande di risarcimento soltanto per equivalente e di pretese risarcitorie nei confronti della parte che ha giurato il falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2005, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
5 0 / 7 3 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE 7 00 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ris. danni SEZIONE TERZA CIVILE i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 20254/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. NC TRIFONE Consigliere 737 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 22/09/04 Dott. Giacomo TRAVAGLINO Est. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVITABILE GAETANA, AVITABILE RITA, in proprio e quali uniche eredi della signora RI RE AVITABILE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difesi dagli avvocati ENNIO DE VITA, ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IMMMOBILIARE CA SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore sig. Renato Pappalardoe 2004 NC AP, CAPUTO FRANCESCO , elettivamente 1459 domiciliati in ROMA VLE RE MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, difesi dagli avvocati ANTONIO METAFORA, ATTILIO DORIA, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 1575/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, seconda sezione civile, emessa il 19/05/2000 depositata il 16/06/00; rg 1369/1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/04 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito 1'Avvocato GIOVANNI ATTINGENTI ( per delega Avv. Ernesto Procaccini ); udito il P.M. in personal del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 1984, NA, M. IN e RI VI, eredi di Ro- berto Liguori, convennero in giudizio dinanzi al Tribu- nale di Napoli NC AP e la S.p.A. immobiliare t CA (della quale il AP risultava legale rappre- sentante), chiedendone la condanna in solido al risar- cimento dei danni, in forma specifica o per equivalen- te, sulla premessa: - che, a seguito di giudizio promosso dal loro dante 2 causa contro la predetta società al fine di conseguire il trasferimento della proprietà di un locale già in suo possesso, e per il cui acquisto definitivo egli aveva stipulato con la società rituale contratto preli- minare versando l'intero prezzo, la Corte d'appello di passata in giudicato il Napoli, con sentenza 22.12.1978, aveva condannato esse attrici, processual- mente subentrate al Liguori, al rilascio dell'immobile; che tale decisione si era fondata esclusivamente sul giuramento decisorio prestato dal convenuto AP, che aveva, nell'espletamento del detto mezzo istrutto- rio, negato la veridicità delle circostanze afferenti alla consegna del locale ed all'integrale versamento del relativo prezzo;
che, con sentenza passata in giudicato il 23 mag- gio 1980, il Pretore di Napoli aveva, peraltro, dichia- rato il AP responsabile del reato di falso giura- mento. Il tribunale di Napoli, con sentenza dell'11.4.1989, in accoglimento della domanda, pronun- 5 ziò il trasferimento, dalla società convenuta alle at- trici, in comunione indivisa, della proprietà del loca- le de quo, condannando altresì la medesima società e il AP, in solido, al risarcimento dei danni ulteriori, quantificati in circa 900 mila lire. 3 A seguito di separati appelli proposti dal AP e dalla CA, e in accoglimento del gravame di quest'ultima, la Corte napoletana riformò radicalmente la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda del- le sorelle VI nei confronti della società (tanto sotto il profilo del risarcimento in forma specifica, quanto sotto quello della richiesta dei danni ulterio- ri), e condannando il solo AP al pagamento della somma liquidata in primo grado a titolo di risarcimen- to. NA e RI VI, in proprio e nella quali- tà di eredi della sorella M. IN, proposero un primo ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, che que- sta Corte accolse limitatamente ad una ritenuta omis- sione di valutazione e motivazione, da parte del giudi- ce di merito, sul punto della sussistenza della respon- sabilità della società secondo le norme del diritto ci- vile, a prescindere dagli effetti del giudicato penale riguardante il solo AP (circostanza, questa, che, sola, aveva indotto la Corte partenopea ad escludere la responsabilità dell'ente, ritenendo non estensibile nei suoi confronti l'efficacia del predetto giudicato pena- le di condanna). Così circoscritto il thema decidendum del giudizio di rinvio, sulla riassunzione del procedimento ad opera 4 delle sorelle VI, la Corte d'appello di Napoli, nella contumacia del AP, rigetterà nuovamente la domanda delle appellanti in riassunzione, confermando la condanna risarcitoria per equivalente nei confronti del solo AP già disposta in I e II grado di giudi- zio. Queste, per quanto ancora di rilievo in seno al presente giudizio di legittimità, le motivazioni della Corte partenopea: 1) la corresponsabilità solidale tra il AP e la società era sicuramente predicabile, attesa la ri- versabilità della responsabilità penale per falso giu- ramento della persona fisica (il AP) sulla società da questi rappresentata (la CA); 2) rettamente il Tribunale aveva, in prime cure (e diversamente da quanto poi ritenuto nella sentenza d'appello poi cassata sul punto), ritenuto entrambi soggetti, riuniti nella stessa persona fisica, solidal- mente responsabili secondo i principi generali in tema di colpa;
