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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 15/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente e Relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice VASTA ISIDORO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2881/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 9 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 0002890936000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: AGE come in atti - ADER non costituita in giudizio.
1 FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. 7342/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320190002890936, notificata il 5.03.2019, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 7.412,52 sulla base dell'avviso di liquidazione n. 20131T006261 con cui, previa declaratoria di decadenza dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, erano state rideterminate secondo le aliquote ordinarie le imposte di registro, catastale ed ipotecaria oltre accessori dovute con riferimento all'acquisto, in comproprietà con Nominativo_1 Indirizzo_1, dell'immobile sito in Catania di cui all'atto pubblico del 29.03.2013 nonché sulla base dell'avviso di liquidazione n. 20131T006262, con il quale era stata rideterminata (con aliquota del 2% al posto di quella dello 0,25%) l'imposta sostitutiva relativa al contratto di mutuo stipulato in funzione del suddetto acquisto oltre accessori di legge. Va, innanzi tutto, dichiarata la estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere in merito alla partita creditoria fondata sull'avviso di liquidazione n. 20131T006262 inerente all'imposta sostitutiva del mutuo, la quale, per come si deduce dalla documentazione versata in atti, è stata oggetto di sgravio totale da parte dell'Ufficio. Per il resto l'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, per come dedotto dal contribuente appellante, devesi rilevare la invalidità della notificazione del presupposto avviso di liquidazione n. 20131T006261, che perciò non può essere ritenuto definitivo per mancata opposizione secondo quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate. Al riguardo va osservato che dalla documentazione versata in atti risulta che il suddetto avviso di liquidazione è stato notificato dal messo comunale nel luogo di residenza del contribuente in data 16.03.2016 mediante consegna a persona qualificatasi come “amica di famiglia”, che però non può farsi rientrare tra i soggetti previsti dall'art. 139 cpc ai quali può essere consegnato il plico nel caso in cui non venga trovato il destinatario nella casa di abitazione, trattandosi di soggetto presente solo occasionalmente presso la casa del destinatario in mancanza di un rapporto di parentela e/o affinità e non potendosi una amica di famiglia qualificare come addetta alla casa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 9371/2019) afferma che “è stato ampliato il concetto di persona di famiglia, alla quale legittimamente poter consegnare l'atto da notificare, ricomprendendo in esso non solo i parenti, ma anche gli affini, escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere col notificatario e ritenendo, infine, che la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio od all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione,
2 l'onere di fornire la prova contraria ed in particolare la prova dell'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero l'occasionalità della presenza in loco del consegnatario;
che, in applicazione di detti principi, non può ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come "amica", in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, nè la persona amica è qualificabile come addetta alla casa;
che, pertanto, la consegna dell'atto da notificare, fatta nelle mani di tale " E.G., amica" non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con conseguente nullità della notifica, essendo da presumere che la persona "amica" sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transeunte (cfr., in termini, Cass. n. 2705 del 2014; Cass. n. 7211 del 2016)”. Inoltre va notato che non c'è prova sufficiente in atti con riferimento alla spedizione della raccomandata integrativa prevista dalla disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis per il caso in cui (come nella specie) l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario ma a persona diversa, posto che si appalesa del tutto insufficiente la mera indicazione apposta in calce alla relata di notifica del numero 15167875766-7, che secondo l'Ufficio sarebbe quello della raccomandata integrativa inviata al contribuente. E, quindi, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto con riferimento al carico della cartella di pagamento impugnata inerente all'avviso di liquidazione n. 20131T006261, la quale limitatamente a tale profilo va annullata. Tenuto conto del comportamento dell'ufficio che ha provveduto al summenzionato sgravio, sussistono giusti motivi per compensare le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al carico della cartella di pagamento opposta inerente all'avviso di liquidazione n. 20131T006262. In accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo proposto con riferimento al carico della cartella di pagamento opposta inerente all'avviso di liquidazione n. 20131T006261. Spese giudiziali di I e II grado compensate.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
NT AI
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Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente e Relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice VASTA ISIDORO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2881/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 9 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2019 0002890936000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: AGE come in atti - ADER non costituita in giudizio.
1 FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. 7342/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320190002890936, notificata il 5.03.2019, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 7.412,52 sulla base dell'avviso di liquidazione n. 20131T006261 con cui, previa declaratoria di decadenza dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, erano state rideterminate secondo le aliquote ordinarie le imposte di registro, catastale ed ipotecaria oltre accessori dovute con riferimento all'acquisto, in comproprietà con Nominativo_1 Indirizzo_1, dell'immobile sito in Catania di cui all'atto pubblico del 29.03.2013 nonché sulla base dell'avviso di liquidazione n. 20131T006262, con il quale era stata rideterminata (con aliquota del 2% al posto di quella dello 0,25%) l'imposta sostitutiva relativa al contratto di mutuo stipulato in funzione del suddetto acquisto oltre accessori di legge. Va, innanzi tutto, dichiarata la estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere in merito alla partita creditoria fondata sull'avviso di liquidazione n. 20131T006262 inerente all'imposta sostitutiva del mutuo, la quale, per come si deduce dalla documentazione versata in atti, è stata oggetto di sgravio totale da parte dell'Ufficio. Per il resto l'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, per come dedotto dal contribuente appellante, devesi rilevare la invalidità della notificazione del presupposto avviso di liquidazione n. 20131T006261, che perciò non può essere ritenuto definitivo per mancata opposizione secondo quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate. Al riguardo va osservato che dalla documentazione versata in atti risulta che il suddetto avviso di liquidazione è stato notificato dal messo comunale nel luogo di residenza del contribuente in data 16.03.2016 mediante consegna a persona qualificatasi come “amica di famiglia”, che però non può farsi rientrare tra i soggetti previsti dall'art. 139 cpc ai quali può essere consegnato il plico nel caso in cui non venga trovato il destinatario nella casa di abitazione, trattandosi di soggetto presente solo occasionalmente presso la casa del destinatario in mancanza di un rapporto di parentela e/o affinità e non potendosi una amica di famiglia qualificare come addetta alla casa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 9371/2019) afferma che “è stato ampliato il concetto di persona di famiglia, alla quale legittimamente poter consegnare l'atto da notificare, ricomprendendo in esso non solo i parenti, ma anche gli affini, escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere col notificatario e ritenendo, infine, che la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio od all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione,
2 l'onere di fornire la prova contraria ed in particolare la prova dell'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero l'occasionalità della presenza in loco del consegnatario;
che, in applicazione di detti principi, non può ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come "amica", in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, nè la persona amica è qualificabile come addetta alla casa;
che, pertanto, la consegna dell'atto da notificare, fatta nelle mani di tale " E.G., amica" non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con conseguente nullità della notifica, essendo da presumere che la persona "amica" sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transeunte (cfr., in termini, Cass. n. 2705 del 2014; Cass. n. 7211 del 2016)”. Inoltre va notato che non c'è prova sufficiente in atti con riferimento alla spedizione della raccomandata integrativa prevista dalla disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis per il caso in cui (come nella specie) l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario ma a persona diversa, posto che si appalesa del tutto insufficiente la mera indicazione apposta in calce alla relata di notifica del numero 15167875766-7, che secondo l'Ufficio sarebbe quello della raccomandata integrativa inviata al contribuente. E, quindi, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto con riferimento al carico della cartella di pagamento impugnata inerente all'avviso di liquidazione n. 20131T006261, la quale limitatamente a tale profilo va annullata. Tenuto conto del comportamento dell'ufficio che ha provveduto al summenzionato sgravio, sussistono giusti motivi per compensare le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al carico della cartella di pagamento opposta inerente all'avviso di liquidazione n. 20131T006262. In accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo proposto con riferimento al carico della cartella di pagamento opposta inerente all'avviso di liquidazione n. 20131T006261. Spese giudiziali di I e II grado compensate.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
NT AI
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