Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 640/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pivetti (p.e.c.: Email_1
– parte appellante –
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Maria N. Mancuso (p.e.c.: Email_2
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“in totale riforma della sentenza n. 4062/2022, resa inter-partes dal
Tribunale di Palermo, Sezione II Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Dora
Sciortino – R.G. n. 4978/2021, emessa il 10.10.2022, pubblicata in data 11.10.2022
e mai notificata;
In via principale e nel merito: previo accoglimento della presente
impugnazione e conseguentemente previa integrale riforma della sentenza n.
4062/2022, in questa sede impugnata, rigettare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, le domande tutte ex adverso formulate in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare la risoluzione e cessazione del comodato d'uso con riferimento alla porzione sito in Palermo alla Via Polo Pietro Rubens n. 2, di proprietà della SI.ra ed occupato/abitato dalla SI.ra ; Pt_1 CP_1
- Ordinare alla SI.ra , nata a [...] il [...], l'immediato CP_1 rilascio dell'immobile sito in Palermo alla Via Paolo Pietro Rubens n. 2, in favore della SI.ra fissando all'occorrenza una data, nel più breve Parte_1 tempo possibile, per l'esecuzione del provvedimento;
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione delle spese liquidate in primo grado e da corrispondersi oltre agli interessi e alla liquidazione maturata dal pagamento alla restituzione.
IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, occorrendo, si chiede prova testimoniale sulle circostanze capitolate nel ricorso di primo grado dalla lettera b alla lettera e (pag. 3). Si indicano a testi, i signori: n.q. di titolare della Matha Parte_2
Servizi Immobiliari domiciliato in Palermo, Via S. Puglisi n. 49”
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigettare l'appello proposto dalla SInora avverso Parte_1 la sentenza n. 4062/2022, emessa dal Tribunale di Palermo in data 10.10.2022, perche' palesemente infondato sia in fatto che in diritto e pretestuoso. Condannare la stessa al pagamento delle spese e compensi del giudizio di secondo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 CP_1 3
e, premesso di essere di avere concesso in comodato dall'anno 2008 alla CP_1 predetta figlia convenuta una porzione del proprio immobile sito in Palermo alla via Paolo Pietro Rubens n. 2 successivamente alla separazione della medesima dal coniuge al fine di darle temporanea ospitalità unitamente ai figli minori, CP_1 autorizzando la convenuta anche ad eseguire opere per consentirle l'utilizzo esclusivo della porzione di immobile, esponeva che l'ospitalità concessa aveva comportato una serie di disagi, anche di natura economica, in mancanza peraltro di ogni supporto ed aiuto da parte della figlia, e di avere conseguentemente dato mandato a un'agenzia, stante l'insostenibilità della situazione, per la vendita del bene, risultata però notevolmente difficoltosa a causa del comportamento ostativo della resistente e della porzione occupata dalla stessa. Agiva dunque onde ottenere la declaratoria di risoluzione e cessazione del comodato d'uso con riferimento alla porzione di immobile sito in Palermo alla via Paolo Pietro Rubens n. 2, di proprietà della stessa istante e occupato / abitato dalla figlia con conseguente CP_1 ordine a quest'ultima di immediato rilascio.
Si costituiva la convenuta contestando le avversarie asserzioni e assumendo di avere avuto concesso in comodato dalla madre l'immobile contestualmente al matrimonio per destinarlo ad abitazione del nucleo familiare;
aggiungeva che in data 28.3.2017 i coniugi si erano separati consensualmente e che con Parte_3 decreto dell'1.6.2017 il Tribunale di Palermo aveva omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso, restando quindi l'immobile per cui è causa, in quanto casa coniugale, assegnato ad essa unitamente ai figli minori;
riteneva CP_1 pertanto indubitabile la destinazione del bene a casa familiare e negava altresì la ricorrenza di un bisogno urgente ed imprevedibile tale da giustificare il rilascio preteso dalla controparte, collegato, piuttosto, dalla stessa ricorrente alle difficoltà di convivenza con la figlia e alla paventata ipotesi di vendita dell'immobile.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con sentenza n. 4
4062/2022 con cui l'adito Tribunale, ritenendo la concessione in comodato dell'immobile al fine di destinarlo a casa familiare confermata dal provvedimento di omologa della separazione dei coniugi con conseguente Persona_1 operatività della disciplina di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c., ed escludendo altresì che la ricorrente avesse provato la sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevisto tale da fondare la richiesta di restituzione, respingeva la domanda condannando l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
2 Avverso tale decisione ha interposto gravame Parte_1
Si è costituita la convenuta contestando le avversarie deduzioni e chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
All'udienza del 18 febbraio 2025, la causa, all'esito della discussione delle parti, è stata decisa, mediante pronuncia del dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni.
* * *
3. L'appellante lamenta, innanzi tutto, la riconduzione del concreto rapporto, come operata dal Giudice di prime cure, nell'alveo della disciplina delineata dagli artt. 1803 e 1809 c.c.; ribadisce di avere deciso di concedere alla figlia la porzione di immobile solo a seguito della separazione di fatto intercorsa tra la convenuta e il relativo coniuge;
sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la porzione di immobile fosse stata concessa per esigenze abitative della famiglia sulla base, esclusivamente, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di cui al decreto di omologa della separazione dei coniugi reitera l'operatività Persona_1 della disciplina prevista per il c.d. comodato “precario” (art. 1810 c.c.) con conseguente recedibilità ad nutum, non potendo il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori modificare né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell'immobile; aggiunge che, tra le parti, non
è mai stato stipulato il contratto scritto e che, in mancanza, non può desumersi alcun 5
tipo di uso sotteso alla volontà della madre di concedere temporaneamente una porzione di immobile alla figlia;
rileva comunque che le esigenze familiari devono essere adeguatamente provate da colui che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata e assume che nel caso in esame l'appellata non ha assolto detto onere probatorio, implicando peraltro la concessione per destinazione a casa familiare una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti.
L'appellante contesta poi la decisione del Tribunale là dove ha ritenuto che nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova sul sopravvenuto bisogno urgente ed imprevisto, tale da giustificare, ex art. 1809 c.c., la richiesta di restituzione dell'immobile; rileva di avere rappresentato di essersi fatta carico di ogni onere gravante sull'immobile senza alcun supporto della figlia e che i detti oneri sono stati aggravati dall'inserimento nel proprio stato di famiglia dei figli minori della convenuta;
aggiunge che i pessimi rapporti intercorrenti tra le parti e la difficoltà di natura economica hanno determinato e costretto essa attrice a porre in vendita l'immobile, mentre l'atteggiamento ostruzionistico e ostile dell'odierna appellata ha cagionato un enorme danno che le prove articolate in primo grado, e non ammesse, avrebbero potuto dimostrare.
4. I motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto connessi, devono essere disattesi.
E' nota la differenza tra il comodato propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 e 1809, e il c.d. comodato precario cui si riferisce l'art. 1810 c.c., caratterizzato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa: nel comodato precario il comodante può richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della medesima cosa, laddove nel caso di comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale, il 6
comodante, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., può esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 comma 2 c.c.).
Con precipuo riferimento alla disciplina del comodato di immobile per esigenze familiari, va richiamato il principio secondo cui in caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare (cfr. Cass. S.U. 13603/2004).
Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 20448/2014), ha precisato sul tema che: il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del
"comodato a termine indeterminato", è riconducibile non nell'alveo del comodato senza determinazione di durata (c.d. precario) ex art. 1810 c.c., bensì nella figura prevista dall'art. 1809 c.c., in quanto la determinazione della durata della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è comunque desumibile per relationem dall'uso convenuto;
il comodato di casa familiare non ha necessariamente una durata pari alle esigenze della famiglia del comodatario, ancorché disgregata, competendo al giudice di merito valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene;
in particolare, la concessione per destinazione ad abitazione familiare richiede una scrupolosa verifica delle intenzioni delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali 7
e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti, con la conseguenza che il rapporto è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (pur relative ai figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile; sul piano del riparto degli oneri probatori, mentre grava sul comodatario che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, è onere di chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine fissato per relationem dimostrare il relativo presupposto, ovvero l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare;
l'art. 1809 c.c. rivela, quale componente intrinseca del tipo contrattuale, che il comodato di casa familiare nasce nella convinzione della stabilità del rapporto, con la possibilità di risolverlo in caso di un
"urgente ed impreveduto bisogno"; deve quindi trattarsi di un bisogno sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto ed altresì imminente (senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili), da apprezzare secondo canoni di proporzionalità ed adeguatezza nel comparare i valori della persona (e, se del caso, la tutela della prole) con il bisogno del comodante (v. anche recentemente Cass. 20118/2024 e Cass. 27634/2023).
Ed invero, il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c. ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (cfr. Cass. 24618/2015).
