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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2024, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 14644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14644 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Mariarosaria Costanzo presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Calata Capodichino n.243
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Passaro Raffaella presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuovo Tempio n.125
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023 e premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Napoli l' 8.08.1998; che dalla loro unione erano nati due figli: , maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente in quanto Per_1
studente universitario e nata a [...] il [...], rappresentavano Persona_2
1 la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 19.12.2024 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice, preso atto che sia nel ricorso introduttivo e sia nelle note di trattazione per l'udienza cartolare i ricorrenti non avevano regolamentato i tempi di permanenza della figlia minore con il padre, genitore non convivente, rinviava all'udienza del 4.04.2024 al fine di consentire alle parti di integrare in tal senso le condizioni accessorie della separazione.
All'udienza del 4.04.2024 il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali è emerso che tra i coniugi è cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati: la sig.ra continuerà ad abitare nella Parte_2
casa coniugale in Napoli alla Via Marianella n. 24 e il sig. , che Parte_1
provvisoriamente vive da amici, provvederà successivamente a modificare il proprio indirizzo di residenza e a darne tempestiva comunicazione alla sig.ra Parte_2
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla sig.ra Parte_2
che continuerà ad abitarvi insieme ai figli, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
[...]
3. I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni in comune per cui essi, essendo reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo;
La sig.ra si sta facendo già carico da sola del Parte_2 pagamento delle spese ordinarie condominiali di € 118,00 a trimestre e continuerà a
2 farlo. Per quanto riguarda invece le spese straordinarie deliberate con assemblea condominiale di € 4.432,00, i coniugi se ne faranno carico al 50%, non potendo la sig.ra far fronte da sola a questa spesa. Secondo il piano di pagamento prospettato Parte_2
dal condominio gli importi sono i seguenti: anticipo del 20% ad aprile 2023 di € 886, del
40% a luglio 2023 di € 1.773 e restanti 4 rate da settembre a dicembre di 450 € euro mensili.
4. I figli continueranno a convivere con la madre e abiteranno in Napoli alla Via Marianella
n.24 in modo da consentir loro di continuare a vivere nel quartiere a loro abituale. La figlia minore di 14 anni verrà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, con l'impegno di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Il padre vedrà la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e quotidiani della figlia stessa.
trascorrerà 2 weekend al mese con il padre, sabato e domenica, precisamente Per_2
il secondo e il quarto weekend del mese, oltre al giorno infrasettimanale di venerdì dall'uscita da scuola e per tutto il weekend quando è il turno del weekend col padre, fino alle 22:00 del venerdì quando è il turno del weekend della madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e quotidiani della figlia stessa. In merito alle vacanze natalizie , la figlia minore starà con la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e Per_2
con il padre i giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio ( e viceversa , alternandosi di anno in anno).In merito alle vacanze pasquali la figlia starà il giorno di pasqua con la Per_2
madre e il giorno di Lunedì in Albis con il padre ( e viceversa , alternandosi di anno in anno).In merito alle vacanze estive, la figlia starà con la madre le prime due Per_2
settimane di luglio e le prime due settimane di agosto e con il padre le ultime due settimane di luglio e le ultime due settimane di agosto( e viceversa, alternandosi di anno in anno).Il giorno della festa del papà e della festa della mamma saranno trascorsi rispettivamente col papà e con la mamma compatibilmente con gli impegni della figlia.
In caso di malattia della figlia, il padre (o la madre) potranno farle visita presso la casa materna (o paterna), previo accordo telefonico. Il padre e la madre potranno sempre comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente e far lei visita mentre è con l'altro genitore previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge.
I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i rispettivi parenti
3 paterni e materni. I coniugi si impegnano a non far frequentare la figlia agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore . Persona_2
5. I coniugi dichiarano di godere di adeguati redditi propri che consentono loro di essere economicamente indipendenti.- Quale contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne che frequenta l'università e non Persona_2 Per_1
percepisce redditi propri, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento,00) mensili, da rivalutarsi
[...]
annualmente in base agli indici istat, somma che sarà da lui versata entro il giorno 5 di ogni mese in contanti o in alternativa mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] intestato alla sig.ra Parte_2
; contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese
[...]
scolastiche, universitarie, ricreative, culturali, sportive e mediche non coperte dal S.S.N.e che attualmente consistono in: spese universitarie del figlio che ammontano Per_1 attualmente a circa 140,00 € annui, spese mediche per le terapie della figlia Per_2
che ammontano attualmente a 30,00 € settimanali. - L'assegno unico erogato
[...]
Org_ dall' per la minore , che attualmente ammonta a € 189,00 sarà ripartito tra Per_2
i coniugi al 50%.