3) tale conclusione comportava, peraltro, la necessità di riesame dei motivi di appello della socie- tà CA non esaminati in secondo grado per effetto della sua ampia assoluzione dalla domanda risarcitoria attesane la qualità di soggetto ritenuto non legittima- 5 to passivamente, motivi relativamente ai quali la por- tata della decisione della Corte di cassazione non po- teva "essere che di riconosciuto assorbimento", e che la società aveva ritualmente riproposto nel giudizio di 露 rinvio;
4) tale esame importava la conclusione secondo la quale, nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza passata in giudicato il 22.12.1978, si era consumato un evidente error in procedendo, essendo sta- to ammesso un giuramento per più versi inammissibile, sia sotto il profilo della non deferibilità del giura- mento stesso per incapacità del soggetto chiamato a di- sporre da solo del diritto in contesa (osserva, a que- sto proposito, la Corte napoletana, che “l'errore del giudice nell'ammettere il giuramento si reputa errore della parte", sicché "la domanda a suo tempo proposta dante causa delle sorelle VI dal Liguori" "avrebbe dovuto avere diverso sfogo senza il mezzo di prova non consentito e nondimeno, essendo stata respin- ta sotto la formula del giuramento decisorio, il che non ha formato oggetto di tempestivo gravame, essa for- ma giudicato a tutti gli effetti in quanto alla pro- prietà della CA sul cespite": la motivazione la- scerebbe intendere, al di là dell'anacoluto, un convin- cimento circa la formazione del giudicato in seno alla 6 sentenza impugnata); 5) era peraltro sfuggito a tutti i precedenti organi giudicanti, a giudizio della Corte napoletana "che il giuramento sarebbe stato comunque inammissibile per una ragione più esclusiva in quanto è ius receptum in dottrina e in giurisprudenza che la portata tassati- va dell'art.2739 C.C. non consente di regola il giura- mento quando si tratti di giurare fatti o atti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam". No- nostante il giudice del primo giudizio avesse, in sen- tenza, sottolineato l'ammissibilità del mezzo istrutto- rio per effetto della dimostrata perdita incolpevole del documento, la Corte d'appello ritiene "non condivi- sibile il riferimento alla previsione di cui all'art. 2724 n.3 c.c., che riguarda il caso del tutto diverso del superamento del divieto di prova orale a mezzo testi, che costituisce tutt'altra fattispecie non suscettibile di estensione analogica". Pertanto, il mezzo istruttorio era da ritenersi palesemente inammis- sibile anche sotto tale aspetto, ma, nondimeno, essendo stato deferito, ammesso e prestato "le conseguenze de- rivatene non potevano, in mancanza di ulteriori impu- gnazione della parte interessata, non risultare coperte dal giudicato"; 6) Ciononostante, "la parte soccombente aveva 7 l'onere, per mettersi al riparo da siffatte, spiacevoli conseguenze, di impugnare ulteriormente in sede di le- gittimità l'incongrua pronuncia". Non avendo fatto ciò, doveva conseguentemente ritenersi, a norma del- l'art. 1223 C.C., preclusa ad essa la possibilità "di ascrivere ad altri gli effetti sul piano pratico di un danno che essa stessa ha concorso a rendere, con la propria inerzia, effettivo e definitivo"; 7) Quanto, dunque, alla pretesa risarcitoria, da un canto, doveva ritenersi preclusa quella in forma specifica, essendosi ormai formato, in capo alla socie- tà, il giudicato sul diritto dominicale relativo all'immobile in contestazione;
dall'altro, andava pre- dicata l'infondatezza di quella per equivalente, poiché il danno lamentato dalle appellanti era "solo indiret- tamente conseguenza del fatto reato, giacché scaturente immediatamente dall'inerzia processuale delle attrici che, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto facil- mente ottenere in sede di legittimità (e indi in sede di giudizio di rinvio) il riesame della impropria deci- sione". La causa prossima del danno lamentato dalle promittenti venditrici era, pertanto, identificabile "nella relativa condotta omissiva nel tutelarsi nelle ulteriori sedi giudiziarie, e non certo nell'erronea decisione che rappresenta semmai condizione 8 dell'evento"; 8) Quanto, infine, alla posizione del AP, non avendo quest'ultimo interposto espressamente appel- 10 avverso l'originaria sentenza del tribunale che lo condannava al risarcimento dei danni in via equitativa, tale capo della sentenza doveva ritenersi coperto dal giudicato. Impugnano per cassazione la sentenza della corte napoletana RI e NA VI, con ricorso affi- dato a due motivi di doglianza. Resiste con controricorso la società CA. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1305, 2736, 2737, 2338, 2739 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione;
