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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5720/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025,
Pt_1
L'Avv. nella sua qualità di amministratore di sostegno di ha Parte_2 Parte_3
proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare Dott.ssa Michela Boi del 1.12.2024 con cui era stata rigettata l'istanza diretta a promuovere, previa ammissione al patrocinio a spese dell'erario, azione giudiziale contro la presso la quale è ospitata l'amministrata, Controparte_1 contro l' contro il e contro la Parte_4 Controparte_2 CP_3
per sentir dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto avente ad oggetto l'ospitalità
[...]
della beneficiaria in struttura con conseguente restituzione delle rette versate dal 2016, nonché per porre, per il futuro, la retta sanitaria interamente a carico del SSN.
A sostegno del reclamo, ha dedotto che il Giudice Tutelare aveva erroneamente valutato i presupposti che giustificano il possibile accoglimento dell'azione giudiziaria per la quale è stata richiesta l'autorizzazione, avendo rilevato che non risulta essere mai stata formulata una diagnosi di
Alzheimer nei confronti della beneficiaria e che la stessa non pare destinataria di prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
di contro, dalla documentazione sanitaria in atti era dato desumere che la beneficiaria è affetta da demenza senile grave, patologia che giustifica il riconoscimento del diritto a fruire di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che ella, invalida al 100%, beneficia già di prestazioni assistenziali di particolare rilevanza terapeutica e che la pensione oltre all'indennità di accompagnamento (per complessivi €1.266,80 al mese) sono destinate per l'intero al pagamento della retta. Ha aggiunto di aver adeguatamente documentato, come richiesto dal giudice tutelare, la valutazione effettuata dall'UVM, i contratti sottoscritti con la in data antecedente alla nomina dell'amministratore, la CP_1 documentazione medica disponibile, la quota di compartecipazione gravante sull'amministrata, al
Pagina 1 Parte netto del contributo versato dal e dalla Ha precisato che ai malati di Alzheimer sono CP_2
equiparati i pazienti colpiti da altre gravi forme di demenza senile ed i soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia, categorie nelle quali l'amministrata rientra pienamente, alla luce dell'elevato grado di assistenza di cui necessita per tutte le esigenze quotidiane e dei risultati dei test cognitivi.
In ogni caso, laddove fosse ritenuta indispensabile l'acquisizione di un parere tecnico specialistico sulla diagnosi di Alzheimer della beneficiaria, ha richiesto di essere autorizzata a promuovere un procedimento ex art. 696bis c.p.c. previa ammissione al patrocinio, ritenendo che l'invito conclusivo del Giudice Tutelare (ossia di attivarsi presso la competente commissione allo scopo di richiedere una rivalutazione dei bisogni di cura della beneficiaria, anche alla luce del concreto contenuto del piano terapeutico eventualmente necessario) sia comunque inidoneo a consentire il recupero delle somme già versate dal 2016 al 2024.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il decreto impugnato è sorretto da una coerente ed articolata motivazione, che ha adeguatamente dato conto di tutta la documentazione versata a sostegno della richiesta di autorizzazione e delle concrete prospettive di successo dell'azione che l'amministratore intendeva compiere, peraltro domandando l'ammissione al patrocinio a spese dell'erario.
Il Giudice Tutelare ha correttamente ricostruito tutto il quadro normativo applicabile alla fattispecie di cui si discute, che qui ci si limita a richiamare, dando conto -in linea con la disciplina normativa- Cont che il ricovero presso , residenze sanitarie per anziani, che vanno ascritte alla categoria della lungo-assistenza non è assimilabile al ricovero ospedaliero trattandosi di strutture che, in base al
D.P.R. 14/1/1997, offrono ai degenti un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera, mentre dal punto di vista dell'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa si constata un minore livello di intensità, non paragonabile alla struttura ospedaliera, ancorché vi possa essere personale sanitario in servizio.
Parimenti il Giudice Tutelare ha dato atto che lungi dal potersi effettuare un giudizio soltanto astratto di gratuità delle prestazioni erogate, è necessaria una valutazione concreta sulla natura delle medesime, che tenga conto delle condizioni cliniche e assistenziali della degente, nonché del regime contrattuale vigente tra le parti.
Nella fattispecie, tanto il contratto originariamente concluso nell'anno 2016 dalla stessa amministrata quanto il contratto concluso in data 10.7.2024 dall'amministratore di sostegno rientra
Pagina 2 nella fattispecie non già della scelta elettiva di una prestazione erogata privatamente, bensì della scelta del regime convenzionato, con conseguente quantificazione della residua quota a carico della beneficiaria, esplicitata chiaramente in tali contratti.
Per tale motivo, il Giudice Tutelare ha proceduto all'esame della documentazione sanitaria relativa al periodo per il quale si richiede retroattivamente la restituzione delle somme già corrisposte, nonché all'attualità, allo scopo di valutare il quadro sanitario complessivo, analizzando gli esiti delle diverse valutazioni che si sono succedute nel tempo, sicuramente espressione di un quadro di progressivo ed ingravescente decadimento cognitivo, che ha gradualmente ridotto le residue autonomie, inizialmente sussistenti nell'anno 2017 e progressivamente diminuite nel tempo.
E correttamente ha concluso che la sola condizione di non autosufficienza della beneficiaria, quale si evince dalla documentazione depositata dall'amministratore di sostegno, di per sé non è sufficiente a fondare la pretesa di copertura integrale delle spese da parte del SSN, senza che sia concretamente provato che il soggetto fosse stato destinatario, per il periodo già trascorso in struttura o sia destinatario in futuro, di uno specifico programma di trattamento, correlato al quadro patologico sulla base dei connessi obblighi assunti, su richiesta dell'interessato, dal SSN.
Elemento, quest'ultimo, di cui alcuna evidenza emergeva nel caso di specie.
Mette conto soltanto aggiungere, alla già compiuta ed esaustiva motivazione del Giudice Tutelare, che (oltre al difetto dei fatti costitutivi della pretesa, sia quanto all'azione volta al recupero delle somme già versate dalla beneficiaria per gli anni precedenti alla nomina dell'amministratore e sin dal suo originario ricovero, non potendosi ritenere che dalla documentazione versata in atti risulti, anche alla luce del residuo grado di autonomia, che nel periodo in questione la beneficiaria fosse destinataria di uno specifico programma di trattamento con prevalenza sanitaria, sia, per analoghe ragioni, quanto all'attuale condizione della medesima) vi sono significative ragioni di dubbio anche in ordine ai soggetti individuati come soggetti passivi dell'azione che l'amministratore intenderebbe introdurre.
Infatti, non si comprendono le ragioni per citare in giudizio la che è Controparte_3
esclusivamente il soggetto cui è deferito il compito di occuparsi, nel riparto delle competenze legislative, della normazione in ambito sanitario ed anche per citare in giudizio il se il CP_2 presupposto di tutta l'azione è che non si tratterebbe di prestazione di carattere sociale o assistenziale ma essenzialmente sanitario.
Si osserva inoltre che le risorse della beneficiaria sono sufficienti a coprire la quota di compartecipazione stabilita, andando infatti ad essere corrisposta impiegando la pensione di
Pagina 3 accompagnamento (che del resto è un beneficio assistenziale diretto proprio a far fronte ai bisogni primari) e la pensione di vecchiaia.
Non vi sono infine spazi per autorizzare la presentazione di un procedimento ex art. 696bis c.p.c. Ed invero, vi è un'esplicita e chiara richiesta del Giudice Tutelare di provvedere a sottoporre ad una nuova valutazione la beneficiaria da parte delle competenti amministrazioni, richiesta che non risulta al momento adempiuta, né emerge che vi sia stato un rifiuto o un rigetto delle istanze eventualmente proposte, né un esito eventualmente da contestare, apparendo pertanto il richiesto procedimento del tutto esplorativo.
In difetto di contraddittorio in senso proprio non deve farsi luogo a statuizione sulle spese.
Formalmente, in ragione del rigetto del reclamo deve essere aggiunto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”), importo che tuttavia nei fatti non è qui recuperabile, giacché trattasi di procedimento esente da contributo.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo;
2) nulla sulle spese.
SI COMUNICHI.
Lucca, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Volontaria Giurisdizione
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025,
Pt_1
L'Avv. nella sua qualità di amministratore di sostegno di ha Parte_2 Parte_3
proposto reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare Dott.ssa Michela Boi del 1.12.2024 con cui era stata rigettata l'istanza diretta a promuovere, previa ammissione al patrocinio a spese dell'erario, azione giudiziale contro la presso la quale è ospitata l'amministrata, Controparte_1 contro l' contro il e contro la Parte_4 Controparte_2 CP_3
per sentir dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto avente ad oggetto l'ospitalità
[...]
della beneficiaria in struttura con conseguente restituzione delle rette versate dal 2016, nonché per porre, per il futuro, la retta sanitaria interamente a carico del SSN.
A sostegno del reclamo, ha dedotto che il Giudice Tutelare aveva erroneamente valutato i presupposti che giustificano il possibile accoglimento dell'azione giudiziaria per la quale è stata richiesta l'autorizzazione, avendo rilevato che non risulta essere mai stata formulata una diagnosi di
Alzheimer nei confronti della beneficiaria e che la stessa non pare destinataria di prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
di contro, dalla documentazione sanitaria in atti era dato desumere che la beneficiaria è affetta da demenza senile grave, patologia che giustifica il riconoscimento del diritto a fruire di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che ella, invalida al 100%, beneficia già di prestazioni assistenziali di particolare rilevanza terapeutica e che la pensione oltre all'indennità di accompagnamento (per complessivi €1.266,80 al mese) sono destinate per l'intero al pagamento della retta. Ha aggiunto di aver adeguatamente documentato, come richiesto dal giudice tutelare, la valutazione effettuata dall'UVM, i contratti sottoscritti con la in data antecedente alla nomina dell'amministratore, la CP_1 documentazione medica disponibile, la quota di compartecipazione gravante sull'amministrata, al
Pagina 1 Parte netto del contributo versato dal e dalla Ha precisato che ai malati di Alzheimer sono CP_2
equiparati i pazienti colpiti da altre gravi forme di demenza senile ed i soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia, categorie nelle quali l'amministrata rientra pienamente, alla luce dell'elevato grado di assistenza di cui necessita per tutte le esigenze quotidiane e dei risultati dei test cognitivi.
In ogni caso, laddove fosse ritenuta indispensabile l'acquisizione di un parere tecnico specialistico sulla diagnosi di Alzheimer della beneficiaria, ha richiesto di essere autorizzata a promuovere un procedimento ex art. 696bis c.p.c. previa ammissione al patrocinio, ritenendo che l'invito conclusivo del Giudice Tutelare (ossia di attivarsi presso la competente commissione allo scopo di richiedere una rivalutazione dei bisogni di cura della beneficiaria, anche alla luce del concreto contenuto del piano terapeutico eventualmente necessario) sia comunque inidoneo a consentire il recupero delle somme già versate dal 2016 al 2024.
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Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il decreto impugnato è sorretto da una coerente ed articolata motivazione, che ha adeguatamente dato conto di tutta la documentazione versata a sostegno della richiesta di autorizzazione e delle concrete prospettive di successo dell'azione che l'amministratore intendeva compiere, peraltro domandando l'ammissione al patrocinio a spese dell'erario.
Il Giudice Tutelare ha correttamente ricostruito tutto il quadro normativo applicabile alla fattispecie di cui si discute, che qui ci si limita a richiamare, dando conto -in linea con la disciplina normativa- Cont che il ricovero presso , residenze sanitarie per anziani, che vanno ascritte alla categoria della lungo-assistenza non è assimilabile al ricovero ospedaliero trattandosi di strutture che, in base al
D.P.R. 14/1/1997, offrono ai degenti un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera, mentre dal punto di vista dell'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa si constata un minore livello di intensità, non paragonabile alla struttura ospedaliera, ancorché vi possa essere personale sanitario in servizio.
Parimenti il Giudice Tutelare ha dato atto che lungi dal potersi effettuare un giudizio soltanto astratto di gratuità delle prestazioni erogate, è necessaria una valutazione concreta sulla natura delle medesime, che tenga conto delle condizioni cliniche e assistenziali della degente, nonché del regime contrattuale vigente tra le parti.
Nella fattispecie, tanto il contratto originariamente concluso nell'anno 2016 dalla stessa amministrata quanto il contratto concluso in data 10.7.2024 dall'amministratore di sostegno rientra
Pagina 2 nella fattispecie non già della scelta elettiva di una prestazione erogata privatamente, bensì della scelta del regime convenzionato, con conseguente quantificazione della residua quota a carico della beneficiaria, esplicitata chiaramente in tali contratti.
Per tale motivo, il Giudice Tutelare ha proceduto all'esame della documentazione sanitaria relativa al periodo per il quale si richiede retroattivamente la restituzione delle somme già corrisposte, nonché all'attualità, allo scopo di valutare il quadro sanitario complessivo, analizzando gli esiti delle diverse valutazioni che si sono succedute nel tempo, sicuramente espressione di un quadro di progressivo ed ingravescente decadimento cognitivo, che ha gradualmente ridotto le residue autonomie, inizialmente sussistenti nell'anno 2017 e progressivamente diminuite nel tempo.
E correttamente ha concluso che la sola condizione di non autosufficienza della beneficiaria, quale si evince dalla documentazione depositata dall'amministratore di sostegno, di per sé non è sufficiente a fondare la pretesa di copertura integrale delle spese da parte del SSN, senza che sia concretamente provato che il soggetto fosse stato destinatario, per il periodo già trascorso in struttura o sia destinatario in futuro, di uno specifico programma di trattamento, correlato al quadro patologico sulla base dei connessi obblighi assunti, su richiesta dell'interessato, dal SSN.
Elemento, quest'ultimo, di cui alcuna evidenza emergeva nel caso di specie.
Mette conto soltanto aggiungere, alla già compiuta ed esaustiva motivazione del Giudice Tutelare, che (oltre al difetto dei fatti costitutivi della pretesa, sia quanto all'azione volta al recupero delle somme già versate dalla beneficiaria per gli anni precedenti alla nomina dell'amministratore e sin dal suo originario ricovero, non potendosi ritenere che dalla documentazione versata in atti risulti, anche alla luce del residuo grado di autonomia, che nel periodo in questione la beneficiaria fosse destinataria di uno specifico programma di trattamento con prevalenza sanitaria, sia, per analoghe ragioni, quanto all'attuale condizione della medesima) vi sono significative ragioni di dubbio anche in ordine ai soggetti individuati come soggetti passivi dell'azione che l'amministratore intenderebbe introdurre.
Infatti, non si comprendono le ragioni per citare in giudizio la che è Controparte_3
esclusivamente il soggetto cui è deferito il compito di occuparsi, nel riparto delle competenze legislative, della normazione in ambito sanitario ed anche per citare in giudizio il se il CP_2 presupposto di tutta l'azione è che non si tratterebbe di prestazione di carattere sociale o assistenziale ma essenzialmente sanitario.
Si osserva inoltre che le risorse della beneficiaria sono sufficienti a coprire la quota di compartecipazione stabilita, andando infatti ad essere corrisposta impiegando la pensione di
Pagina 3 accompagnamento (che del resto è un beneficio assistenziale diretto proprio a far fronte ai bisogni primari) e la pensione di vecchiaia.
Non vi sono infine spazi per autorizzare la presentazione di un procedimento ex art. 696bis c.p.c. Ed invero, vi è un'esplicita e chiara richiesta del Giudice Tutelare di provvedere a sottoporre ad una nuova valutazione la beneficiaria da parte delle competenti amministrazioni, richiesta che non risulta al momento adempiuta, né emerge che vi sia stato un rifiuto o un rigetto delle istanze eventualmente proposte, né un esito eventualmente da contestare, apparendo pertanto il richiesto procedimento del tutto esplorativo.
In difetto di contraddittorio in senso proprio non deve farsi luogo a statuizione sulle spese.
Formalmente, in ragione del rigetto del reclamo deve essere aggiunto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”), importo che tuttavia nei fatti non è qui recuperabile, giacché trattasi di procedimento esente da contributo.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo;
2) nulla sulle spese.
SI COMUNICHI.
Lucca, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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