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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12/3/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 1338/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno,
Piazza Attias 37, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, ( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria,
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_2 P.IVA_2
Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino
5A, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente procedimento ha ad oggetto la fase di merito a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione spiegata da Parte_1 avverso il pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti ad
[...] istanza di . Controparte_1
1 Nello specifico ha avviato nei confronti del sig. Controparte_1 una procedura esecutiva presso terzi per il pagamento dell'importo Parte_1 complessivo di € 38.607,94, in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 436/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 18/3/2021 per il mancato pagamento delle rate di un finanziamento in precedenza accordato.
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., il ha contestato la legittimità del pignoramento eccependo, la nullità del Parte_1 finanziamento per la presenza di clausole vessatorie e l'inesistenza del credito perché non sarebbe stato indicato il criterio di calcolo del tasso di mora applicato al finanziamento ed in conseguenza di ciò si sarebbe dovuto procedere al ricalcolo degli interessi moratori ex art. 117 T.U.B. .
All'esito della fase sommaria della spiegata opposizione, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4/3/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione, non ritenendo fondata l'opposizione, e ha assegnato termine di 90 giorni per l'introduzione della fase di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 introdotto il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia
Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRINCIPALE: 1) viene eccepita la prescrizione relativamente agli interessi moratori ex art. 2948 p.4 c.c. 2) si chiede inoltre all'Ill.mo Giudice di accertare ex officio la vessatorietà delle clausole indicate in premessa e di cui al contratto di finanziamento intercorso inter partes. In SUBORDINE: si chiede all'Ill.mo Giudice di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla creditrice per l'importo di € 38.607,94 stante l'assenza del criterio di calcolo del tasso di mora applicato al finanziamento ed in conseguenza di ciò procedere al ricalcolo degli interessi moratori ex art. 117 T.U.B.”.
Si è costituita in giudizio la parte opposta , la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile, avendo controparte formulato contestazioni afferenti il merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del
12/3/2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione sia inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
2 Va in primis evidenziato come l'odierno opponente abbia in buona sostanza fondato l'opposizione esclusivamente su motivi concernente il merito del decreto ingiuntivo, eccependo, in particolare, la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento e la mancata indicazione dei criteri di calcolo del tasso moratorio applicato.
Orbene, sul punto va preliminarmente osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre
2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822);
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato in particolare come, in caso di pignoramento basato su decreto ingiuntivo, vale la regola per cui debbono essere fatte valere esclusivamente mediante opposizione (eventualmente anche tardiva) al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, con la conseguenza che il debitore non può, in sede di opposizione all'esecuzione, contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006,
n. 27159;
In altri termini, nell'ipotesi di precetto e pignoramento basato su di un decreto ingiuntivo esecutivo deve escludersi che la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione sulla scorta di quelle medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935).
Infatti, quelle contestazioni potrebbero essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale (o con gli strumenti lato sensu impugnatori contemplati dall'ordinamento), atteso che si tratta dell'unica e corretta “sede” deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita.
Non possono condividersi, sul punto, le considerazioni effettuate dall'opponente con il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023.
3 Ed invero, tale importante pronuncia della Suprema Corte ha previsto la possibilità per il debitore di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, solo ed esclusivamente per far valere l'abusività delle clausole del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo, laddove il giudice del procedimento monitorio non abbia effettuato questo controllo a monte.
In particolare, la suddetta pronuncia ha affermato che se il debitore presenta un'opposizione ad una esecuzione già iniziata, per far accertare e dichiarare l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza della clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
A tal fine il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione può proporre opposizione
a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.
Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel decidere sull'opposizione all'esecuzione, non ha invero assegnato alcun termine al debitore per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma solo il termine di 90 giorni per introdurre la fase di merito dell'opposizione.
Deve a questo punto evidenziarsi che nell'ipotesi in cui il GE non abbia assegnato al debitore consumatore tale termine di 40 giorni, non potendo il debitore essere pregiudicato da un'omissione del giudice -come correttamente ritenuto dall'odierno opponente- il debitore può e deve introdurre comunque il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., pure in mancanza di un'assegnazione espressa del termine da parte del GE, sempre però che rispetti il termine di 40 giorni dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione.
Invece, nel caso in esame, non v'è dubbio che il debitore opponente abbia introdotto il presente giudizio ben oltre il suddetto termine di 40 giorni, laddove l'ordinanza del GE è del 4/3/2024 e l'atto di citazione è stato notificato il
30/5/2024.
4 Alla luce di tali ragioni, la domanda attorea non può essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 al decreto ingiuntivo, e non possono più essere esaminate questioni afferenti il merito del decreto stesso
Alla luce di ciò, e stante l'insindacabilità del decreto ingiuntivo in forza del quale
è stata avviata la procedura esecutiva l'opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione in quanto inammissibile,
• Condanna al rimborso in favore di parte Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12/3/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 1338/2024 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno,
Piazza Attias 37, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, ( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria,
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_2 P.IVA_2
Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino
5A, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente procedimento ha ad oggetto la fase di merito a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione spiegata da Parte_1 avverso il pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti ad
[...] istanza di . Controparte_1
1 Nello specifico ha avviato nei confronti del sig. Controparte_1 una procedura esecutiva presso terzi per il pagamento dell'importo Parte_1 complessivo di € 38.607,94, in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 436/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 18/3/2021 per il mancato pagamento delle rate di un finanziamento in precedenza accordato.
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., il ha contestato la legittimità del pignoramento eccependo, la nullità del Parte_1 finanziamento per la presenza di clausole vessatorie e l'inesistenza del credito perché non sarebbe stato indicato il criterio di calcolo del tasso di mora applicato al finanziamento ed in conseguenza di ciò si sarebbe dovuto procedere al ricalcolo degli interessi moratori ex art. 117 T.U.B. .
All'esito della fase sommaria della spiegata opposizione, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4/3/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione, non ritenendo fondata l'opposizione, e ha assegnato termine di 90 giorni per l'introduzione della fase di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 introdotto il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia
Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA
PRINCIPALE: 1) viene eccepita la prescrizione relativamente agli interessi moratori ex art. 2948 p.4 c.c. 2) si chiede inoltre all'Ill.mo Giudice di accertare ex officio la vessatorietà delle clausole indicate in premessa e di cui al contratto di finanziamento intercorso inter partes. In SUBORDINE: si chiede all'Ill.mo Giudice di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla creditrice per l'importo di € 38.607,94 stante l'assenza del criterio di calcolo del tasso di mora applicato al finanziamento ed in conseguenza di ciò procedere al ricalcolo degli interessi moratori ex art. 117 T.U.B.”.
Si è costituita in giudizio la parte opposta , la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile, avendo controparte formulato contestazioni afferenti il merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del
12/3/2025 è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione sia inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
2 Va in primis evidenziato come l'odierno opponente abbia in buona sostanza fondato l'opposizione esclusivamente su motivi concernente il merito del decreto ingiuntivo, eccependo, in particolare, la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento e la mancata indicazione dei criteri di calcolo del tasso moratorio applicato.
Orbene, sul punto va preliminarmente osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre
2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822);
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato in particolare come, in caso di pignoramento basato su decreto ingiuntivo, vale la regola per cui debbono essere fatte valere esclusivamente mediante opposizione (eventualmente anche tardiva) al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, con la conseguenza che il debitore non può, in sede di opposizione all'esecuzione, contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006,
n. 27159;
In altri termini, nell'ipotesi di precetto e pignoramento basato su di un decreto ingiuntivo esecutivo deve escludersi che la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione sulla scorta di quelle medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935).
Infatti, quelle contestazioni potrebbero essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale (o con gli strumenti lato sensu impugnatori contemplati dall'ordinamento), atteso che si tratta dell'unica e corretta “sede” deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita.
Non possono condividersi, sul punto, le considerazioni effettuate dall'opponente con il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023.
3 Ed invero, tale importante pronuncia della Suprema Corte ha previsto la possibilità per il debitore di presentare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, solo ed esclusivamente per far valere l'abusività delle clausole del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo, laddove il giudice del procedimento monitorio non abbia effettuato questo controllo a monte.
In particolare, la suddetta pronuncia ha affermato che se il debitore presenta un'opposizione ad una esecuzione già iniziata, per far accertare e dichiarare l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza della clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
A tal fine il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione può proporre opposizione
a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.
Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel decidere sull'opposizione all'esecuzione, non ha invero assegnato alcun termine al debitore per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma solo il termine di 90 giorni per introdurre la fase di merito dell'opposizione.
Deve a questo punto evidenziarsi che nell'ipotesi in cui il GE non abbia assegnato al debitore consumatore tale termine di 40 giorni, non potendo il debitore essere pregiudicato da un'omissione del giudice -come correttamente ritenuto dall'odierno opponente- il debitore può e deve introdurre comunque il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., pure in mancanza di un'assegnazione espressa del termine da parte del GE, sempre però che rispetti il termine di 40 giorni dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione.
Invece, nel caso in esame, non v'è dubbio che il debitore opponente abbia introdotto il presente giudizio ben oltre il suddetto termine di 40 giorni, laddove l'ordinanza del GE è del 4/3/2024 e l'atto di citazione è stato notificato il
30/5/2024.
4 Alla luce di tali ragioni, la domanda attorea non può essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 al decreto ingiuntivo, e non possono più essere esaminate questioni afferenti il merito del decreto stesso
Alla luce di ciò, e stante l'insindacabilità del decreto ingiuntivo in forza del quale
è stata avviata la procedura esecutiva l'opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione in quanto inammissibile,
• Condanna al rimborso in favore di parte Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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