Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza cartolare del 3.6.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14352/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Annunziata Freda come da mandato in atti con il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Paone come da mandato in atti con il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: accertamento giusta causa delle dimissioni e diritto all'indennità di trasferta.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze di parte resistente in qualità di impiegato presso la
Filiale di CASANDRINO (NA), inquadrato nel 1 Livello B3A1 ai sensi del ccnl industria metalmeccanica ed istallazione impianti vigente;
che dal 30 giugno 2021 era stato posto in distacco, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 276/2003, presso fino al 30 giugno 2023 svolgendo l'attività di project manager Parte_2 per media tensione e bassa tensione inviato in trasferta nella Regione Puglia;
che in data 23 marzo 2023 aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie con preavviso,
e dunque, con decorrenza dal 1° luglio 2023 cioè fino alla fine del periodo di distacco;
che nel corso del periodo di preavviso, e precisamente il 14 aprile 2023, riceveva una missiva da con la quale gli comunicavano l'interruzione Controparte_2
che ritenendo illegittima la decisione datoriale di essere collocato in ferie forzate durante il periodo di preavviso, rassegnava le dimissioni per giusta causa con decorrenza 18 aprile
2023; che parte datoriale contestava la sussistenza della giusta causa e, oltre a non riconoscergli l'indennità di mancato preavviso, tratteneva sulle competenze di fine rapporto la somma pari a euro 10.780,01 a titolo di mancato preavviso;
che la società resistente tratteneva anche l'importo di euro 8.100, contestandogli che, a seguito di controlli, era emerso che durante il distacco aveva indebitamente fatto richiesta dell'indennità di trasferta anche nei giorni di rientro presso la residenza.
Tanto premesso, chiedeva che in via giudiziale venisse riconosciuta la giusta causa delle dimissioni, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso quantificata in euro 10.780,01 nonché alla restituzione dell'importo, denominato “mancato preavviso” e pure quantificato in euro 10.780,01, illegittimamente trattenuto dalla datrice di lavoro.
Chiedeva, altresì, di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di trasferta per la prestazione espletata e per l'effetto condannarsi parte resistente alla restituzione dell'importo, denominato “trasferta CT” e quantificato in euro 8.100,00, illegittimamente trattenuto dalla datrice di lavoro. Con vittoria delle spese.
Si costituiva parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso, sulla base delle motivazioni di cui alla memoria di costituzione.
Segnatamente, negava la giusta causa delle dimissioni, deducendo che la scelta datoriale di collocare il ricorrente in ferie durante il periodo di preavviso era stata motivata dalla necessità di esaurire il monte ferie accumulato e dall'assenza di attività da assegnare al lavoratore.
Contestava, inoltre, la condotta posta in essere dal ricorrente, in contrasto con la policy aziendale e con le previsioni del contratto integrativo aziendale del 2017 secondo cui nel periodo di rientro presso il proprio domicilio non spetta alcun trattamento economico di trasferta.
Veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione. Parte ricorrente formula, innanzitutto, domanda volta al riconoscimento della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 18.4.2023.
Ha dedotto, invero, e trattasi di circostanze da ritenersi pacifiche poiché non contestate da parte resistente, oltre che documentalmente provate, di essersi inizialmente dimesso in data
23.3.2023, con preavviso fino al termine del distacco (1.7.2023) e di essere stato raggiunto, durante il periodo di preavviso, da un provvedimento datoriale di collocamento in ferie d'ufficio con decorrenza dal 14.4.2023 e per 58 gg, fino a nuova comunicazione.
Ha contestato la legittimità di tale determinazione datoriale, poiché unilaterale e non concordata tra le parti e in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 2109 c.c. secondo cui non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118 c.c.
Ha rassegnato, pertanto, dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 18.4.2023.
Tanto premesso in termini fattuali, ritiene questo giudice che sussistano nel caso di specie i presupposti per la giusta causa di dimissioni.
Ed invero, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 985 del 17.1.2017, ha stabilito che sono legittime le dimissioni per giusta causa del lavoratore che avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso conseguente a una prima lettera di dimissioni, venga posto dal datore di lavoro in ferie con integrale sovrapposizione di queste al preavviso.
La Suprema Corte ha precisato che le giornate di ferie che ancora spettano come residuo al lavoratore che rassegna le proprie dimissioni non possono essere fruite nel periodo di preavviso, se ciò è frutto di una decisione unilaterale da parte del datore di lavoro, perché in questo caso è legittimo che il lavoratore possa interrompere immediatamente il rapporto con delle dimissioni per giusta causa.
Orbene, considerato che nel caso di specie parta datoriale ha comunicato il collocamento in ferie d'ufficio con decorrenza dal 14.4.2023 e per giorni 58, così sostanzialmente portando ad esaurimento quasi tutto il periodo di preavviso (in scadenza all'1.7.2023), è palese la violazione del disposto di cui agli artt. 2109 e art. 2119 c.c.
Né possono accogliersi le motivazioni rese sul punto da parte resistente per giustificare la liceità della propria decisione – ovvero la sussistenza di un numero consistente di ferie arretrate e l'assenza di attività da assegnare al dipendente - per l'inesistenza di un potere unilaterale del datore di collocare in ferie il lavoratore senza il suo consenso o almeno una sua previa consultazione, venendo così di fatto a sovrapporre il periodo di preavviso a quello delle ferie fino alla cessazione del servizio.
Di conseguenza, considerato che l'offerta di prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso era stata sostanzialmente rifiutata dal datore di lavoro, con la forzosa collocazione in ferie del lavoratore odierno ricorrente, devono essere considerate legittime le seconde dimissioni presentate per giusta causa in data 18.4.2023.
Ne deriva la condanna di parte resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari a euro 10.780,01, nonché alla restituzione del medesimo importo di euro
10.780,01, indebitamente trattenuto da parte datoriale, a titolo di asserito mancato preavviso.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di accertamento e condanna formulata da parte ricorrente con riferimento all'indennità di trasferta.
Ed invero, il contratto integrativo aziendale applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, in caso di trasferta continuativa di distanza superiore a 300 km tra la sede di assunzione e il luogo di destinazione, prevede in favore del personale operativo il riconoscimento di un importo forfettario giornaliero (cd. “trasferta CT”) pari a euro 54,00 per ciascuna giornata di permanenza in trasferta – anche non lavorativa – o un rimborso a pie di lista pari a massimo euro 70,00 a fronte di presentazione di idonei giustificativi, precisando che: «In caso di comando in trasferta ad una distanza dal centro operativo superiore a 300 km per una durata superiore a n. 2 mesi, con esclusione di Sicilia e Sardegna, si farà carico Pt_2 delle spese di rientro ogni 2 mesi. Resta in ogni caso inteso e convenuto tra le Parti che la scelta del mezzo di trasporto nonché il relativo costo per i rientri rimangono a carico azienda. Nel periodo di rientro non spetta alcun trattamento economico di trasferta».
(cfr. doc. 3 in produzione parte resistente).
Emerge, pertanto, dal chiaro tenore letterale della previsione testé analizzata che l'indennità forfettaria di trasferta spetta al dipendente distaccato per tutti i giorni di permanenza in trasferta, laddove invece il diritto alla sua erogazione cessa durante il periodo in cui il dipendente fa rientro presso la propria residenza.
Ciò in quanto parte datoriale, per effetto della medesima disposizione, si impegna a farsi carico delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore per il rientro a casa.
La ratio della previsione in parola è, con ogni evidenza, non consentire il cumulo tra l'indennità di trasferta ed il rimborso spese per il rientro presso il domicilio, che verrebbe a costituire una ingiusta locupletazione per il dipendente a danno dell'azienda datrice di lavoro.
Quanto poi alle modalità operative vigenti presso la società datrice di lavoro per la fruizione effettiva dell'indennità di trasferta da parte dei lavoratori in distacco, deve evidenziarsi invero come tutti i testi escussi abbiano reso sul punto dichiarazioni sostanzialmente collimanti, descrivendo il procedimento nei termini che seguono.
Ed invero, il primo teste escusso, dirigente , ha dichiarato: “durante Testimone_1 CP_1 il periodo di continuità il dipendente ha diritto ad un'indennità di trasferta giornaliera, di solito durante le trasferte continuative il dipendente opta per un'indennità forfettaria che non implica l'esibizione di ricevute. Le prestazioni dei distaccati di regola vengono approvate dall'ufficio di appartenenza, quindi nel caso del ricorrente l'ufficio di Pt_2
Napoli-Casandrino, in caso di operai c'è un controllo più capillare, in caso si tratti di personale di coordinamento il controllo è più massivo. E' il dipendente ad inserire le prestazioni nel sistema, e di regola in caso di trasferte continuative l'approvazione delle prestazioni è di default. Quindi la settimana in cui il dipendente decide di interrompere la trasferta carica il rientro al sistema. Non ricordo se il ricorrente usufruiva di trasferta forfettaria. Il controllo del sistema veniva effettuato mensilmente, non lo facevo io bensì
l'ufficio distaccante. Durante il periodo in cui il dipendente fa rientro a casa per quei giorni non spetta l'indennità di trasferta, l'azienda paga il viaggio proprio per questo”
(cfr. verbale).
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste , altro dirigente , il quale ha Tes_2 CP_1 affermato: “il lavoratore chiede la trasferta caricando la pratica a sistema, essa viene autorizzata dal responsabile direttore. Il contratto prevede un rientro ogni due mesi pagato dall'azienda. Il giorno del rientro il dipendente non ha diritto all'indennità di trasferta poiché il rientro è pagato dall'azienda, non si possono cumulare entrambe le cose. Si fanno controlli a campione, quindi può effettivamente capitare e sfuggire all'azienda che nel giorno del rientro il lavoratore chiede ed ottiene anche il pagamento dell'indennità di trasferta. Dopo l'autorizzazione della richiesta da parte del superiore gerarchico, non è previsto nessun altro tipo di controllo da parte dell'azienda. Preciso che non si ha diritto all'indennità di trasferta per tutto il periodo in cui il dipendente fa rientro
a casa. Il ricorrente durante il distacco utilizzava un mezzo aziendale, ne aveva disponibilità per le attività di servizio, se lui ed il suo responsabile lo stabilivano poteva anche utilizzare questo mezzo per fare ritorno a casa. Quando il ricorrente faceva rientro
a casa non aveva alcun obbligo di reperibilità, se in quelle giornate lavorava caricava la giornata a sistema ed aveva diritto all'indennità di trasferta, ma doveva sempre confrontarsi con il suo responsabile” (cfr. verbale).
Da ultimo, il teste anch'egli dipendente in distacco all'epoca dei Testimone_3 CP_1 fatti, ha dichiarato: “l'indennità di trasferta viene riconosciuta per tutti i giorni di lavoro, il periodo del viaggio è comunque lavorativo quindi anche in quel caso viene riconosciuta la trasferta. In Sirti valeva il principio della decade in virtù del quale ogni due settimane i dipendenti inseriscono a sistema le richieste di trasferte, una volta caricata la richiesta essa veniva firmata e approvata dal responsabile, il responsabile di ero io, Parte_1
quindi ricevevo i suoi rapportini li firmavo e li autorizzavo, era una schermata e si cliccava su autorizza. Dopo la mia autorizzazione, elaborava i cedolini…Se il CP_1 dipendente dichiara di aver fatto rientro a casa ha diritto all'indennità di trasferta per il giorno del rientro e non anche per i giorni in cui dichiara di trovarsi a casa…. Tutti i dipendenti hanno il doppio livello di autorizzazione, dopo l'approvazione dei Pt_2 rapportini da parte del datore di lavoro, nel caso di da parte mia, vi è un Parte_1 secondo step di autorizzazione fatto in amministrazione da che si avvale di dipendenti Pt_2 chiamati a fare proprio questa attività di controllo. Se emergono in quella sede delle anomalie, il rapportino viene rimandato al dipendente con la segnalazione dell'anomalia, lui invia un nuovo rapportino a me e così via. In caso di indennità forfettaria l'anomalia in sede di controllo può essere rappresentata dal fatto che il dipendente chiede il riconoscimento dell'indennità in un giorno in cui risulta in ferie. Non ricordo se simili anomalie siano mai state contestate al ricorrente”.
Orbene, alla luce delle testimonianze raccolte innanzi a questo giudice, deve ritenersi pacifico è il dipendente in distacco a caricare periodicamente a sistema le richieste di indennità forfettaria per tutti i giorni di trasferta, che dette richieste venivano vistate da parte del suo responsabile nell'ambito del distacco e trasmesse in sede centrale per i controlli amministrativi.
Dall'istruttoria è emerso, altresì, che l'ufficio amministrativo, recepite le richieste dei dipendenti in distacco, provvedeva sostanzialmente ad elaborare le buste paga sulla base dei dati riportati in dette richieste, senza applicare, specie per i dipendenti con mansioni manageriali, come il ricorrente, rigide forme di controllo della veridicità dei dati attestati, ponendo in essere al più controlli a campione.
Questa essendo la policy aziendale in punto di indennità di trasferta e la prassi di fatto seguita durante il distacco per cui è causa, parte ricorrente non può legittimamente dolersi in questa sede della perdita dell'indennità di trasferta subita a seguito della trattenuta operata da parte datoriale, allorquando quest'ultima ha avuto contezza della sistematicità con cui l'istante chiedeva ed otteneva l'indennità di trasferta anche per il periodo di rientro.
L'indennità così percepita, infatti, si pone in contrasto con la previsione del contratto integrativo aziendale che, come già detto, vieta il cumulo tra indennità di trasferta e rimborso spese di rientro, costituendo un arricchimento ingiusto che la società datrice di lavoro ben poteva e doveva legittimamente recuperare.
Ed il fatto che tale “anomalia” non sia emersa per tutto il periodo del distacco ma sia venuta alla luce solo allorquando, al termine dello stesso, parte resistente ha posto in essere, presumibilmente per la prima volta, un controllo più capillare non è circostanza idonea ad ingenerare nel dipendente odierno ricorrente un affidamento nella liceità della percezione di detto emolumento. La vigenza, nei fatti, di un sistema di attestazioni da parte del dipendente fondato evidentemente sul rapporto fiduciario e l'insussistenza, in concreto, di rimostranze da parte datoriale rispetto a quanto autodichiarato, mai avrebbero potuto legittimare il ricorrente ad usufruire di trattamenti economici allo stesso pacificamente non spettanti in virtù delle disposizioni contrattuali vigenti.
Ne deriva che la domanda di accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di trasferta e la conseguente richiesta di restituzione è priva di qualunque fondamento e va rigettata.
Le spese si compensano di 1/3 visto l'accoglimento solo parziale del ricorso. Per i restanti
2/3 seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta la giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 18.4.2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.780,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo;
b) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 10.780,01 trattenuta dalla spettanze di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo c) rigetta il resto il ricorso;
d) Compensate le spese di lite di 1/3, condanna parte resistente al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 3.592 oltre contributo unificato, IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 4.6.2025 Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli