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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 33625/2020 pervenuta all'udienza del 3 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Enrico Parte_1 C.F._1
De Crescenzo Costi e Vittorio Mazzaracchio
ATTORE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv. ti Angela Raimondo e CP_1 P.IVA_1
Marco Andrea Morielli
CONVENUTA
Nonché
, difesa giusta procura speciale a rogito Notaio di del 1° CP_2 P.IVA_2 Per_1 CP_1 febbraio 2018 in atti dall'Avv. Luigi Marino
TERZO CHIAMATO su istanza di
[...]
, contumace Controparte_3
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia- appalto per la manutenzione di strada urbana - responsabilità del custode – committente
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, e del terzo chiamato costituito, delle memorie autorizzate nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al ristoro Parte_1 CP_1
dei danni patrimoniali (rimborso di spese mediche sostenute) e non patrimoniali derivanti dal sinistro occorso in data 1° novembre 2019 alle ore 13.00 circa, allorquando l'attore “mentre percorreva a piedi la Via Nomentana, camminando sul marciapiede,all'altezza dell'ingresso principale di IL TO , in direzione Piazza Sempione, inciampava contro un paletto di legno , conficcato sul terreno di una buca presente sul marciapiede. Tale paletto, del tutto privo di funzione alcuna, era coperto dalle foglie autunnali sì da risultare occultato alla vista;
il paletto non era segnalato e, per la presenza del fogliame,risultava invisibile… ” (vedi pagg. 1 e 2 atto di citazione e la documentazione fotografica allegata) ; a seguito della rovinosa caduta a terra l'attore riportava la lussazione e la frattura scomposta della spalla destra (v. documentazione medica in atti).
Ha dedotto l'attore a fondamento della domanda che era configurabile la responsabilità di
[...]
in quanto custode della strada ove era avvenuta la caduta ai sensi dell'art. 2051 c.c. ; che CP_1
nessun rimprovero poteva muoversi ad esso attore in termini di disattenzione (integrante il caso fortuito) nel percorrere a piedi il tratto di strada teatro della caduta , atteso che il paletto in legno infisso nel terreno , non era segnalato, né tantomeno visibile siccome celato dal fogliame autunnale ed inoltre non rivestiva alcuna funzione;
che era interesse di esso ricorrente conseguire il ristoro del danno biologico , del danno morale soggettivo nonché il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza della caduta (v. consulenza di parte in atti) .
Si è tempestivamente costituita in giudizio , la quale in via preliminare ha chiesto di CP_1
essere autorizzata alla chiamata in causa della Capogruppo del R.T.I. ( Controparte_4
) e di , onde essere da questa manlevata in caso di
[...] Controparte_3 CP_2
accoglimento della domanda risarcitoria , stante l'esistenza di un Accordo Quadro con la
[...]
(unitamente a e per la manutenzione Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
ordinaria e pronto intervento sulla viabilità del Municipio II (nell'ambito del quale è ricompresa la
Via Nomentana) per il periodo 1/7/2019 – 31/12/2019 (in atti) , e tenuto altresì conto dell'esistenza di uno schema di contratto e Capitolato Speciale per la sorveglianza della rete stradale con
[...] (in atti) , contratto in forza del quale la custodia della res era stata trasferita all'appaltatore, CP_2 unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto di appalto .
Nel merito la convenuta ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria , concludendo per il rigetto della medesima;
parte convenuta, in particolare, ha dedotto che il sinistro si era verificato in pieno giorno sicchè il paletto in legno non poteva non essere avvistato dall'attore
,e che la causa della caduta era da ricercare nella disattenzione di quest'ultimo nel percorrere il tratto di strada teatro della caduta , in relazione alla quale neppure era stato redatto rapporto dell'Autorità .
Autorizzata la chiamata in causa, la è rimasta contumace , benché ritualmente Controparte_3
evocata in giudizio .
Si è costituita la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva , tenuto conto CP_2
del fatto che era la proprietaria- custode del tratto di strada oggetto di causa e che CP_1
“può parlarsi di esclusione di responsabilità in capo alla PA solo in quei casi in cui l'Ente proprietario dia consegna del cantiere alla società di sorveglianza e/o manutenzione , comportando la chiusura totale della strada al pubblico transito. Diversamente nel caso che ci occupa il sinistro
è apparso essere avvenuto in una strada aperta al pubblico …” (pag. 3 comparsa di costituzione di
AVR) ; il terzo chiamato ha poi dedotto che contrattualmente le era stato affidato il solo servizio di sorveglianza e monitoraggio , ma non la manutenzione, affidata ad altri soggetti;
che la anomalia
Contr del manto stradale era già stata oggetto di segnalazione da parte di in data 2 maggio 2019, ossia in epoca precedente al sinistro (v. doc.1 allegato alla comparsa di costituzione) ; che quanto alla domanda attorea la caduta era avvenuta in orario diurno sicchè la situazione di pericolo era visibile con l'ordinaria diligenza;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda di manleva e per la reiezione della domanda attorea ovvero , in subordine, per il riconoscimento del fatto colposo del creditore .
In sede di memoria di precisazione della domanda parte attrice ha esteso la domanda risarcitoria ad
. CP_2
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi , nonché con
CTU medico legale, all'udienza in epigrafe è stata assunta in decisione .
Ciò premesso in fatto , osserva il Tribunale che la domanda è stata correttamente inquadrata dall'attore nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sicchè occorre compiere un doveroso excursus sulla disciplina dettata in tema di responsabilità del custode per i danni derivanti dalla res oggetto del potere di custodia e controllo. Come è noto l' art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione per i danni derivati dai beni che le appartengono.
In particolare la Cassazione ha sempre affermato che la PA non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale , in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l'estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. 265/1996).
La responsabilità dell'amministrazione, secondo tale indirizzo, potrebbe invece ravvisarsi in base all'art. 2043 c.c. , qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto.
Di poi, la Corte Costituzionale , con sentenza del 10.5.1999 n. 156, ha ritenuto che non fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla PA per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario, generale e diretto da parte della collettività.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della Cassazione secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. deriverebbe dal fatto che per determinati beni (quali il demanio stradale) la PA non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati , precisando comunque che tale norma può trovare applicazione allorchè un efficace controllo sia concretamente possibile , dovendo il giudice accertare tale circostanza caso per caso, dato che la notevole estensione e l'uso diretto e generale da parte dei cittadini costituiscono meri indici dell'impossibilità di esercitare il potere di controllo .
La Corte ha precisato , altresì , che i privati non vantano un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade , e che sono gravati da un onere (secondo il principio di autoresponsabilità) di particolare attenzione nell'uso dei beni demaniali per salvaguardare la propria incolumità .
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è in parte mutato, con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 Giugno-1° Ottobre 2004 n. 19653 (che ha recepito i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 1999) , con cui è stato affermato il principio secondo cui “allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente –come di regola per
l'invocazione della suddetta norma- della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione”.
In altre parole la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla cosa oggetto del potere di custodia , con piena operatività dell'art.2051 c.c. , a condizione che il bene- fonte generatrice di pregiudizio- sia di proprietà della P.A., sia soggetto all'uso diretto da parte della collettività e sia, per le sue caratteristiche oggettive (rectius , per la limitata estensione), effettivamente assoggettato al potere di custodia (è bene ricordare che il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la caduta di una signora per il sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello Sport che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non segnalata né protetta;
partendo da tale caso concreto la Cassazione ha affermato la piena operatività dell'art. 2051 c.c. in siffatta ipotesi , essendo sufficiente che il danneggiato dimostri l'evento dannoso subito , nonché il nesso causale tra la cosa, oggetto del potere di custodia, e la sua verificazione, e che inoltre la notevole estensione del bene e la generale fruibilità del medesimo possono avere rilievo , sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito , e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità).
Va di poi evidenziata la sentenza del 23.1.2009 n. 1691 che, in linea con più risalenti pronunce sul punto (Cass. 3651/2006 e 15384/2006) , ha sostenuto il condivisibile principio secondo il quale affermare che una strada è soggetta all'uso generale e costante da parte della collettività, quale fattore tradizionalmente idoneo ad escludere la esistenza di un potere di custodia sul demanio e quindi , in ultima analisi , ad escludere la responsabilità del custode, costituisce affermazione aprioristica, che si risolve in una tendenziale compressione del diritto del danneggiato a conseguire il ristoro del pregiudizio subito in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prescinda da una effettiva indagine sulla estensione, ubicazione , caratteristiche della strada facente parte del demanio comunale.
Di poi, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018 nn. 2477-2483, che: 1)
l'articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c. ; 3) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
4) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 primo comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espressa dall'articolo 2 Cost.; 5) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. 25460/2020;
2345/2019; 9315/2019), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022, e sono stati da ultimo ribaditi ,con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore, da Cass. 11152/2023,
11942/2023, 12960/2023.
