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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15635/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente ala data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 27.04.2022, al n. 15635/2022 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 16.04.2022, promossa da: (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], di seguito, per brevità:
“ , Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Simone MATTEOLI del foro di Pisa e con lo stesso elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del medesimo:
giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_1 domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attori-
contro
: SN RETE GAS S.P.A. (C.F.: , con sede legale in San Donato P.IVA_1
Milanese (MI), piazza Santa Barbara 7, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SN S.P.A., in persona del procuratore avv. Francesca MURACA, giusta procura per notaio del 2.12.2021, rep. n. 2935, Persona_1 racc. n. 1808, di seguito, per brevità: “SN”, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico LUCIBELLO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba 39, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo PEC dello stesso:
giusta procura ed elezione di domicilio Email_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
*** TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 23.12.2025.
*** pagina 1 di 12 OGGETTO: esproprio e asservimento – risarcimento del danno.
*** CONCLUSIONI per la parte Attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: NEL MERITO: previ gli accertamenti e le declaratorie incidentali all'uopo necessari, condannare Snam Rete Gas s.p.a., in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento in favore dei signori ed della somma di € 203.865,00 o di quella Pt_1 Parte_2 maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di indennità per minor valore del fondo residuo di proprietà degli Attori, riconducibile alla presenza del metanodotto “Cervignano d'Adda - Mortara
- Tronco Uno - Cervignano d'Adda-Landriano - DN 1400”. Con il favore dei compensi e delle spese di causa”.
*** CONCLUSIONI per la parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, rigettare le domande formulate dai Signori ed in Pt_1 Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti I hanno evocato in giudizio la Convenuta con atto di citazione Parte_3 notificato il 13.04.2022, svolgendo le domande sopra riportate, a sostegno deducendo, in fatto:
- i sono proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico che Parte_3 ricomprende i terreni siti in Comune di Cerro al Lambro, catastalmente identificati al Foglio 9 mapp. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 Foglio 10 mapp. 26, Foglio 11 mapp. 1, 16, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 95, 96, 97 per complessivi 92.66.61 ha.are.ca.;
- con decreto dell'11.05.2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito, per brevità: “MISE”, ha asservito una porzione dei detti terreni a favore di SN per la realizzazione del metanodotto Cervignano-Mortara;
- SN ha offerto a titolo di indennità provvisoria per l'occupazione temporanea e l'asservimento l'irrisoria somma di € 85.730,98, onde i hanno Parte_3 attivato la procedura di determinazione dell'indennità ex art. 21 DPR 8.06.2001 n. 327 Testo Unico Espropri, di seguito, per brevità: “TUE”, e la Terna tecnica ha quantificato l'indennità in € 535.058,01;
- SN ha impugnato tale stima ex art. 54 TUE avanti la Corte d'appello di Milano, la quale, instaurato il contraddittorio e svolta CTU, con ordinanza n. 1081 del 6.04.2020, pagina 2 di 12 resa nel giudizio iscritto al n. 4996/2017 R.G., passata in giudicato, ha quantificato l'indennità complessivamente spettante ai per l'asservimento e Parte_3
l'occupazione dei terreni in € 323.996,25;
- con decreto del MISE del 22.09.2020, i hanno ottenuto lo Parte_3 svincolo dell'indennità provvisoria come sopra quantificata e il pagamento del saldo di € 238.265,27;
- la Corte d'appello nella citata ordinanza non ha conteggiato l'indennità di € 203.865,00 (che era stata riconosciuta dal CTU per il deprezzamento delle porzioni residue dei terreni), affermando “di non poter considerare questo pregiudizio ai fini della determinazione dell'indennità spettante ai proprietari del fondo asservito, liquidata attraverso lo speciale procedimento di determinazione dell'indennità di cui all'art. 54 TUE posto che l'affermata riduzione di valore del fondo residuo viene fatta discendere dalla presenza del metanodotto, cioè dell'opera pubblica realizzata e non essere, quindi, considerata derivante dall'imposizione del vincolo sulle aree asservite”;
- a pagina 39 della relazione del CTU, lo stesso ha dichiarato che tale indennità compensa: “la perdita di valore del fondo dato dalla diminuita appetibilità che lo stesso subisce dalla presenza del metanodotto”;
- la Corte d'appello ha affermato che la liquidazione di tale indennità rientra nella generale competenza del Tribunale;
- i chiedono quindi accertarsi il loro diritto ad ottenere Parte_3
l'indennità conseguente al deprezzamento delle porzioni di terreno non asservite riconducibile alla presenza del metanodotto, nella misura di € 203.865,00 o in quella maggiore o minore che risulterà spettante a seguito di una eventuale CTU;
- tale pretesa non è ostacolata dall'acquiescenza prestata dai Parte_3 alla liquidazione delle diverse indennità di asservimento e occupazione temporanea svolta dalla Corte d'appello. SN si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 13.10.2022, chiedendo dichiararsi improcedibile o inammissibile e comunque rigettarsi la domanda attoree, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- il MISE con decreto del 30.01.2025 ha apposto un vincolo finalizzato all'esproprio su alcune aree interessate dalla realizzazione del metanodotto Cervignano-Mortara, tra cui una porzione di terreno di proprietà degli Attori, facenti parte di un'azienda agricola a conduzione diretta il cui prodotto (trinciato di mais) è interamente trasformato in biogas per la produzione di energia elettrica;
- il vincolo è consistito nella posa di una tubazione interrata per circa 1,5 metri e nell'obbligo di non costruire opere a distanza inferiore di 20 metri dall'asse della tubazione, onde non ha comportato limitazioni alla facoltà dei proprietari di usare dei terreni come erano usati prima della posa del metanodotto, essendo lo stesso completamente interrato;
- l'asservimento è consistito in: posa di una tubazione per il trasporto di idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro nonché i cavi accessori per reti tecnologiche;
obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 metri dall'asse della tubazione, nonché di pagina 3 di 12 mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa delle tubazioni;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre i danni prodotti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta e liquidati da SN;
- SN ha quantificato l'indennità provvisoria ex artt. 44 e 52octies TUE in € 85.730,98; i hanno attivato la procedura arbitrale che ha quantificato Parte_3
l'indennità in € 535.058,01, di cui: € 208.321,80 per indennità di asservimento, € 110.532,30 per indennità di deprezzamento, € 102.527,00 per indennità di occupazione temporanea calcolata ex artt. 49 e 50 del TUE, € 13.678,31 per mancati redditi futuri post occupazione, € 77.537,38 per il ripristino dei luoghi e per i relativi livellamenti del terreno ed € 22.461,22 per la perdita di contributi comunitari;
- SN ha impugnato la stima della terna tecnica introducendo il procedimento ex artt. 54 DPR n. 327/2001 e 702bis e ss cpc n. 4996/2017 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Milano, la quale ha determinato l'indennità complessivamente spettante ai signori er l'asservimento e l'occupazione dei terreni in € 323.996,25; Pt_3
- la Corte non ha sostenuto la competenza del Giudice ordinario per il danno per
“deprezzamento delle porzioni residue del terreno” ma si è limitata ad escludere tale voce dal computo delle somme da liquidare, trattandosi di beni estranei all'asservimento;
- al caso di specie non è applicabile l'art. 33 TUE, previsto in ipotesi di esproprio parziale;
- le indennità spettanti agli Attori sono state tutte già liquidate e pagate;
- in aggiunta, gli Attori hanno rilasciato ampia accettazione delle indennità come liquidate dalla Corte di appello di Milano, come emerge dal decreto del MISE del 22.09.2020, onde la domanda attorea è improcedibile, per violazione del principio del ne bis in idem;
- gli Attori non hanno diritto a percepire un indennizzo per la asserita perdita di valore del fondo, atteso che nel caso di specie non si è verificato esproprio parziale né separazione, onde non è applicabile l'art. 33 TUE;
- il terreno asservito non ha subito alcuna deminutio e l'eventuale deprezzamento è stato già compensato con le indennità riconosciute;
- altresì, si contesta il calcolo operato dal CTU della Corte di appello, in quanto il CTU ha eseguito il calcolo -ai fini del computo del danno da perdita di valore- su di una superficie di 926.661 mq, cioè quasi tre volte maggiore rispetto a quella asservita al metanodotto pari a 369.010 mq, come s ricava dalla pagina 19, tabella 7;
- il deprezzamento di valore del fondo è costituito dalla servitù stessa mentre il CTU si riferito ad una non meglio precisata “pratica del consulente”, conteggiando nel 2% del valore totale de terreni tale asserito deprezzamento, così duplicando il danno;
pagina 4 di 12 - si contestano integralmente i valori di mercato attribuiti dal CTU ai terreni e del pari si contesta l'erroneità dell'importo di € 203.865,00, persino superiore all'indennità di asservimento calcolata dal CTU nel proprio elaborato peritale;
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 2.11.2022, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, regolarmente fruiti dalle stesse. Alla successiva udienza del 30.03.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, rigettata l'istanza attorea di procedersi a CTU estimativa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024. A tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali conclusive, scaduti rispettivamente lunedì 2.12.2024 e lunedì 23.12.2024, trattenendo la causa in decisione all'esito e quindi a far data dal 24.12.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie I hanno svolto
contro
SN una domanda diretta alla condanna Parte_3 della stessa a pagare € 203.865,00, o quella maggiore o minore reputata di giustizia, oltre interessi, a titolo di indennità per l'asserito deprezzamento del fondo di proprietà degli Attori, in conseguenza della presenza del metanodotto “Cervignano d'Adda-Mortara, Tronco Uno Cervignano d'Adda-Landriano”, deducendo che all'esito della realizzazione del metanodotto anche la porzione di fondo non direttamente asservita sarà meno appetibile sul mercato e quindi avrà un minore valore. SN ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande, sulla scorta delle seguenti eccezioni:
1) improcedibilità della domanda per intervenuto giudicato rappresentato dall'ordinanza del 6.04.2020 della Corte d'appello di Milano ed espressa dichiarazione di acquiescenza degli Attori;
2) insussistenza del diritto a ricevere ulteriore indennità oltre quella già liquidata che compensa appunto anche la perdita di valore del fondo, di tal che costituirebbe una duplicazione indebita;
3) erroneità del conteggio e delle valorizzazioni attribuite dal CTU della causa n.
4996/2017 R.G. svolta ex art. 54 TUE avanti la Corte d'appello di Milano. La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, tra cui:
- determina 29.01.2015, DM 30.01.2015 e decreto MISE 11.05.2016 (doc. 1 fasc. Att.e docc.
2-3 fasc. Conv.);
- verbale immissione in possesso del 14.09.2016 (doc. 8 fasc. Conv.);
- relazione della Terna tecnica con allegati (doc. 2 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.);
- relazione CTU prof. nella causa n. 4996/2017 R.G. Corte Persona_2
d'appello (doc. 5 fasc. Att.);
- ordinanza n. 1081/2020 della Corte d'appello di Milano (doc. 6 fasc. Att.);
- decreto MISE del 22.09.2020 (doc. 7 fasc. Att.).
pagina 5 di 12 - tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l'anno 2017 (doc. 6 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che il compendio probatorio offerto sia sufficiente a decidere la lite, avendo la causa natura documentale.
4. Diritto Il Tribunale osserva che la determinazione dell'indennità conseguente ad asservimento coattivo è prevista e regolata dall'art. 44 TUE, che, nella formulazione pro tempore vigente all'epoca dell'avvio del procedimento di imposizione della servitù (2015), recita:
“Indennità per l'imposizione di servitù 1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno”. A sua volta l'art. 52octies, rubricato: “Decreto di imposizione di servitù”, prevede: “
1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.” L'art. 54 a sua volta stabilisce: “
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” In materia di indennizzo, la Corte di legittimità ha sancito: “L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 -spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità- integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene,…” (Cass. civ., sez. 3, n. 19806 del 17.07.2024) e: “In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della l. n. 2359 del 1865 e 44 del d. lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla
pagina 6 di 12 riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico.” (Cass. civ., sez. 1, n. 13368 del 26.05.2017). Nello stesso senso:
“All'indennizzo per l'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente "sine die", va applicata la disciplina dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile ed ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l'art. 844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica dell'attività posta in essere e, dunque, della riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati.” (Cass. civ., sez. 3, n. 15223 del 3.07.2014). Ancora, in tema di requisito della permanenza del danno indennizzabile: “La disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), secondo cui spetta un indennizzo al proprietario dell'immobile che per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità subisca un danno permanente, non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo permanente anche quello che si produce periodicamente e ad intervalli o che dura fino a quando permane la causa lesiva, individuabile non solo nell'opera pubblica -che può mostrare il suo carattere pregiudizievole pure dopo l'ultimazione dei lavori-, ma anche in lavori di modificazione o di completamento della stessa;
la valutazione della "permanenza" del danno deve essere effettuata con riguardo al momento dell'apprezzamento della causa lesiva in base ad un giudizio prognostico, ispirato ad un criterio di normalità causale, in forza del quale è da ritenersi indennizzabile il danno quando non vi siano elementi per ritenere che la "deminutio" del diritto sia temporanea” (Cass. civ., sez. 1, n. 7112 del 12.03.2020). Circa la quantificazione dell'indennità è stato affermato: “L'indennità di asservimento che spetta al proprietario del fondo gravato dall'imposizione di una servitù di metanodotto e che presuppone un atto legittimo della Pubblica Amministrazione con conseguente responsabilità indennitaria ex art. 44 del d.P.r. n. 327 del 2001, va calcolata in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario non espropriato dalla realizzazione dell'opera pubblica. L'accostamento in via analogica tra le due indennità comporta che la posta di cui all'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, che in tema di esproprio parziale impone la commisurazione dell'indennità anche alla perdita di valore della porzione residua del fondo, trova applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte del fondo non attinta dal provvedimento di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene.” (Cass. civ., sez. 1, n. 18581 del 7.09.2020) e: “Il cd. accordo amichevole per pagina 7 di 12 determinare l'indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, salva diversa e univoca volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall'insorgere di una servitù o dalla permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà” (Cass. civ., sez. 2, n. 17585 del 26.06.2024). Giova evidenziare che nella diversa fattispecie dell'espropriazione parziale, la Corte di legittimità, ha affermato in continuità con la pronuncia delle SSUU 10502/2012 il seguente principio: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44, destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica).” (Cass. civ., sez. 6-1, n. 4264 del 18.02.2021).
5. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze di fatto, la domanda attorea è improcedibile, perché la domanda è coperta da giudicato, per i seguenti motivi. Il Tribunale evidenzia che la quantificazione dell'indennità spettante agli Attori ex art. 44 TUE è stata già oggetto di accertamento giudiziale, nella specie nell'ambito della causa n. 4996/2017 R.G. della Corte d'appello di Milano, definita con ordinanza n. 1081 del 6.04.2020, pacificamente non impugnata e dunque passata in cosa giudicata, come pacifico tra le parti e come risultante anche dal decreto del MISE del 22.09.2020 (doc. 7 fasc. Att.). Altresì, è pacifico tra le parti che SN ha versato agli Attori l'intera indennità più gli interessi, in conformità a quanto statuito dalla Corte d'appello di Milano, come dichiarato dalle parti nei rispettivi atti. Infine, è documentale che gli Attori, nel richiedere lo svincolo del saldo dell'indennità dovuta per asservimento e occupazione temporanea del fondo e danni connessi hanno espressamente, inter alia, attestato: “di accettare definitivamente e senza riserve le indennità determinate dalla Corte di Appello con ordinanza n. 1081/2020 del 6.04.2020 per l'asservimento, l'occupazione e danni connessi degli immobili di cui sopra, pari a complessivi € 323.996,25” (doc. 7 fasc. Att.). Alla luce di tanto discende che alcun'altra indennità spetta agli Attori, posto che la Corte d'appello di Milano ha liquidato tutto il dovuto ex art. 44 TUE con provvedimento passato in giudicato e gli attori non solo non hanno impugnato tale decisone giurisdizionale ma hanno persino dichiarato l'acquiescenza a tale decisione. pagina 8 di 12 La tesi degli Attori, fondata su un passaggio dell'ordinanza n. 1081/2020 del 6.04.2020, in cui a loro avviso, la Corte avrebbe dichiarato di non essere competente a conoscere del danno da deprezzamento del fondo, in tesi patito dai proprietari delle porzioni di fondi non asserviti direttamente, è priva di pregio. Come si ricava dagli artt. 44 e 54 TUE, come interpretati dalla Corte di legittimità, il procedimento speciale avanti la Corte di appello ex artt. 54 TUE e 29 d. lgs 150/2011 è il rimedio approntato dalla Legge per la determinazione onnicomprensiva di ogni e qualsiasi indennizzo derivante da esecuzione di opere pubbliche che comporta asservimento di fondi di proprietà di terzi. Ora, in alcun passaggio dell'ordinanza n. 1081 del 6.04.2020, né nella motivazione, né tanto meno nel dispositivo, la Corte di appello si è dichiarata incompetente in favore del Tribunale a conoscere su parte della pretesa creditoria indennitaria degli Attori, e, anzi, nel dispositivo ha specificato di determinare “l'indennità complessivamente spettante…per l'asservimento e l'occupazione dei terreni”: orbene, da tale dicitura si ricava viepiù che il quantum dell'indennità complessivamente spettante ai Pt_3 per la vicenda dell'asservimento e dell'occupazione è coperto da giudicato, e
[...] che tale quantum comprende tutto e qualsiasi danno derivato agli Attori dall'esecuzione dell'opera pubblica, ivi incluso anche l'asserito danno da deprezzamento delle porzioni di fondo non direttamente asservite. La circostanza, valorizzata dagli Attori, che nella motivazione dell'ordinanza n. 1081, la Corte d'appello non abbia ritenuto di liquidare alcunchè per il danno da deprezzamento del fondo, richiamando la massima di un precedente di legittimità che adombra “la cognizione generale del Tribunale” a conoscere del danno da deprezzamento della parte di fondo non espropriata in caso di espropriazione parziale, non è una circostanza idonea a fondare l'interpretazione ermeneutica, proposta dagli Attori, dell'ordinanza del 6.04.2020 come declaratoria di incompetenza a conoscere di tale indennità da deprezzamento: il Giudice osserva che giunge a tale conclusione sia alla luce dell'incontrovertibile dato letterale per cui in nessuna parte della detta ordinanza la Corte di appello si è dichiarata incompetente a conoscere della domanda indennitaria per deprezzamento proposta dai Ricorrenti avanti la stessa, sia sulla scorta del dato, altrettanto incontrovertibile, per cui il precedente citato dalla Corte d'appello è del tutto inconferente con la decisione assunta da quel Giudice, vuoi perché il precedente citato riguarda la determinazione dell'indennità conseguente ad una vicenda espropriativa (mentre a Corte d'appello stava liquidando un danno ex art. 44 da asservimento e deprezzamento), vuoi perché i precedenti citati sono risalenti agli anni 2014-2015 e dunque fondati su norme desuete, già abrogate alla data di tali sentenze e soprattutto già abrogati ala data dell'emanazione dei decreti, che qui ci occupano, di asservimento e occupazione temporanea del 30.01.2015 e dell'11.05.2016. In altre parole, mai la Corte di appello avrebbe potuto declinare la competenza onnicomprensiva riconosciutale dagli artt. 54 TUE e 29 d. lgs 150/2011 a determinare in via giurisdizionale l'indennità di cui all'art. 44 TUE spettante “al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù
o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di
pagina 9 di 12 esercizio del diritto di proprietà”, atteso che in base al tenore testuale dell'art. 44 co. 1 TUE l'indennità prevista da tale norma è volta a compensare l'asservimento e il deprezzamento. In conclusione, a mente dell'art. 44 TUE l'indennità per perdita d valore del fondo in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è determinata nei modi degli artt. 21 e ss TUE e ove uno degli interessati non sia pago della liquidazione così svolta deve adire la Corte d'appello nei termini e modi di cui agli artt. 54 TUE e 29 d. lgs 151/2011, come avvenuto nel caso di specie ad opera di SN. Di conseguenza, se alcuna delle parti della causa n. 4996/2017 R.G. avesse reputato che l'importo liquidato a favore dei dalla Corte d'appello non fosse Parte_3 congruo ed esaustivo di tutti i danni, ovvero eccedesse i danni patiti, avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento giurisdizionale nei termini e modi di legge. In conclusione, la voce indennitaria pretesa ex art. 44 TUE per deprezzamento del valore dell'intero fondo, sia la parte direttamente asservita, sia quella non direttamente asservita, è coperta da giudicato, in quanto poteva e doveva essere chiesta alla Corte d'appello, come peraltro avvenuto e, dopo che la Corte d'appello non l'ha riconosciuta, gli odierni Attori avrebbero dovuto impugnare nei modi e termini di legge tale decisione e non svolgere la presente causa, la cui decisione nel merito è, di conseguenza, preclusa da giudicato esterno tra le parti di causa. Quanto precede preclude la disamina nel merito della domanda attorea.