6. A causa della situazione debitoria contratta dal sig. negli anni pregressi Parte_1
per finanziarie, rottamazioni e cartelle esattoriali, e delle relative rateizzazioni concordate per il saldo, egli verserà alla sig.ra le seguenti somme per Parte_2
consentirle di adempiere ai relativi pagamenti e estinguere i debiti. Tali pagamenti saranno così suddivisi:- € 100,00 mensili per le 2 rate di 50€ ciascuna di due cartelle esattoriali da pagare entro il giorno 10 del mese fino a gennaio 2028 ed entro il giorno
20 del mese fino ad aprile 2023 saranno corrisposti dal sig. La sig.ra si Pt_1 Parte_2 farà invece carico di pagare la rata di 50€ di cartella esattoriale da pagare entro il giorno 1 del mese fino ad aprile 2024. Oltre ad aver già pagato da sola € 150,00 delle pregresse due rate di febbraio e una di marzo 2023.- € 420,00 complessivi per le ultime
3 rate (di € 140,00 ciascuna) di una rottamazione di cartella esattoriale con scadenze rispettivamente a maggio, luglio e novembre 2023, saranno corrisposti dal sig. alla Pt_1
sig.ra a ridosso delle 3 scadenze per consentirle di pagare. La sig.ra Parte_2 Parte_2
4 ha già sostenuto da sola la rata di febbraio 2023 di € 140,00.- € 472,00 complessivi per il saldo di spese condominiali arretrate degli anni 2014-2015, da dividere in parti uguali tra il sig e la sig. € 236,00 ciascuno), che saranno corrisposti man mano Pt_1 Parte_2
alla moglie nel momento in cui le salderà. Aal momento il sig. deve Euro 59,00 per Pt_1
la quota anticipata dalla sig.ra in data 16 marzo 2023. - Le tasse Parte_2 automobilistiche arretrate non pagate dal sig. relative all'autovettura , Pt_1 Pt_3 saranno da lui corrisposte nell'eventualità di ricezione di cartella di pagamento.
7. Le spese veterinarie relative ai 4 gatti posseduti dai coniugi, saranno equamente ripartite tra i due. In relazione al cibo, la sig.ra provvederà al cibo umido e il sig. Parte_2 Pt_1
alle crocchette.
8. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70,
n.898).
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.126 ,parte II , S.A , sez.S reg. Atti Matrimonio anno 1998) ;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.04.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14644 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Mariarosaria Costanzo presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Calata Capodichino n.243
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Passaro Raffaella presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuovo Tempio n.125
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023 e premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Napoli l' 8.08.1998; che dalla loro unione erano nati due figli: , maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente in quanto Per_1
studente universitario e nata a [...] il [...], rappresentavano Persona_2
1 la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 19.12.2024 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice, preso atto che sia nel ricorso introduttivo e sia nelle note di trattazione per l'udienza cartolare i ricorrenti non avevano regolamentato i tempi di permanenza della figlia minore con il padre, genitore non convivente, rinviava all'udienza del 4.04.2024 al fine di consentire alle parti di integrare in tal senso le condizioni accessorie della separazione.
All'udienza del 4.04.2024 il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali è emerso che tra i coniugi è cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati: la sig.ra continuerà ad abitare nella Parte_2
casa coniugale in Napoli alla Via Marianella n. 24 e il sig. , che Parte_1
provvisoriamente vive da amici, provvederà successivamente a modificare il proprio indirizzo di residenza e a darne tempestiva comunicazione alla sig.ra Parte_2
2. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla sig.ra Parte_2
che continuerà ad abitarvi insieme ai figli, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
[...]
3. I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni in comune per cui essi, essendo reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo;
La sig.ra si sta facendo già carico da sola del Parte_2 pagamento delle spese ordinarie condominiali di € 118,00 a trimestre e continuerà a
2 farlo. Per quanto riguarda invece le spese straordinarie deliberate con assemblea condominiale di € 4.432,00, i coniugi se ne faranno carico al 50%, non potendo la sig.ra far fronte da sola a questa spesa. Secondo il piano di pagamento prospettato Parte_2
dal condominio gli importi sono i seguenti: anticipo del 20% ad aprile 2023 di € 886, del
40% a luglio 2023 di € 1.773 e restanti 4 rate da settembre a dicembre di 450 € euro mensili.
