Decreto cautelare 3 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitore, esercente la relativa responsabilità sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Mangiapia e Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Corso Duca d’Aosta, 49;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento:
a) del decreto di assegnazione ore di sostegno per l’a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS-(ricevuto in data 17/01/2025) con il quale il Dirigente Scolastico della D.D. -OMISSIS-di Napoli “M. -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione alla minore -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
b) del P.E.I. 2024/2025;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (25,30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (25,30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Circolo Didattico -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 490 del 10.03.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del giudizio:
“Rilevato che con decreto cautelare monocratico, n. 260 del 3.02.2025, era accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a., avanzata dalla ricorrente, nei termini seguenti:
“Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la ricorrente, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92), nonché d’invalidità con indennità di frequenza della propria figlia minore, agisce per l’annullamento del provvedimento del d.s. indicato in epigrafe, e del P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, atti nei quali si assegnano 22 ore di sostegno scolastico, in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari a 25,30 ore;
Rilevato che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per la minore, il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi all’attribuzione di 22 ore di sostegno, a fronte di un orario di frequenza scolastica maggiore e della situazione di disabilità ed invalidità della minore, sopra illustrata, nonché di quanto prescritto nella diagnosi funzionale in atti;
Ritenuto che sussista, altresì, il periculum in mora qualificato, ex art. 56 c.p.a., vale a dire l’estrema gravità ed urgenza nel provvedere, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio come infra fissata, e tanto in considerazione del già inoltrato avvio dell’anno scolastico 2024 – 2025;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando alla stessa le ore di sostegno necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, auspicabilmente in misura pari a 25,30 ore;
Rilevato che alla camera di consiglio, come infra fissata, si verificheranno, da parte del Collegio, le eventuali sopravvenienze;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di decreto cautelare monocratico, nei sensi di cui in motivazione, e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 5 marzo 2025”;
Rilevato che l’Amministrazione Scolastica si costituiva in giudizio con memoria di stile;
Rilevato che in data 28.02.2025 parte ricorrente depositava note difensive, in cui faceva presente che in data 4/02/2025 aveva provveduto a notificare all’Istituto Scolastico il decreto cautelare monocratico chiedendone l’ottemperanza, ma che il medesimo non era stato ancora ottemperato, nonostante l’istituto scolastico (-OMISSIS-Didattico -OMISSIS--OMISSIS-) avesse provveduto ai suoi adempimenti (riformulazione del pei e richiesta all’USR delle ore aggiuntive), laddove l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non aveva provveduto ancora all’assegnazione dell’insegnante di sostegno a copertura delle ore di frequenza scolastica della minore;
Rilevato pertanto che, per le ragioni già espresse nel decreto cautelare monocratico di cui sopra, che qui s’abbiano per ribadite, e confermate, l’istanza cautelare va accolta, con gli adempimenti conformativi che ne conseguono a carico dell’Amministrazione Scolastica, i quali risultano ancora in itinere e che, visto l’avanzato corso dell’anno scolastico, andranno eseguiti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni dalla comunicazione o dalla notifica se anteriore della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare, per la verifica circa l’adempimento alla presente ordinanza, ad una prossima camera di consiglio, nella quale saranno regolate le spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione; fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 28 maggio 2025, nei sensi di cui in motivazione ed anche per la decisione circa le spese di fase”;
Rilevato che s’erano costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile;
Rilevato che, dopo la pronunzia della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava note conclusive del seguente tenore: “In data 3/02/2025 è stato pubblicato decreto cautelare monocratico n. 260/2025. Nel mese di marzo dell’anno 2025 il decreto cautelare monocratico è stato ottemperato dall’Amministrazione e l’Istituto Scolastico ha provveduto (…) ad assegnare alla minore un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola” (…) “si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente e si chiede la condanna alle spese dell’amministrazione in favore dei procuratori”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della possibile pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che – stante quanto riferito da parte ricorrente, cui nulla ha opposto l’Amministrazione Scolastica – il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, per soccombenza virtuale, e con attribuzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.