6. Infondatezza nel merito Solo per completezza, pertanto, il Giudice osserva che, quand'anche, non si vede come, si potesse superare la vista improcedibilità della domanda attorea per intervenuto giudicato, la stessa sarebbe comunque anche radicalmente infondata nel merito. Difatti, gli Attori non solo non hanno provato, né offerto di provare, in alcun modo, l'asserito danno da minor valore del loro fondo in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica (metanodotto interrato) ma neanche hanno dedotto un tale danno, a ben vedere. In particolare, i si sono limitati a dedure che il CTU ha ritenuto che Parte_3 tale danno da riduzione del valore del fondo va quantificato con riferimento all'abbattimento percentuale del 2% del valore dell'intero fondo attraversato dal metanodotto. Orbene, a ben leggere la relazione scritta del CTU, si osserva che il CTU ha correttamente scritto che tale danno andrebbe quantificato confrontando il prezzo di vendita di diversi fondi, tutti con caratteristiche comparabili con quello di causa, con o senza metanodotto e che, essendo impossibile tale criterio liquidatorio, ha proposto la quantificazione consistente nell'abbattimento del 2% del valore dell'intero fondo (doc. 5 fasc. Att., rel. CTU pagg. 2021). Per_2
Ora, si tratta chiaramente di un parametro liquidatorio equitativo, che correttamente il CTU ha proposto, come gli era stato chiesto dal Giudice con i quesiti. Da tali (corrette) valutazioni di natura estimativa, tuttavia, non si trae, né può trarsi, anche la prova che il fondo degli attori, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica del tipo di pagina 10 di 12 metanodotto interrato, abbia concretamente e certamente subito una diminuzione del suo valore di mercato. Manca dunque prova dell'an debeatur del pregiudizio lamentato, e tale prova non può trarsi dal parametro liquidatorio indicato dal CTU, che è un mero posterius rispetto al prius consistente nella deduzione e prova del lamentato danno, il cui onere incombe ai pretesi danneggiati, cioè agli Attori. Si deve tenere conto, difatti, che il valore di mercato di un fondo è influenzato da tanti elementi, come anche scritto dal CTU, tra cui la forma, la localizzazione, i servizi infrastrutturali circostanti, l'idrografia e qualità del terreno, la destinazione urbanistica, ecc., per cui, benchè sia possibile in astratto ipotizzare che la realizzazione di un metanodotto interrato un metro sotto terra dal colmo dell'opera abbatta il prezzo di mercato del fondo, tale deminutio non è automaticamente certa in concreto, perché non è una conseguenza indefettibile dell'esecuzione dell'opera. Gli Attori avrebbero, per lo meno, dovuto allegare che in conseguenza dell'esecuzione del metanodotto il loro intero fondo ha subito una diminuzione di valore rispetto al valore di mercato anteriore all'esecuzione dell'opera e offrire elementi probatori a supporto di ciò, anche solo indiziari. Nulla del genere gli Attori hanno dedotto, posto che non hanno chiarito in citazione quale fosse il valore del fondo ante esecuzione dell'opera (metanodotto) e quale fosse il valore del fondo post esecuzione dell'opera, né hanno offerto elementi indiziari a sostegno di ciò, né men che meno hanno dedotto che l'esecuzione dell'opera ha arrecato danni ulteriori rispetti a quelli liquidati dalla Corte d'appello con l'ordinanza n. 1081 del 6.04.2020. Da quanto precede discende che la domanda attorea, anche se, non si vede come, potesse essere richiesta avanti a questo Giudice anziché alla Corte d'appello ex art. 29 d. lgs 151/2011 e anche, non si vede come, si potesse reputare procedibile e non coperta da giudicato nonostante l'ordinanza n. 1081/2020, comunque sarebbe radicalmente infondata nel merito per carenza assoluta di prova, risultando la CTU sul punto sollecitata dagli Attori del tutto esplorativa.
7. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dei Pt_3 che debbono, pertanto, essere condannati a rifondere integralmente le spese di
[...] lite di SN, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di lite di SN, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi previsti dallo scaglione applicabile (relativo alle pagina 11 di 12 cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00) della tabella 2 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dimezzati per la fase istruttoria, non essendo stata svolta istruzione orale, per lo scaglione di valore applicabile, quindi in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara improcedibile la domanda attorea, in forza di pregresso giudicato esterno;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna gli Attori ed a pagare in solido a favore della Convenuta SN Pt_1 Parte_2
RETE GAS S.P.A., a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 22.04.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente ala data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 27.04.2022, al n. 15635/2022 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 16.04.2022, promossa da: (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], di seguito, per brevità:
“ , Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Simone MATTEOLI del foro di Pisa e con lo stesso elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del medesimo:
giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_1 domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attori-
contro
: SN RETE GAS S.P.A. (C.F.: , con sede legale in San Donato P.IVA_1
Milanese (MI), piazza Santa Barbara 7, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SN S.P.A., in persona del procuratore avv. Francesca MURACA, giusta procura per notaio del 2.12.2021, rep. n. 2935, Persona_1 racc. n. 1808, di seguito, per brevità: “SN”, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico LUCIBELLO del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba 39, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo PEC dello stesso:
giusta procura ed elezione di domicilio Email_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
*** TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 23.12.2025.
*** pagina 1 di 12 OGGETTO: esproprio e asservimento – risarcimento del danno.
*** CONCLUSIONI per la parte Attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: NEL MERITO: previ gli accertamenti e le declaratorie incidentali all'uopo necessari, condannare Snam Rete Gas s.p.a., in persona del suo legale rapp.p.t., al pagamento in favore dei signori ed della somma di € 203.865,00 o di quella Pt_1 Parte_2 maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di indennità per minor valore del fondo residuo di proprietà degli Attori, riconducibile alla presenza del metanodotto “Cervignano d'Adda - Mortara
- Tronco Uno - Cervignano d'Adda-Landriano - DN 1400”. Con il favore dei compensi e delle spese di causa”.
*** CONCLUSIONI per la parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, rigettare le domande formulate dai Signori ed in Pt_1 Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti I hanno evocato in giudizio la Convenuta con atto di citazione Parte_3 notificato il 13.04.2022, svolgendo le domande sopra riportate, a sostegno deducendo, in fatto:
- i sono proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico che Parte_3 ricomprende i terreni siti in Comune di Cerro al Lambro, catastalmente identificati al Foglio 9 mapp. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 Foglio 10 mapp. 26, Foglio 11 mapp. 1, 16, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 95, 96, 97 per complessivi 92.66.61 ha.are.ca.;
- con decreto dell'11.05.2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito, per brevità: “MISE”, ha asservito una porzione dei detti terreni a favore di SN per la realizzazione del metanodotto Cervignano-Mortara;
- SN ha offerto a titolo di indennità provvisoria per l'occupazione temporanea e l'asservimento l'irrisoria somma di € 85.730,98, onde i hanno Parte_3 attivato la procedura di determinazione dell'indennità ex art. 21 DPR 8.06.2001 n. 327 Testo Unico Espropri, di seguito, per brevità: “TUE”, e la Terna tecnica ha quantificato l'indennità in € 535.058,01;
- SN ha impugnato tale stima ex art. 54 TUE avanti la Corte d'appello di Milano, la quale, instaurato il contraddittorio e svolta CTU, con ordinanza n. 1081 del 6.04.2020, pagina 2 di 12 resa nel giudizio iscritto al n. 4996/2017 R.G., passata in giudicato, ha quantificato l'indennità complessivamente spettante ai per l'asservimento e Parte_3
l'occupazione dei terreni in € 323.996,25;
- con decreto del MISE del 22.09.2020, i hanno ottenuto lo Parte_3 svincolo dell'indennità provvisoria come sopra quantificata e il pagamento del saldo di € 238.265,27;
- la Corte d'appello nella citata ordinanza non ha conteggiato l'indennità di € 203.865,00 (che era stata riconosciuta dal CTU per il deprezzamento delle porzioni residue dei terreni), affermando “di non poter considerare questo pregiudizio ai fini della determinazione dell'indennità spettante ai proprietari del fondo asservito, liquidata attraverso lo speciale procedimento di determinazione dell'indennità di cui all'art. 54 TUE posto che l'affermata riduzione di valore del fondo residuo viene fatta discendere dalla presenza del metanodotto, cioè dell'opera pubblica realizzata e non essere, quindi, considerata derivante dall'imposizione del vincolo sulle aree asservite”;
- a pagina 39 della relazione del CTU, lo stesso ha dichiarato che tale indennità compensa: “la perdita di valore del fondo dato dalla diminuita appetibilità che lo stesso subisce dalla presenza del metanodotto”;
- la Corte d'appello ha affermato che la liquidazione di tale indennità rientra nella generale competenza del Tribunale;
- i chiedono quindi accertarsi il loro diritto ad ottenere Parte_3
l'indennità conseguente al deprezzamento delle porzioni di terreno non asservite riconducibile alla presenza del metanodotto, nella misura di € 203.865,00 o in quella maggiore o minore che risulterà spettante a seguito di una eventuale CTU;
- tale pretesa non è ostacolata dall'acquiescenza prestata dai Parte_3 alla liquidazione delle diverse indennità di asservimento e occupazione temporanea svolta dalla Corte d'appello. SN si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 13.10.2022, chiedendo dichiararsi improcedibile o inammissibile e comunque rigettarsi la domanda attoree, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- il MISE con decreto del 30.01.2025 ha apposto un vincolo finalizzato all'esproprio su alcune aree interessate dalla realizzazione del metanodotto Cervignano-Mortara, tra cui una porzione di terreno di proprietà degli Attori, facenti parte di un'azienda agricola a conduzione diretta il cui prodotto (trinciato di mais) è interamente trasformato in biogas per la produzione di energia elettrica;
- il vincolo è consistito nella posa di una tubazione interrata per circa 1,5 metri e nell'obbligo di non costruire opere a distanza inferiore di 20 metri dall'asse della tubazione, onde non ha comportato limitazioni alla facoltà dei proprietari di usare dei terreni come erano usati prima della posa del metanodotto, essendo lo stesso completamente interrato;
- l'asservimento è consistito in: posa di una tubazione per il trasporto di idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro nonché i cavi accessori per reti tecnologiche;
obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 metri dall'asse della tubazione, nonché di pagina 3 di 12 mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa delle tubazioni;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre i danni prodotti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta e liquidati da SN;
- SN ha quantificato l'indennità provvisoria ex artt. 44 e 52octies TUE in € 85.730,98; i hanno attivato la procedura arbitrale che ha quantificato Parte_3
l'indennità in € 535.058,01, di cui: € 208.321,80 per indennità di asservimento, € 110.532,30 per indennità di deprezzamento, € 102.527,00 per indennità di occupazione temporanea calcolata ex artt. 49 e 50 del TUE, € 13.678,31 per mancati redditi futuri post occupazione, € 77.537,38 per il ripristino dei luoghi e per i relativi livellamenti del terreno ed € 22.461,22 per la perdita di contributi comunitari;
- SN ha impugnato la stima della terna tecnica introducendo il procedimento ex artt. 54 DPR n. 327/2001 e 702bis e ss cpc n. 4996/2017 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Milano, la quale ha determinato l'indennità complessivamente spettante ai signori er l'asservimento e l'occupazione dei terreni in € 323.996,25; Pt_3
- la Corte non ha sostenuto la competenza del Giudice ordinario per il danno per
“deprezzamento delle porzioni residue del terreno” ma si è limitata ad escludere tale voce dal computo delle somme da liquidare, trattandosi di beni estranei all'asservimento;
- al caso di specie non è applicabile l'art. 33 TUE, previsto in ipotesi di esproprio parziale;
- le indennità spettanti agli Attori sono state tutte già liquidate e pagate;
- in aggiunta, gli Attori hanno rilasciato ampia accettazione delle indennità come liquidate dalla Corte di appello di Milano, come emerge dal decreto del MISE del 22.09.2020, onde la domanda attorea è improcedibile, per violazione del principio del ne bis in idem;
- gli Attori non hanno diritto a percepire un indennizzo per la asserita perdita di valore del fondo, atteso che nel caso di specie non si è verificato esproprio parziale né separazione, onde non è applicabile l'art. 33 TUE;
- il terreno asservito non ha subito alcuna deminutio e l'eventuale deprezzamento è stato già compensato con le indennità riconosciute;
- altresì, si contesta il calcolo operato dal CTU della Corte di appello, in quanto il CTU ha eseguito il calcolo -ai fini del computo del danno da perdita di valore- su di una superficie di 926.661 mq, cioè quasi tre volte maggiore rispetto a quella asservita al metanodotto pari a 369.010 mq, come s ricava dalla pagina 19, tabella 7;
- il deprezzamento di valore del fondo è costituito dalla servitù stessa mentre il CTU si riferito ad una non meglio precisata “pratica del consulente”, conteggiando nel 2% del valore totale de terreni tale asserito deprezzamento, così duplicando il danno;
pagina 4 di 12 - si contestano integralmente i valori di mercato attribuiti dal CTU ai terreni e del pari si contesta l'erroneità dell'importo di € 203.865,00, persino superiore all'indennità di asservimento calcolata dal CTU nel proprio elaborato peritale;
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 2.11.2022, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, regolarmente fruiti dalle stesse. Alla successiva udienza del 30.03.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, rigettata l'istanza attorea di procedersi a CTU estimativa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024. A tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali conclusive, scaduti rispettivamente lunedì 2.12.2024 e lunedì 23.12.2024, trattenendo la causa in decisione all'esito e quindi a far data dal 24.12.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie I hanno svolto
contro
SN una domanda diretta alla condanna Parte_3 della stessa a pagare € 203.865,00, o quella maggiore o minore reputata di giustizia, oltre interessi, a titolo di indennità per l'asserito deprezzamento del fondo di proprietà degli Attori, in conseguenza della presenza del metanodotto “Cervignano d'Adda-Mortara, Tronco Uno Cervignano d'Adda-Landriano”, deducendo che all'esito della realizzazione del metanodotto anche la porzione di fondo non direttamente asservita sarà meno appetibile sul mercato e quindi avrà un minore valore. SN ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande, sulla scorta delle seguenti eccezioni:
1) improcedibilità della domanda per intervenuto giudicato rappresentato dall'ordinanza del 6.04.2020 della Corte d'appello di Milano ed espressa dichiarazione di acquiescenza degli Attori;
2) insussistenza del diritto a ricevere ulteriore indennità oltre quella già liquidata che compensa appunto anche la perdita di valore del fondo, di tal che costituirebbe una duplicazione indebita;
3) erroneità del conteggio e delle valorizzazioni attribuite dal CTU della causa n.
4996/2017 R.G. svolta ex art. 54 TUE avanti la Corte d'appello di Milano. La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti, tra cui:
- determina 29.01.2015, DM 30.01.2015 e decreto MISE 11.05.2016 (doc. 1 fasc. Att.e docc.
2-3 fasc. Conv.);
- verbale immissione in possesso del 14.09.2016 (doc. 8 fasc. Conv.);
- relazione della Terna tecnica con allegati (doc. 2 fasc. Att. e doc. 4 fasc. Conv.);
- relazione CTU prof. nella causa n. 4996/2017 R.G. Corte Persona_2
d'appello (doc. 5 fasc. Att.);
- ordinanza n. 1081/2020 della Corte d'appello di Milano (doc. 6 fasc. Att.);
- decreto MISE del 22.09.2020 (doc. 7 fasc. Att.).
pagina 5 di 12 - tabella dei valori agricoli medi dei terreni valevole per l'anno 2017 (doc. 6 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che il compendio probatorio offerto sia sufficiente a decidere la lite, avendo la causa natura documentale.
4. Diritto Il Tribunale osserva che la determinazione dell'indennità conseguente ad asservimento coattivo è prevista e regolata dall'art. 44 TUE, che, nella formulazione pro tempore vigente all'epoca dell'avvio del procedimento di imposizione della servitù (2015), recita:
“Indennità per l'imposizione di servitù 1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno”. A sua volta l'art. 52octies, rubricato: “Decreto di imposizione di servitù”, prevede: “
1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.” L'art. 54 a sua volta stabilisce: “
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” In materia di indennizzo, la Corte di legittimità ha sancito: “L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 -spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità- integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene,…” (Cass. civ., sez. 3, n. 19806 del 17.07.2024) e: “In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della l. n. 2359 del 1865 e 44 del d. lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla
pagina 6 di 12 riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico.” (Cass. civ., sez. 1, n. 13368 del 26.05.2017). Nello stesso senso:
“All'indennizzo per l'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente "sine die", va applicata la disciplina dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile ed ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l'art. 844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica dell'attività posta in essere e, dunque, della riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati.” (Cass. civ., sez. 3, n. 15223 del 3.07.2014). Ancora, in tema di requisito della permanenza del danno indennizzabile: “La disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), secondo cui spetta un indennizzo al proprietario dell'immobile che per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità subisca un danno permanente, non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo permanente anche quello che si produce periodicamente e ad intervalli o che dura fino a quando permane la causa lesiva, individuabile non solo nell'opera pubblica -che può mostrare il suo carattere pregiudizievole pure dopo l'ultimazione dei lavori-, ma anche in lavori di modificazione o di completamento della stessa;
la valutazione della "permanenza" del danno deve essere effettuata con riguardo al momento dell'apprezzamento della causa lesiva in base ad un giudizio prognostico, ispirato ad un criterio di normalità causale, in forza del quale è da ritenersi indennizzabile il danno quando non vi siano elementi per ritenere che la "deminutio" del diritto sia temporanea” (Cass. civ., sez. 1, n. 7112 del 12.03.2020). Circa la quantificazione dell'indennità è stato affermato: “L'indennità di asservimento che spetta al proprietario del fondo gravato dall'imposizione di una servitù di metanodotto e che presuppone un atto legittimo della Pubblica Amministrazione con conseguente responsabilità indennitaria ex art. 44 del d.P.r. n. 327 del 2001, va calcolata in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario non espropriato dalla realizzazione dell'opera pubblica. L'accostamento in via analogica tra le due indennità comporta che la posta di cui all'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, che in tema di esproprio parziale impone la commisurazione dell'indennità anche alla perdita di valore della porzione residua del fondo, trova applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte del fondo non attinta dal provvedimento di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene.” (Cass. civ., sez. 1, n. 18581 del 7.09.2020) e: “Il cd. accordo amichevole per pagina 7 di 12 determinare l'indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, salva diversa e univoca volontà delle parti, è limitato a ristorare il pregiudizio derivante dall'insorgere di una servitù o dalla permanente diminuzione di valore dell'immobile per la perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà” (Cass. civ., sez. 2, n. 17585 del 26.06.2024). Giova evidenziare che nella diversa fattispecie dell'espropriazione parziale, la Corte di legittimità, ha affermato in continuità con la pronuncia delle SSUU 10502/2012 il seguente principio: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44, destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica).” (Cass. civ., sez. 6-1, n. 4264 del 18.02.2021).
5. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze di fatto, la domanda attorea è improcedibile, perché la domanda è coperta da giudicato, per i seguenti motivi. Il Tribunale evidenzia che la quantificazione dell'indennità spettante agli Attori ex art. 44 TUE è stata già oggetto di accertamento giudiziale, nella specie nell'ambito della causa n. 4996/2017 R.G. della Corte d'appello di Milano, definita con ordinanza n. 1081 del 6.04.2020, pacificamente non impugnata e dunque passata in cosa giudicata, come pacifico tra le parti e come risultante anche dal decreto del MISE del 22.09.2020 (doc. 7 fasc. Att.). Altresì, è pacifico tra le parti che SN ha versato agli Attori l'intera indennità più gli interessi, in conformità a quanto statuito dalla Corte d'appello di Milano, come dichiarato dalle parti nei rispettivi atti. Infine, è documentale che gli Attori, nel richiedere lo svincolo del saldo dell'indennità dovuta per asservimento e occupazione temporanea del fondo e danni connessi hanno espressamente, inter alia, attestato: “di accettare definitivamente e senza riserve le indennità determinate dalla Corte di Appello con ordinanza n. 1081/2020 del 6.04.2020 per l'asservimento, l'occupazione e danni connessi degli immobili di cui sopra, pari a complessivi € 323.996,25” (doc. 7 fasc. Att.). Alla luce di tanto discende che alcun'altra indennità spetta agli Attori, posto che la Corte d'appello di Milano ha liquidato tutto il dovuto ex art. 44 TUE con provvedimento passato in giudicato e gli attori non solo non hanno impugnato tale decisone giurisdizionale ma hanno persino dichiarato l'acquiescenza a tale decisione. pagina 8 di 12 La tesi degli Attori, fondata su un passaggio dell'ordinanza n. 1081/2020 del 6.04.2020, in cui a loro avviso, la Corte avrebbe dichiarato di non essere competente a conoscere del danno da deprezzamento del fondo, in tesi patito dai proprietari delle porzioni di fondi non asserviti direttamente, è priva di pregio. Come si ricava dagli artt. 44 e 54 TUE, come interpretati dalla Corte di legittimità, il procedimento speciale avanti la Corte di appello ex artt. 54 TUE e 29 d. lgs 150/2011 è il rimedio approntato dalla Legge per la determinazione onnicomprensiva di ogni e qualsiasi indennizzo derivante da esecuzione di opere pubbliche che comporta asservimento di fondi di proprietà di terzi. Ora, in alcun passaggio dell'ordinanza n. 1081 del 6.04.2020, né nella motivazione, né tanto meno nel dispositivo, la Corte di appello si è dichiarata incompetente in favore del Tribunale a conoscere su parte della pretesa creditoria indennitaria degli Attori, e, anzi, nel dispositivo ha specificato di determinare “l'indennità complessivamente spettante…per l'asservimento e l'occupazione dei terreni”: orbene, da tale dicitura si ricava viepiù che il quantum dell'indennità complessivamente spettante ai Pt_3 per la vicenda dell'asservimento e dell'occupazione è coperto da giudicato, e
[...] che tale quantum comprende tutto e qualsiasi danno derivato agli Attori dall'esecuzione dell'opera pubblica, ivi incluso anche l'asserito danno da deprezzamento delle porzioni di fondo non direttamente asservite. La circostanza, valorizzata dagli Attori, che nella motivazione dell'ordinanza n. 1081, la Corte d'appello non abbia ritenuto di liquidare alcunchè per il danno da deprezzamento del fondo, richiamando la massima di un precedente di legittimità che adombra “la cognizione generale del Tribunale” a conoscere del danno da deprezzamento della parte di fondo non espropriata in caso di espropriazione parziale, non è una circostanza idonea a fondare l'interpretazione ermeneutica, proposta dagli Attori, dell'ordinanza del 6.04.2020 come declaratoria di incompetenza a conoscere di tale indennità da deprezzamento: il Giudice osserva che giunge a tale conclusione sia alla luce dell'incontrovertibile dato letterale per cui in nessuna parte della detta ordinanza la Corte di appello si è dichiarata incompetente a conoscere della domanda indennitaria per deprezzamento proposta dai Ricorrenti avanti la stessa, sia sulla scorta del dato, altrettanto incontrovertibile, per cui il precedente citato dalla Corte d'appello è del tutto inconferente con la decisione assunta da quel Giudice, vuoi perché il precedente citato riguarda la determinazione dell'indennità conseguente ad una vicenda espropriativa (mentre a Corte d'appello stava liquidando un danno ex art. 44 da asservimento e deprezzamento), vuoi perché i precedenti citati sono risalenti agli anni 2014-2015 e dunque fondati su norme desuete, già abrogate alla data di tali sentenze e soprattutto già abrogati ala data dell'emanazione dei decreti, che qui ci occupano, di asservimento e occupazione temporanea del 30.01.2015 e dell'11.05.2016. In altre parole, mai la Corte di appello avrebbe potuto declinare la competenza onnicomprensiva riconosciutale dagli artt. 54 TUE e 29 d. lgs 150/2011 a determinare in via giurisdizionale l'indennità di cui all'art. 44 TUE spettante “al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù
o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di
pagina 9 di 12 esercizio del diritto di proprietà”, atteso che in base al tenore testuale dell'art. 44 co. 1 TUE l'indennità prevista da tale norma è volta a compensare l'asservimento e il deprezzamento. In conclusione, a mente dell'art. 44 TUE l'indennità per perdita d valore del fondo in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è determinata nei modi degli artt. 21 e ss TUE e ove uno degli interessati non sia pago della liquidazione così svolta deve adire la Corte d'appello nei termini e modi di cui agli artt. 54 TUE e 29 d. lgs 151/2011, come avvenuto nel caso di specie ad opera di SN. Di conseguenza, se alcuna delle parti della causa n. 4996/2017 R.G. avesse reputato che l'importo liquidato a favore dei dalla Corte d'appello non fosse Parte_3 congruo ed esaustivo di tutti i danni, ovvero eccedesse i danni patiti, avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento giurisdizionale nei termini e modi di legge. In conclusione, la voce indennitaria pretesa ex art. 44 TUE per deprezzamento del valore dell'intero fondo, sia la parte direttamente asservita, sia quella non direttamente asservita, è coperta da giudicato, in quanto poteva e doveva essere chiesta alla Corte d'appello, come peraltro avvenuto e, dopo che la Corte d'appello non l'ha riconosciuta, gli odierni Attori avrebbero dovuto impugnare nei modi e termini di legge tale decisione e non svolgere la presente causa, la cui decisione nel merito è, di conseguenza, preclusa da giudicato esterno tra le parti di causa. Quanto precede preclude la disamina nel merito della domanda attorea.
6. Infondatezza nel merito Solo per completezza, pertanto, il Giudice osserva che, quand'anche, non si vede come, si potesse superare la vista improcedibilità della domanda attorea per intervenuto giudicato, la stessa sarebbe comunque anche radicalmente infondata nel merito. Difatti, gli Attori non solo non hanno provato, né offerto di provare, in alcun modo, l'asserito danno da minor valore del loro fondo in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica (metanodotto interrato) ma neanche hanno dedotto un tale danno, a ben vedere. In particolare, i si sono limitati a dedure che il CTU ha ritenuto che Parte_3 tale danno da riduzione del valore del fondo va quantificato con riferimento all'abbattimento percentuale del 2% del valore dell'intero fondo attraversato dal metanodotto. Orbene, a ben leggere la relazione scritta del CTU, si osserva che il CTU ha correttamente scritto che tale danno andrebbe quantificato confrontando il prezzo di vendita di diversi fondi, tutti con caratteristiche comparabili con quello di causa, con o senza metanodotto e che, essendo impossibile tale criterio liquidatorio, ha proposto la quantificazione consistente nell'abbattimento del 2% del valore dell'intero fondo (doc. 5 fasc. Att., rel. CTU pagg. 2021). Per_2
Ora, si tratta chiaramente di un parametro liquidatorio equitativo, che correttamente il CTU ha proposto, come gli era stato chiesto dal Giudice con i quesiti. Da tali (corrette) valutazioni di natura estimativa, tuttavia, non si trae, né può trarsi, anche la prova che il fondo degli attori, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica del tipo di pagina 10 di 12 metanodotto interrato, abbia concretamente e certamente subito una diminuzione del suo valore di mercato. Manca dunque prova dell'an debeatur del pregiudizio lamentato, e tale prova non può trarsi dal parametro liquidatorio indicato dal CTU, che è un mero posterius rispetto al prius consistente nella deduzione e prova del lamentato danno, il cui onere incombe ai pretesi danneggiati, cioè agli Attori. Si deve tenere conto, difatti, che il valore di mercato di un fondo è influenzato da tanti elementi, come anche scritto dal CTU, tra cui la forma, la localizzazione, i servizi infrastrutturali circostanti, l'idrografia e qualità del terreno, la destinazione urbanistica, ecc., per cui, benchè sia possibile in astratto ipotizzare che la realizzazione di un metanodotto interrato un metro sotto terra dal colmo dell'opera abbatta il prezzo di mercato del fondo, tale deminutio non è automaticamente certa in concreto, perché non è una conseguenza indefettibile dell'esecuzione dell'opera. Gli Attori avrebbero, per lo meno, dovuto allegare che in conseguenza dell'esecuzione del metanodotto il loro intero fondo ha subito una diminuzione di valore rispetto al valore di mercato anteriore all'esecuzione dell'opera e offrire elementi probatori a supporto di ciò, anche solo indiziari. Nulla del genere gli Attori hanno dedotto, posto che non hanno chiarito in citazione quale fosse il valore del fondo ante esecuzione dell'opera (metanodotto) e quale fosse il valore del fondo post esecuzione dell'opera, né hanno offerto elementi indiziari a sostegno di ciò, né men che meno hanno dedotto che l'esecuzione dell'opera ha arrecato danni ulteriori rispetti a quelli liquidati dalla Corte d'appello con l'ordinanza n. 1081 del 6.04.2020. Da quanto precede discende che la domanda attorea, anche se, non si vede come, potesse essere richiesta avanti a questo Giudice anziché alla Corte d'appello ex art. 29 d. lgs 151/2011 e anche, non si vede come, si potesse reputare procedibile e non coperta da giudicato nonostante l'ordinanza n. 1081/2020, comunque sarebbe radicalmente infondata nel merito per carenza assoluta di prova, risultando la CTU sul punto sollecitata dagli Attori del tutto esplorativa.
7. Spese di lite Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale dei Pt_3 che debbono, pertanto, essere condannati a rifondere integralmente le spese di
[...] lite di SN, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di lite di SN, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi previsti dallo scaglione applicabile (relativo alle pagina 11 di 12 cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00) della tabella 2 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dimezzati per la fase istruttoria, non essendo stata svolta istruzione orale, per lo scaglione di valore applicabile, quindi in € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara improcedibile la domanda attorea, in forza di pregresso giudicato esterno;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna gli Attori ed a pagare in solido a favore della Convenuta SN Pt_1 Parte_2
RETE GAS S.P.A., a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 22.04.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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