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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1725/2022 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate decide la causa come da sentenza.
Enna, 28 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
telematicamente dalle parti;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1725/2022 R.G.
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] già Controparte_1 Parte 1
[...] Codice Fiscale elettivamente domiciliato in Leonforte via Leopardi n. 17 (fax C.F. 1
0935901918 e PEC: Email 1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera (C.F. C.F. 2 ), che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
contro
Controparte_2 in persona del Procuratore Speciale
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Maria Arena
presso il cui studio in via Misterbianco via G. Matteotti, 275 risulta elettivamente domiciliata;
Parte_2 - in persona del Commissario,
come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
P.IVA 1 - elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell' Pt 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue: MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90013343 41/000 notificata in data 15/11/2022,
relativa ai seguenti sottesi cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto i contributi
CP per gli anni 2010, 2011 e 2012:
CP
- Cartella di pagamento n. 29420110002284867000 presuntivamente notificata il 08/09/2011
anno 2010;
CP
- l'avviso di addebito n. 594 2012 0000224584000 presuntivamente notificato il 21/08/2012
anno 2011;
CP Avviso di addebito n. 59420120000869120000 presuntivamente notificato il 25/01/2013 anno
2012.
Eccepiva tra l'altro intervenuta prescrizione dei pretesi crediti contributivi.
Si costituivano l'CP 3 e l'agente della Riscossione che eccepivano la tardività della proposta opposizione. Con riferimento all'eccezione di prescrizione eccepivano che la stessa era stata ritualmente interrotta.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
**
Parte ricorrente non contesta la notifica degli atti presupposti.
Segnatamente, la Cartella di pagamento n. 29420110002284867000 è stata notificata il 08/09/2011
CP anno 2010, l'avviso di addebito n. 594 2012 0000224584000 è stato notificato il 21/08/2012 anno 2011, l'Avviso di addebito n. 59420120000869120000 è stato notificato il 25/01/2013 CP CP
anno 2012.
Ne consegue che non sono più contestabili: 1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione proposta.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge
(quali sono certamente quelli di che trattasi: afferenti agli anni 2010-2011-2012).
Sorge, però, il problema se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto dalla mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo - decennale -
dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c. Questo decidente ritiene corretta la prima opzione interpretativa.
A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia Sez.
5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie de qua, per identità di ratio.
Ebbene, la summenzionata sentenza, in buona sostanza, partendo dalla premessa che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione,
pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito), afferma la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione.
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.
Nell'ipotesi che ci occupa, essendo decorsi, tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento ben oltre cinque anni, ed in assenza di atti interruttivi ritualmente prodotti, è maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli.
Si osserva infatti come non risulti provato che l'intimazione di pagamento n. 29420169000731668000
versata in atti dall' CP_4 ed indicata quale atto interruttivo, sia stata in effetti notificata in data 20/07/2016. Non risulta infatti allegata dal parte dell' CP_4 alcuna relata di notifica riconducibile a tale intimazione di pagamento.
Senza contare che anche laddove si ritenesse provata la suddetta notifica (20.07.2016), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (15.11.2022) sarebbe trascorso ben oltre un quinquennio, anche tenendo conto dei periodi di sospensione legale dei termini di prescrizione (il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1-1-2021 al 30-6-2021
(ulteriori 181 giorni))
Le spese di lite seguono la soccombenza e poste a carico delle parti resistenti in solido, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti gli importi di cui all'intimazione di pagamento n. 294 2022 90013343 41/000 notificata in data
15/11/2022, relativa ai seguenti sottesi cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto i
CP contributi per gli anni 2010, 2011 e 2012:
CP
- Cartella di pagamento n. 29420110002284867000 presuntivamente notificata il 08/09/2011
anno 2010;
CP
- l'avviso di addebito n. 594 2012 0000224584000 presuntivamente notificato il 21/08/2012
anno 2011;
CP Avviso di addebito n. 59420120000869120000 presuntivamente notificato il 25/01/2013 anno
2012.
Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 843,00 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'erario.
Enna 18.02.2025.
Il Giudice del lavoro