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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1632/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1632/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso per prestazioni sanitarie, vertente tra:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore , con sede in Rossano (CS), via Nazionale 45 (partita I.V.A. Controparte_2
), rappresentato e difeso dalla società (P.I. P.IVA_1 Controparte_3
) e per la stessa dall'avv. Antonio Borraccino, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente con l'avv. Federico Lerro, elettivamente domiciliata a Roma, largo
Arrigo VII, n. 4., come da procura apposta in calce all'atto di appello e con domicilio digitale: ;. Email_1
Appellante
e
1 (p.i. ), in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura generale del 2.4.2015 per atto del notaio
[...]
rep. n. 153.618, racc. n. 31.846, dall'avv. Enrico Francesco Ventrice, con Per_1 domicilio eletto in Catanzaro, viale Europa – località Germaneto “Cittadella regionale”, presso l'Avvocatura della Regione Calabria;
con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita: - in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 537/2019, resa inter partes il 26.3.2019, notificata il 28.6.2019, rigettare
l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, confermare il decreto Controparte_4 ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare la al pagamento della somma di Euro Controparte_4
271.347,04, oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002 e ss. mod., o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, in favore dell'appellante; in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
per il procuratore dell'appellata : “A) Dichiarare l'appello Controparte_4 inammissibile e comunque respingerlo nel merito;
B) In ogni caso respingere qualunque istanza nei confronti della . CP_4
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato alla società “ Controparte_1
(di seguito, anche, “ ) il 9.5.2017, la ha
[...] CP_1 Controparte_4 convenuto davanti al Tribunale di Catanzaro la suddetta società, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2017, con cui il Tribunale, in
2 accoglimento della domanda monitoria proposta dalla convenuta opposta, aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € 271.347,04, a titolo di compensi, Controparte_4 oltre interessi moratori, per le prestazioni sanitarie svolte, nel corso del 2001, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, in relazione ai quali l'ente aveva applicato le riduzioni tariffarie disposte con la deliberazione di Giunta Regionale n.
460/2002, successivamente annullata con sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 1564/2006, il quale aveva accolto il ricorso promosso da altre strutture sanitarie.
La , in particolare, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito: Controparte_4
I) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del codice del processo amministrativo;
II) la natura di “atto plurimo” della delibera n. 460/2002, con conseguente efficacia della pronuncia di annullamento nei confronti delle sole parti ricorrenti, in virtù dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato;
III) l'intervenuta prescrizione del credito, soggetto al termine quinquennale ex art. 2948, comma1°, n. 4 c.c.; IV) la mancanza di prova scritta e di liquidità del credito vantato dalla società opposta e la conseguente insussistenza del diritto agli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002; V) il difetto di legittimazione passiva della quale ente con meri compiti di Controparte_4 programmazione, indirizzo e controllo.
Si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale, tramite apposita comparsa dell'8.9.2017, la società , la quale - dopo avere premesso Controparte_1 che la , concludendo una serie di transazioni con altre strutture sanitarie Controparte_4 che vantavano pretese simili, aveva implicitamente riconosciuto sia la propria legittimazione passiva che il fondamento di tali pretese, fondate su presupposti del tutto analoghi a quelli fatti valere dalla società opposta - ha sostenuto, in sintesi: a)
l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia concernente il pagamento di compenso per prestazioni professionali;
b) l'infondatezza della eccezione sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, stante l'applicabilità generalizzata dell'effetto di annullamento della delibera di Giunta regionale n. 460/2002 da parte del Tribunale amministrativo regionale della Calabria;
c) l'infondatezza della eccezione di carenza di prova e di liquidità del credito, fondato sulle prestazioni sanitarie rese e sulle relative fatture, non essendo necessario un contratto scritto, in assenza di accordi contrattuali, peraltro, disciplinati dalla soltanto nel 2008; d) Controparte_4
3 l'infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di credito, in quanto il termine di prescrizione era decennale e decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale n. 1564/2006; e) la sussistenza dei presupposti degli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza, tenutasi il 2.10.2017, la nel replicare alle Controparte_4 argomentazioni difensive della società opposta, ha rilevato, tra l'altro, che quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, non aveva prodotto l'accordo contrattuale avente ad oggetto le prestazioni sanitarie rese e di cui invocava il compenso, cosicché l'azione intentata era da considerarsi, per ciò solo, inammissibile e infondata (v. il verbale di udienza e, in particolare, il punto n. 6 dei rilievi del difensore della ). Controparte_4
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettate, con ordinanza resa all'udienza del 1°.3.2018, le istanze istruttorie proposte da parte opposta (l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativo alla copia degli accordi ex art. 8 quinquies del D.Lgs
n. 502/1992, asseritamente stipulati con la struttura sanitaria nonché degli atti e delle comunicazioni inviate dalla dall'odierna appellante alla Controparte_4
l'interrogatorio formale del legale rappresentante della una c.t.u. in Controparte_4 ordine alla ricostruzione, previo accesso negli uffici pubblici regionali, degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti), le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del
15.11.2018 e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 537/2019 del Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 537/2019 del 20.2.2019, depositata in cancelleria il 26.3.2019, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla e, tuttavia, ha accolto, quanto al merito, l'opposizione, revocando il Controparte_4 decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite.
In particolare, ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava un diritto soggettivo, ossia un credito, e non l'esercizio del potere amministrativo.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, l'inefficacia della sentenza n.
1564/2006 del T.A.R. della nei confronti della società opposta, qualificando la CP_4
4 delibera di Giunta regionale n. 460/2002, impugnata davanti al suddetto giudice amministrativo, come “atto plurimo”, il cui annullamento in sede giurisdizionale produceva effetti solo “inter partes” e non poteva essere esteso ad altri soggetti estranei al giudizio, tra cui la società “ ”, cosicché Controparte_1 veniva meno il fondamento della pretesa della società opposta. Ogni altra questione è rimasta assorbita nella decisione.
La novità delle questioni trattate ha indotto il Tribunale a compensare le spese di giudizio.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
26.7.2019, la ha impugnato la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro, censurandola, alla luce di articolate argomentazioni, analoghe a quelle svolte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, nella parte in cui aveva escluso l'efficacia erga omnes dell'annullamento della delibera di Giunta regionale n.
460/2002 di abbattimento delle tariffe della prestazioni sanitarie, trattandosi, contrariamente all'assunto del Tribunale, di atto generale ed inscindibile e non già plurimo, il cui annullamento, al pari di quello concernente la delibera n. 512/2001 che ne costituiva il presupposto, avvenuto con la sentenza del T.A.R. della n. CP_4
1564/2006, spiegava effetti anche nei confronti delle strutture sanitarie non ricorrenti, tanto che la aveva concluso con alcune di queste accordi transattivi. Controparte_4
Ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale amministrativo regionale aveva annullato le suddette delibere anche, all'esito di altro giudizio promosso proprio dalla società appellante, con sentenza n. 657/2006, cosicché non sussisteva alcuna problematica relativa alla estensione ad del giudicato amministrativo. CP_1
Ha concluso, quindi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, nei termini precisati in epigrafe.
Con comparsa di risposta (con indicazione, nell'intestazione, di “appello incidentale”), presentata il 17.1.2020, si è costituita nel giudizio di appello la Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., dato che la sentenza. 1564/2006 del Tribunale amministrativo regionale della
Calabria che aveva annullato la delibera di Giunta regionale n. 460/2002 risultava
5 riformata dal Consiglio di Stato, cosicché il giudicato amministrativo esplicava effetti sfavorevoli nei confronti dell'appellante.
Nel merito, la a) ha eccepito la carenza di un contratto per l'anno 2001 ex artt. CP_4
8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992, evidenziando come la società appellante avesse agito per ottenere le differenze contrattuali sulla base di mere fatture, senza, tuttavia, produrre l'accordo, e rilevando che, in ogni caso, le prestazioni rese extra-budget restavano al di fuori della copertura negoziale ed erano soggette ad abbattimento delle tariffe, da definirsi con atto della Giunta regionale, cosicché, in definitiva, l'appellante avrebbe dovuto proporre un'azione di ingiustificato arricchimento e non un'azione contrattuale;
c) ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall'appellante, trattandosi di erogazioni di servizi sanitari continuativi e periodici (essendo annuali il riparto del fondo sanitario e dei budgets, la contrattazione ed i pagamenti); d) ha negato l'esistenza del credito per le prestazioni oltre il c.d. tetto o budget, visto il potere regionale di fissare i criteri di remunerazione dell'extrabudget, nonché il credito per interessi moratori, poiché il decreto legislativo n. 231/2002 non si applicava alle prestazioni del 2001 né ai rapporti concessori tra strutture sanitarie e Servizio sanitario nazionale;
e) ha eccepito, infine, il difetto di legittimazione passiva della spettando alle Aziende sanitarie CP_4
– che stipulavano i contratti, gestivano la spesa e provvedevano ai pagamenti – la remunerazione delle prestazioni. Ha chiesto, quindi, una pronuncia di inammissibilità e, comunque, di rigetto dell'impugnazione.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, alla prima udienza del 28.1.2010, il difensore della nel replicare alla Controparte_4 eccezione della società appellante di inammissibilità dell'impugnazione incidentale, ha precisato che l'indicazione di “appello incidentale”, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, era frutto di un mero refuso.
Con note di trattazione scritta del 29.5.2024, sostitutive dell'udienza dell'11.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la oltre a dichiarare la propria rinuncia Controparte_4 all'appello incidentale sulla questione di giurisdizione, ha prodotto sentenza del
Consiglio di Stato n. 5375 del 2008, di annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 657/2006 che, analogamente alla sentenza n. 1564/2006, aveva annullato le delibere n. 512/2001 e 460/2002 sull'abbattimento delle tariffa forense delle prestazioni.
6 Successivamente, è intervenuta la soppressione della terza sezione civile della Corte di
Appello, cosicché la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile.
All'esito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Il 23.6.2025, la ha depositato la propria comparsa conclusionale, Controparte_4 ribadendo le precedenti conclusioni e difese e, in particolare, l'argomento, secondo cui era dirimente il giudicato amministrativo nei confronti di derivante CP_1 dall'annullamento da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5375/2008, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 657/2006, emessa nel procedimento n. 1696/2002, in cui la società era stata parte in causa, che aveva CP_1 annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 460/2002.
Il 27.6.2025, ha depositato la propria comparsa conclusionale la società appellante, reiterando, in sintesi, gli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione e le difese del primo grado di giudizio.
In particolare, ha replicato alla eccezione della di difetto di accordo Controparte_4 contrattuale, rilevando che, nel periodo precedente la legge regionale n. 24/2008, non sussisteva una disciplina degli accordi contrattuali tra strutture sanitarie e Aziende, ma il rapporto si fondava sulla natura di soggetto accreditato, che derivava da una “traslazione” dello status di convenzionato della struttura, in vigenza della precedente legge n.