In relazione inoltre al caso fortuito, che, come già detto, ricomprende anche la condotta colposa del danneggiato, caso fortuito di cui deve fornire prova l'Ente proprietario-custode della strada, è stato precisato dalla giurisprudenza che mentre il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (articolo 1227 comma 1 c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente rispetto all'evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile. Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: nell'articolo 41 primo e secondo comma c.p., a mente dei quali "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; nell'articolo 1227 primo comma c.c. a mente del quale " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 16200/2023).
Nell'ipotesi in cui l'Ente proprietario- custode affidi a terzi con un contratto di appalto di servizi la manutenzione e/o il monitoraggio/sorveglianza su determinate strade – ciò che è accaduto nella fattispecie – occorre scrutinare se la custodia, intesa come disponibilità materiale e giuridica della res, si trasferisca all'appaltatore , con tutto quel che ne consegue in tema di affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (sempre a condizione che venga provato il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno) ovvero permanga in capo al committente .
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha affermato il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati a terzi dall'opera appaltata ricade sull'appaltatore in considerazione della autonomia e della correlativa assunzione del rischio di impresa che caratterizza detta figura .
Tale orientamento è progressivamente mutato , avendo la giurisprudenza spostato il baricentro della responsabilità custodiale sul committente , in ragione degli obblighi di vigilanza e controllo sullo stesso gravanti.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato il condivisibile principio secondo cui la conclusione di un contratto di appalto di opere e/o di servizi non comporta la perdita della custodia da parte del committente , non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna del cantiere stradale per l'esecuzione di lavori di manutenzione equivalga ad un corrispondente trasferimento del ruolo di custode verso i terzi, atteso che una simile evenienza “finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte” (Cass.
Civ. ord. 22.4.2022 n. 12909) .
Fermo l'excursus giurisprudenziale di cui sopra, si osserva che la legittimazione passiva in riferimento alla domanda risarcitoria azionata in questa sede è (e resta) di , CP_1
proprietario-custode della strada ove ebbe a verificarsi il sinistro, e committente nell'ambito dell'accordo quadro avente ad oggetto la manutenzione e il monitoraggio sulla viabilità del II
Municipio, in considerazione del fatto che la strada de qua a seguito della conclusione del contratto di appalto non è stata chiusa al pubblico transito pedonale (evenienza quest'ultima che avrebbe condotto alla affermazione di un vero e proprio trasferimento del potere custodiale, inteso come potere di controllo materiale sulla res, in capo all'appaltatore) , come è stato correttamente
Contr osservato da nella propria comparsa di costituzione .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda di manleva formulata da nei confronti della e di CP_1 Controparte_7 CP_2
Va inoltre evidenziato, in riferimento alla posizione contrattuale assunta da , che CP_2 quest'ultima è stata investita unicamente della sorveglianza e del monitoraggio della rete stradale Contr contrattualmente individuata , restando esclusa l'attività di manutenzione , e che ebbe a segnalare in data 2 maggio 2019 (ID 48054) l'anomalia stradale proprio in riferimento al tratto di strada dove in data 1° novembre 2019 si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa .
Acclarato che la domanda risarcitoria è stata ab origine correttamente indirizzata nei confronti di
(ancorchè parte attrice nella memoria di precisazione della domanda abbia chiesto la CP_1
condanna in via solidale della convenuta e di al ristoro dei danni), la quale peraltro nel CP_2
difendersi ha fatto riferimento alla risalente nozione di insidia o trabocchetto di cui all'art. 2043
c.c. , osserva il Tribunale che all'esito della espletata istruttoria la domanda è fondata e provata ed
è , pertanto, meritevole di accoglimento .
In sede di interrogatorio formale l'attore ha descritto il tratto di strada dove ebbe a cadere , evidenziando che ancorchè fossero le ore 13 (e quindi fosse astrattamente nella condizione di vedere pienamente il manto stradale) ebbe ad inciampare su un paletto in legno sporgente di circa
10 cm rispetto alla sede stradale , sede stradale che , a sua volta, era discontinua siccome caratterizzata dalla presenza di una buca non asfaltata (v. foto allegate all'atto di citazione); di poi l'attore ha riferito che il paletto , avente peraltro lo stesso colore marrone del terriccio che era presente nella buca, era coperto dal fogliame (cfr. verbale ud. 19.5.2022).
