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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/11/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO Parte_1 iliata presso lo studio del difensore in Perugia, Via C. Caporali n.17, RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GEMMA Controparte_1
LA AC, elettivamente domiciliata presso il suo difensore in Perugia, Via Baglioni n. 10, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti : come da note depositate per verbale di udienza del 7.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], hanno contratto Controparte_1
3 a Messina (atto di matrimonio trascritto al nr. 411, parte II, serie C7, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1993). Dal matrimonio sono nati i figli (il 19.12.1994) e (il 16.7.1996), ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. La coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 1701/2023 del 26.10.2023, prevedendo a carico del sig. contributo di Pt_1 mantenimento in favore della coniuge pari a € 300,00, rivalutabile gli indici Istat. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ha dichiarato di essere pensionato e percepire un importo netto mensile di circa € 1.066,39; di aver subito, in ragione del pensionamento, una diminuzione patrimoniale di circa il 30%, rispetto ai redditi percepiti in sede di giudizio di separazione;
di essere provvisoriamente ospite di nipoti, non avendo la possibilità economica di prendere in locazione un'abitazione. Ha aggiunto che la moglie è proprietaria dell'abitazione sita in Magione, e che la mancata occupazione della stessa durante la vita matrimoniale non è attribuibile al marito, essendo frutto di una sua arbitraria scelta;
che nonostante le patologie di cui è affetta, potrebbe svolgere attività lavorativa compatibile, anche mediante forme di collocamento mirato. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione economica in favore della coniuge e che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile, o in subordine, quantificarlo nella misura di € 150,00.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra , che non ha Controparte_1 contestato i presupposti per la pronuncia di scioglimento d quanto alle condizioni accessorie, si è opposta alle richieste del ricorrente chiedendo la previsione in suo favore di un assegno divorzile pari a € 700,00 mensili. Ha rappresentato di non essere autosufficiente economicamente, di aver dovuto rinunciare, durante il matrimonio, a svolgere attività lavorativa per occuparsi in via esclusiva della crescita dei figli, per espressa volontà del ricorrente;
di essere affetta da patologie che la rendono invalida oltre il 65%, e a suo dire, sarebbero ricollegabili allo stato di stress e vessazione subiti durante il matrimonio;
di vivere con la madre, che ha 84 anni e non essendo cittadina italiana non ha diritto a percepire la pensione;
di percepire assegno di inclusione di circa € 560,00, con scadenza a giugno 2025.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale delle parti -il ricorrente ha dichiarato tra l'altro di essere andato in pensione nel mese di maggio 2024, seppur avesse smesso di lavorare per problemi di salute dal 2022, di aver percepito inizialmente una pensione di invalidità contributiva per ragioni di salute soffrendo di epilessia dal 2012 ed essere seguito dal centro di salute di Perugia;
di avere un reddito medio netto pari a poco più di mille euro al mese, di essere comproprietario con i 5 fratelli di casa dei genitori a Randazzo in Sicilia che non è mai stata divisa;
che la moglie non ha lavorato durante il matrimonio per una sua scelta personale, di vivere in Sicilia a Villafranca in immobile in affitto per cui paga 225,00 euro mensili di canone di locazione;
la resistente ha dichiarato di abitare a Magione con la mamma in una casa acquistati con denaro ricevuto in eredità dal padre, adibita a casa familiare fino alla separazione;
di aver provato a cercare lavoro senza riuscirvi anche perché ha dovuto occuparsi dei figli, mentre il marito si è dedicato al lavoro;
di percepire l'assegno di inclusione di 400,00 euro ed essere invalida al 65% -.
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. del 2.4.2025 il giudice in via provvisoria ha posto a carico di , in favore di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
All'udienza del 7.11.2025, previo deposito di note conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione non essendo state articolate richieste di prove orali da alcuna delle parti.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2023 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle parti e dalla loro condotta processuale.
3. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non “finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo -perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente. Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali può affermarsi l'esistenza di un divario economico tra le parti risalente già alla convivenza matrimoniale non essendo contestabile che la resistente, a differenza del coniuge, non ha avuto e non ha attualmente alcuna attività lavorativa. Tale divario reddituale può ritenersi sussistente tuttora, seppure in forma attenuata rispetto all'epoca della separazione (pronunciata con sentenza del 26.10.2023), essendo agevole osservare un peggioramento della situazione reddituale del ricorrente rispetto al momento della separazione, allorchè percepiva redditi netti annuali pari a € 20.623,00 nel 2021, € 21.381,00 nel 2022, € 14.697,00 nel 2023, come da dichiarazioni reddituali prodotte. Il medesimo, infatti, per effetto dell'intervenuto pensionamento nel mese di marzo 2024, percepisce un reddito mensile pari a circa € 1.066,00, come da buste paga allegate, ed è gravato da un canone di locazione pari a € 225,00 mensili, come dichiarato in occasione dell'udienza di comparizione. Sostanzialmente invariata, invece, appare rimasta la situazione della resistente, che ha dichiarato di non aver mai svolto, nel corso della vita matrimoniale, per volontà del marito, attività lavorativa, salvo esigui lavori a nero;
è tuttora disoccupata, e percepisce assegno di inclusione pari a circa € 400,00; è proprietaria dell'abitazione già adibita a casa familiare, in cui vive con la madre ottantaquattrenne, di cui deve prendersi cura, non percependo la stessa alcuna indennità a titolo di pensione;
ha dichiarato infine di versare in condizioni di salute invalidanti al 65%, producendo a sostegno certificazione medica risalente al 2020-2021 (antecedenti, quindi, alla pronuncia di separazione). Tali elementi conducono a ritenere che ricorrano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di assegno divorzile quanto meno con riguardo alla sua componente
“assistenziale”. Quanto alla componente compensativa si osserva che la resistente non ha fornito né richiesto alcuna prova diretta a dimostrare che il mancato di svolgimento di attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale sia stato determinato dall'indirizzo assunto di comune accordo dai coniugi sullo svolgimento della vita familiare o che il suo contributo alla famiglia abbia determinato la rinuncia a specifiche occasioni di lavoro e formazione professionale. Pertanto, tenuto conto del divario reddituale tuttora sussistente tra i coniugi, della diminuzione reddituale subita dal marito rispetto al momento della separazione, e dell'impossibilità della resistente di procurarsi mezzi adeguati in ragione dell'età (58 anni) e delle sue precarie condizioni di salute, si ritiene congruo disporre assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, a far data dalla pronuncia ( dovendo per il passato confermarsi il provvedimento provvisorio assunto in corso di causa) oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il il 18.12.1993 a Messina tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina al nr. 411, parte II, serie C, anno 1993;
2. Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza;
3. Pone a carico di , in favore di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 2 zione annual ta dalla pronuncia ( con conferma per il passato dei provvedimenti provvisori assunti in corso di causa).
Compensa integralmente le spese di lite.
Perugia 12.11.2025 – 14.11.2025
Il Presidente est. Loredana Giglio
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO Parte_1 iliata presso lo studio del difensore in Perugia, Via C. Caporali n.17, RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GEMMA Controparte_1
LA AC, elettivamente domiciliata presso il suo difensore in Perugia, Via Baglioni n. 10, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti : come da note depositate per verbale di udienza del 7.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], hanno contratto Controparte_1
3 a Messina (atto di matrimonio trascritto al nr. 411, parte II, serie C7, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1993). Dal matrimonio sono nati i figli (il 19.12.1994) e (il 16.7.1996), ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. La coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 1701/2023 del 26.10.2023, prevedendo a carico del sig. contributo di Pt_1 mantenimento in favore della coniuge pari a € 300,00, rivalutabile gli indici Istat. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ha dichiarato di essere pensionato e percepire un importo netto mensile di circa € 1.066,39; di aver subito, in ragione del pensionamento, una diminuzione patrimoniale di circa il 30%, rispetto ai redditi percepiti in sede di giudizio di separazione;
di essere provvisoriamente ospite di nipoti, non avendo la possibilità economica di prendere in locazione un'abitazione. Ha aggiunto che la moglie è proprietaria dell'abitazione sita in Magione, e che la mancata occupazione della stessa durante la vita matrimoniale non è attribuibile al marito, essendo frutto di una sua arbitraria scelta;
che nonostante le patologie di cui è affetta, potrebbe svolgere attività lavorativa compatibile, anche mediante forme di collocamento mirato. Ha chiesto il divorzio, e quanto alle ulteriori condizioni accessorie, dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione economica in favore della coniuge e che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile, o in subordine, quantificarlo nella misura di € 150,00.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra , che non ha Controparte_1 contestato i presupposti per la pronuncia di scioglimento d quanto alle condizioni accessorie, si è opposta alle richieste del ricorrente chiedendo la previsione in suo favore di un assegno divorzile pari a € 700,00 mensili. Ha rappresentato di non essere autosufficiente economicamente, di aver dovuto rinunciare, durante il matrimonio, a svolgere attività lavorativa per occuparsi in via esclusiva della crescita dei figli, per espressa volontà del ricorrente;
di essere affetta da patologie che la rendono invalida oltre il 65%, e a suo dire, sarebbero ricollegabili allo stato di stress e vessazione subiti durante il matrimonio;
di vivere con la madre, che ha 84 anni e non essendo cittadina italiana non ha diritto a percepire la pensione;
di percepire assegno di inclusione di circa € 560,00, con scadenza a giugno 2025.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione personale delle parti -il ricorrente ha dichiarato tra l'altro di essere andato in pensione nel mese di maggio 2024, seppur avesse smesso di lavorare per problemi di salute dal 2022, di aver percepito inizialmente una pensione di invalidità contributiva per ragioni di salute soffrendo di epilessia dal 2012 ed essere seguito dal centro di salute di Perugia;
di avere un reddito medio netto pari a poco più di mille euro al mese, di essere comproprietario con i 5 fratelli di casa dei genitori a Randazzo in Sicilia che non è mai stata divisa;
che la moglie non ha lavorato durante il matrimonio per una sua scelta personale, di vivere in Sicilia a Villafranca in immobile in affitto per cui paga 225,00 euro mensili di canone di locazione;
la resistente ha dichiarato di abitare a Magione con la mamma in una casa acquistati con denaro ricevuto in eredità dal padre, adibita a casa familiare fino alla separazione;
di aver provato a cercare lavoro senza riuscirvi anche perché ha dovuto occuparsi dei figli, mentre il marito si è dedicato al lavoro;
di percepire l'assegno di inclusione di 400,00 euro ed essere invalida al 65% -.
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c. del 2.4.2025 il giudice in via provvisoria ha posto a carico di , in favore di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
All'udienza del 7.11.2025, previo deposito di note conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione non essendo state articolate richieste di prove orali da alcuna delle parti.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2023 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio dalle parti e dalla loro condotta processuale.
3. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non “finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo -perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente. Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali può affermarsi l'esistenza di un divario economico tra le parti risalente già alla convivenza matrimoniale non essendo contestabile che la resistente, a differenza del coniuge, non ha avuto e non ha attualmente alcuna attività lavorativa. Tale divario reddituale può ritenersi sussistente tuttora, seppure in forma attenuata rispetto all'epoca della separazione (pronunciata con sentenza del 26.10.2023), essendo agevole osservare un peggioramento della situazione reddituale del ricorrente rispetto al momento della separazione, allorchè percepiva redditi netti annuali pari a € 20.623,00 nel 2021, € 21.381,00 nel 2022, € 14.697,00 nel 2023, come da dichiarazioni reddituali prodotte. Il medesimo, infatti, per effetto dell'intervenuto pensionamento nel mese di marzo 2024, percepisce un reddito mensile pari a circa € 1.066,00, come da buste paga allegate, ed è gravato da un canone di locazione pari a € 225,00 mensili, come dichiarato in occasione dell'udienza di comparizione. Sostanzialmente invariata, invece, appare rimasta la situazione della resistente, che ha dichiarato di non aver mai svolto, nel corso della vita matrimoniale, per volontà del marito, attività lavorativa, salvo esigui lavori a nero;
è tuttora disoccupata, e percepisce assegno di inclusione pari a circa € 400,00; è proprietaria dell'abitazione già adibita a casa familiare, in cui vive con la madre ottantaquattrenne, di cui deve prendersi cura, non percependo la stessa alcuna indennità a titolo di pensione;
ha dichiarato infine di versare in condizioni di salute invalidanti al 65%, producendo a sostegno certificazione medica risalente al 2020-2021 (antecedenti, quindi, alla pronuncia di separazione). Tali elementi conducono a ritenere che ricorrano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di assegno divorzile quanto meno con riguardo alla sua componente
“assistenziale”. Quanto alla componente compensativa si osserva che la resistente non ha fornito né richiesto alcuna prova diretta a dimostrare che il mancato di svolgimento di attività lavorativa nel corso della vita matrimoniale sia stato determinato dall'indirizzo assunto di comune accordo dai coniugi sullo svolgimento della vita familiare o che il suo contributo alla famiglia abbia determinato la rinuncia a specifiche occasioni di lavoro e formazione professionale. Pertanto, tenuto conto del divario reddituale tuttora sussistente tra i coniugi, della diminuzione reddituale subita dal marito rispetto al momento della separazione, e dell'impossibilità della resistente di procurarsi mezzi adeguati in ragione dell'età (58 anni) e delle sue precarie condizioni di salute, si ritiene congruo disporre assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, a far data dalla pronuncia ( dovendo per il passato confermarsi il provvedimento provvisorio assunto in corso di causa) oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il il 18.12.1993 a Messina tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina al nr. 411, parte II, serie C, anno 1993;
2. Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza;
3. Pone a carico di , in favore di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile di euro 2 zione annual ta dalla pronuncia ( con conferma per il passato dei provvedimenti provvisori assunti in corso di causa).
Compensa integralmente le spese di lite.
Perugia 12.11.2025 – 14.11.2025
Il Presidente est. Loredana Giglio