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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18927/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 46 TORINO presso lo studio dell'avv. SARA' MARCO e dell'avv. FONTANA FRANCESCA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CANDELO il 24/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDELO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/08/2013 e il 16//09/2015. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/10/2023.
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANDELO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori dei coniugi, e , rimangano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e mantengano la loro residenza presso la casa familiare, sita in Torino, c.so Galileo
Ferraris, 112.
DISPONE che la casa familiare sita in Torino, corso Galileo Ferraris 112, di proprietà esclusiva della sig.ra , alla medesima rimanga assegnata. Pt_2
PRENDE ATTO che i figli minori e frequentano, rispettivamente, il terzo ed il quinto Per_1 Per_2 anno della scuola primaria Coppino di Torino, via Colombo 36. Nell'esclusivo interesse dei minori a mantenere i propri riferimenti, i coniugi concordano che – fino alla conclusione del ciclo della scuola primaria di entrambi i figli – essi manterranno la propria residenza/domicilio/dimora nel raggio di 3 km dalla scuola Coppino. Nel caso in cui la madre dovesse trasferire la propria residenza/domicilio/dimora pagina 2 di 4 al di fuori del suddetto raggio di 3 km dalla scuola Coppino, i minori trasferiranno la propria residenza presso l'abitazione del padre.
DISPONE che, compatibilmente con le esigenze dei minori, nonché con le esigenze di entrambi i genitori, e permangano alternativamente con ciascun genitore secondo tempistiche Per_1 Per_2 paritarie e rispettando il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo dei genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 20,30, provvedendo a riaccompagnarli a casa dell'altro genitore dopo aver cenato;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna: il lunedì e il mercoledì con il papà (dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo) e il martedì e il giovedì con la mamma (dall'uscita da scuola e con riaccompaganmento a scuola il giorno successivo); nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna: il lunedì e il mercoledì (dall'uscita da scuola e con riaccompaganamento a scuola il giorno successivo) con la mamma e il martedì e il giovedì (dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo) con il papà;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, i bambini trascorreranno il giorno della vigilia 24/12 sempre con il padre e il giorno di Natale 25/12 sempre con la madre, alternando ogni anno il residuo periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- le festività di Pasqua saranno suddivise tra i genitori in modo da trascorrere ad anni alterni con i figli il giorno di Pasqua;
- i genitori trascorreranno con i figli le altre festività infrasettimanali (ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i giorni festivi del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, che non cadano di sabato o di domenica o nel periodo di vacanza estivo con un genitore già concordato), comprensive di eventuali ponti scolastici (ossia gli eventuali giorni di vacanza scolastica intercorrenti tra il fine settimana e la festività) alternativamente tra una e l'altra (a titolo esemplificativo, se l'8.12.2018 è stato trascorso con la mamma, la festività infrasettimanale immediatamente successiva di Carnevale sarà trascorsa con il papà). Nel caso in cui le predette festività cadano nel fine settimana, si applicherà il calendario ordinario.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che e potranno trascorrere ogni anno, durante Per_1 Per_2 il periodo estivo, una settimana con i nonni paterni e una settimana con i nonni materni, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. , corrisponda alla madre Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità, la somma di euro 300,00 (trecento,00 – 150,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e quelle che dovessero rendersi necessarie per i figli, sempre previamente concordate e documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, pertanto, nulla è richiesto per il loro mantenimento.
PRENDE ATTO che, con il presente accordo, i coniugi considerano definita ogni pendenza di carattere economico-patrimoniale tra gli stessi intercorrente, con reciproca rinununcia alla produzione della ulteriore documentazione reddituale.
pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18927/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 46 TORINO presso lo studio dell'avv. SARA' MARCO e dell'avv. FONTANA FRANCESCA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CANDELO il 24/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDELO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/08/2013 e il 16//09/2015. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/10/2023.
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANDELO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori dei coniugi, e , rimangano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e mantengano la loro residenza presso la casa familiare, sita in Torino, c.so Galileo
Ferraris, 112.
DISPONE che la casa familiare sita in Torino, corso Galileo Ferraris 112, di proprietà esclusiva della sig.ra , alla medesima rimanga assegnata. Pt_2
PRENDE ATTO che i figli minori e frequentano, rispettivamente, il terzo ed il quinto Per_1 Per_2 anno della scuola primaria Coppino di Torino, via Colombo 36. Nell'esclusivo interesse dei minori a mantenere i propri riferimenti, i coniugi concordano che – fino alla conclusione del ciclo della scuola primaria di entrambi i figli – essi manterranno la propria residenza/domicilio/dimora nel raggio di 3 km dalla scuola Coppino. Nel caso in cui la madre dovesse trasferire la propria residenza/domicilio/dimora pagina 2 di 4 al di fuori del suddetto raggio di 3 km dalla scuola Coppino, i minori trasferiranno la propria residenza presso l'abitazione del padre.
DISPONE che, compatibilmente con le esigenze dei minori, nonché con le esigenze di entrambi i genitori, e permangano alternativamente con ciascun genitore secondo tempistiche Per_1 Per_2 paritarie e rispettando il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo dei genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 20,30, provvedendo a riaccompagnarli a casa dell'altro genitore dopo aver cenato;
- nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna: il lunedì e il mercoledì con il papà (dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo) e il martedì e il giovedì con la mamma (dall'uscita da scuola e con riaccompaganmento a scuola il giorno successivo); nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza paterna: il lunedì e il mercoledì (dall'uscita da scuola e con riaccompaganamento a scuola il giorno successivo) con la mamma e il martedì e il giovedì (dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo) con il papà;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in periodo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, i bambini trascorreranno il giorno della vigilia 24/12 sempre con il padre e il giorno di Natale 25/12 sempre con la madre, alternando ogni anno il residuo periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- le festività di Pasqua saranno suddivise tra i genitori in modo da trascorrere ad anni alterni con i figli il giorno di Pasqua;
- i genitori trascorreranno con i figli le altre festività infrasettimanali (ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i giorni festivi del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, che non cadano di sabato o di domenica o nel periodo di vacanza estivo con un genitore già concordato), comprensive di eventuali ponti scolastici (ossia gli eventuali giorni di vacanza scolastica intercorrenti tra il fine settimana e la festività) alternativamente tra una e l'altra (a titolo esemplificativo, se l'8.12.2018 è stato trascorso con la mamma, la festività infrasettimanale immediatamente successiva di Carnevale sarà trascorsa con il papà). Nel caso in cui le predette festività cadano nel fine settimana, si applicherà il calendario ordinario.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che e potranno trascorrere ogni anno, durante Per_1 Per_2 il periodo estivo, una settimana con i nonni paterni e una settimana con i nonni materni, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. , corrisponda alla madre Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità, la somma di euro 300,00 (trecento,00 – 150,00 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e quelle che dovessero rendersi necessarie per i figli, sempre previamente concordate e documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, pertanto, nulla è richiesto per il loro mantenimento.
PRENDE ATTO che, con il presente accordo, i coniugi considerano definita ogni pendenza di carattere economico-patrimoniale tra gli stessi intercorrente, con reciproca rinununcia alla produzione della ulteriore documentazione reddituale.
pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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