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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Gian Piero Scoppa Presidente dr. Francesco Paolo Feo Giudice dr. ssa Ilaria Grimaldi Giudice est. sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 418/2025, nei confronti della , c.f. Parte_1
con sede in VIA CUMA 28 NAPOLI;
P.IVA_1
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria mediante inserimento in Area Web;
la società convenuta non si è comunque costituita.
La società presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dall'ultimo bilancio che risulta depositato dalla società – relativo all'esercizio 2023 – e dal bilancio di liquidazione del 2024 – i valori delle poste attive e del passivo superano i limiti dimensionali previsti dalla legge (rispettivamente, quanto all'attivo Euro 2.296.544 per l'anno 2023 ed Euro 524.576 risultante dal bilancio di liquidazione), il che evidentemente è sufficiente a far ritener concretate le condizioni di assoggettabilità alla procedura di liquidazione.
Sussiste lo stato di insolvenza. Trattandosi di impresa in liquidazione – liquidazione iscrizione in data 31/12/2024 presso il competente Registro delle Imprese - ai fini della valutazione del presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, inteso come situazione di impotenza economica e patrimoniale non transitoria che priva l'imprenditore della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, occorre far riferimento allo stato patrimoniale del debitore nel senso che l'indagine deve essere diretta ad accertare se gli “elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali“ (Cass. sentenza del 10 aprile 1996, n. 3321 nonché Cass. 30284/2022 e Cass. 28193/2020), dovendosi pervenire all'apertura della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata accertata una situazione di incapienza del patrimonio del debitore rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria, situazione in cui si identifica lo stato di insolvenza.
Ciò premesso, nella specie, dal bilancio finale di liquidazione del 18.2.2025 risulta un patrimonio netto negativo pari a euro 1.578.534, il che è di per sé rappresentativo dell'esistenza di una situazione di insolvenza in capo alla società nei termini sopra chiariti. A ciò si aggiunge che l'istruttoria svolta e le stesse prospettazioni, non contestate, del ricorrente dimostrano che la situazione debitoria della società, che ha già esaurito l'attività di liquidazione e si è cancellata dal registro delle imprese, è ancora più elevata e che quindi evidentemente la stessa trovasi in stato di insolvenza, nei termini sopra descritti.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della della
, c.f. con sede in VIA Parte_1 P.IVA_1
CUMA 28 NAPOLI (come da visura camerale in atti).
Ai sensi dell'art. 2462 c.c., non sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione nei confronti del socio unico ed ex amministratore pro tempore al momento del sorgere del credito del comparente, sig. , così come richiesto dal ricorrente e, Controparte_1 pertanto, la domanda sul punto va rigettata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
c.f. con sede in VIA CUMA 28 NAPOLI;
P.IVA_1
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dr.ssa Loredana Ferrara e curatore il dr. Per_1
;
[...]
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
Il giorno 26.2.2026, ore 10,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria Grimaldi Dott. Gian Piero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Gian Piero Scoppa Presidente dr. Francesco Paolo Feo Giudice dr. ssa Ilaria Grimaldi Giudice est. sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 418/2025, nei confronti della , c.f. Parte_1
con sede in VIA CUMA 28 NAPOLI;
P.IVA_1
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a cura della cancelleria mediante inserimento in Area Web;
la società convenuta non si è comunque costituita.
La società presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dall'ultimo bilancio che risulta depositato dalla società – relativo all'esercizio 2023 – e dal bilancio di liquidazione del 2024 – i valori delle poste attive e del passivo superano i limiti dimensionali previsti dalla legge (rispettivamente, quanto all'attivo Euro 2.296.544 per l'anno 2023 ed Euro 524.576 risultante dal bilancio di liquidazione), il che evidentemente è sufficiente a far ritener concretate le condizioni di assoggettabilità alla procedura di liquidazione.
Sussiste lo stato di insolvenza. Trattandosi di impresa in liquidazione – liquidazione iscrizione in data 31/12/2024 presso il competente Registro delle Imprese - ai fini della valutazione del presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, inteso come situazione di impotenza economica e patrimoniale non transitoria che priva l'imprenditore della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, occorre far riferimento allo stato patrimoniale del debitore nel senso che l'indagine deve essere diretta ad accertare se gli “elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali“ (Cass. sentenza del 10 aprile 1996, n. 3321 nonché Cass. 30284/2022 e Cass. 28193/2020), dovendosi pervenire all'apertura della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata accertata una situazione di incapienza del patrimonio del debitore rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria, situazione in cui si identifica lo stato di insolvenza.
Ciò premesso, nella specie, dal bilancio finale di liquidazione del 18.2.2025 risulta un patrimonio netto negativo pari a euro 1.578.534, il che è di per sé rappresentativo dell'esistenza di una situazione di insolvenza in capo alla società nei termini sopra chiariti. A ciò si aggiunge che l'istruttoria svolta e le stesse prospettazioni, non contestate, del ricorrente dimostrano che la situazione debitoria della società, che ha già esaurito l'attività di liquidazione e si è cancellata dal registro delle imprese, è ancora più elevata e che quindi evidentemente la stessa trovasi in stato di insolvenza, nei termini sopra descritti.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della della
, c.f. con sede in VIA Parte_1 P.IVA_1
CUMA 28 NAPOLI (come da visura camerale in atti).
Ai sensi dell'art. 2462 c.c., non sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione nei confronti del socio unico ed ex amministratore pro tempore al momento del sorgere del credito del comparente, sig. , così come richiesto dal ricorrente e, Controparte_1 pertanto, la domanda sul punto va rigettata;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
c.f. con sede in VIA CUMA 28 NAPOLI;
P.IVA_1
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dr.ssa Loredana Ferrara e curatore il dr. Per_1
;
[...]
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
FISSA
Il giorno 26.2.2026, ore 10,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria Grimaldi Dott. Gian Piero Scoppa