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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/09/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 269/2022 R.G., di appello avverso la sentenza n. 126/2022, pronunciata dal Tribunale di IS il 2.5.2022 a definizione del procedimento n.
278/2021 R.G., avente ad oggetto insinuazione tardiva di credito;
TRA
( , in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Carmine
Biasiello, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Vittorio Cappuccilli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale:
Voglia la Corte d'Appello adita, in luogo del primo giudice, statuire il rigetto della domanda risarcitoria per inesistenza di occupazione rilevante ai fini risarcitori e/o per inesistenza di danno risarcibile ovvero per difetto di prova dello stesso ed in via subordinata, ridurre e/o azzerare l'importo liquidato.
Con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
1 Voglia la corte d'Appello di Campobasso, respinta ogni contraria domanda, difesa ed eccezione
- in via preliminare respingere perché carente dei requisiti di legge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in ogni caso respingere l'appello principale proposto dal Parte_1 perché inammissibile e comunque privo di fondamento in fatto ed in diritto in tutti i suoi motivi;
- in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IS n. 126/2022 del 2.5.2022, ammettere il CP_1 in prededuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 l. fall. nel testo anteriore alla
[...] riforma del 2006, al passivo fallimentare del per la Parte_1 maggiore somma di € 1.415.674,09, ovvero per la diversa somma provata in atti e ritenuta di giustizia, ma comunque superiore alla cifra di € 250.000,00, liquidata dalla sentenza impugnata con pronuncia errata per difetto, oltre interessi e rivalutazione dalla data di acquisto del complesso immobiliare per cui è causa e fino al soddisfo;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condannare il
[...] al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. Parte_1
Con vittoria d spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 17.3.2021, il proponeva domanda tardiva di Controparte_1 ammissione al passivo del in prededuzione, della somma Parte_1 di € 1.415.674,09, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per l'illecita occupazione del complesso immobiliare sito in Monteroduni, località La Selvotta, successivamente all'acquisto di detto bene all'esito di vendita fallimentare nel novembre 2004.
Deduceva che il , dopo la vendita, aveva continuato ad occupare Parte_1 parte dei locali con beni mobili, merci e materiali vari per un'estensione di mq 8.256,75, nel periodo dal 12.11.2004 al 9.11.2009, data in cui i beni mobili erano stati venduti a terzi, e di mq 2.196,44, corrispondenti al magazzino, del periodo dal 12.11.2004 al
29.12.2011.
In precedenza in bonis aveva intrapreso, nel giugno 2014, la medesima CP_1 azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di IS e, all'esito del giudizio, nel quale era stata anche espletata una c.t.u. per la stima del danno, la domanda era stata dichiarata improcedibile, sul rilievo che il debito della massa dovesse essere verificato nel procedimento di accertamento del passivo.
Sempre la in bonis aveva poi presentato istanza di insinuazione relativa al CP_1 suddetto credito, su cui era intervenuta pronuncia di inammissibilità del giudice delegato, per essere stata la predetta società nelle more dichiarata fallita.
2 All'udienza fissata per l'esame, la curatela contestava la domanda e veniva, pertanto, disposto il mutamento del rito, con fissazione dell'udienza di comparizione.
Nella contumacia della curatela, la causa veniva decisa senza svolgimento di attività istruttoria, con sentenza di parziale accoglimento della domanda e di condanna del al pagamento, in favore del della Parte_1 Controparte_1 somma di € 250.000,00, già rivalutata e comprensiva di interessi legali sulla somma via via rivalutata.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 18.7.2022, il il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione della Parte_1 sua efficacia esecutiva, con rigetto della domanda risarcitoria per inesistenza di occupazione rilevante a fini risarcitori e/o per inesistenza del danno risarcibile o difetto di prova dello stesso;
in via subordinata ha chiesto la riduzione o l'azzeramento dell'importo liquidato.
Si è costituito, con comparsa depositata il 25.11.2022 il che ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale con cui ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con liquidazione della maggiore somma di €
1.415.674,09 o di quella diversa, comunque superiore a quella riconosciuta dal tribunale;
ha altresì chiesto la riforma della pronuncia di non ripetibilità delle spese processuali adottata dal primo giudice.
Disattesa la richiesta di inibitoria della pronuncia impugnata, all'esito dell'udienza del
24.5.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto del 12.11.2004, pronunciato a seguito di aggiudicazione nell'ambito di vendita fallimentare, veniva trasferita a (in seguito incorporata in Controparte_2
la proprietà del complesso immobiliare sito in Monteroduni, località La CP_1
Selvotta, costituito da un opificio industriale e da diversi edifici e magazzini tra loro comunicanti.
Come risulta dal verbale di consegna e ricognizione del 19.11.2004, al momento dell'immissione in possesso gli immobili non erano completamente liberi da cose, essendovi presenti beni mobili non compresi nell'asta fallimentare e di proprietà del identificati come quelli compresi nell'inventario Parte_1 fallimentare ad eccezione di quelli nelle more venduti dalla curatela previa autorizzazione del giudice delegato.
Con decreti del 19.9 e del 3.10.2007 veniva disposto, nell'ambito di indagini per il reato di bancarotta riguardanti gli ex amministratori della fallita, il sequestro penale di merci e materie prime giacenti in magazzino, con nomina dello stesso curatore come custode.
3 2. Sulla base degli elementi istruttori in atti, di natura documentale e in buona parte rinvenienti dal fascicolo n. 820/2014, relativo al primo giudizio intrapreso da CP_1 in bonis dinanzi al Tribunale di IS (in particolare le prove testimoniali e la c.t.u.), il primo giudice ha ritenuto pacifica la circostanza che vi fosse stata occupazione del compendio immobiliare in oggetto priva di una legittima ragione giustificatrice, in particolare di una superficie pari all'82% dell'edificio principale, cessata il 9.11.2009 (per il “reparto cucito” già il 28.5.2007), nonché dell'intero magazzino, ancora in corso il
29.12.2011, data in cui lo stabilimento era stato conferito da nel Fondo CP_1 comune di investimento immobiliare ha, quindi, qualificato come illecita CP_3
l'ininterrotta occupazione dell'immobile per i periodi sopra specificati, non rilevando nel senso di escluderne l'antigiuridicità la mera tolleranza occasionale dell'avente diritto e neppure la circostanza dell'intervenuto sequestro penale delle merci presenti in magazzino, sul rilievo che il curatore, nominato custode, ben avrebbe potuto chiedere l'autorizzazione al trasferimento di tali beni in altro luogo idoneo.
In ordine alla quantificazione dei danni, richiamato l'orientamento giurisprudenziale che esclude, in caso di occupazione sine titulo di immobile, la configurabilità di un danno in re ipsa, il primo giudice ha ritenuto che il comportamento della curatela “non abbia arrecato all'attrice impedimenti nell'esercitare la sua impresa ovvero nel mettere aliunde
a frutto l'immobile acquisito anche per le aree occupate, che la stessa CP_1 potesse evitare con l'ordinaria diligenza”.
A tal proposito ha evidenziato che, a fronte di un'immissione in possesso nel novembre
2004, l'aggiudicataria solo nel 2007 aveva rappresentato la volontà di ottenere la liberazione della parte occupata dell'immobile acquistato, mentre in precedenza, pur consapevole dello stato di fatto esistente, non aveva mai richiesto lo sgombero dei locali interessati, “né aveva manifestato alcuna necessità collegata alla sua attività di impresa ovvero al suo interesse concreto di mettere a frutto l'immobile acquistato, comprese le Parte aree interessate dalla occupazione con beni del fallimento ”.