833/1978, a quello di provvisoriamente accreditato, in virtù delle modifiche al sistema apportate con il decreto legislativo n. 502/1992, cosicché, in definitiva, la mancanza di un contratto non era ostativa al riconoscimento del compenso per le prestazioni sanitarie rese, in relazione alle quali il limite di spesa era venuto meno con l'annullamento delle delibere n. 512/2001 e 460/2002.
Con memoria di replica presentata il 17.7.2025, la società ha sostenuto che la CP_1
nell'invocare il giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, di Controparte_4 riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 657/2006, non ne aveva riportato il contenuto.
Motivi della decisione
7 1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione proposti dalla società e, in generale, delle difese delle CP_1 parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dei motivi dell'appello proposto dalla “ , volto ad ottenere il riconoscimento nei CP_1 confronti della del diritto a percepire la somma di danaro Controparte_4 corrispondente alla differenza tra il valore delle prestazioni sanitarie rese nel 2001 in favore del Servizio sanitario regionale e quanto effettivamente ricevuto in pagamento, nonché gli interessi sulla somma dovuta, e le questioni connesse, relative a: I) efficacia erga omnes (come sostenuto dall'appellante) o inter partes (come affermato dal
Tribunale) del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere della CP_4
che avevano ridotto le tariffe delle prestazioni sanitarie, rese extrabudget, per
[...]
l'anno 2001; II) preclusione o meno al riconoscimento del credito della società a causa di: a) difetto di legittimazione passiva della b) mancanza di un Controparte_4 contratto tra la struttura sanitaria e l' ; c) prescrizione del Controparte_5 credito (eccezioni sollevate dalla nel giudizio di primo grado, rimaste Controparte_4 assorbite nella decisione del Tribunale e riproposte nel giudizio di appello dall'ente appellato); III) diritto della società appellante a percepire gli interessi di mora (altra questione rimasta assorbita nella decisione del Tribunale).
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la questione della giurisdizione, atteso che la pronuncia di primo grado, sul punto, non è stata oggetto di appello incidentale (la mera indicazione di “appello incidentale” nell'intestazione della comparsa di costituzione e risposta della non vale, di per sé, ad attribuire tale valenza giuridica Controparte_4 all'atto, in assenza di apposita censura alla sentenza). D'altra parte, la , Controparte_4 come già detto, con le nota di deposito del 29.5.2024, ha, per quanto in maniera superfluo, rinunciato all'appello incidentale avverso la pronuncia di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata nel giudizio di primo grado.
Non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'ente appellato, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 8 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'insussistenza del diritto ai compensi per mancanza di un contratto. Il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
Sono pregiudiziali, in ordine all'esame della pretesa della società appellante del riconoscimento del diritto a maggiori compensi rispetto a quelli pagati con la riduzione derivante dall'applicazione del c.d. abbattimento tariffario;
a) il rilievo della mancanza
(circostanza pacifica), di un contratto (tanto meno, in forma scritta), tra la società medesima e sia l' sia la;
b) il difetto di Controparte_5 Controparte_4 legittimazione passiva della in ordine alle domande di pagamento di Controparte_4 compenso per prestazioni sanitarie rese in favore di Aziende Sanitarie Provinciali, essendo riservati alla i diversi poteri di programmazione, coordinamento e CP_4 vigilanza, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria (v., ad esempio, Cass. civ., sezione I, n. 22509/2023; n. 18604/2020; sezione III, n. 7745/2020; sezione I, n.
2237/2016; da ultimo, sezione II, n. 6788/2024).
Tanto sotto il primo quanto sotto il secondo profilo, non vale rilevare, in senso contrario, che la nel 2001, operava in regime di accreditamento temporaneo e che la CP_1 disciplina dei contratti di cui si tratta (tra strutture sanitarie e Aziende Sanitarie) è intervenuta soltanto con la legge regionale n. 29 del 7.8.2002 e, in via definitiva, con altra legge regionale nel 2008, giacché, per come è stato, più volte, affermato dalla giurisprudenza, l'accreditamento è condizione necessaria, ma non sufficiente, per attribuire alle strutture sanitarie in regime di convenzione e di accreditamento transitorio
(o provvisorio) il diritto a percepire i compensi per la prestazioni fornite alle Aziende
Sanitarie, risultando indispensabile, anche nella fase transitoria di passaggio dal regime di convenzionamento esterno al regime dell'accreditamento, previsto dall'art. 8 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, non solo il riconoscimento dell'accreditamento della struttura sanitaria, ma, anche, l'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale, in assenza del quale non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere per l'erogazione di prestazioni sanitarie, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione
9 dell'attività, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass, sez. III, n. 1740/2011; n.
12392/2014; n. 17588/2018, n. 25918/2024 e, da ultimo, n. 5213/2025).
Infatti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, all'art. 8 bis, comma 4°, subordina l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso di: 1) autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;
2) accreditamento istituzionale (ossia di verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale) e 3) stipulazione di accordi contrattuali;
riconducendo, all'art. 8 quater, comma 2°, gli effetti obbligatori inter partes, esclusivamente, alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la Azienda sanitaria di riferimento.
E' stato precisato che: a) la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche nel regime c.d. di accreditamento “transitorio” (art. 8 quater, comma 6°; “temporaneo”) ed a quello “provvisorio” (cfr. art. 8 quater, comma 7°), nell'ambito del quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato, anch'esso, secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessoria al provvedimento di concessione di servizio pubblico;
b) il regime transitorio in cui operano le strutture private originariamente convenzionate, ai sensi della legge n.
833/1978, trova la disciplina nell'art. 6, comma 6°, della legge n. 724/1994 che, con l'entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale in atto ed ha attribuito alle suddette strutture sanitarie un diritto soggettivo al riconoscimento dell'accreditamento, anche in assenza del provvedimento di accreditamento istituzionale, trovando giustificazione tale riconoscimento ex lege nella esigenza di garantire, nelle more di definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all'accreditamento istituzionale ed anche in mancanza di tali provvedimenti, la continuazione della assistenza agli utenti del Servizio sanitario regionale;
mentre con l'art. 8 quater, comma 7°, del decreto legislativo n. 502/1992 è stato previsto l'istituto dell' accreditamento provvisorio soltanto per le “nuove” strutture (o per l'ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alla originaria convenzione);
c) la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (come la Idim
10 s.r.l.), secondo la disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 724/1994, da intendersi prorogata fino al rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivi, viene ad articolarsi, quindi, su due aspetti fondamentali: I) il riconoscimento, operato direttamente dalla legge, dell'accreditamento a tutti i soggetti già convenzionati ai sensi della legge n.
833/1978 (“...l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati...”); II) la subordinazione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunerazione secondo le modalità tariffarie adottate dalle Regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino allora vigenti;
d) la disciplina delle modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, è rimasta, in ogni caso, attribuita ai provvedimenti adottati dalla e recepiti nei singoli contratti stipulati con le Aziende Sanitarie, non essendo CP_4 pertanto ipotizzabile una richiesta di pagamento di compensi, in relazione al contenuto degli accordi assunti nella originaria convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, per effetto dell'inequivoca disposizione del decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 8, comma
7°, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 7) la cessazione di tutti i rapporti vigenti;
e) in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali;
f) né
l'esigenza della stipula di un apposito atto contrattuale con l'Azienda viene CP_5 meno in conseguenza della persecuzione, di fatto, del rapporto tra quest'ultima e la struttura sanitaria, giacché in materia di contratti della pubblica amministrazione e di enti pubblici istituzionali è prevista la forma scritta a pena di nullità, non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti (cfr. la giurisprudenza richiamata e, per tutte, Cass. sez. III, n. 17588/2018 e n. 25918/2024).
2.2. L'irrilevanza del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere di abbattimento delle tariffe
Le valutazioni e le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione.
Peraltro, esigenze di completezza inducono ad esaminare la questione ritenuta decisiva dal Tribunale, concernente gli effetti del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'annullamento delle delibere di Giunta regionale concernenti il c.d. abbattimento delle tariffe delle prestazioni sanitarie rese oltre i limiti del c.d. budget.
11 Come già visto, la società appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia escluso l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1564/2006 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con cui è stato pronunciato l'annullamento delle delibere n.
512/2001 e n. 460/2002 della Giunta regionale di abbattimento delle tariffe, trattandosi di provvedimenti di carattere generale ed indivisibile e non, come ritenuto dal Tribunale, atti plurimi.
Osserva la Corte che, ai fini che interessano la presente controversia (riconoscimento del diritto della società appellante a maggiori compensi), è irrilevante il giudicato amministrativo di annullamento delle delibere n. 512/2001 e n. 460/2002 della Giunta regionale di abbattimento delle tariffe.
In effetti, sebbene l'annullamento dei tetti di spesa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e per come sostenuto dall'appellante, abbia effetti erga omnes - giacché la natura del vizio riscontrato dai giudici amministrativi, riconducibile al mancato rispetto della procedura preliminare alle delibere annullate, è inscindibile e comporta l'indivisibilità degli effetti del giudicato (non essendo concepibile, dal punto di vista logico -giuridico che gli atti annullati possano continuare ad avere efficacia per quei destinatari che non li hanno impugnati) - l'inscindibilità della pronuncia riguarda solo l'effetto di annullamento (o caducatorio) e non anche gli effetti ordinatori/conformativi che operano sempre e solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 2019).
Ne deriva che, a seguito dell'annullamento, non risultano determinati due aspetti essenziali per il riconoscimento del diritto ai compensi, ossia il volume delle prestazioni erogabili ed il correlato limite massimo di spesa che, tenuto conto del budget stabilito a livello regionale, l' può sostenere per l'acquisto delle Controparte_5 prestazioni sanitarie. D'altra parte, non appare concepibile un rapporto negoziale tra struttura sanitaria e privo di limiti di spesa, giacché Controparte_5 sarebbe in contrasto con la fondamentale esigenza di programmazione e di contenimento della spesa sanitaria che connota la disciplina della materia (cfr. Cass. 26334/2021).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
12 La pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifica censura, tanto meno, con appello incidentale e, pertanto, rimane confermata all'esito del rigetto dell'impugnazione.
Le spese di lite del giudizio di appello (per le quali non è necessario una espressa domanda della parte vittoriosa: cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 16596/2025; n.
30729/2022) seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022
(perle cause di valore compreso da euro 260.001,00 a € 520.000,00), applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle di trattazione/istruttoria e di decisione, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 13.530,00
(euro 4.389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.556,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Tenuto conto del rigetto dell'impugnazione proposta dalla sussistono, inoltre, CP_1 le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Catanzaro n. 537/2019 del 20.2.2019, depositata in cancelleria il
26.3.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, salva la diversa motivazione;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
13 complessivi euro 13.530,00, oltre i.v.a., c.p.a., se dovuti, e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dichiara che è tenuta, ai sensi dell'art. 13, Controparte_1 comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
14
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1632/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1632/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso per prestazioni sanitarie, vertente tra:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore , con sede in Rossano (CS), via Nazionale 45 (partita I.V.A. Controparte_2
), rappresentato e difeso dalla società (P.I. P.IVA_1 Controparte_3
) e per la stessa dall'avv. Antonio Borraccino, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente con l'avv. Federico Lerro, elettivamente domiciliata a Roma, largo
Arrigo VII, n. 4., come da procura apposta in calce all'atto di appello e con domicilio digitale: ;. Email_1
Appellante
e
1 (p.i. ), in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura generale del 2.4.2015 per atto del notaio
[...]
rep. n. 153.618, racc. n. 31.846, dall'avv. Enrico Francesco Ventrice, con Per_1 domicilio eletto in Catanzaro, viale Europa – località Germaneto “Cittadella regionale”, presso l'Avvocatura della Regione Calabria;
con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita: - in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 537/2019, resa inter partes il 26.3.2019, notificata il 28.6.2019, rigettare
l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, confermare il decreto Controparte_4 ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare la al pagamento della somma di Euro Controparte_4
271.347,04, oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002 e ss. mod., o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, in favore dell'appellante; in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
per il procuratore dell'appellata : “A) Dichiarare l'appello Controparte_4 inammissibile e comunque respingerlo nel merito;
B) In ogni caso respingere qualunque istanza nei confronti della . CP_4
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato alla società “ Controparte_1
(di seguito, anche, “ ) il 9.5.2017, la ha
[...] CP_1 Controparte_4 convenuto davanti al Tribunale di Catanzaro la suddetta società, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2017, con cui il Tribunale, in
2 accoglimento della domanda monitoria proposta dalla convenuta opposta, aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € 271.347,04, a titolo di compensi, Controparte_4 oltre interessi moratori, per le prestazioni sanitarie svolte, nel corso del 2001, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, in relazione ai quali l'ente aveva applicato le riduzioni tariffarie disposte con la deliberazione di Giunta Regionale n.
460/2002, successivamente annullata con sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 1564/2006, il quale aveva accolto il ricorso promosso da altre strutture sanitarie.
La , in particolare, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha eccepito: Controparte_4
I) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del codice del processo amministrativo;
II) la natura di “atto plurimo” della delibera n. 460/2002, con conseguente efficacia della pronuncia di annullamento nei confronti delle sole parti ricorrenti, in virtù dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato;
III) l'intervenuta prescrizione del credito, soggetto al termine quinquennale ex art. 2948, comma1°, n. 4 c.c.; IV) la mancanza di prova scritta e di liquidità del credito vantato dalla società opposta e la conseguente insussistenza del diritto agli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002; V) il difetto di legittimazione passiva della quale ente con meri compiti di Controparte_4 programmazione, indirizzo e controllo.
Si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale, tramite apposita comparsa dell'8.9.2017, la società , la quale - dopo avere premesso Controparte_1 che la , concludendo una serie di transazioni con altre strutture sanitarie Controparte_4 che vantavano pretese simili, aveva implicitamente riconosciuto sia la propria legittimazione passiva che il fondamento di tali pretese, fondate su presupposti del tutto analoghi a quelli fatti valere dalla società opposta - ha sostenuto, in sintesi: a)
l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia concernente il pagamento di compenso per prestazioni professionali;
b) l'infondatezza della eccezione sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, stante l'applicabilità generalizzata dell'effetto di annullamento della delibera di Giunta regionale n. 460/2002 da parte del Tribunale amministrativo regionale della Calabria;
c) l'infondatezza della eccezione di carenza di prova e di liquidità del credito, fondato sulle prestazioni sanitarie rese e sulle relative fatture, non essendo necessario un contratto scritto, in assenza di accordi contrattuali, peraltro, disciplinati dalla soltanto nel 2008; d) Controparte_4
3 l'infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di credito, in quanto il termine di prescrizione era decennale e decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale n. 1564/2006; e) la sussistenza dei presupposti degli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza, tenutasi il 2.10.2017, la nel replicare alle Controparte_4 argomentazioni difensive della società opposta, ha rilevato, tra l'altro, che quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, non aveva prodotto l'accordo contrattuale avente ad oggetto le prestazioni sanitarie rese e di cui invocava il compenso, cosicché l'azione intentata era da considerarsi, per ciò solo, inammissibile e infondata (v. il verbale di udienza e, in particolare, il punto n. 6 dei rilievi del difensore della ). Controparte_4
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettate, con ordinanza resa all'udienza del 1°.3.2018, le istanze istruttorie proposte da parte opposta (l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativo alla copia degli accordi ex art. 8 quinquies del D.Lgs
n. 502/1992, asseritamente stipulati con la struttura sanitaria nonché degli atti e delle comunicazioni inviate dalla dall'odierna appellante alla Controparte_4
l'interrogatorio formale del legale rappresentante della una c.t.u. in Controparte_4 ordine alla ricostruzione, previo accesso negli uffici pubblici regionali, degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti), le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del
15.11.2018 e la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 537/2019 del Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 537/2019 del 20.2.2019, depositata in cancelleria il 26.3.2019, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla e, tuttavia, ha accolto, quanto al merito, l'opposizione, revocando il Controparte_4 decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite.
In particolare, ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava un diritto soggettivo, ossia un credito, e non l'esercizio del potere amministrativo.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, l'inefficacia della sentenza n.
1564/2006 del T.A.R. della nei confronti della società opposta, qualificando la CP_4
4 delibera di Giunta regionale n. 460/2002, impugnata davanti al suddetto giudice amministrativo, come “atto plurimo”, il cui annullamento in sede giurisdizionale produceva effetti solo “inter partes” e non poteva essere esteso ad altri soggetti estranei al giudizio, tra cui la società “ ”, cosicché Controparte_1 veniva meno il fondamento della pretesa della società opposta. Ogni altra questione è rimasta assorbita nella decisione.
La novità delle questioni trattate ha indotto il Tribunale a compensare le spese di giudizio.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
26.7.2019, la ha impugnato la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro, censurandola, alla luce di articolate argomentazioni, analoghe a quelle svolte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, nella parte in cui aveva escluso l'efficacia erga omnes dell'annullamento della delibera di Giunta regionale n.
460/2002 di abbattimento delle tariffe della prestazioni sanitarie, trattandosi, contrariamente all'assunto del Tribunale, di atto generale ed inscindibile e non già plurimo, il cui annullamento, al pari di quello concernente la delibera n. 512/2001 che ne costituiva il presupposto, avvenuto con la sentenza del T.A.R. della n. CP_4
1564/2006, spiegava effetti anche nei confronti delle strutture sanitarie non ricorrenti, tanto che la aveva concluso con alcune di queste accordi transattivi. Controparte_4
Ha evidenziato, inoltre, che il Tribunale amministrativo regionale aveva annullato le suddette delibere anche, all'esito di altro giudizio promosso proprio dalla società appellante, con sentenza n. 657/2006, cosicché non sussisteva alcuna problematica relativa alla estensione ad del giudicato amministrativo. CP_1
Ha concluso, quindi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, nei termini precisati in epigrafe.
Con comparsa di risposta (con indicazione, nell'intestazione, di “appello incidentale”), presentata il 17.1.2020, si è costituita nel giudizio di appello la Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., dato che la sentenza. 1564/2006 del Tribunale amministrativo regionale della
Calabria che aveva annullato la delibera di Giunta regionale n. 460/2002 risultava
5 riformata dal Consiglio di Stato, cosicché il giudicato amministrativo esplicava effetti sfavorevoli nei confronti dell'appellante.
Nel merito, la a) ha eccepito la carenza di un contratto per l'anno 2001 ex artt. CP_4
8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992, evidenziando come la società appellante avesse agito per ottenere le differenze contrattuali sulla base di mere fatture, senza, tuttavia, produrre l'accordo, e rilevando che, in ogni caso, le prestazioni rese extra-budget restavano al di fuori della copertura negoziale ed erano soggette ad abbattimento delle tariffe, da definirsi con atto della Giunta regionale, cosicché, in definitiva, l'appellante avrebbe dovuto proporre un'azione di ingiustificato arricchimento e non un'azione contrattuale;
c) ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall'appellante, trattandosi di erogazioni di servizi sanitari continuativi e periodici (essendo annuali il riparto del fondo sanitario e dei budgets, la contrattazione ed i pagamenti); d) ha negato l'esistenza del credito per le prestazioni oltre il c.d. tetto o budget, visto il potere regionale di fissare i criteri di remunerazione dell'extrabudget, nonché il credito per interessi moratori, poiché il decreto legislativo n. 231/2002 non si applicava alle prestazioni del 2001 né ai rapporti concessori tra strutture sanitarie e Servizio sanitario nazionale;
e) ha eccepito, infine, il difetto di legittimazione passiva della spettando alle Aziende sanitarie CP_4
– che stipulavano i contratti, gestivano la spesa e provvedevano ai pagamenti – la remunerazione delle prestazioni. Ha chiesto, quindi, una pronuncia di inammissibilità e, comunque, di rigetto dell'impugnazione.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, alla prima udienza del 28.1.2010, il difensore della nel replicare alla Controparte_4 eccezione della società appellante di inammissibilità dell'impugnazione incidentale, ha precisato che l'indicazione di “appello incidentale”, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, era frutto di un mero refuso.
Con note di trattazione scritta del 29.5.2024, sostitutive dell'udienza dell'11.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la oltre a dichiarare la propria rinuncia Controparte_4 all'appello incidentale sulla questione di giurisdizione, ha prodotto sentenza del
Consiglio di Stato n. 5375 del 2008, di annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 657/2006 che, analogamente alla sentenza n. 1564/2006, aveva annullato le delibere n. 512/2001 e 460/2002 sull'abbattimento delle tariffa forense delle prestazioni.
6 Successivamente, è intervenuta la soppressione della terza sezione civile della Corte di
Appello, cosicché la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile.
All'esito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Il 23.6.2025, la ha depositato la propria comparsa conclusionale, Controparte_4 ribadendo le precedenti conclusioni e difese e, in particolare, l'argomento, secondo cui era dirimente il giudicato amministrativo nei confronti di derivante CP_1 dall'annullamento da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5375/2008, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 657/2006, emessa nel procedimento n. 1696/2002, in cui la società era stata parte in causa, che aveva CP_1 annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 460/2002.
Il 27.6.2025, ha depositato la propria comparsa conclusionale la società appellante, reiterando, in sintesi, gli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione e le difese del primo grado di giudizio.
In particolare, ha replicato alla eccezione della di difetto di accordo Controparte_4 contrattuale, rilevando che, nel periodo precedente la legge regionale n. 24/2008, non sussisteva una disciplina degli accordi contrattuali tra strutture sanitarie e Aziende, ma il rapporto si fondava sulla natura di soggetto accreditato, che derivava da una “traslazione” dello status di convenzionato della struttura, in vigenza della precedente legge n.
833/1978, a quello di provvisoriamente accreditato, in virtù delle modifiche al sistema apportate con il decreto legislativo n. 502/1992, cosicché, in definitiva, la mancanza di un contratto non era ostativa al riconoscimento del compenso per le prestazioni sanitarie rese, in relazione alle quali il limite di spesa era venuto meno con l'annullamento delle delibere n. 512/2001 e 460/2002.
Con memoria di replica presentata il 17.7.2025, la società ha sostenuto che la CP_1
nell'invocare il giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, di Controparte_4 riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 657/2006, non ne aveva riportato il contenuto.
Motivi della decisione
7 1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione proposti dalla società e, in generale, delle difese delle CP_1 parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dei motivi dell'appello proposto dalla “ , volto ad ottenere il riconoscimento nei CP_1 confronti della del diritto a percepire la somma di danaro Controparte_4 corrispondente alla differenza tra il valore delle prestazioni sanitarie rese nel 2001 in favore del Servizio sanitario regionale e quanto effettivamente ricevuto in pagamento, nonché gli interessi sulla somma dovuta, e le questioni connesse, relative a: I) efficacia erga omnes (come sostenuto dall'appellante) o inter partes (come affermato dal
Tribunale) del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere della CP_4
che avevano ridotto le tariffe delle prestazioni sanitarie, rese extrabudget, per
[...]
l'anno 2001; II) preclusione o meno al riconoscimento del credito della società a causa di: a) difetto di legittimazione passiva della b) mancanza di un Controparte_4 contratto tra la struttura sanitaria e l' ; c) prescrizione del Controparte_5 credito (eccezioni sollevate dalla nel giudizio di primo grado, rimaste Controparte_4 assorbite nella decisione del Tribunale e riproposte nel giudizio di appello dall'ente appellato); III) diritto della società appellante a percepire gli interessi di mora (altra questione rimasta assorbita nella decisione del Tribunale).
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la questione della giurisdizione, atteso che la pronuncia di primo grado, sul punto, non è stata oggetto di appello incidentale (la mera indicazione di “appello incidentale” nell'intestazione della comparsa di costituzione e risposta della non vale, di per sé, ad attribuire tale valenza giuridica Controparte_4 all'atto, in assenza di apposita censura alla sentenza). D'altra parte, la , Controparte_4 come già detto, con le nota di deposito del 29.5.2024, ha, per quanto in maniera superfluo, rinunciato all'appello incidentale avverso la pronuncia di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata nel giudizio di primo grado.
Non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'ente appellato, da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 8 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez.
I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'insussistenza del diritto ai compensi per mancanza di un contratto. Il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
Sono pregiudiziali, in ordine all'esame della pretesa della società appellante del riconoscimento del diritto a maggiori compensi rispetto a quelli pagati con la riduzione derivante dall'applicazione del c.d. abbattimento tariffario;
a) il rilievo della mancanza
(circostanza pacifica), di un contratto (tanto meno, in forma scritta), tra la società medesima e sia l' sia la;
b) il difetto di Controparte_5 Controparte_4 legittimazione passiva della in ordine alle domande di pagamento di Controparte_4 compenso per prestazioni sanitarie rese in favore di Aziende Sanitarie Provinciali, essendo riservati alla i diversi poteri di programmazione, coordinamento e CP_4 vigilanza, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria (v., ad esempio, Cass. civ., sezione I, n. 22509/2023; n. 18604/2020; sezione III, n. 7745/2020; sezione I, n.
2237/2016; da ultimo, sezione II, n. 6788/2024).
Tanto sotto il primo quanto sotto il secondo profilo, non vale rilevare, in senso contrario, che la nel 2001, operava in regime di accreditamento temporaneo e che la CP_1 disciplina dei contratti di cui si tratta (tra strutture sanitarie e Aziende Sanitarie) è intervenuta soltanto con la legge regionale n. 29 del 7.8.2002 e, in via definitiva, con altra legge regionale nel 2008, giacché, per come è stato, più volte, affermato dalla giurisprudenza, l'accreditamento è condizione necessaria, ma non sufficiente, per attribuire alle strutture sanitarie in regime di convenzione e di accreditamento transitorio
(o provvisorio) il diritto a percepire i compensi per la prestazioni fornite alle Aziende
Sanitarie, risultando indispensabile, anche nella fase transitoria di passaggio dal regime di convenzionamento esterno al regime dell'accreditamento, previsto dall'art. 8 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, non solo il riconoscimento dell'accreditamento della struttura sanitaria, ma, anche, l'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale, in assenza del quale non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere per l'erogazione di prestazioni sanitarie, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione
9 dell'attività, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass, sez. III, n. 1740/2011; n.
12392/2014; n. 17588/2018, n. 25918/2024 e, da ultimo, n. 5213/2025).
Infatti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, all'art. 8 bis, comma 4°, subordina l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso di: 1) autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;
2) accreditamento istituzionale (ossia di verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale) e 3) stipulazione di accordi contrattuali;
riconducendo, all'art. 8 quater, comma 2°, gli effetti obbligatori inter partes, esclusivamente, alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la Azienda sanitaria di riferimento.
E' stato precisato che: a) la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche nel regime c.d. di accreditamento “transitorio” (art. 8 quater, comma 6°; “temporaneo”) ed a quello “provvisorio” (cfr. art. 8 quater, comma 7°), nell'ambito del quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato, anch'esso, secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessoria al provvedimento di concessione di servizio pubblico;
b) il regime transitorio in cui operano le strutture private originariamente convenzionate, ai sensi della legge n.
833/1978, trova la disciplina nell'art. 6, comma 6°, della legge n. 724/1994 che, con l'entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale in atto ed ha attribuito alle suddette strutture sanitarie un diritto soggettivo al riconoscimento dell'accreditamento, anche in assenza del provvedimento di accreditamento istituzionale, trovando giustificazione tale riconoscimento ex lege nella esigenza di garantire, nelle more di definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all'accreditamento istituzionale ed anche in mancanza di tali provvedimenti, la continuazione della assistenza agli utenti del Servizio sanitario regionale;
mentre con l'art. 8 quater, comma 7°, del decreto legislativo n. 502/1992 è stato previsto l'istituto dell' accreditamento provvisorio soltanto per le “nuove” strutture (o per l'ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alla originaria convenzione);
c) la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (come la Idim
10 s.r.l.), secondo la disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 724/1994, da intendersi prorogata fino al rilascio dei provvedimenti di accreditamento definitivi, viene ad articolarsi, quindi, su due aspetti fondamentali: I) il riconoscimento, operato direttamente dalla legge, dell'accreditamento a tutti i soggetti già convenzionati ai sensi della legge n.
833/1978 (“...l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati...”); II) la subordinazione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunerazione secondo le modalità tariffarie adottate dalle Regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino allora vigenti;
d) la disciplina delle modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, è rimasta, in ogni caso, attribuita ai provvedimenti adottati dalla e recepiti nei singoli contratti stipulati con le Aziende Sanitarie, non essendo CP_4 pertanto ipotizzabile una richiesta di pagamento di compensi, in relazione al contenuto degli accordi assunti nella originaria convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, per effetto dell'inequivoca disposizione del decreto legislativo n. 502 del 1992, art. 8, comma
7°, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 7) la cessazione di tutti i rapporti vigenti;
e) in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali;
f) né
l'esigenza della stipula di un apposito atto contrattuale con l'Azienda viene CP_5 meno in conseguenza della persecuzione, di fatto, del rapporto tra quest'ultima e la struttura sanitaria, giacché in materia di contratti della pubblica amministrazione e di enti pubblici istituzionali è prevista la forma scritta a pena di nullità, non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti (cfr. la giurisprudenza richiamata e, per tutte, Cass. sez. III, n. 17588/2018 e n. 25918/2024).
2.2. L'irrilevanza del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere di abbattimento delle tariffe
Le valutazioni e le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione.
Peraltro, esigenze di completezza inducono ad esaminare la questione ritenuta decisiva dal Tribunale, concernente gli effetti del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'annullamento delle delibere di Giunta regionale concernenti il c.d. abbattimento delle tariffe delle prestazioni sanitarie rese oltre i limiti del c.d. budget.
11 Come già visto, la società appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia escluso l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1564/2006 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con cui è stato pronunciato l'annullamento delle delibere n.
512/2001 e n. 460/2002 della Giunta regionale di abbattimento delle tariffe, trattandosi di provvedimenti di carattere generale ed indivisibile e non, come ritenuto dal Tribunale, atti plurimi.
Osserva la Corte che, ai fini che interessano la presente controversia (riconoscimento del diritto della società appellante a maggiori compensi), è irrilevante il giudicato amministrativo di annullamento delle delibere n. 512/2001 e n. 460/2002 della Giunta regionale di abbattimento delle tariffe.
In effetti, sebbene l'annullamento dei tetti di spesa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e per come sostenuto dall'appellante, abbia effetti erga omnes - giacché la natura del vizio riscontrato dai giudici amministrativi, riconducibile al mancato rispetto della procedura preliminare alle delibere annullate, è inscindibile e comporta l'indivisibilità degli effetti del giudicato (non essendo concepibile, dal punto di vista logico -giuridico che gli atti annullati possano continuare ad avere efficacia per quei destinatari che non li hanno impugnati) - l'inscindibilità della pronuncia riguarda solo l'effetto di annullamento (o caducatorio) e non anche gli effetti ordinatori/conformativi che operano sempre e solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 2019).
Ne deriva che, a seguito dell'annullamento, non risultano determinati due aspetti essenziali per il riconoscimento del diritto ai compensi, ossia il volume delle prestazioni erogabili ed il correlato limite massimo di spesa che, tenuto conto del budget stabilito a livello regionale, l' può sostenere per l'acquisto delle Controparte_5 prestazioni sanitarie. D'altra parte, non appare concepibile un rapporto negoziale tra struttura sanitaria e privo di limiti di spesa, giacché Controparte_5 sarebbe in contrasto con la fondamentale esigenza di programmazione e di contenimento della spesa sanitaria che connota la disciplina della materia (cfr. Cass. 26334/2021).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
12 La pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifica censura, tanto meno, con appello incidentale e, pertanto, rimane confermata all'esito del rigetto dell'impugnazione.
Le spese di lite del giudizio di appello (per le quali non è necessario una espressa domanda della parte vittoriosa: cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 16596/2025; n.
30729/2022) seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022
(perle cause di valore compreso da euro 260.001,00 a € 520.000,00), applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle di trattazione/istruttoria e di decisione, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 13.530,00
(euro 4.389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.556,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Tenuto conto del rigetto dell'impugnazione proposta dalla sussistono, inoltre, CP_1 le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Catanzaro n. 537/2019 del 20.2.2019, depositata in cancelleria il
26.3.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, salva la diversa motivazione;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
13 complessivi euro 13.530,00, oltre i.v.a., c.p.a., se dovuti, e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dichiara che è tenuta, ai sensi dell'art. 13, Controparte_1 comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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