4. I figli continueranno a convivere con la madre e abiteranno in Napoli alla Via Marianella
n.24 in modo da consentir loro di continuare a vivere nel quartiere a loro abituale. La figlia minore di 14 anni verrà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, con l'impegno di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Il padre vedrà la figlia ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e quotidiani della figlia stessa.
trascorrerà 2 weekend al mese con il padre, sabato e domenica, precisamente Per_2
il secondo e il quarto weekend del mese, oltre al giorno infrasettimanale di venerdì dall'uscita da scuola e per tutto il weekend quando è il turno del weekend col padre, fino alle 22:00 del venerdì quando è il turno del weekend della madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e quotidiani della figlia stessa. In merito alle vacanze natalizie , la figlia minore starà con la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e Per_2
con il padre i giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio ( e viceversa , alternandosi di anno in anno).In merito alle vacanze pasquali la figlia starà il giorno di pasqua con la Per_2
madre e il giorno di Lunedì in Albis con il padre ( e viceversa , alternandosi di anno in anno).In merito alle vacanze estive, la figlia starà con la madre le prime due Per_2
settimane di luglio e le prime due settimane di agosto e con il padre le ultime due settimane di luglio e le ultime due settimane di agosto( e viceversa, alternandosi di anno in anno).Il giorno della festa del papà e della festa della mamma saranno trascorsi rispettivamente col papà e con la mamma compatibilmente con gli impegni della figlia.
In caso di malattia della figlia, il padre (o la madre) potranno farle visita presso la casa materna (o paterna), previo accordo telefonico. Il padre e la madre potranno sempre comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente e far lei visita mentre è con l'altro genitore previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge.
I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i rispettivi parenti
3 paterni e materni. I coniugi si impegnano a non far frequentare la figlia agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore . Persona_2
5. I coniugi dichiarano di godere di adeguati redditi propri che consentono loro di essere economicamente indipendenti.- Quale contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne che frequenta l'università e non Persona_2 Per_1
percepisce redditi propri, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento,00) mensili, da rivalutarsi
[...]
annualmente in base agli indici istat, somma che sarà da lui versata entro il giorno 5 di ogni mese in contanti o in alternativa mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] intestato alla sig.ra Parte_2
; contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese
[...]
scolastiche, universitarie, ricreative, culturali, sportive e mediche non coperte dal S.S.N.e che attualmente consistono in: spese universitarie del figlio che ammontano Per_1 attualmente a circa 140,00 € annui, spese mediche per le terapie della figlia Per_2
che ammontano attualmente a 30,00 € settimanali. - L'assegno unico erogato
[...]
Org_ dall' per la minore , che attualmente ammonta a € 189,00 sarà ripartito tra Per_2
i coniugi al 50%.
6. A causa della situazione debitoria contratta dal sig. negli anni pregressi Parte_1
per finanziarie, rottamazioni e cartelle esattoriali, e delle relative rateizzazioni concordate per il saldo, egli verserà alla sig.ra le seguenti somme per Parte_2
consentirle di adempiere ai relativi pagamenti e estinguere i debiti. Tali pagamenti saranno così suddivisi:- € 100,00 mensili per le 2 rate di 50€ ciascuna di due cartelle esattoriali da pagare entro il giorno 10 del mese fino a gennaio 2028 ed entro il giorno
20 del mese fino ad aprile 2023 saranno corrisposti dal sig. La sig.ra si Pt_1 Parte_2 farà invece carico di pagare la rata di 50€ di cartella esattoriale da pagare entro il giorno 1 del mese fino ad aprile 2024. Oltre ad aver già pagato da sola € 150,00 delle pregresse due rate di febbraio e una di marzo 2023.- € 420,00 complessivi per le ultime
3 rate (di € 140,00 ciascuna) di una rottamazione di cartella esattoriale con scadenze rispettivamente a maggio, luglio e novembre 2023, saranno corrisposti dal sig. alla Pt_1
sig.ra a ridosso delle 3 scadenze per consentirle di pagare. La sig.ra Parte_2 Parte_2
4 ha già sostenuto da sola la rata di febbraio 2023 di € 140,00.- € 472,00 complessivi per il saldo di spese condominiali arretrate degli anni 2014-2015, da dividere in parti uguali tra il sig e la sig. € 236,00 ciascuno), che saranno corrisposti man mano Pt_1 Parte_2
alla moglie nel momento in cui le salderà. Aal momento il sig. deve Euro 59,00 per Pt_1
la quota anticipata dalla sig.ra in data 16 marzo 2023. - Le tasse Parte_2 automobilistiche arretrate non pagate dal sig. relative all'autovettura , Pt_1 Pt_3 saranno da lui corrisposte nell'eventualità di ricezione di cartella di pagamento.
7. Le spese veterinarie relative ai 4 gatti posseduti dai coniugi, saranno equamente ripartite tra i due. In relazione al cibo, la sig.ra provvederà al cibo umido e il sig. Parte_2 Pt_1
alle crocchette.
8. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70,
n.898).
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.126 ,parte II , S.A , sez.S reg. Atti Matrimonio anno 1998) ;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.04.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
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