Articolo 8 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 7Articolo 9
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16 dicembre 1993
Art. 8. 1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544 , ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333 , nonche' le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.
Nota all' art. 8:
- Il D.Lgs. n. 544/1948 , la legge n. 30/1953 e la legge n. 1333/1964 recavano, rispettivamente:
1) "Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia";
2) "Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente";
3) "Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia".
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993