Né, secondo il tribunale, può ritenersi fornita dimostrazione sufficiente del danno allegato, in quanto dall'istruttoria svolta nel giudizio civile “non è emersa la prova, neanche documentale, che la odierna attrice non avesse potuto locare o comunque mettere a frutto i locali dell'immobile occupati dalla curatela, ad esempio mediante offerte economiche riguardanti l'intero immobile o parti di esso, né, anche in virtù della parzialità dell'occupazione, sono state indicate né provate le concrete specifiche attività che siano state interdette dal mancato utilizzo dei locali occupati dalla curatela”
Per altro verso il tribunale ha ritenuto non risarcibile il danno nei limiti in cui avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato tenendo un comportamento improntato all'ordinaria diligenza, ad esempio “concentrando il materiale relitto nei locali non interessati dalle attività di impresa della società aggiudicataria, compreso il magazzino nel quale, come detto a partire dall'autunno del 2007 le merci ivi riposte erano cadute in sequestro penale e, per le quali, pure non risulta che vi sia stata da parte della attrice
4 una richiesta a custode o alla autorità giudiziale per la autorizzazione al loro trasferimento altrove”.
In assenza di elementi idonei a fornire parametri certi di riferimento per la stima del danno, il tribunale ha proceduto a una valutazione equitativa, utilizzando i seguenti parametri: “-la superficie occupata (circa 7.000 mq, di cui 2.200,00 mq di magazzino occupato dai beni sottoposti a sequestro penale, applicando un coefficiente di riduzione pari al 20%, in considerazione della possibilità non fruita dall'istante di trasferire i beni in opportuni "spazi confinati"); -il periodo della occupazione (per l'edificio principale, dal
12.11.2004 al 9.11.2009, di cui il "reparto cucito" sino a 28.5.2007 e, quanto al magazzino occupato dai beni sottoposti a sequestro, sino al 29.12.2011); -i valori minimi delle locazioni per i capannoni tipici del Comune di Monteroduni estratti dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate relativi al periodo dal 2004 al 2011 (pari a circa € 1,70/mq al mese); -la percentuale di riduzione del valore di mercato-valore di locazione, considerato che l'indennità di occupazione non può essere coincidente con il prezzo della locazione del quale deve essere necessariamente una aliquota che può stimarsi pari al 50%, atteso che la curatela fallimentare aveva consegnato le chiavi dell'immobile, tanto che periodicamente poteva effettuare sopralluoghi, solo previa richiesta di accesso, per gli esperimenti di vendite giudiziarie dei beni mobili e applicando una ulteriore riduzione del
50%, per minore appetibilità del magazzino, con maggiori difficoltà di liberazione collegate alla presenza di beni sottoposti a sequestro dal 2007 al 2009”.
3.1. Con l'appello principale il propone cinque motivi, con Parte_1 cui deduce: 1) manifesta contraddittorietà in ordine all'accertato diritto risarcitorio;
2) inesistenza del fondamento della condanna risarcitoria e irrilevanza delle prove testimoniali assunte nel giudizio civile n. 820/2014; 3) tolleranza dell'occupazione e incidenza del sequestro penale sulla sua protrazione;
4) erronea individuazione della durata dell'occupazione rilevante a fini risarcitori;
5) erronea utilizzazione del criterio equitativo ed erronea determinazione del quantum del risarcimento.
3.2. L'appello incidentale del è affidato a due motivi. Controparte_1
Con il primo viene censurata la parte della pronuncia relativa alla liquidazione del danno, deducendosi che il tribunale avrebbe errato: nel non fondare la liquidazione sulla perizia estimativa del consulente di parte arch. redatta all'esito di una compiuta ed CP_4 esauriente disamina dello stato di fatto del compendio immobiliare occupato e previa applicazione di ineccepibili parametri tecnici;
nel non essersi attenuto neppure alla stima dell'ing. , nominato c.t.u. nel giudizio n. 820/2014 R.G., sebbene sfavorevole alla Per_1 posizione dell'appellato; in ogni caso nell'aver applicato ingiustificati coefficienti di riduzione relativi alla superficie occupata e al valore di mercato delle locazioni.
Con il secondo motivo è impugnata la statuizione relativa alle spese processuali, che il tribunale ha dichiarato non ripetibili in considerazione della contumacia del fallimento appellante, così non applicando correttamente gli artt. 91 e 92 c.p.c., come interpretati dalla giurisprudenza.
5 4. I primi due motivi dell'appello principale vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Sostiene il che la decisione impugnata sarebbe contraddittoria, in Parte_1 quanto, pur avendo escluso la ricorrenza di un'ipotesi di danno in re ipsa per non avere l'occupazione limitato in alcun modo l'operatività aziendale, ha tuttavia proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa.
Aggiunge che la società aggiudicataria del complesso immobiliare, dal momento della immissione in possesso ne ha avuto il godimento esclusivo, essendo cessata qualsiasi relazione di fatto con il bene da parte della curatela, e che il solo fatto della presenza di beni mobili non vale a fondare il diritto risarcitorio vantato, essendo mancata la prova della sussistenza di un “pregiudizio patrimoniale concreto scaturente dalla totale o parziale indisponibilità del bene e/o da una turbativa/lesione all'attività d'impresa esercitata nell'immobile e/o dalla rinunzia a vantaggiose proposte di vendita/locazione”.
Le censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Non è in discussione il fatto oggettivo dell'occupazione parziale del complesso immobiliare venduto dal con beni mobili e arredi di varia natura di Parte_1 pertinenza fallimentare.
Tale fatto è indubbiamente idoneo a causare un danno, non rilevando in senso contrario la circostanza che l'occupazione sia avvenuta con cose e non anche con persone: secondo nozioni di comune esperienza le possibilità di utilizzazione e di godimento di un immobile sono impedite o limitate dalla presenza di beni sulla superficie calpestabile (in questo senso Cass., n. 20146/2018, pronunciata in un caso di riconsegna, al termine della locazione, di immobile non completamente liberato dagli arredi e dalle attrezzature).
Diverso è il discorso riguardante la prova del danno effettivamente subito, che, come correttamente osservato dal tribunale, non può ritenersi in re ipsa.
Non vi è, quindi, alcuna contraddizione tra l'affermazione che l'occupazione dell'immobile con beni mobili è un fatto antigiuridico fonte di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e quella secondo cui il danno in concreto prodotto da tale occupazione deve essere dimostrato.
Oggetto del risarcimento del danno conseguente all'occupazione senza titolo di un immobile è la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento o in via diretta o indirettamente mediante concessione del godimento a terzi dietro corrispettivo
(Cass., SU n. 33645/2022); non essendo risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso (che costituisce una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto ed è tutelabile soltanto con l'azione di rivendicazione), il proprietario che agisce per il risarcimento è tenuto ad allegare, sotto il profilo del danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, sotto il profilo del lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito per aver perso concrete occasioni di vendere o locare.
In questo senso si sono espresse la menzionata pronuncia delle Sezioni unite e altre successive (tra cui Cass., n. 14947/2023; Cass., n. 30791/2024; Cass., n. 10328/2025),
6 delineando un orientamento giurisprudenziale che supera il concetto di danno in re ipsa, che viene sostituito con quello di danno normale o presunto, da intendere come pregiudizio che può essere dimostrato dal proprietario danneggiato, in presenza di una specifica contestazione da parte del convenuto, per mezzo di presunzioni, attraverso il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Posto che ai fini risarcitori non è sufficiente l'allegazione dell'occupazione dell'immobile, occorrendo la deduzione della possibilità concreta di godimento e/o di impiego fruttifero dell'immobile impedita dalla sua occupazione, il fallimento appellato ha allegato, con l'istanza di ammissione al passivo del credito risarcitorio per occupazione senza titolo, le concrete possibilità di godimento del complesso immobiliare rimaste precluse a causa della presenza di beni mobili del fallimento appellante, deducendo che la lesione del diritto di uso si è “concretizzata nella impossibilità di adibire gli spazi acquistati in conformità alla loro destinazione d'uso sia da parte della stessa che delle CP_1 altre società facenti parte del medesimo gruppo societario, per trasferirvi i propri uffici logistici, compresi macchinari, attrezzature e prodotti”; nulla ha invece allegato circa le concrete possibilità di un impiego fruttifero del bene o anche soltanto circa il proposito di concederlo in locazione a terzi.
L'allegazione relativa alla possibilità di godimento degli immobili occupati mediante ubicazione in essi di uffici logistici non è stata contestata in modo specifico dal fallimento appellante, il quale si è limitato a dedurre che la sola presenza di beni mobili non prova l'effettivo ostacolo all'esercizio dell'attività di impresa, ma nulla ha indicato in senso contrario rispetto alla prospettiva di godimento del bene a cui ha fatto riferimento il fallimento appellante (ad esempio deducendo che gli uffici logistici di erano CP_1 stati ubicati altrove per scelta assunta dalla società indipendentemente dalla circostanza dello stato di occupazione dello stabilimento acquistato).
Ne deriva, in forza di quanto detto in precedenza, che deve ritenersi provato, nei limiti esposti a proposito della trattazione del terzo e del quarto motivo, il danno emergente derivante dalla perdita della possibilità di godimento delle parti occupate del complesso immobiliare in conformità ai propositi della società acquirente.
5. Anche i motivi terzo e quarto dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente, in quanto collegati.
Secondo il fallimento appellante il tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'occupazione risarcibile comprenda anche il periodo di tempo anteriore all'ottobre 2007, data a cui risale la prima richiesta di liberazione degli spazi occupati.
Non avrebbe, inoltre, adeguatamente valutato la circostanza che la merce depositata nel magazzino non poteva essere spostata nel periodo dal 19.9.2007 al 9.11.2012, perché sottratta alla disponibilità del fallimento con decreti di sequestro del 19.9 e del 3.10.2007, pronunciati dal Tribunale di IS nell'ambito del procedimento penale n. 201/2007, riguardante ex amministratori e sindaci della società fallita.
Pertanto, in ragione della tollerata occupazione e del sequestro penale disposto, il periodo di occupazione rilevante dovrebbe essere rideterminato, prendendo in
7 considerazione come dies a quo l'inoltro del primo invito alla liberazione (16.10.2007) e considerando la durata del sequestro disposto.
I motivi sono parzialmente fondati.
5.1. In ordine alla irrilevanza del sequestro penale riguardante merci, materie prime, sussidiarie e di consumo e semilavorati stoccati in magazzino, deve richiamarsi quanto già argomentato dal primo giudice, e non oggetto di specifica confutazione da parte dell'appellante.
Con i decreti di sequestro in esame venne disposto che quanto oggetto del sequestro venisse custodito “ove attualmente si trova, ovvero in altro luogo idoneo che sarà individuato dal custode”, nominato nella persona dello stesso curatore fallimentare.
Se il vincolo di indisponibilità imposto con i sequestri impediva la vendita a terzi dei beni presenti in magazzino, non era affatto preclusa la possibilità per il curatore di spostare i beni in altro luogo idoneo, comportamento che, come osservato dal tribunale, doveva considerarsi doveroso perché funzionale a porre fine all'occupazione della proprietà di terzi e a non gravare il fallimento di spese prededucibili ulteriori.
5.2. Discorso diverso va fatto per il periodo che va dal trasferimento del complesso immobiliare in oggetto al 16.10.2007, data a cui risale la prima richiesta di sgombero dei locali da parte di CP_1
Deve premettersi, al riguardo, che la sentenza impugnata non afferma che il periodo dal novembre 2004 all'ottobre 2007 debba essere escluso da quello dell'occupazione risarcibile, pur attribuendo rilievo alla circostanza che nel periodo predetto l'aggiudicataria sia rimasta inerte, omettendo di rappresentare la necessità di liberare la parte di immobile occupata dagli arredi e merci (la richiesta è stata poi reiterata in altre tre occasioni, il 3.9.2008, l'8.9.2010 e il 7.1.2011).
Il significato dell'atteggiamento di inerzia della protrattosi per tre anni, deve CP_1 essere valutato in relazione al principio, in precedenza richiamato, secondo cui non è il fatto in sé dell'occupazione senza titolo di un immobile ad essere fonte di danno, ma la perdita di una concreta possibilità di godimento, diretto o indiretto, dello stesso immobile, che non necessariamente consegue all'occupazione.
La mancanza di richieste di sgombero per un lungo periodo di tempo dopo il trasferimento – che peraltro ha fatto seguito alla semplice presa d'atto, con il verbale di immissione in possesso del 19.11.2004, della presenza di mobili in diversi spazi del complesso immobiliare – indica univocamente che prima di quella data non CP_1 aveva la volontà e/o la possibilità concreta di utilizzare gli spazi occupati per necessità della propria impresa o per conseguirne un reddito mediante cessione o locazione a terzi.
Tale condotta integra, quindi, una tolleranza dell'occupazione, intesa come tacita manifestazione del disinteresse a ottenere la piena disponibilità del bene immobile e quindi a trarne utilità, mediante godimento diretto o locazione a terzi.
8 Sul punto va pertanto accolto l'appello principale, con conseguente rideterminazione del periodo di occupazione risarcibile in quello che va dal 16.10.2007 al 9.11.2099 per l'edificio principale e dal 16.10.2007 al 29.12.2011 per il magazzino.
6. Il quinto motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale riguardano entrambi la quantificazione del danno da occupazione.
Secondo l'appellante principale, ferma restando la necessità di rideterminazione del periodo di occupazione risarcibile nei sensi prima indicati, il tribunale ha errato: nel prendere come riferimento i valori per le locazioni di capannoni nel Comune di
Monteroduni estratti dall'OMI, senza considerare che nel complesso venduto non vi era alcuna produzione in corso da parte del precedente proprietario;
nel non tenere conto della progressiva liberazione degli spazi occupati intervenuta nel corso del tempo;
nell'operare riduzioni insufficienti del valore locatizio.
L'appellante incidentale critica la liquidazione equitativa del danno in quanto: non ha tenuto conto della determinazione operata dal c.t.p. Arch. non si è attenuta CP_4 neppure alla stima compiuta dall'Ing. , nominato c.t.u. nel giudizio n. 820/2014 Per_1
R.G., che pure è criticabile per diversi profili;
in ogni caso ha applicato criteri irragionevolmente riduttivi.
6.1. Il tribunale, procedendo a una liquidazione equitativa “in assenza di elementi di prova documentale idonei a fornire parametri certi di riferimento”, ha comunque richiamato in parte alcuni elementi della valutazione compiuta dall'Ing. nella Per_1 relazione di c.t.u. redatta nell'ambito del giudizio n. 820/2014: ha individuato la superficie occupata in mq 7.000, di cui 2.200 di magazzino, con riduzione del 20% in relazione alla possibilità della società aggiudicataria di concentrare i beni depositati in “spazi confinati”; ha preso in considerazione i valori minimi delle locazioni per i capannoni situati nell'agro del Comune di Monteroduni (circa € 1,70/mq al mese); ha applicato una riduzione del
50% su tali valori locativi e una ulteriore del 50% per la minore appetibilità del magazzino e la maggiore difficoltà di liberazione del magazzino.
La decisione sul punto deve essere parzialmente modificata.
6.2. I valori di locazione dell'OMI dell'Agenzia delle entrate per i periodi di occupazione in esame costituiscono un parametro di riferimento di indubbio valore per la determinazione dell'indennità di occupazione, come riconosciuto dallo stesso fallimento appellante in occasione dello svolgimento della c.t.u. nel giudizio n. 820/2014 R.G.
La circostanza che gli immobili non fossero utilizzati per fini produttivi al momento della vendita non esclude la validità di tale parametro, essendo rilevante la destinazione dell'immobile e non il suo uso effettivo.
6.3. È fondata, di contro, la doglianza dell'appellante incidentale relativa alla mancata differenziazione dei valori locativi applicati in relazione alle caratteristiche tipologiche degli immobili occupati.
Se per l'occupazione della superficie dell'immobile adibito a magazzino si giustifica il riconoscimento dei valori locativi minimi, lo stesso non può dirsi per la restante parte del
9 complesso immobiliare occupato che, in quanto di caratteristiche tipologiche ordinarie, richiede l'applicazione dei valori medi.
6.4. Infondate sono, poi, le ulteriori censure delle parti in merito alle riduzioni applicate nella stima dell'Ing. sul valore della locazione come sopra determinato. Per_1
La riduzione del 50% del valore del canone di locazione relativo alle aree occupate è giustificata per il fatto che la perdita del diritto di godimento lamentata da parte appellante
è limitata all'utilizzazione per il trasferimento di uffici logistici (non quindi per lo svolgimento dell'attività di produzione industriale), mentre non vi è stata alcuna allegazione di parte appellata in merito alla perdita di occasioni di concessione a terzi della locazione degli immobili.
Non vi è dubbio, poi, che il valore locativo costituisca il parametro a cui ancorare la liquidazione del danno da occupazione, ma che questo debba essere opportunamente modulato in relazione ad alti elementi rilevanti, tra cui la tipologia di occupazione che si realizza in ipotesi di omesso sgombero completo dei locali da beni mobili, che è qualitativamente diversa dalla mancata consegna;
a tal proposito, l'Ing. ha Per_1 correttamente rilevato che ”occupare lo stabilimento con beni mobili significa limitare certamente la fruibilità e l'utilizzazione delle superfici rilevate dalla parte attrice ma
l'assenza di persone riduce significativamente il danno”.
Va condivisa anche l'ulteriore riduzione del 50% del valore locativo del magazzino, in relazione alla sua minore appetibilità, derivante dalle sue caratteristiche oggettive intrinseche: i fattori che riducono in modo consistente il livello di appetibilità del magazzino derivano essenzialmente dal tipo di struttura, in quanto “le dimensioni ridotte della maglia strutturale, unitamente alla modesta altezza implicano difficoltà oggettive nella movimentazione delle merci soprattutto con l'impiego di mezzi meccanici.
L'accessibilità solo dall'interno riduce ulteriormente il livello di appetibilità del magazzino
(non esiste la possibilità di accedere al magazzino direttamente dall'esterno – nella configurazione iniziale la zona “capi appesi”, costituita da una struttura metallica su più livelli, prevedeva il carico dei capi di abbigliamento sugli automezzi a partire dal primo impalcato, e quindi il piano terra, ubicato ad una quota inferiore, è sprovvisto di aperture di carico e scarico)”.
Trova, infine, piena giustificazione la riduzione del 20% dell'estensione delle aree occupate (ad eccezione del magazzino), in considerazione del fatto che, tenendo un comportamento normalmente diligente, l'acquirente avrebbe potuto liberare buona parte dei locali occupati da beni mobili, individuando all'interno di ciascun reparto, spazi non rilevanti per l'ubicazione di uffici o per l'esercizio dell'attività di impresa e quindi facilmente destinabili esclusivamente a contenere i beni mobili del fallimento: come rilevato dal c.t.u., ciò era materialmente possibile in quanto dall'inventario fallimentare è emerso che molte superfici erano occupate solo in parte, con beni di ridotte dimensioni, ingombro e peso, così da poter essere facilmente trasferiti in spazi posti nelle immediate vicinanze;
un ostacolo a tali operazioni di razionalizzazione degli ingombri non veniva certo dalla circostanza che i beni fossero di proprietà del fallimento, come dimostrato dal
10 fatto che in un'occasione l'acquirente del complesso immobiliare aveva chiesto e ottenuto dalla curatela fallimentare un rimborso spese per aver provveduto alla sistemazione di merci in magazzino (v. pag. 20 della relazione di c.t.u. ). Per_1
Le percentuali di riduzione riconosciute dal primo giudice sono congrue, mentre prive di specificità e generiche sono le doglianze con cui parte attrice sostiene la loro insufficienza rispetto alle effettive caratteristiche dei luoghi e alla tipologia di occupazione.
6.5. In conclusione, prendendo in considerazione l'estensione delle aree occupate
(previa riduzione del 20% per quelle diverse dal magazzino) e il periodo di occupazione risarcibile, dal 16.10.2007 al 9.11.2009 per l'edificio principale dello stabilimento e dal
16.10.2007 al 29.12.2011 per il magazzino, applicando i valori locativi unitari (medi per piano terra e primo piano dello stabilimento, minimi per il magazzino) ridotti nei termini sopra indicati, il credito risarcitorio del fallimento appellato per l'occupazione oggetto di causa va quantificato nei termini che risultano dai calcoli del c.t.u. ing. nella Per_1
Tabella C di pag. 34 e nella Tabella E di pag. 37 della relazione del 5.7.2017, quindi in totali € 200.398,34.
Si tratta di valutazione riferita al luglio 2017, ragion per cui, venendo in considerazione un credito di valore, esso deve essere dapprima devalutato dal luglio 2017 all'ottobre
2007, con il risultato di € 176.562,41, somma che va, poi, maggiorata di rivalutazione monetaria all'attualità e interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata (Cass., SU n. 1712/1995), ottenendosi l'importo di € 298.059,82, di cui €
65.151,53 per rivalutazione ed € 56.345.88 per interessi.
In questi termini deve essere, pertanto, corretta la quantificazione del primo giudice che
è giunto alla liquidazione della somma di “€ 250.000,00 ad oggi rivalutata e comprensiva degli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat”, pur in presenza di elementi documentali (e, tra questi, lo sviluppo del calcolo da parte del c.t.u. nella causa n. 820/2014) idonei a consentire una quantificazione precisa del danno emergente subito da parte appellata.
6.6. Per completezza va aggiunto che non è contestata tra le parti la circostanza che il credito in oggetto, di natura integralmente riparatoria e non indennitaria, debba essere a carico del fallimento appellante ai sensi dell'art. 111 n. 1 l. fall., trattandosi di occupazione da parte della curatela priva di titolo giuridico, non rilevando in senso contrario la circostanza che essa sia dipesa da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa (in questo senso Cass., n. 20146/2018; Cass., n. 4190/1998).
7. È fondato il secondo motivo dell'appello incidentale, concernente la decisione sulle spese del giudizio di primo grado, che il tribunale avrebbe dovuto regolare in base al principio della soccombenza, secondo cui il relativo onere va posto a carico della parte che abbia dato causa al giudizio, anche se contumace (Cass., n. 5813/2023; Cass., n.
13498/2018).
11 L'accoglimento per quanto di ragione sia dell'appello principale e di quello incidentale determina la necessità di nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del motivo predetto.
La soccombenza del fallimento appellante rispetto alla domanda risarcitoria determina la sua condanna al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d. m. n. 55/2014, nelle versioni in vigore al momento della conclusione di ciascun grado, secondo parametri minimi relativi allo scaglione applicabile in relazione al valore della controversia, dato dal decisum (in considerazione del fatto che l'importo liquidato è assai prossimo al limite inferiore dello scaglione), con esclusione della fase di trattazione per il presente grado;
la notevole riduzione del quantum della pretesa induce a disporre la compensazione della restante metà.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 126/2022, pronunciata dal Tribunale di IS il 2.5.2022, proposto dal con Parte_1 citazione notificata il 19.5.2021, nei confronti del nonché Controparte_1 sull'appello incidentale da questo proposto, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo liquidato in primo grado in € 298.059,82;
2. condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellato e appellante incidentale, della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, nella predetta quota, per il primo grado in € 6.339,00 e per il presente grado in € 3.560,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio della corte il 18.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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