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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/07/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.868/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.868/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Maria SIROLLI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Spaventa n.29, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e Cont
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso
[...]
1 dall'avv. Melania BUCCIARELLI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Spaventa n.29, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio concordatario in data 14 settembre 2008 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 30 giugno 2025;
ritenuto che, all'esito dell'audizione del figlio minore, , Persona_1 avvenuta all'udienza del 30 giugno 2025, le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale e, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , appaiono conformi Parte_1 Parte_3 alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne (in riferimento, nello specifico, al collocamento paritario del figlio minore presso ciascun genitore mediante permanenza a settimane alterne presso il padre e presso la madre, secondo modalità già in atto da oltre un anno e mezzo);
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.111 – Parte II – Serie A – Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.868/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Maria SIROLLI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Spaventa n.29, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e Cont
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso
[...]
1 dall'avv. Melania BUCCIARELLI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Spaventa n.29, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio concordatario in data 14 settembre 2008 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 30 giugno 2025;
ritenuto che, all'esito dell'audizione del figlio minore, , Persona_1 avvenuta all'udienza del 30 giugno 2025, le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 maggio 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale e, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , appaiono conformi Parte_1 Parte_3 alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne (in riferimento, nello specifico, al collocamento paritario del figlio minore presso ciascun genitore mediante permanenza a settimane alterne presso il padre e presso la madre, secondo modalità già in atto da oltre un anno e mezzo);
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.111 – Parte II – Serie A – Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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