Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 16092/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. STASI RICCARDO Parte_1
DOMENICO);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. PIVETTI ANTONIO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24/03/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice
Delegato all'udienza del 7.06.2024;
- la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei
3-4.07.24 n. 3883/2024 a seguito del raggiugimento dell'accordo tra le parti denominato
“Trasformazione del ricorso giudiziale in ricorso congiunto per la separazione e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49 c.p.c.” sottoscritto e depositato il
10/06/2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- con le note del 17.03.2025 la ricorrente ha depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
2. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel predetto accordo denominato “Trasformazione del ricorso giudiziale in ricorso congiunto per la separazione e per lo scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49 c.p.c.” formalizzato all'udienza del 7/06/2024 e depositato il 10/6/2024, confermato con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025, e che di seguito si riportano:
“-Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minor con Persona_1 collocamento della stessa presso l'abitazione materna sita in Palermo in via Francesca Testa
n. 2, ove la minore vive attualmente, e disporre che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, vengano assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità e delle aspirazioni della stessa;
- Riconoscere il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi convivenza;
Per_
- Autorizzare i coniugi a trasferire la propria residenza e quella della figlia altrove, sempre che tale notizia venga data con congruo preavviso al Sig. e che tale CP_1 trasferimento non pregiudichi il diritto di visita del padre;
- Disporre che il padre potrà tenere la figlia con sé: - per tre giorni alla settimana (anche continuativi) dall'uscita della scuola o, comunque, quando desidera previo accordo con la madre e comunque compatibilmente agli impegni lavorativi e scolastici e/o sportivi della minore e comunque secondo le modalità indicate nel presente atto, con l'obbligo di far svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarla nell'abitazione familiare all'orario stabilito, salvo diverso accordo tra le parti;
- per due weekend alternati al mese dal venerdì/sabato all'uscita della scuola fino alle 20:30 della Domenica sera salvo diverso accordo tra le parti:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore trascorra la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la minore per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo sino all'1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà il giorno di Natale e dall'1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandola alla scuola di appartenenza - nell'anno in trascorrerà con la figlia il giorno della vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le festività pasquali la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo:
- le restanti festività verranno concordate di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
- per il giorno del proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la sua presenza con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto - durante le vacanze estive (dal 15
Giugno al 15 Settembre) per 45 giorni consecutivi fino ad una maggiore autonomia della figlia, salvo diverso accordo tra le parti. Il periodo andrà comunicato alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
- Disporre in complessivi €. 300,00 mensili la misura del contributo del padre al mantenimento delle figlie ed , da versare mediante bonifico bancario Per_2 Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, per i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto somma che dovrà essere rivalutata annualmente in virtù della variazione degli indici Istat.
- Disporre che il padre contribuirà al 50% con la madre su spese extraassegno per mantenimento dei figli come da Protocollo del Tribunale di Palermo”.
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
4. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio va disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1. visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data 24/06/2011, da
[...]
, nata a [...] in data [...] e da , nato Parte_1 Controparte_1
a PALERMO in data 24/06/1981, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 23, parte I dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.