Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria AR UO Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa AN BE Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 4346/2024, est. dott. Antonio Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 04/02/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CONTI MARIA GIOVANNA e GIUSTINIANI MARCELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
CALCATERRA MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA TERTULLIANO 37 20137 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 4346/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024 e notificata in data 7 ottobre 2024. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte D'Appello adita, contraria rejectis, rigettare l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 4346/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano, sez. lav., Est. Dott. Lombardi. Con vittoria di spese,
[1]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04.11.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 4346/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha accolto le domande proposte da , assunta da CP_1 Parte_1 dal 30.05.2019 con mansioni di capotreno, con rapporto disciplinato dal
[...]
CCNL Mobilità - Attività Ferroviarie, con le quali aveva rivendicato il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, con inclusione nella base di computo anche delle voci “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie,
“indennità di utilizzazione professionale” prevista dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2002 e successivamente dall'art. 31.4 e 5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016, “indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art. 35, contratto aziendale FS 2003 e successivamente all'art. 36.5 CCA 2012 - 2016 e di quelle per “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” prevista dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall'accordo programmatico del 15.05.2009 e successivamente dall'art. 36.5 CCAA 2012 – 2016 e per l'effetto ha condannato a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di Euro Parte_1
2.179,32 maturata per gli anzidetti titoli da gennaio 2020 al 31.12.2023 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
In fatto la ricorrente aveva lamentato che la retribuzione corrisposta da durante i giorni di ferie includeva solo gli elementi fissi della Parte_1 retribuzione, con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci, pur connesse allo svolgimento della mansione propria del profilo professionale, di retribuzione variabile, in violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il primo Giudice, evidenziava che la questione aveva formato oggetto di numerose pronunce rese dal medesimo TRIBUNALE e da questa CORTE territoriale in fattispecie analoghe alla presente che, a loro volta, avevano trovato conferma nella sentenza n. 13932/2024 della CORTE di CASSAZIONE con la quale è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale di merito, per cui le indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture e l'indennità provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno sono emolumenti strettamente correlati allo svolgimento della mansione e finalizzati a compensare il disagio per l'espletamento dell'attività che la datrice di lavoro è tenuta a mantenere anche durante il periodo feriale.
Il TRIBUNALE, inoltre, non riteneva accoglibile l'eccezione svolta da Parte_1 secondo cui l'eventuale inclusione nella base di calcolo della retribuzione
[...] feriale delle anzidette voci indennitarie doveva avere riguardo al periodo minimo
[2] di ferie annuali stabilito dall'art. 7 delle Direttiva 88/23, nonché dall'art. 10 del D. Lgs. 77/2023 in “quattro settimane”.
Sul punto rilevava che tale eccezione non teneva conto “della circostanza secondo cui i giorni di ferie goduti dalla ricorrente risultano essere variabili di anno in anno, talvolta in misura inferiore alla quattro settimane e talvolta in misura superiore, in relazione ai meccanismi di recupero delle ferie non fruite negli anni precedenti con la conseguenza che, non risultando specificato se ed in quale misura i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane non siano riconducibili a recuperi di ferie non fruite, nei limiti delle quattro settimane, tutti i giorni computati nei conteggi di parte ricorrente appaiono da retribuire, sulla base delle corrette modalità di computo”.
Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute alla ricorrente in primo grado, venivano recepiti i conteggi depositati dalla medesima, ritenuti corretti dal TRIBUNALE.
In ragione della soccombenza è stata condannata a rifondere Parte_1 alla lavoratrice le spese di lite quantificate in Euro 2.400,00 oltre a spese generali e oneri di legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con un primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto che «(…) la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla corte di giustizia dell'unione europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria»
A sostegno della doglianza, richiamata la normativa e i principi di riferimento in materia di ferie e del relativo trattamento retributivo nell'ordinamento comunitario e italiano, unitamente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza nazionale in tema di trattamento retributivo dovuto nel periodo di ferie, deduce che la sentenza non ha preso in considerazione il ruolo, la funzione e l'efficacia della contrattazione collettiva, accogliendo invece una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea e da quella di legittimità e non riconoscendo l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Nell'ambito di tale motivo censura la decisione deducendo che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure - le voci e le indennità oggetto di causa hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
[3] Con un secondo motivo impugna il capo della sentenza “nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate da in merito ai conteggi proposti da Parte_1 controparte e al quantum rivendicato”.
Ai fini del corretto calcolo, deduce che debba applicarsi il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividere convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato il divisore 22.
Nell'ambito di tale motivo, sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE ha respinto l'eccezione formulata in via subordinata circa l'applicabilità diretta della normativa comunitaria nel limite delle “quattro settimane di ferie” annue.
Sul punto sostiene che l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive rivendicate potrà essere al più riferita a 20 giorni lavorativi in quanto l'orario di lavoro dell'appellata è articolato su 5 giorni e che pertanto le pretese differenze retributive andranno rideterminate escludendo le maggiori indennità richieste e conteggiate anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di riformare la Parte_1 sentenza di primo grado respingendo tutte le domande formulate dall'appellata con il ricorso introduttivo con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata il 20.11.2024 ha resistito difendendo, CP_1 anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., comma 3 e 4, nonché al pagamento delle spese di lite delle quali chiede la distrazione.
All'udienza di discussione del 04.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
____________
L'impugnazione proposta da è infondata e non può, pertanto, Parte_1 trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta all'esame del Collegio ha di recente formato oggetto di pronunce della CORTE di CASSAZIONE con le quali è stata confermata la correttezza delle motivazioni adottate da questa Corte territoriale nelle plurime sentenze pronunciate in fattispecie analoghe alla presente.
[4] In particolare, la CORTE di CASSAZIONE con la pronuncia n. 13932/2024 con cui è stata confermata la sentenza n. 966/2022 di questa CORTE di APPELLO, ha affermato quanto segue:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C- 514/20, DS c. ). Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
[5] 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
[6] 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten HE cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten HE cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di
[7] un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
[8] La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Nello specifico, negli anni presi in considerazione (da gennaio 2020 al 31.12.2023) esaminando le buste paga e il prospetto riepilogativo, emerge che CP_1
ha subito una decurtazione stipendiale di Euro 2.179,32 ossia una
[...] media di Euro 544,83 all'anno a fronte di una retribuzione mensile di Euro 1.950,00 (cfr. docc. nn. 6 –7 fasc. I grado appellata).
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria determinata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto da Parte_1
Per le suesposte ragioni, il primo motivo di appello è infondato.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia per aver il TRIBUNALE ritenuto corretti i conteggi avversari non è meritevole di accoglimento.
Nello specifico l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL
“convenzionalmente per 26” anziché per il divisore 22 come applicato nei conteggi di parte appellata e accolti in sentenza.
L'assunto di non è condivisibile. Parte_1
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
[9] La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”.
Dalla chiara lettura della norma richiamata, emerge che il divisore 26 invocato dall'appellante si applica solo alle competenze fisse e non a quelle variabili – quali quelle oggetto di causa – che mutano a seconda dell'attività prestata nelle singole giornate lavorative e conseguentemente, ad avviso della CORTE, non è utilizzabile per il calcolo delle voci retributive per cui è causa, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della GCEU (cfr. sentenza Torsten HE punto 37).
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del dipendente in ferie debba essere assicurata per quattro settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Analizzando il ricorso introduttivo del giudizio, emerge che la domanda proposta dalla lavoratrice si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie in relazione ai quali ha lamentato un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società.
La corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di avervi esattamente adempiuto.
L'appellante con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 22) si è limitata a richiamare la sentenza n. 385/2018 della CGUE e la sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, senza tuttavia allegare alcuna circostanza atta a spiegare la ragione per cui in taluni anni la lavoratrice abbia fruito di un maggior numero di giorni di ferie;
se ne deve quindi dedurre che si versi in una ipotesi di trascinamento delle giornate non godute in periodi pregressi.
La tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione, infatti, deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi, senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico.
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame, non avendo Parte_1 indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute
[10] dall'appellata e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale.
Per tali ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
Anche la reiterata eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti maturati dall'appellata sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. 92/2012, non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, è intervenuta la CORTE di CASSAZIONE con la sentenza soprarichiamata, con la quale nel respingere analogo motivo di gravame proposto da ha affermato: Parte_1
“32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
[11] 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Applicando i sopra richiamati principi e considerato che il rapporto di lavoro dell'appellata è tuttora in corso, alcuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
La CORTE non ravvisa, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c. invocata dall'appellata non potendosi ritenere che la condotta processuale dell'odierna appellante – come sopra descritta – integri gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza, come richiesto da tale disposizione di legge.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio e la serialità della controversia, le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura di Euro 1.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 4346/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
[12] Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 04/02/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Maria AR UO AN BE
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