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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2024, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 03/07/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21592/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza, cui è riunito il fascicolo ATP
n. 20737/2022 R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Napoli, alla Giotto n.25, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.to dall'Avv. GENNARO ORLANDO, che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile ex Lege 118/71. Il c.t.u. nominato, dott. , Persona_1
concludeva la sua relazione ritenendo la insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20/11/2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile ex Lege 118/71 a decorrere dalla domanda amministrativa (29/03/2021).
CP_ L' si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o in via gradata rigettarsi l'avverso ricorso.
Con provvedimento del 28/02/2024 veniva disposto che il suddetto ctu, dott. , Persona_1 provvedesse ad un'integrazione dell'elaborato peritale tenendo conto delle argomentazioni espresse dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, della documentazione medica allegata all'atto introduttivo e delle note di trattazione scritta depositate.
All'esito del deposito dell'integrazione dell'elaborato peritale l Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di auto sostentamento del ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano infondate.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari, gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. nominato in questa sede sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti per cui la parte, sottoposta a visita, presenta una riduzione della capacità lavorativa del 64% per cui: non sussistono le condizioni per beneficiare dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71.
Le conclusioni del ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fare proprie dal sottoscritto Giudicante.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo parte ricorrente titolare di reddito inferiore al limite previsto, si dichiara quest'ultima non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite;
liquida le spese di ctu come da separato decreto allegato
Napoli, 3 luglio 2024
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Matilde Dell'Erario)