omesso esame di un punto decisivo della controversia. Il motivo fondato sotto il duplice profilo dell'errore di diritto e della contraddittorietà della motivazione. a) L'error iuris in cui incorre la Corte partenopea si sostanzia nell'aver ritenuto ancora oggetto di giu- 9 dizio die valutazione tutte le vicende relative al giuramento decisiorio dichiarato falso, con ciò violan- do i principi dettati in tema tanto di giudicato, quan- to di giudizio di rinvio. Quelli in tema di giudicato, atteso che, all'esito del giudizio celebratosi dinanzi a questa Corte e con- clusosi con la sentenza 5682/1996, ogni questione rela- tiva all'ammissibilità, legittimità, rilevanza in ordi- ne al predetto mezzo istruttorio era irrimediabilmente preclusa, non essendo stata oggetto di specifica trat- tazione/impugnazione da parte di nessuno dei partecipi a quel giudizio. Quelle sul giudizio di rinvio, atteso che, per con- solidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, tale procedimento ha natura di "giudizio chiuso", che consente al giudice l'esame delle sole questioni indi- cate dalla cassazione come rilevanti in sede di iudi- cium ND (da ultimo, Cass., ss.uu. 19217/2003: in caso di cassazione con rinvio segnatamente, per vizi di motivazione -1 il giudice del rinvio conserva tutti poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purchè es- si trovino giustificazione nella sentenza di annulla- mento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Detto princi- 10 pio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sen- tenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata;
in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio;
Cass. sez. lav. 8889/2003: in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rin- vio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur eventualmente non specificamente esaminate in quan- to non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, CO- stituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli ef- fetti della sentenza di Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. Ancora sul princi- pio per cui, con la sentenza di annullamento con rin- 11 vio, devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico- giuridico della decisione, non più riesaminabili, quin- di, dal giudice di rinvio, cfr., funditus, Cass. 19 lu- glio 2002, n. 10622). Senza poi dimenticare, ad abundantiam, che lo stes- So principio predicato dalla Corte partenopea nell'ansia di rilevare presunti errori di diritto com- messi da tutti i precedenti organi giudicanti investiti della questione del giuramento decisorio è, esso sì, del tutto erroneo, alla luce della consolidata giuri- sprudenza di questa S.C. che, fin dalla risalente pro- nuncia di cui a Cass.22 aprile 1954, n. 1213 (seguite poi da Cass. 18 aprile 1955, n.1071, 22 maggio 1958, n.1729, 17 giugno 1959, n.1865) ha avuto modo di affer- mare che il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso (quale quello di specie, co- incensurabilmente accertato in sede di merito) cheme l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, sempre che questi offra la prova della perdita o dello smarrimento incol- pevole o che ne faccia menzione nella formula (ed anco- ra, più di recente, secondo Cass. 23 marzo 1977, n. 1138, il principio secondo cui il giuramento deciso- 12 rio è inammissibile quando, essendo diretto a provare una convenzione per la quale la legge richieda la forma scritta ad substantiam, non si faccia menzione dello smarrimento o della distruzione nella formula del giu- ramento, solo quandoopera dello smarrimento O della distruzione del documento scritto debba darsi la prova attraverso il giuramento, ma non ha più senso allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che l'unico esemplare dello scritto, richiesto ad sub- stantiam actus, sia andato smarrito о distrutto senza colpa di colui che vuole avvalersene. Tale accertamen- to, infatti, quando il giuramento non verta anche sul punto dello smarrimento о della distruzione del docu- mento, costituisce solo presupposto di ammissibilità del giuramento e rimane elemento estrinseco ai fatti che formano oggetto del giuramento, sicché il farne menzione nella formula nulla aggiunge alla sua ammissi- bilità). Quanto, poi, all'omesso esame della questione in sede di legittimità, è ius receptum quello secondo il quale le questioni relative all'ammissibilità delle prove ed alla violazione dei limiti legali non sono tra quelle che possono ° debbono essere esaminate anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per cui, ove le relative eccezioni non siano state solleva- 13 te un(nella specie, eccezioni di inammissibilità di giuramento decisorio), non possono essere esaminate d'ufficio dal giudice (così Cass. 22 gennaio 1975, n.253). b) Il vizio di motivazione della sentenza impugnata rileva, inoltre, sotto il profilo della intrinseca con- traddittorietà ed illogicità, per avere la Corte di ap- pello dapprima formulato il (corretto) principio secon- do il quale le questioni relative al giuramento deciso- rio risultavano coperte dal giudicato (cfr. supra, sub nn.4 e 5 della narrativa), e poi proceduto ad una poco comprensibile ricostruzione dell'intera vicenda proces- suale, in termini di responsabilità della parte oggi ricorrente per non aver tempestivamente rilevato la pretesa inammissibilità di quel mezzo istruttorio (inammissibilità, peraltro, del tutto esclusa), proprio riesaminando e rivalutando gli aspetti del procedimento relativi alla prestazione del detto giuramento. Per converso, in sede di rinvio, la Corte di meri- avendo accertato, con motivazione logica ed esente to, da vizi logico-giuridici, la legittima predicabilità di una corresponsabilità risarcitoria in capo alla socie- tà, oltre che al già condannato AP, si sarebbe do- vuta limitare a trarne le dovute conseguenze in tema di relativa pronuncia di condanna, senza affrontare ulte- 14 riori questioni di fatto e di diritto ormai definitiva- mente precluse dalla natura "chiusa" del procedimento ex artt.392 ss. c.p.c., e senza addentrarsi in ultronee considerazioni circa le cause mediate ed immediate del danno subito dalle appellate, e circa loro, presunte "condotte omissive" (condotte che, per i motivi dianzi oltretutto, qualificabili comeesposti, non sono, tali in punto di diritto). Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di una pretesa falsa applicazione degli artt. 1223 e 2058 C. C.; omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione;
omesso esame di punto decisivo della controver- sia. Il motivo non ha giuridico fondamento, e va riget- tato, anche se per motivi diversi da quelli indicati tanto nel controricorso, quanto dal controricorrente, in memoria. Le disposizioni normative di cui agli artt. 1223, 2058 c.c. in tema di danni risarcibili e di forme del risarcimento, difatti, vanno inevitabilmente coordinate con la norma (art.2738 c.c.) dettata con riferimento alla disciplina del procedimento conclusosi in conse- guenza del deferimento e della prestazione del giura- mento decisorio. Indiscutibile appare, in limine, il principio di diritto secondo il quale (Cass. 631/1997) 15 ! in materia di giuramento decisorio, le disposizioni dell'art. 2738, primo comma, cod. civ., sono indicative della volontà del legislatore di impedire, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, ogni possi- bilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento, mentre, in modo ancora più tranchant, la pronuncia di cui Cass. 4151/1978 evidenzia come la prestazione del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 2738 Cod. civ., implica una presunzione iuris et de iure in ordine alla esi- stenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, e svin- cola l'esito del giudizio civile da quello dell'even- tuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può solo costituire titolo per pretese risarcitorie nei confronti della parte che abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell'intangibilità del giudicato civile sulla questione deciso per effetto del giuramen- to, ogni forma risarcitoria in forma specifica, ove am- violerebbe proprio il principio dell'intangi-mess a, bilità del giudicato voluto dal legislatore del '42 co- me conseguenza dell'esperimento di un mezzo di prova la 會 cui solennità (almeno all'epoca in cui la norma fu con- cepita) non consentiva ulteriori questioni circa la de- 16 cisione della lite. Conseguenza di tali premessa, l'inammissibilità di ogni domanda risarcitoria in forma specifica in conse- guenza della dichiarata falsità del giuramento con cui ebbe a concludersi la lite, e la conseguente possibili- tà di domande di risarcimento soltanto per equivalente. Ai suesposti principi di diritto si atterrà, per- tanto, il giudice di rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III sezione civile della Corte di Cassazione, addi 22.9.2004. IL PRESIDENTE Дайано IL CONS. ESTENSORE Дааварта IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN. 2005 P Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 17