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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta Civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 213-1/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da Parte_1
nei confronti della (CF in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Torino (TO), c.so Francia n.333/4, società operante nel settore della mediazione creditizia ex art 128 quater del d.lgs. n.385/1993; rilevato: che il tentativo di notifica del ricorso a cura della Cancelleria si è perfezionato in data 16.04.2025 per l'udienza del 20.05.2025; che all'udienza del 20.05.2025 nessuno è comparso per il debitore, mentre è comparso il procuratore della fondazione ricorrente, che ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che, sempre in udienza, il Giudice ha rilevato come da informazioni assunte presso Ag. Entrate-
Riscossione risultano debiti per € 46.000, mentre da esame telematico del registro delle imprese è risultato che l'ultimo bilancio depositato risale al 2021; che in relazione al blackout elettrico verificatosi in concomitanza del giorno d'udienza, il giudice ha dato al corpo di guardia del Palazzo di Giustizia di Torino autorizzazione a far accedere le parti dei procedimenti nominativamente indicati su uno specifico elenco che comprendeva anche il presente, oltre al proprio recapito telefonico per la risoluzione di eventuali dubbi e, ciononostante, nessuno è comparso;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- La società debitrice un debito nei confronti della società ricorrente pari a oltre complessivi
51.000 euro, portati da due decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi resi dal Tribunale di
Roma (cfr. doc. 1, 2, 6 e 7 del ricorso) nonché fatto oggetto di atti di precetto (cfr. doc. 3 e 8 del ricorso) cui seguiva un pignoramento presso terzi (Credit Agricole) con dichiarazione negativa del terzo pignorato (cfr. doc. 4 e 5 ricorso);
- Dalla consultazione delle informative prodotte dagli Enti interrogati risultano iscritti a ruolo debiti per 46.000 euro (Ag. Entrate-Riscossione);
- La società debitrice non deposita bilanci dal 2021;
- La società debitrice, pur avendo avuto notizia del presente procedimento, non si è costituita né ha dimostrato alcun interesse per la procedura, neppure presenziando in udienza.
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che, mancando i bilanci dell'ultimo triennio, non sono verificabili i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (CF ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Torino (TO), c.so Francia n.333/4 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14.10.2025 alle ore 16,00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
3 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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