Tali circostanze sono poi state confermate dai testi escussi all'udienza del 19.1.2023 .
In particolare il teste ha dichiarato : “Ero presente al fatto, ho visto il Testimone_1 [...]
venirmi incontro e poi inciampare e cadere a terra;
c'erano delle foglie di platano sul Parte_1
piancito stradale, dopo che l'attore ebbe a cadere mi sono accorto della presenza di un paletto di legno conficcato nel terreno , paletto che ho visto dopo che l'attore era caduto. Il paletto era alto
12-15 cm. Non c'era alcuna segnalazione della presenza del paletto”.
Di poi la teste moglie dell'attore, ha dichiarato nella stessa udienza del 19.1.2023 che : Tes_2
“Mio marito è caduto a faccia avanti e il paletto si trovava dietro rispetto al suo corpo;
la buca di cui mi si chiede era una interruzione della banchina , preciso che era un tratto di strada non asfaltato coperto dal fogliame”. Osserva il Tribunale che , tenuto conto delle risultanze della prova costituenda espletata , risulta dimostrato il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia – res caratterizzata dalla presenza di un paletto sporgente rispetto alla sede stradale e non visibile siccome coperto dal fogliame – e la caduta dell'attore , dal quale non poteva esigersi una condotta diversa in termini di attenzione nell'uso del bene demaniale proprio a cagione della presenza di elementi che hanno reso non avvistabile il pericolo (il fogliame che copriva il paletto) , ancorchè la caduta sia avvenuta in orario diurno . va dunque condannata al ristoro dei danni in favore dell'attore . CP_1
Venendo ora al quantum debeatur , la CTU espletata dal Dott. , che il Tribunale Persona_2
integralmente recepisce e fa propria , siccome congruamente motivata ed immune da vizi logici e/o di altra natura, ha quantificato i postumi permanenti – esiti di frattura –lussazione scapolo omerale dx trattata con impianto protesico su arto dominante consistenti in cicatrice operatoria, dolore locale, ipotrofia deltoidea e scapolare con abduzione-elevazione possibile fino a 90-95 gradi, e grave deficit delle rotazioni con manovre controresistenti fortemente ipovalide (pag. 10 CTU) - derivati dal sinistro nel modo che segue: inabilità permanente 18%;
ITA 40 gg;
ITP al 50% 60 gg .
Facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023 , tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (69 aa) , vanno riconosciuti i seguenti importi :
€ 41.682,64 attuali , quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto pari ad €
3508,64) ;
€ 5122,80 attuali quale ristoro del danno da inabilità temporanea assoluta , calcolando € 128,07 per ogni giorno di inabilità temporanea;
€ 3842,10 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50%; per un totale complessivo di € 50.647,54 attuali;
€ 16.882,51 attuali , quale danno morale per la sofferenza patita in conseguenza del sinistro (pari ad 1/3 della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico).
Agli importi come sopra indicati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro ritenute congrue dal c.t.u. per € 40,95 (immobilizzatore braccio-spalla), più € 36,15 ed ulteriori euro 36,15 per trattamenti fisioterapici (v. CTU che testualmente : “L'attuale situazione funzionale della spalla non si ritiene possa essere migliorata da particolari terapie al di fuori di un saltuario trattamento fisiokinesiterapico che può essere svolto tramite il SSN”). Si perviene , procedendo alla sommatoria degli importi di cui sopra , alla somma di € 67.643,3 ; su detta somma devalutata alla data del 1° novembre 2019 , e rivalutata anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita , vanno calcolati gli interessi legali dal dì dell'evento al saldo
(SSUU 1712/1995) .
Le spese di causa, ivi comprese quelle della CTU medico legale (per le quali si ritiene satisfattiva la somma liquidata a titolo di fondo spese all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad €
260.000,00 , tenuto conto delle quattro fasi del giudizio e della somma liquidata a titolo di risarcimento); va infine condannata alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
in ragione dei rilievi posti a fondamento della reiezione della domanda di manleva . CP_2
Sentenza a debito .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 67.643,3 ; CP_1 oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato devalutato alla data del 1° novembre
2019, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
b) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e Controparte_7 CP_2
c) pone in via definitiva a carico di le spese di CTU medico –legale; CP_1
d) condanna alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , che CP_1
si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) condanna alla refusione delle spese di causa in favore di , che si CP_1 CP_2 liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
f) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 33625/2020 pervenuta all'udienza del 3 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dagli Avv.ti Enrico Parte_1 C.F._1
De Crescenzo Costi e Vittorio Mazzaracchio
ATTORE
E
, difesa giusta delega in atti dagli Avv. ti Angela Raimondo e CP_1 P.IVA_1
Marco Andrea Morielli
CONVENUTA
Nonché
, difesa giusta procura speciale a rogito Notaio di del 1° CP_2 P.IVA_2 Per_1 CP_1 febbraio 2018 in atti dall'Avv. Luigi Marino
TERZO CHIAMATO su istanza di
[...]
, contumace Controparte_3
TERZO CHIAMATO su istanza della convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia- appalto per la manutenzione di strada urbana - responsabilità del custode – committente
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, e del terzo chiamato costituito, delle memorie autorizzate nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al ristoro Parte_1 CP_1
dei danni patrimoniali (rimborso di spese mediche sostenute) e non patrimoniali derivanti dal sinistro occorso in data 1° novembre 2019 alle ore 13.00 circa, allorquando l'attore “mentre percorreva a piedi la Via Nomentana, camminando sul marciapiede,all'altezza dell'ingresso principale di IL TO , in direzione Piazza Sempione, inciampava contro un paletto di legno , conficcato sul terreno di una buca presente sul marciapiede. Tale paletto, del tutto privo di funzione alcuna, era coperto dalle foglie autunnali sì da risultare occultato alla vista;
il paletto non era segnalato e, per la presenza del fogliame,risultava invisibile… ” (vedi pagg. 1 e 2 atto di citazione e la documentazione fotografica allegata) ; a seguito della rovinosa caduta a terra l'attore riportava la lussazione e la frattura scomposta della spalla destra (v. documentazione medica in atti).
Ha dedotto l'attore a fondamento della domanda che era configurabile la responsabilità di
[...]
in quanto custode della strada ove era avvenuta la caduta ai sensi dell'art. 2051 c.c. ; che CP_1
nessun rimprovero poteva muoversi ad esso attore in termini di disattenzione (integrante il caso fortuito) nel percorrere a piedi il tratto di strada teatro della caduta , atteso che il paletto in legno infisso nel terreno , non era segnalato, né tantomeno visibile siccome celato dal fogliame autunnale ed inoltre non rivestiva alcuna funzione;
che era interesse di esso ricorrente conseguire il ristoro del danno biologico , del danno morale soggettivo nonché il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza della caduta (v. consulenza di parte in atti) .
Si è tempestivamente costituita in giudizio , la quale in via preliminare ha chiesto di CP_1
essere autorizzata alla chiamata in causa della Capogruppo del R.T.I. ( Controparte_4
) e di , onde essere da questa manlevata in caso di
[...] Controparte_3 CP_2
accoglimento della domanda risarcitoria , stante l'esistenza di un Accordo Quadro con la
[...]
(unitamente a e per la manutenzione Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
ordinaria e pronto intervento sulla viabilità del Municipio II (nell'ambito del quale è ricompresa la
Via Nomentana) per il periodo 1/7/2019 – 31/12/2019 (in atti) , e tenuto altresì conto dell'esistenza di uno schema di contratto e Capitolato Speciale per la sorveglianza della rete stradale con
[...] (in atti) , contratto in forza del quale la custodia della res era stata trasferita all'appaltatore, CP_2 unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto di appalto .
Nel merito la convenuta ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria , concludendo per il rigetto della medesima;
parte convenuta, in particolare, ha dedotto che il sinistro si era verificato in pieno giorno sicchè il paletto in legno non poteva non essere avvistato dall'attore
,e che la causa della caduta era da ricercare nella disattenzione di quest'ultimo nel percorrere il tratto di strada teatro della caduta , in relazione alla quale neppure era stato redatto rapporto dell'Autorità .
Autorizzata la chiamata in causa, la è rimasta contumace , benché ritualmente Controparte_3
evocata in giudizio .
Si è costituita la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva , tenuto conto CP_2
del fatto che era la proprietaria- custode del tratto di strada oggetto di causa e che CP_1
“può parlarsi di esclusione di responsabilità in capo alla PA solo in quei casi in cui l'Ente proprietario dia consegna del cantiere alla società di sorveglianza e/o manutenzione , comportando la chiusura totale della strada al pubblico transito. Diversamente nel caso che ci occupa il sinistro
è apparso essere avvenuto in una strada aperta al pubblico …” (pag. 3 comparsa di costituzione di
AVR) ; il terzo chiamato ha poi dedotto che contrattualmente le era stato affidato il solo servizio di sorveglianza e monitoraggio , ma non la manutenzione, affidata ad altri soggetti;
che la anomalia
Contr del manto stradale era già stata oggetto di segnalazione da parte di in data 2 maggio 2019, ossia in epoca precedente al sinistro (v. doc.1 allegato alla comparsa di costituzione) ; che quanto alla domanda attorea la caduta era avvenuta in orario diurno sicchè la situazione di pericolo era visibile con l'ordinaria diligenza;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda di manleva e per la reiezione della domanda attorea ovvero , in subordine, per il riconoscimento del fatto colposo del creditore .
In sede di memoria di precisazione della domanda parte attrice ha esteso la domanda risarcitoria ad
. CP_2
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova per testi , nonché con
CTU medico legale, all'udienza in epigrafe è stata assunta in decisione .
Ciò premesso in fatto , osserva il Tribunale che la domanda è stata correttamente inquadrata dall'attore nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sicchè occorre compiere un doveroso excursus sulla disciplina dettata in tema di responsabilità del custode per i danni derivanti dalla res oggetto del potere di custodia e controllo. Come è noto l' art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione per i danni derivati dai beni che le appartengono.
In particolare la Cassazione ha sempre affermato che la PA non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale , in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l'estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. 265/1996).
La responsabilità dell'amministrazione, secondo tale indirizzo, potrebbe invece ravvisarsi in base all'art. 2043 c.c. , qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto.
Di poi, la Corte Costituzionale , con sentenza del 10.5.1999 n. 156, ha ritenuto che non fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla PA per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario, generale e diretto da parte della collettività.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della Cassazione secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. deriverebbe dal fatto che per determinati beni (quali il demanio stradale) la PA non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati , precisando comunque che tale norma può trovare applicazione allorchè un efficace controllo sia concretamente possibile , dovendo il giudice accertare tale circostanza caso per caso, dato che la notevole estensione e l'uso diretto e generale da parte dei cittadini costituiscono meri indici dell'impossibilità di esercitare il potere di controllo .
La Corte ha precisato , altresì , che i privati non vantano un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade , e che sono gravati da un onere (secondo il principio di autoresponsabilità) di particolare attenzione nell'uso dei beni demaniali per salvaguardare la propria incolumità .
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è in parte mutato, con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 Giugno-1° Ottobre 2004 n. 19653 (che ha recepito i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 1999) , con cui è stato affermato il principio secondo cui “allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente –come di regola per
l'invocazione della suddetta norma- della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione”.
In altre parole la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla cosa oggetto del potere di custodia , con piena operatività dell'art.2051 c.c. , a condizione che il bene- fonte generatrice di pregiudizio- sia di proprietà della P.A., sia soggetto all'uso diretto da parte della collettività e sia, per le sue caratteristiche oggettive (rectius , per la limitata estensione), effettivamente assoggettato al potere di custodia (è bene ricordare che il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la caduta di una signora per il sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello Sport che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non segnalata né protetta;
partendo da tale caso concreto la Cassazione ha affermato la piena operatività dell'art. 2051 c.c. in siffatta ipotesi , essendo sufficiente che il danneggiato dimostri l'evento dannoso subito , nonché il nesso causale tra la cosa, oggetto del potere di custodia, e la sua verificazione, e che inoltre la notevole estensione del bene e la generale fruibilità del medesimo possono avere rilievo , sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito , e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità).
Va di poi evidenziata la sentenza del 23.1.2009 n. 1691 che, in linea con più risalenti pronunce sul punto (Cass. 3651/2006 e 15384/2006) , ha sostenuto il condivisibile principio secondo il quale affermare che una strada è soggetta all'uso generale e costante da parte della collettività, quale fattore tradizionalmente idoneo ad escludere la esistenza di un potere di custodia sul demanio e quindi , in ultima analisi , ad escludere la responsabilità del custode, costituisce affermazione aprioristica, che si risolve in una tendenziale compressione del diritto del danneggiato a conseguire il ristoro del pregiudizio subito in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prescinda da una effettiva indagine sulla estensione, ubicazione , caratteristiche della strada facente parte del demanio comunale.
Di poi, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018 nn. 2477-2483, che: 1)
l'articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c. ; 3) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
4) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 primo comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espressa dall'articolo 2 Cost.; 5) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. 25460/2020;
2345/2019; 9315/2019), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022, e sono stati da ultimo ribaditi ,con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore, da Cass. 11152/2023,
11942/2023, 12960/2023.
In relazione inoltre al caso fortuito, che, come già detto, ricomprende anche la condotta colposa del danneggiato, caso fortuito di cui deve fornire prova l'Ente proprietario-custode della strada, è stato precisato dalla giurisprudenza che mentre il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (articolo 1227 comma 1 c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente rispetto all'evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile. Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: nell'articolo 41 primo e secondo comma c.p., a mente dei quali "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; nell'articolo 1227 primo comma c.c. a mente del quale " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 16200/2023).
Nell'ipotesi in cui l'Ente proprietario- custode affidi a terzi con un contratto di appalto di servizi la manutenzione e/o il monitoraggio/sorveglianza su determinate strade – ciò che è accaduto nella fattispecie – occorre scrutinare se la custodia, intesa come disponibilità materiale e giuridica della res, si trasferisca all'appaltatore , con tutto quel che ne consegue in tema di affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (sempre a condizione che venga provato il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia e il danno) ovvero permanga in capo al committente .
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha affermato il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati a terzi dall'opera appaltata ricade sull'appaltatore in considerazione della autonomia e della correlativa assunzione del rischio di impresa che caratterizza detta figura .
Tale orientamento è progressivamente mutato , avendo la giurisprudenza spostato il baricentro della responsabilità custodiale sul committente , in ragione degli obblighi di vigilanza e controllo sullo stesso gravanti.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato il condivisibile principio secondo cui la conclusione di un contratto di appalto di opere e/o di servizi non comporta la perdita della custodia da parte del committente , non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna del cantiere stradale per l'esecuzione di lavori di manutenzione equivalga ad un corrispondente trasferimento del ruolo di custode verso i terzi, atteso che una simile evenienza “finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte” (Cass.
Civ. ord. 22.4.2022 n. 12909) .
Fermo l'excursus giurisprudenziale di cui sopra, si osserva che la legittimazione passiva in riferimento alla domanda risarcitoria azionata in questa sede è (e resta) di , CP_1
proprietario-custode della strada ove ebbe a verificarsi il sinistro, e committente nell'ambito dell'accordo quadro avente ad oggetto la manutenzione e il monitoraggio sulla viabilità del II
Municipio, in considerazione del fatto che la strada de qua a seguito della conclusione del contratto di appalto non è stata chiusa al pubblico transito pedonale (evenienza quest'ultima che avrebbe condotto alla affermazione di un vero e proprio trasferimento del potere custodiale, inteso come potere di controllo materiale sulla res, in capo all'appaltatore) , come è stato correttamente
Contr osservato da nella propria comparsa di costituzione .
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda di manleva formulata da nei confronti della e di CP_1 Controparte_7 CP_2
Va inoltre evidenziato, in riferimento alla posizione contrattuale assunta da , che CP_2 quest'ultima è stata investita unicamente della sorveglianza e del monitoraggio della rete stradale Contr contrattualmente individuata , restando esclusa l'attività di manutenzione , e che ebbe a segnalare in data 2 maggio 2019 (ID 48054) l'anomalia stradale proprio in riferimento al tratto di strada dove in data 1° novembre 2019 si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa .
Acclarato che la domanda risarcitoria è stata ab origine correttamente indirizzata nei confronti di
(ancorchè parte attrice nella memoria di precisazione della domanda abbia chiesto la CP_1
condanna in via solidale della convenuta e di al ristoro dei danni), la quale peraltro nel CP_2
difendersi ha fatto riferimento alla risalente nozione di insidia o trabocchetto di cui all'art. 2043
c.c. , osserva il Tribunale che all'esito della espletata istruttoria la domanda è fondata e provata ed
è , pertanto, meritevole di accoglimento .
In sede di interrogatorio formale l'attore ha descritto il tratto di strada dove ebbe a cadere , evidenziando che ancorchè fossero le ore 13 (e quindi fosse astrattamente nella condizione di vedere pienamente il manto stradale) ebbe ad inciampare su un paletto in legno sporgente di circa
10 cm rispetto alla sede stradale , sede stradale che , a sua volta, era discontinua siccome caratterizzata dalla presenza di una buca non asfaltata (v. foto allegate all'atto di citazione); di poi l'attore ha riferito che il paletto , avente peraltro lo stesso colore marrone del terriccio che era presente nella buca, era coperto dal fogliame (cfr. verbale ud. 19.5.2022).
Tali circostanze sono poi state confermate dai testi escussi all'udienza del 19.1.2023 .
In particolare il teste ha dichiarato : “Ero presente al fatto, ho visto il Testimone_1 [...]
venirmi incontro e poi inciampare e cadere a terra;
c'erano delle foglie di platano sul Parte_1
piancito stradale, dopo che l'attore ebbe a cadere mi sono accorto della presenza di un paletto di legno conficcato nel terreno , paletto che ho visto dopo che l'attore era caduto. Il paletto era alto
12-15 cm. Non c'era alcuna segnalazione della presenza del paletto”.
Di poi la teste moglie dell'attore, ha dichiarato nella stessa udienza del 19.1.2023 che : Tes_2
“Mio marito è caduto a faccia avanti e il paletto si trovava dietro rispetto al suo corpo;
la buca di cui mi si chiede era una interruzione della banchina , preciso che era un tratto di strada non asfaltato coperto dal fogliame”. Osserva il Tribunale che , tenuto conto delle risultanze della prova costituenda espletata , risulta dimostrato il nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia – res caratterizzata dalla presenza di un paletto sporgente rispetto alla sede stradale e non visibile siccome coperto dal fogliame – e la caduta dell'attore , dal quale non poteva esigersi una condotta diversa in termini di attenzione nell'uso del bene demaniale proprio a cagione della presenza di elementi che hanno reso non avvistabile il pericolo (il fogliame che copriva il paletto) , ancorchè la caduta sia avvenuta in orario diurno . va dunque condannata al ristoro dei danni in favore dell'attore . CP_1
Venendo ora al quantum debeatur , la CTU espletata dal Dott. , che il Tribunale Persona_2
integralmente recepisce e fa propria , siccome congruamente motivata ed immune da vizi logici e/o di altra natura, ha quantificato i postumi permanenti – esiti di frattura –lussazione scapolo omerale dx trattata con impianto protesico su arto dominante consistenti in cicatrice operatoria, dolore locale, ipotrofia deltoidea e scapolare con abduzione-elevazione possibile fino a 90-95 gradi, e grave deficit delle rotazioni con manovre controresistenti fortemente ipovalide (pag. 10 CTU) - derivati dal sinistro nel modo che segue: inabilità permanente 18%;
ITA 40 gg;
ITP al 50% 60 gg .
Facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023 , tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (69 aa) , vanno riconosciuti i seguenti importi :
€ 41.682,64 attuali , quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto pari ad €
3508,64) ;
€ 5122,80 attuali quale ristoro del danno da inabilità temporanea assoluta , calcolando € 128,07 per ogni giorno di inabilità temporanea;
€ 3842,10 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50%; per un totale complessivo di € 50.647,54 attuali;
€ 16.882,51 attuali , quale danno morale per la sofferenza patita in conseguenza del sinistro (pari ad 1/3 della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico).
Agli importi come sopra indicati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro ritenute congrue dal c.t.u. per € 40,95 (immobilizzatore braccio-spalla), più € 36,15 ed ulteriori euro 36,15 per trattamenti fisioterapici (v. CTU che testualmente : “L'attuale situazione funzionale della spalla non si ritiene possa essere migliorata da particolari terapie al di fuori di un saltuario trattamento fisiokinesiterapico che può essere svolto tramite il SSN”). Si perviene , procedendo alla sommatoria degli importi di cui sopra , alla somma di € 67.643,3 ; su detta somma devalutata alla data del 1° novembre 2019 , e rivalutata anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita , vanno calcolati gli interessi legali dal dì dell'evento al saldo
(SSUU 1712/1995) .
Le spese di causa, ivi comprese quelle della CTU medico legale (per le quali si ritiene satisfattiva la somma liquidata a titolo di fondo spese all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad €
260.000,00 , tenuto conto delle quattro fasi del giudizio e della somma liquidata a titolo di risarcimento); va infine condannata alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
in ragione dei rilievi posti a fondamento della reiezione della domanda di manleva . CP_2
Sentenza a debito .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 67.643,3 ; CP_1 oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato devalutato alla data del 1° novembre
2019, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
b) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 [...]
e Controparte_7 CP_2
c) pone in via definitiva a carico di le spese di CTU medico –legale; CP_1
d) condanna alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , che CP_1
si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) condanna alla refusione delle spese di causa in favore di , che si CP_1 CP_2 liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
f) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri