Ordinanza cautelare 26 aprile 2021
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/06/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04623/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Even More S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Lemmo, Nikolaus Walter Maria Suck, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Comune di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
BA LE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Palma, Simona Scatola, Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Napoli, via G. G. Orsini 30;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale n. 293 del 22 dicembre 2020 e della relativa nota di chiarimenti n. 742 del 14 gennaio 2021;
- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso e per quanto di ragione il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/196/CR08/C10-RP dell’11 novembre 2020;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Even More s.r.l. il 2 agosto 2024:
Per l’annullamento, oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, altresì
a) in partes quae della delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n.132/2024 del 09.05.2024 avente ad oggetto ‘Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, per le concessioni ivi previste vigenti nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Avvio delle procedure di evidenza pubblica’;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, occorrendo e per quanto di ragione, la nota del Ministero Dipartimento per i Trasporti ed la Navigazione Registro Ufficiale U 0007636 del 29.12.2023, la lettera Parere Motivato inf. Uff. legisl.0002130 del 16.01.2024, la nota dell’AdSP MTC n.9029 del 26.3.2024, l’OdS n.11 del 3.10.2023 dell’AdSP MTC, la nota n.29781 dell’8.11.2023 di indizione della CdS ed i relativi esiti provvedimentali se ed in quanto intervenuti e lesivi degli interessi della ricorrente, gli atti provvisori di cui si ignorano gli estremi se ed in quanto rilasciati, tutti atti richiamati nel provvedimento sub lett. a) e di contenuti allo stato non meglio noti alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Even More s.r.l. il 4 novembre 2024:
Per l’annullamento, oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 3.07.2024, altresì
a) dell’“atto di concessione provvisoria” n.112 del registro concessioni anno 2024 reg.prot.n.649, di cui alla nota dell’AdSP MTC prot. 22879 unitamente a cui è stata trasmessa alla ricorrente;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, occorrendo e per quanto di ragione il “Parere sulle concessioni per l’utilizzo di proprietà demaniali” Reg. uff. 0007635 del 29.12.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, nonché i provvedimenti e le determinazioni di cui alle note dell’AdSP MTC prot. 0003158 del 2.2.2024, prot.n.21800 del 29.07.2024 e prot. 28746 del 24.10.2024 indirizzate alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Even More s.r.l. il 30 dicembre 2024:
Per l’annullamento
a) tra gli altri dei provvedimenti e delle determinazioni di cui alle note dell’AdSP MTC prot. 0003158 del 2.2.2024, prot.n.21800 del 29.07.2024 e prot. 28746 del 24.10.2024 indirizzate alla ricorrente e già impugnate con gli ulteriori motivi aggiunti del 28.10.2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Even More s.r.l. il 20 marzo 2025:
Per l’annullamento
a) della delibera n.17/2025 del 23.01.2025 e di tutti gli atti in essa richiamati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di BA LE S.r.l. e di Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il lungo contenzioso che giunge oggi in decisione scaturisce dall’impugnazione, nel 2021, da parte della ricorrente società Even More s.r.l., esercente attività di ristorazione nell’immobile di proprietà privata “Palazzo Petrucci”, della delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 293 del 22 dicembre 2020 e della relativa nota di chiarimenti n. 742 del 14 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stata disposta, salva rivalutazione alla scadenza, una proroga biennale delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e diporto a decorrere dal 01/01/2021 e sono stati resi chiarimenti sulle modalità operative di produzione della documentazione tecnica da parte dei concessionari – tra i quali la controinteressata s.r.l. BA LE – in sede di rilascio dell’attestazione di proroga.
1.1. – Successivamente, nel dichiarato intento di opporsi “ ai provvedimenti di illegittimo mantenimento dello status quo delle concessioni demaniali turistico-ricreative del litorale di Napoli in generale e della Zona di Posillipo in particolare ”, la società ricorrente, richiamando a sostegno, anche in tal caso, come nel ricorso, i principi comunitari e gli orientamenti del Giudice delle leggi e del Consiglio di Stato, frattanto sedimentatisi, sul divieto – in applicazione della direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva ST) – di proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime, ha sottoposto a impugnazione:
- con motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024, unitamente agli altri atti ivi indicati, in partes quae , la delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto “ Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ”, laddove ritiene illegittimamente che “ la scadenza delle concessioni in capo agli attuali concessionari andrebbe commisurata per il tempo necessario a concludere i procedimenti di evidenza pubblica […]” e prevede il rilascio di uno specifico “ atto provvisorio ” per i rapporti concessori nelle more della conclusione delle procedure previste;
- con motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024 e con ulteriori motivi integrativi notificati il 20 dicembre 2024, unitamente agli altri atti ivi indicati, la “ concessione provvisoria ” n. 112 del registro concessioni anno 2024 reg.prot.n.649, rilasciata in favore della società BA LE s.r.l., nonché la nota dell’AdSP MTC prot. 28746 del 24 ottobre 2024 con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente di rivedere e rimodulare le aree della spiaggia di Posillipo già oggetto di concessione, ridefinendo le relative concessioni rilasciabili e da rilasciare, e rinviata alla conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 l’indizione delle preannunciate procedure evidenziali;
- con motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025, la delibera dell’AdSP MTC n. 17 del 23 gennaio 2025 contenente “ Indirizzi programmatici ed operativi ” per l’attuazione delle disposizioni del cit. decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (“ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 ”).
2. – Si sono costituite in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la controinteressata BA LE s.r.l., entrambe eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del compendio impugnatorio per difetto di legittimazione ad agire e, nel merito, chiedendone la reiezione per infondatezza.
Si è costituito, altresì, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiesto di essere estromesso dal giudizio, siccome riguardante provvedimenti assunti dall’Autorità di Sistema Portuale nell’esercizio delle sue competenze ex art. 6, art. 6, co 4, lettera e) della Legge n. 84/94.
3. – All’udienza straordinaria del 15 maggio 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. – Va disattesa, in primis , sulla scorta della recente giurisprudenza, l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ad agire e carenza di interesse.
4.1. – L’assunto sul quale l’eccezione poggia – l’inesistenza, cioè, di una posizione qualificata o differenziata in capo alla ricorrente, la quale sarebbe un mero “ confinante ” della controinteressata, esercente, in forza di contratto di locazione, la diversa attività di ristorazione, sicché non sarebbe ipotizzabile alcun vantaggio ritraibile dalla spiegata impugnativa non essendo, al fine dell’interesse, sufficiente la mera, futura ed incerta, possibilità di partecipare ad eventuali procedure di gara per l’affidamento delle agognate concessioni, rispetto alle quali non avrebbe alcuna aspettativa di aggiudicazione – non merita condivisione.
4.2. – Si apprezza, di contro, in capo alla ricorrente, ad avviso del Collegio, la titolarità di una di posizione legittimante qualificata e differenziata rispetto alla generalità, ulteriore, cioè, rispetto al generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa proprio del quisque de populo , e, come tale, fondante la legittimazione al presente ricorso (Cons. Stato, Sez. V, n. 7928/2023), consistente nell’interesse a partecipare alla selezione per la concessione demaniale limitatamente all’area pertinenziale antistante i locali dove la società esercita la propria attività di ristorazione, in vista della disponibilità e della utilizzazione dell’area medesima.
4.3. – Si è sostenuta, sul punto, in relazione a un caso per certi versi sovrapponibile a quello di specie (riguardante l’impugnazione, da parte di una società alberghiera, della revoca in autotutela degli avvisi comunali per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative), la non decisività dell’oggetto sociale e dell’attività in concreto svolta dalla ricorrente (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2907/2025).
4.4. – Il fatto che l’attività in concreto svolta e l’oggetto sociale della ricorrente (che peraltro richiama anche “ la gestione di lidi balneari ”) non consista nella gestione di stabilimenti balneari marittimi e delle connesse attività turistico-ricreative non può avere rilievo, in altri termini, per escluderne la legittimazione a impugnare atti che, di fatto, si traducano, come avviene anche nella specie, in una proroga contra legem delle ridette concessioni demaniali, risultando “ illogico, prima ancora che contrario a basilari principi in tema di affidamenti pubblici ( in primis quelli di par condicio e favor partecipationis ), desumere la sussistenza di un indice contrario alla partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi dall’asserita impossibilità giuridica per la società […] a svolgere l’attività economica correlata alla concessione demaniale marittima, in quanto estranea al proprio oggetto sociale ” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2907/2025, cit. ).
4.5. – Sussiste, dunque, la legittimazione della società ricorrente, atteso che la gestione di stabilimenti balneari marittimi è, infatti, un’attività che la ricorrente, in conseguenza delle ripetute proroghe delle concessioni in essere, contestate con il ricorso e con i motivi aggiunti, non ha mai potuto svolgere e che, viceversa, è logicamente ricompresa nell’oggetto sociale di una società, quale è la controinteressata, che da decenni, sempre in virtù delle dette proroghe, gestisce l’area demaniale di interesse.
4.6. – A tanto si aggiunga, quanto alla partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento delle concessioni balneari marittime, che a questa non potrebbe certamente frapporsi una clausola della lex specialis che pretendesse una “ pregressa esperienza specifica nel settore ”, diversamente profilandosi un conflitto “ con il principio di par condicio nell’accesso al “mercato” delle concessioni demaniali (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 20 aprile 2023 causa C-348/22; Cons. Stato, Sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4638) ” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2907/2025, cit. ).
4.7. – L’espletamento di una diversa attività imprenditoriale non può, dunque, ridondare in pregiudizio della società ricorrente al punto da precluderle di sindacare la legittimità di atti della P.A. che, secondo quanto dedotto, procrastinerebbero contra legem l’indizione delle procedure evidenziali per l’affidamento delle indicate concessioni demaniali marittime, alle quali ha manifestato di avere interesse – in funzione di un miglioramento della propria offerta imprenditoriale – e alla cui assegnazione, per quanto appena osservato, ha titolo a concorrere.
4.8. – La società ricorrente ha manifestato di avere un serio e concreto interesse a partecipare alla gara per la selezione dei nuovi concessionari, avendone richiesto l’indizione all’Amministrazione ( cfr . T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 3707/2025) e, in particolare, avendo sollecitato una “ rimodulazione ” delle aree della spiaggia di Posillipo concedibili, proponendo, per l’area antistante il suo esercizio commerciale, una concessione marittima autonoma rispetto a quella precedente e relativa all’intera spiaggia di Posillipo, occupata dalla controinteressata BA LE (il relativo riscontro dell’AdSP MTC, di cui alla nota prot. 28746 del 24 ottobre 2024, forma oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024).
4.9. – Sussiste, per concludere sul punto, un concreto e legittimo interesse in capo alla ricorrente affinché l’area demaniale, oggetto della concessione prorogata asseritamente in contrasto con la normativa euro-unitaria, possa essere assegnata mediante l’indizione di procedure ad evidenza pubblica, avendo, come detto, la stessa manifestato un chiaro interesse alla concessione dell’area.
Va respinta, in conclusione, l’eccezione di inammissibilità del ricorso (e dei successivi motivi aggiunti).
5. – Tanto premesso in via pregiudiziale, nel merito il compendio impugnatorio è in parte fondato e in parte improcedibile, per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
6. – Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che gli atti ivi impugnati, applicativi della normativa emergenziale pandemica, hanno esaurito, nel tempo, la loro efficacia e, con essa, la dedotta valenza pregiudizievole.
7. – Quanto ai motivi aggiunti, chiari sono i principi espressi dai decisa dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dai quali questo Collegio – in conformità a quanto di recente ritenuto dalla Sezione: si v. nn. 3707/2025 e 4110/2025 – non ravvisa valide ragioni per discostarsi, ripetutamente invocati dalla società ricorrente a sostegno delle proprie regioni negli scritti difensivi depositati in giudizio, secondo i quali:
a) l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta “ST” o “Direttiva Servizi”) persegue l’obiettivo di aprire, mediante il confronto competitivo, il mercato delle attività economiche il cui esercizio richiede l’utilizzo delle risorse scarse, e dunque, tale disposizione è dotata di un livello di dettaglio tale da determinare la disapplicazione della normativa nazionale sulla proroga automatica ed imporre l’espletamento delle gare; appurata la natura self–executing della Direttiva, il dovere di disapplicazione della normativa interna confliggente con il diritto europeo non può che sussistere anche in capo alla pubblica amministrazione, la quale, diversamente, incapperebbe nella contraddittoria situazione di emanare atti amministrativi illegittimi;
b) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art.182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n.77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE (sulla libertà di stabilimento, laddove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero), e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (quanto alla necessaria applicazione di una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda una adeguata pubblicità ove il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali). Tali norme legislative interne, proprio in quanto in contrasto con il diritto unionale, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;
c) la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset , senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
7.1. – Ciò posto, in ragione, tuttavia, dell’opportunità di prevedere un intervallo di tempo necessario all’espletamento delle gare idonee a garantire il confronto competitivo, con auspicio, strumentale, al riordino della materia da parte del legislatore, si è anche deciso che le concessioni demaniali in essere produrranno effetti fino al 31 dicembre 2023, ma che, scaduto tale termine, esse si riterranno prive di effetti a prescindere dal subentro di soggetti concessionari, e che qualunque proroga legislativa del termine considerato sarà intesa incompatibile con il diritto europeo e, pertanto, immediatamente non applicabile ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, tamquam non esset le concessioni in essere.
7.2. – Come più recentemente statuito: “ Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla L. n. 118 del 2022 dalla L. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all'art. 10-quater, comma 3, e all'art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell'art. 3 della L. n. 118 del 2022 ” (Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, n. 4480; in termini, sez. VII, 30.04.2024, n. 3940; Corte di Giustizia UE 20.04.2023, C-348/22).
7.3. – Con lo spirare del 31 dicembre 2023 torna quindi a riprendere vigore la regola della necessaria procedura competitiva inderogabile, salvo, eventualmente, la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 disposta in funzione della conclusione della gara, circostanza della quale non vi è prova agli atti del presente giudizio (cfr. in termini T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 14.01.2025, n. 365; 20.01.2025, n. 513).
Centrale diviene, dunque, l’interesse pubblico alla conclusione delle gare, quale strumento indispensabile per garantire legalità, trasparenza e concorrenza nell’assegnazione delle risorse demaniali marittime nel rispetto del diritto europeo in materia di concorrenza e parità di accesso.
7.4. – Ed invero, sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. ST) e dell’art. 49 TFUE.
7.5. – Ne consegue che “ secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev’essere disapplicato per contrasto con la direttiva ST ” (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940; Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992; Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; C.G.A. Reg. Sic., sez. riun., parere n. 342 in data 20 giugno 2023; T.A.R. Salerno, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1306; T.A.R. Bari, sez. I, 11 maggio 2023, n. 755).
8. – Nel caso in esame la prosecuzione del rapporto concessorio, tra gli altri, con la società controinteressata, è stata prevista, da ultimo, in attuazione della nuova disciplina di cui al d.l. 131/2024, conv. nella l. n. 166/2024, disponendosi, nella avversata delibera n. 17/2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (che espressamente lo richiama per darvi attuazione), con riferimento all’indizione delle procedure evidenziali, che “ le attività di cui al punto 1 e 2-per cui è previsto il termine massimo del 30.09.2027, vengano eseguite garantendo parità di trattamento […] entro la data del 31.12.2026, salvo ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva […]”.
8.1. – Sul punto va rilevato che il T.A.R. Liguria si è recentemente espresso – con motivazione che il Collegio condivide – nel senso che: “ La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869) ” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.02.2025, n. 183).
Di qui – stante la doverosità dell’avvio, quanto prima, delle anzidette procedure concorrenziali – l’illegittimità anche della delibera impugnata con l’ultimo atto per motivi aggiunti, notificato il 20 marzo 2025.
9. – Conclusivamente, il ricorso introduttivo è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre sono fondati, nei sensi chiariti, i ricorsi per motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024, il 28 ottobre 2024 (così come integrati con gli ulteriori motivi notificati il 20 dicembre 2024) e, da ultimo, il 19 marzo 2025, dovendo per l’effetto disporsi l’annullamento, per quanto di interesse della ricorrente, della delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 (per la parte non annullata dalla delibera n. 17/2025), della “ concessione provvisoria ” n. 112 del registro concessioni anno 2024 rilasciata in favore della società BA LE s.r.l., nonché, per la parte in cui rinvia l’indizione delle procedure evidenziali (alla conversione del D.L. n. 131/2024), della nota-riscontro dell’AdSP MTC prot. 28746 del 24 ottobre 2024; infine, va disposto l’annullamento, per quanto di interesse della ricorrente, della delibera dell’AdSP MTC n. 17 del 23 gennaio 2025, contenente “ Indirizzi programmatici ed operativi ” per l’attuazione delle disposizioni del cit . D.L. 16 settembre 2024, n. 131.
10. – Ragioni di equità, vista la complessità della questione all’esame, inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie, nei sensi chiariti, i motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024 e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 (per la parte non annullata dalla delibera n. 17/2025);
- accoglie, nei sensi chiariti, i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024, così come integrati con gli ulteriori motivi notificati il 20 dicembre 2024 e, per l’effetto, annulla la “ concessione provvisoria ” n. 112 del registro concessioni anno 2024 rilasciata in favore della società BA LE s.r.l., nonché, per la parte in cui rinvia l’indizione delle procedure evidenziali, per quanto di interesse della ricorrente, la nota-riscontro dell’AdSP MTC prot. 28746 del 24 ottobre 2024;
- accoglie, nei sensi chiariti, i motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025 e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera dell’AdSP MTC n. 17 del 23 gennaio 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO