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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025, avente ad oggetto:
Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francesca Cirigliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla Piazza Cavour n.9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: , residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania (NA), alla via Domitiana n.119;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 il procuratore costituito di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 27.01.2025, il ricorrente, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il
20.06.1981 con , che dall'unione con quest'ultima erano Controparte_1 nati tre figli, tutti maggiorenni, e che con sentenza del Tribunale di Napoli nr.
10345/2022 in data 21.11.2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile, stante la costruzione da parte della resistente di un nuovo nucleo familiare, né a titolo di mantenimento dei figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con decreto depositato in data 21.02.2025 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 24.06.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, , sebbene regolarmente Controparte_1 citata, non si costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 24.06.2025 il giudice delegato, all'esito
2 dell'audizione del ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del Pubblico Ministero.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 10345/2022) emessa in data
11.11.2022 e pubblicata il 21.11.2022 con attestazione del passaggio in giudicato del 27.06.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
In assenza di ulteriori richieste accessorie alla pronuncia di divorzio, null'altro va disposto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono i presupposti di leggi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in Giugliano C.F._2 in Campania (NA), alla via Domitiana n.119;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ), nata a [...] il [...] - Atto n. 30,
[...] C.F._2
Parte I, Serie /, anno 1981 – celebrato in Pozzuoli (NA) il 20.06.1981;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 16.7.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025, avente ad oggetto:
Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francesca Cirigliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla Piazza Cavour n.9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: , residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania (NA), alla via Domitiana n.119;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 il procuratore costituito di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 27.01.2025, il ricorrente, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il
20.06.1981 con , che dall'unione con quest'ultima erano Controparte_1 nati tre figli, tutti maggiorenni, e che con sentenza del Tribunale di Napoli nr.
10345/2022 in data 21.11.2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile, stante la costruzione da parte della resistente di un nuovo nucleo familiare, né a titolo di mantenimento dei figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con decreto depositato in data 21.02.2025 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 24.06.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, , sebbene regolarmente Controparte_1 citata, non si costituiva in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 24.06.2025 il giudice delegato, all'esito
2 dell'audizione del ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del Pubblico Ministero.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 10345/2022) emessa in data
11.11.2022 e pubblicata il 21.11.2022 con attestazione del passaggio in giudicato del 27.06.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
In assenza di ulteriori richieste accessorie alla pronuncia di divorzio, null'altro va disposto.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono i presupposti di leggi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in Giugliano C.F._2 in Campania (NA), alla via Domitiana n.119;
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ), nata a [...] il [...] - Atto n. 30,
[...] C.F._2
Parte I, Serie /, anno 1981 – celebrato in Pozzuoli (NA) il 20.06.1981;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 16.7.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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