Nel caso in esame, la effettiva sussistenza di un rapporto di comodato stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, 8
peraltro sorto in epoca di molto antecedente alla separazione dei coniugi Pt_4
omologata nell'anno 2017, è ricavabile dalla chiara destinazione
[...] dell'immobile, in costanza di convivenza dei predetti coniugi, a residenza della famiglia, tanto da essere stata la casa stessa assegnata, in sede di omologa delle condizioni della separazione, alla odierna appellata per essere dalla medesima abitata insieme ai figli (nato nel 2003) e (nato nel 2004) (cfr. il Per_2 Per_3 decreto di omologa nel fascicolo dell'appellata). La ricorrenza dei vincoli di sangue ed affetto tra l'appellante e la figlia con la relativa famiglia, mantenuti anche dopo l'evento separativo suddetto, tanto da essere stati i nipoti inseriti nello stato di famiglia della (v. nel fascicolo dell'appellante), come anche il fatto di non Pt_1 avere richiesto l'attrice la restituzione dell'immobile per un lunghissimo periodo dalla concessione in godimento, temporalmente ricondotta dalla stessa istante nell'anno 2008, e nonostante il deterioramento del rapporto matrimoniale tra la figlia e il genero – la cui definitiva rottura può plausibilmente collocarsi in epoca più recente e, comunque, prossima al deposito del ricorso per separazione consensuale dei coniugi (nel cui contesto, peraltro, la separazione di fatto è indicata come avvenuta nel mese di dicembre 2014) – unitamente altresì all'autorizzazione concessa alla , per come riferito dalla stessa attrice, per l'esecuzione dei lavori CP_1 funzionali ad assicurare l'utilizzo esclusivo della porzione immobiliare, sono tutte circostanze che, non compatibili con una mera “ospitalità temporanea”, non possono essere ragionevolmente spiegate che con la sussistenza e permanenza della volontà della di destinare la porzione di immobile ad abitazione della figlia Pt_1
e della relativa famiglia. Ed è in siffatto contesto che si inserisce la previsione di cui alle condizioni della separazione omologate per cui i coniugi Persona_1 hanno congiuntamente richiesto e ottenuto l'assegnazione all'odierna appellata della detta casa coniugale onde abitarvi con i figli. Il provvedimento di omologa, in altri termini, non interviene per modificare il titolo della concessione in godimento, bensì ne conferma l'effettiva natura. 9
Nessun concreto elemento la ha poi offerto onde documentare il Pt_1 superamento delle esigenze connesse all'uso familiare del bene, avendo del resto i figli della , già inseriti nello stato di famiglia dell'appellante e indicati come CP_1 prole a carico della nella relativa dichiarazione dei redditi anno 2020, CP_1 raggiunto solo in epoca recente la maggiore età, in sé non indicativa comunque di una qualche autosufficienza economica. Non vi è prova del resto agli atti che i detti figli risiedano atrove.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., tali da giustificare il reclamato rilascio.
Il bisogno previsto dalla citata disposizione, pur non dovendo essere grave, deve essere imprevisto, quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula, e urgente. L'urgenza deve intendersi come imminenza, restando esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Il bisogno deve essere serio, non voluttuario, nè capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto, non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che oggettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare, salvo il controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario (v. Cass. S.U. 20448/2014 cit.).
Ribadito che l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1809 c.c. grava sul comodante, deve escludersi che nel caso in esame tale onere probatorio sia stato adeguatamente assolto dall'appellante, non risultando documentato il presunto deterioramento finanziario subito dalla tale da rendere imminente la necessità della vendita immobiliare e Pt_1 dovendosi, per altro verso, escludere il carattere dell'imprevedibilità relativamente 10
alle spese di gestione dell'immobile e oneri annessi, anche in conseguenza dell'inserimento dei nipoti nel relativo stato di famiglia, la cui effettiva entità e concreta incidenza sulla complessiva condizione economica e reddituale dell'attrice
è rimasta comunque non meglio definita né rappresentata. Inidonea a comprovare la concreta sussistenza del citato presupposto si rivela, del resto, la prova orale dedotta dalla ricorrente attinente al mandato pacificamente conferito all'agenzia per la vendita dell'immobile e alla presenza della all'interno dei locali, mentre CP_1 non vale in ultimo ad integrare i presupposti del sopravvenuto urgente e imprevisto bisogno ex art. 1809 comma 2 c.c. il deterioramento dei rapporti tra le parti su cui la altresì si sofferma per giustificare la scelta di porre in vendita l'immobile Pt_1
e, dunque, la richiesta di rilascio.
L'impugnativa deve essere in definitiva respinta.
5. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla refusione delle spese del presente grado connesse alla difesa tecnica all'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Inoltre, essendo stato l'appellata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato (cfr. delibera del COA di Palermo dell'8.5.2023), va disposto che il pagamento del detto importo sia eseguito in favore dell'Erario, senza applicazione nella presente sede della riduzione della metà ai sensi degli artt. 82 e 130 del T.U.
n.115/2002 (v. da ultimo Cass. n.7560/2019).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, 11
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4062/2022 resa dal Tribunale di Palermo in data 11 ottobre 2022; condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado connesse alla difesa tecnica dell'appellata che liquida in complessivi € 1.800.00, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento del detto importo sia eseguito in favore dell'Erario; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 18.2.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo