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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/08/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 20/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 28-
1-2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20/2022 R.G.C promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Avallone Assuntina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Civitanova Marche, via Einaudi, n.108, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvati Valeria come da procura generale alle liti per atto notaio in Roma del Per_1
23/01/2023 rep. n. 37590 racc. n. 7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto, sito a Macerata, via Dante n.8; RESISTENTE
Oggetto: accertamento insussistenza debito a titolo di contributi previdenziali.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 10/01/22, la come sopra rappresentata, Parte_1
proponeva ricorso avverso la Delibera del Comitato amministratore del Fondo
Pensioni dell' Controparte_2 Controparte_3
n. 1714 del 02.11.2021, notificata a mezzo pec in data 03.11.2021, di rigetto del ricorso amministrativo n. 752117477 dell'08.05.2021, proposto avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 21000425 del 5/02/2021, notificato all'azienda in data 08.02.2021, per i seguenti motivi: il 05.02.2021
l' - Sede di Macerata, aveva emesso verbale unico di Controparte_4
accertamento e notificazione notificato all'azienda, con il quale aveva contestato alla odierna ricorrente una serie di irregolarità in ragione delle quali si era dovuto provvedere al recupero dei contributi non versati, alla revoca di benefici contributivi ed alla conseguente applicazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari ad € 27.584,68; l'ispettore verbalizzante si era avveduto del fatto che l'azienda aveva omesso di adeguare il livello contrattuale come previsto dal CCNL applicato ed in ragione di ciò aveva provveduto a revocare gli esoneri contributivi riconosciuti alla società in occasione dell'assunzione a tempo indeterminato del dipendente , avvenuta Persona_2
il 02.03.2015, pretendendo quindi il pagamento dell'intera somma pari ad €
11.996,03; la l'08.05.2021, aveva presentato ricorso per Parte_1
l'annullamento del predetto verbale in via amministrativa alla sede CP_5
territorialmente competente, attraverso il sistema telematico “Ricorsionline” del sito dell' di Macerata, contestando l'accertamento e chiedendone CP_5
l'annullamento, anche perché quanto contestato circa il mancato adeguamento del livello contrattuale dei dipendenti a quanto previsto dal CCNL applicato era da ritenersi il frutto di una svista, tanto che prima ancora che venisse redatto il verbale unico di accertamento e notificazione di cui sopra detta irregolarità era stata sanata;
tuttavia l' , con delibera n. 1714 del 02.11.2021, notificata a CP_5
mezzo pec in data 03.11.2021, aveva respinto il ricorso amministrativo e in data
04.01.2022 era stato trasmesso alla ricorrente un “invito a regolarizzare” con
2 richiesta di pagamento della somma di cui sopra maggiorata di ulteriori somme aggiuntive.
La società ricorrente lamentava: 1) l'eccessività delle sanzioni applicate dall' : allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1 CP_5
commi da 118 a 124 L. n. 190/14 (cd. Legge di stabilità 2015) aveva introdotto l'esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 2015; la misura dell'esonero era pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione del premio INAIL) nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua;
la durata del predetto beneficio era stata stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
le condizioni per poter beneficiare di detto esonero erano costituite dalla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, cioè dal rilascio del cd. DURC regolare), e dal rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
nel caso di specie, come rilevato dagli stessi ispettori dell' , la CP_5
ricorrente operava in un settore molto particolare, le cd. “Poste Private”, ed, in quanto tale, la stessa spesso prestava i propri servizi a vantaggio di enti pubblici che pretendevano il cd. “DURC” regolare (che a volte veniva richiesto direttamente all'azienda, ma che sempre più spesso veniva richiesto direttamente dall'Ente interessato); era quindi legittimo sostenere che sino alla data del provvedimento oggetto della presente impugnazione, in realtà, l' Parte_1
avesse sempre avuto un DURC regolare con conseguente regolarità contributiva, altrimenti la stessa non avrebbe potuto rendere le proprie prestazioni per Enti pubblici (quali Comuni ecc.), i cui proventi rappresentavano la parte più corposa delle proprie entrate;
la seconda condizione richiesta, per poter ottenere i benefici di cui alla Legge di stabilità 2015, era che da parte dell'azienda vi fosse il pieno rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
a tale proposito,
l' di Macerata, nel corso dell'accertamento, aveva riscontrato che l'azienda CP_5
non aveva provveduto ad adeguare il livello contrattuale dei dipendenti oggetto
3 di accertamento: in particolare gli ispettori intervenuti avevano contestato alla di non aver provveduto ad adeguare i contratti dei dipendenti oggetto Parte_1
di accertamento secondo quanto previsto dal CCNL applicato, costituito da quello relativo al Settore “Recapito telegrammi ed espressi”, il quale prevedeva che ai fattorini e portalettere assunti al 5° livello, trascorso un anno dalla rispettiva assunzione, doveva applicarsi il livello di inquadramento superiore del
“5° super”; tuttavia, analizzando più approfonditamente il trattamento economico che caratterizzava questi due diversi livelli, si poteva verificare che la differenza retributiva mensile era talmente lieve (pari a quasi € 38,00 lordi al mese) che era impensabile supporre che l'azienda avesse cercato in questo modo di speculare a discapito dei propri dipendenti;
tra l'altro, nei mesi di ottobre e novembre 2020, quindi circa tre mesi prima del verbale unico di accertamento e notificazione di cui sopra, l'azienda, rilevata la svista, aveva adeguato l'inquadramento dei dipendenti oggetto di accertamento a quanto previsto dal CCNL applicato, e, successivamente, con un cedolino paga aggiuntivo del mese di marzo 2021 aveva versato agli stessi le differenze retributive maturate che nel complesso risultavano essere piuttosto contenute;
inoltre, a riprova del fatto che doveva essere considerata una mera svista, di recente a due di questi dipendenti era stato addirittura riconosciuto un livello ancora superiore di inquadramento (il 4° livello); alla luce di quanto sopra, era legittimo sostenere che la sanzione applicata all'odierna ricorrente era eccessiva e soprattutto sproporzionata rispetto alla mancanza riscontrata;
una corretta lettura della Circolare n. 3/17 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.07.2017 permetteva interessanti riflessioni sul recupero dei benefici contributivi in caso di verifica ispettiva;
partendo dalla definizione di “benefici contributivi” contenuta nella Circolare ministeriale n. 5/08, definiti tali “quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel
4 caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di una aliquota più onerosa calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori”, la cit. Circolare n. 3/2017 concludeva che “le riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e
10)”; tale principio, secondo la tesi fatta propria dall'Ispettorato Nazionale del
Lavoro, sembrava assurgere a regola generale, come già confermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Taranto, Sez. Lav. sent. n. 6024/12), la quale, accogliendo un'opposizione avverso una cartella esattoriale per € 448.404,26 relativi a contributi previdenziali agricoli e sanzioni civili, aveva osservato, nel merito, che “all'esito della consulenza contabile, il debito contributivo è risultato di molto inferiore a quello indicato nella cartella esattoriale opposta: ciò in quanto solo per alcuni dipendenti è stata accertata una difformità tra ammontare della retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva e quella in concreto corrisposta”; infine la sentenza in parola aveva richiamato l'art. 6, co. 10, L. n. 338/89, con cui il legislatore aveva fissato uno sbarramento al recupero contributivo dato dal maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta;
quest'ultima disposizione, definita anche “norma calmieratrice”, era stata introdotta dall'art. 4, co. 1, D.L. 22-3-1993, n. 71, conv. in L. 20-5-1993, n. 151, al precipuo scopo di rendere la sanzione della perdita delle agevolazioni strettamente proporzionata all'inadempienza commessa dal datore di lavoro ed evitare eccessi sanzionatori che si riscontravano nella prassi quando, anche in presenza di lievi inadempienze, venivano recuperate tutte le agevolazioni contributive fruite dall'azienda nel periodo prescrizionale, oltre le somme aggiuntive previste per la più grave ipotesi di evasione;
di conseguenza, in caso di verifica ispettiva, il recupero integrale dei benefici contributivi fruiti sarebbe stato effettuato dall' in violazione della suddetta disposizione di CP_1
5 legge e, pertanto, illegittimo;
ma anzi, come affermato anche da parte della dottrina, sarebbe dovuto sussistere in capo agli ispettori l'obbligo di attivare, anche in caso di verifica ispettiva, la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 4 D.M. 30-1-2015 prima di procedere al recupero dei benefici contributivi;
quindi, anche in caso di accertate inadempienze contrattuali aventi riflessi sul versante contributivo e incidenti sul rilascio del DURC regolare,
l'ispettore, prima di procedere all'addebito definitivo dei benefici conguagliati fino al momento dell'ispezione stessa, avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all'art. 4 D.M. 30-1-2015 e, solo se il datore di lavoro non avesse regolarizzato entro i 15 giorni prescritti, avrebbe potuto procedere alla redazione del verbale di accertamento con l'addebito contributivo conseguente;
il rilascio di un DURC negativo a seguito di accertamento ex post dell' , infatti, CP_5
impediva la fruizione di sgravi contributivi per il futuro, ma non legittimava il recupero di sgravi fruiti su periodi precedenti l'accertamento dell'irregolarità
(Trib. Roma, sent. 09-09-2021, n. 3636): secondo il giudice del lavoro del
Tribunale di Roma, quindi, nell'ottica di tutelare l'affidamento del contribuente, doveva ritenersi che il DURC negativo impedisse per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non avessero ottenuto il rilascio del DURC ovvero fossero state oggetto di accertamento, ma non legittimasse il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità; in tal senso deponeva il tenore letterale della normativa in materia di benefici normativi e contributivi, che attribuiva rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio;
d'altra parte, la norma consentiva al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati;
pertanto, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' CP_5
6 poteva disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi che il contribuente sarebbe stato, altrimenti, ammesso a godere, non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non avessero condotto al diniego di rilascio del DURC;
il cit. Tribunale sottolineava, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, aveva chiarito, con Circolare n. 3/17, che l'assenza del
DURC, in linea generale, determinava il mancato godimento dei benefici goduti dall'intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo;
ciò comportava che l'accertata assenza del DURC determinava il venir meno dei benefici limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso, senza, invece, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva;
infine il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità dell'avviso di addebito con il quale l' aveva intimato al contribuente la CP_5
ripetizione di tutte le agevolazioni contributive godute nei periodi precedenti l'accertamento (2016 - 2018) a seguito dell'emissione, ex post nel 2018, di
DURC negativo per l'omesso versamento dell'aliquota contributiva per il trattamento speciale per la disoccupazione riferita ad alcuni mesi del 2015; quindi, alla luce di quanto sopra, a parere della ricorrente, prima di procedere alla revoca dei benefici, l' avrebbe dovuto prima invitarla a regolarizzare CP_5
la propria posizione e solo dopo la mancata regolarizzazione avrebbe potuto revocare i benefici contributivi riconosciuti alla stessa in occasione dell'assunzione del dipendente;
2) l'illegittimità dell'atto Persona_2
sanzionatorio applicato dall' di Macerata ex Circolare n. 7/19 il CP_5 CP_6
provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo anche in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 7 del 2019 con la quale l' aveva chiarito CP_6
che, nel corso di una verifica, il personale ispettivo, al fine della corretta applicazione della sanzione equivalente alla revoca dei benefici contributivi, doveva svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non soltanto un
7 accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni legittimate alla contrattazione collettiva;
l' con detta CP_6
Circolare aveva fornito un'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 1, co. 1175 L. 296/06, in ragione della quale non si doveva tener conto dell'aspetto meramente formale ma degli aspetti sostanziali del contratto al fine di verificare se, nella sostanza, fossero stati garantiti ai dipendenti trattamenti migliorativi e comunque non peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato;
nel caso di specie, gli ispettori non avevano svolto alcuna verifica sul punto, essendosi limitati a verificare quella clausola del contratto che prevedeva che, trascorso un anno dall'assunzione del portalettere al 5° Livello, lo stesso avrebbe dovuto essere promosso al livello immediatamente superiore, ossia il 5° super;
tale mancata verifica, conformemente a quanto previsto dalla Circolare dell'I.N.L. cit., comportava l'illegittimità anche sotto questo aspetto del verbale unico di accertamento e notificazione oggetto della presente controversia, il quale quindi doveva essere annullato nella parte relativa a questa sanzione ed alle somme aggiuntive derivanti da tale sanzione.
Tutto ciò premesso la ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice Unico del lavoro e della Previdenza, nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, annullare la delibera n. 1714 del 02.11.2021 (all. n. 1) notificata a mezzo pec in data 03.11.2021 emessa dall' Controparte_3
a fronte del ricorso n. 752117477 del 08.05.2021 proposto contro il
[...]
verbale unico di accertamento e notificazione del 05.02.2021 notificato all'azienda in data 08.02.2021 (all. n. 2) per l'importo complessivo di €
27.584,68 e per l'effetto ordinare all' Controparte_1
il ricalcolo dell'avviso di accertamento originario senza la sanzione del recupero dei benefici contributivi ed il conseguente riconteggio delle somme aggiuntive eventualmente dovute;
“il tutto con vittoria di spese di lite della presente procedura”.
8 Si costituiva ritualmente l' in persona del legale rappresentante pro CP_5
tempore, in proprio e quale mandatario della società
[...]
cessionaria dei crediti contributivi in Controparte_7
ottemperanza all'art. 13 L.448/98, contestando la pretesa avversaria, poiché del tutto infondata, ed esponeva: la società ricorrente chiedeva, in via principale,
l'annullamento della Delibera n. 1714/21 e per l'effetto, ordinarsi all' la CP_5
rideterminazione del debito contributivo, previa detrazione dell'importo dei benefici contributivi utilizzati fruiti e ricalcolo delle somme aggiuntive, con vittoria delle spese di lite;
la pretesa contributiva dell'ente si fondava sulle risultanze della verifica ispettiva effettuata dall' di Macerata nei confronti CP_8
della esercente a Civitanova Marche l'attività di servizi postali e di Parte_1
corriere, con riferimento al periodo settembre 2015 - settembre 2020, condensate nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. MC00000/2020-884-01 del 17/12/2020, notificato alla ditta in data 8/2/2021, al quale aveva fatto seguito il Verbale Unico e di accertamento e Notificazione n. 21000425 del 5/02/2021, allegato e da considerarsi parte integrante della comparsa di costituzione del convenuto;
all'esito delle verifiche ispettive erano state rilevate alcune infrazioni in materia previdenziale in relazione ad alcuni lavoratori, in particolare: 1) un livello di inquadramento contrattuale non conforme al CCNL di categoria applicato dalle imprese esercenti “servizi di recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere”, che, all'art. 13, prevedeva che i dipendenti che avessero maturato un anno di anzianità aziendale con il V livello avevano diritto ad essere inquadrati al livello V Super, con conseguente incremento della paga oraria contrattuale;
2) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per 8 giornate di lavoro effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 da alcuni dipendenti, riportate invece dalla ditta come “assenze non retribuite”; 3) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per i dipendenti Persona_3
e che, nel periodo di sospensione Persona_2 Parte_2
indennizzato con Cassa Integrazione Guadagni per COVID 19, avevano invece
9 svolto attività lavorativa;
tali illegittime condotte datoriali avevano comportato, sul piano previdenziale, la denuncia all'ente di imponibili minori e versamenti contributivi inferiori a quelli effettivamente dovuti, e conseguentemente l' , CP_5
con proprio verbale del 05/02/2021, aveva proceduto alla quantificazione degli oneri omessi dall'impresa ed al recupero dei benefici contributivi ex art. 1, commi 118-124, L. 23-12-2014 n. 190 indebitamente fruiti nel periodo settembre
2015 - settembre 2020, irrogando le sanzioni per l'ipotesi di evasione.
Il convenuto, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intangibilità del credito contributivo fondato sui predetti verbali, già iscritto a ruolo dall' e notificato alla ricorrente con Avviso di addebito n. 363-2021- CP_5
0001126428000 in data 10/12/2021, non opposto e già interamente pagato dalla ricorrente a seguito di pignoramento presso terzi promosso dall'Agente della riscossione;
per costante insegnamento giurisprudenziale, la mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito notificati determinava l'incontestabilità della pretesa contributiva e precludeva totalmente il riesame del merito in un diverso giudizio (ex multis, Cass. civ. Sez. Lav. 12-
3-2015 n. 4978: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché non è consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo”; Cass. civ. Sez. Lav. 23/10/2012
n.18145: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”); ne conseguiva, secondo Cass. civ., sez.VI, 19/4/2011, n. 8931, “che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della
10 domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).”; in senso conforme anche Cass. civ., Sez. Lav. 5/2/2009 n. 2835; 01/07/2008 n.17978;
27/02/2007 n. 4506; Cass. civ. Sez. I, 25/06/2007 n. 14962); nel caso in questione, stante la mancata impugnazione dell'avviso di addebito notificato alla società il 10/12/21, l'Agente della Riscossione aveva promosso un Pt_1
pignoramento in danno della stessa nel marzo 2022, a seguito del quale la ricorrente aveva chiesto una rateazione del debito;
non essendo in queste ipotesi prevista tale possibilità, la società ricorrente il 04/05/22 aveva provveduto al pagamento integrale del debito, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio, riserva del tutto inutile ed irrilevante, posto che la ditta non avrebbe potuto in nessun caso ottenere la restituzione di quanto versato in forza di un titolo esecutivo definitivo, poiché, al momento del pagamento e della contestuale formulazione della riserva, il credito contributivo era già irretrattabile per mancata impugnazione dell'avviso di addebito;
infatti, se fosse stato consentito alla società di decadere dal termine perentorio previsto dall'art. 24 D. Lgs. n.
46/99 per l'impugnazione del titolo esecutivo e poi, successivamente, agire in giudizio per l'accertamento negativo, magari dopo aver già subito, come nel caso di specie, anche un pignoramento mobiliare, sarebbe stata completamente aggirata e vanificata la ratio legis, volta a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale e a consentirne una rapida riscossione.
Pertanto, a parere dell' , il ricorso era inammissibile in virtù della CP_5
definitività acquisita dall'accertamento del credito sotteso all'avviso di addebito non impugnato: come ribadito dal Tribunale Salerno Sez. Lav., con sentenza
09/06/2020 n. 662, “La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata
(così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato),
11 precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione)”; anche il Tribunale di Frosinone Sez. Lav., con sentenza
03/06/2021 n. 539, aveva affermato gli stessi principi: “In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n. 4506/07). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass. civ. n. 9944/91 e 10269/91), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n. 17978/08).
“D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento successiva al decorso del termine per l'opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini.
La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è
"sostanziale" o non è.
“In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente ad affermare l'incontrovertibilità del credito contributivo nell'an e nel quantum in caso di
12 omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l'iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un'azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
“Ne discende che non possono trovare spazio nel presente giudizio di accertamento negativo le censure attoree volte a contestare la debenza delle somme portate dalle richiamate cartelle esattoriali …”.
Ribadita la totale assorbenza ed insuperabilità dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso come formulata, l' resistente eccepiva comunque, nel merito, CP_1
la totale infondatezza del ricorso avversario;
gli illeciti previdenziali rilevati dagli Ispettori erano pacifici non soltanto per l'intangibilità dell'accertamento sotteso alla mancata impugnazione dell'avviso di addebito n. 363-2021-
0001126428000, ma anche in virtù del principio di non contestazione;
la ricorrente infatti non negava di aver posto in essere le violazioni del CCNL rilevate dagli ispettori, ma si limitava invece a sostenere che, dovendo esse attribuirsi ad una “mera svista”, non si giustificava il recupero delle agevolazioni contributive fruite ai sensi della L. n. 190/2014; premesso che erano irrilevanti i motivi soggettivi che avessero condotto l'impresa datrice ad adeguare tardivamente il livello contrattuale dei dipendenti (mera negligenza o convenienza economica), non era comunque consentito al datore di lavoro di posticipare a proprio piacimento il passaggio di livello dei lavoratori, in pregiudizio dei loro diritti contrattuali ed economici;
inoltre, tale inadempimento contrattuale riverberava effetti negativi su tutti gli istituti contrattuali previsti, in quanto la retribuzione oraria, prendendo a riferimento il compenso previsto per un determinato livello di inquadramento, risultava errata per qualsiasi calcolo, ai fini sia degli istituti retributivi accessori sia della determinazione dell'imponibile per il calcolo degli oneri assicurativi e contributivi;
considerata l'accertata inosservanza del CCNL applicato dall'impresa, erano stati recuperati i benefici contributivi già fruiti dalla stessa per i predetti dipendenti;
il riconoscimento dei benefici economici e contributivi era, infatti, subordinato
13 all'integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell'art.1, co. 1175 L. n. 296/06, in virtù del quale
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; erano, quindi, inconferenti e pretestuose le argomentazioni avversarie sul preteso “travolgimento” dei DURC precedentemente concessi, poiché nel caso de quo le agevolazioni erano state revocate non a causa dell'irregolarità contributiva, bensì per inosservanza degli obblighi datoriali verso i dipendenti scaturenti dal CCNL;
il possesso del DURC, infatti, non costituiva ex se condizione necessaria e sufficiente per il diritto ai benefici contributivi, poiché era in grado di attestare soltanto la regolarità dei versamenti contributivi in relazione ai flussi UNIEMENS inviati dall'impresa, ma esso doveva accompagnarsi al rispetto da parte del datore di lavoro degli altri obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori scaturenti dagli accordi collettivi;
pertanto, ove l' , come nella presente fattispecie, avesse verificato ex post CP_1
l'insussistenza in capo all'impresa di tale requisito di legge per inosservanza delle disposizioni contrattuali, per il periodo in cui la stessa risultasse aver fruito delle agevolazioni contributive, avrebbe dovuto revocarle ai sensi dell'art.1, co.
1175, L. n. 296/06 e chiederne la restituzione.
L'Istituto convenuto concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso stante l'intangibilità del credito contributivo in questione per mancata impugnazione dell'Avviso di addebito n. 363-2021-0001126428000, fondato sul medesimo Verbale Unico e
14 di accertamento e Notificazione n. 21000425 del 5/02/2021, oggetto del presente giudizio;
- nel merito, rigettare il ricorso poiché del tutto infondato per le ragioni di cui in dato per le ragioni di cui in premessa, confermando integralmente il Verbale
Unico di accertamento e Notificazione n. 21000425 del 5/02/2021 e la pretesa contributiva ivi indicata, con vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito del deposito delle note per la trattazione scritta, nelle quali il convenuto ha dato atto della pendenza di “trattative … per la bonaria composizione della lite”, successivamente fallite, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
L'art. 1 L. 27-12-2006 n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ha disposto:
“1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
“1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non
15 considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.”
Il D. L. 9-10-1989 n. 338, conv. con mod. in L. 7-12-1989 n. 389, “Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.”, all'art. 6, nel testo in vigore dal 19-7-1997, ha stabilito:
“Art.
6. Fiscalizzazione degli oneri sociali.
“1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
16 c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali;
dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;
delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976,
n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali;
degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
“2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
“3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni
17 mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
“4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
“5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.
“6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
“7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
“8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente
18 che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.
“9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo
1, comma 1.
“10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
“11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
“Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
19 confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
“12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all' del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato CP_5
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
“13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.
“14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
“15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
20 “16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire
3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.”.
Infine, per quanto rileva nel presente procedimento, la L. 23-12.2014 n. 190,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”, all'art. 1, commi 118-124, ha stabilito:
“118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,
è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo
21 indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie CP_5
disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
“119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma
118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
“120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,
11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.
L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall' in base all'ordine CP_5
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l' non prende in CP_5
considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
“L' provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento CP_5
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
22 “121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio
2015.
“122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
“123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il di cui al decreto del Ministro per la coesione Controparte_9
territoriale 1° agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
“124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario.”.
Premesso che nel merito la società ricorrente non ha fornito prova della spettanza degli esoneri contributivi di cui sopra, comunque deve rilevarsi che nella presente fattispecie non è possibile affrontare le questioni di merito poste a fondamento della pretesa contributiva dell' e contestata nella presente CP_5
sede giurisdizionale dalla società ricorrente, asseritamente consistenti nel tardivo adeguamento di inquadramento contrattuale dei dipendenti dal V livello a quello
V Super, nelle infedeli registrazioni nel LUL relative a 8 giornate lavorate di sabato dai dipendenti ed alle ore di lavoro prestate nel periodo di CIG per Covid
19 nei mesi di aprile-maggio e luglio-agosto 2020, con conseguenti imponibili contributivi non denunciati e disconoscimento dei benefici contributivi fruiti
23 dalla ricorrente per omesso rispetto del CCNL di categoria applicato, il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco, e per le altre irregolarità commesse in materia previdenziale nel periodo dall'1-9-2015 al 30-9-2020, considerato che il credito previdenziale oggetto della domanda, pari a complessivi € 29.787,01
(di cui € 17.857,86 per contributi previdenziali obbligatori dal 9/15 al 9/20 e €
9.726,82 per somme aggiuntive per il medesimo periodo) alla data del 24-11-
2021, oltre alle somme e spese successivamente maturate, determinati in complessivi € 31.319,94 alla data del pagamento all Controparte_10
, il 4-5-2022, è stato comunicato alla unitamente al
[...] Parte_1
Verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall' di Macerata e CP_8
dall'I.N.P.S Direzione Provinciale di Macerata il 5-2-2021, notificato alla società ricorrente in data 8-2-2021 (seguito ad altro già emesso dal solo di CP_8
Macerata il 17-12-2020), è stato poi oggetto di iscrizione a ruolo e di avviso di addebito emesso dall' convenuto il 24-11-2021 (doc. 7 del fascicolo di CP_1
parte resistente), notificato alla il 10-12-2021 (docc. 7a) e 7b) del Parte_1
medesimo fascicolo di parte), titolo esecutivo non opposto dalla odierna ricorrente.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ha espressamente Parte_1
dichiarato di impugnare, in quanto illegittima, la Delibera del Comitato
Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti n. 1714 del 2-11-
2021, di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla suddetta impresa avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall' di CP_8
Macerata e dall'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Macerata il 5-2-2021.
Il D. Lgs. 26-2-1999 n. 46 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”, nel testo ratione temporis in vigore stabilisce:
“Art. 24. Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
24 “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
“2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
“3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
“4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.
“5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
“6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
“7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
25 “8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462.”.
Nella presente fattispecie l'avviso di addebito non è stato mai opposto da parte della società ricorrente, la quale si è limitata ad impugnare in sede amministrativa il verbale unico di accertamento e notificazione, ricorso respinto in sede amministrativa il 2-11-2021.
Inoltre la ricorrente non ha inteso né presentare né coltivare in alcun modo un'eventuale impugnazione dell'avviso di addebito, tanto che in data 4-5-2022 ha proceduto al pagamento dell'importo oggetto dell'avviso e delle somme e spese ulteriori, per complessivi € 31.319,94, mediante versamento all
[...]
, il 4-5-2022, data in cui il titolo esecutivo costituito Controparte_10
dall'avviso di addebito non era più impugnabile in via giudiziale, con la conseguenza che alcuna riserva di ripetizione dell'eventuale indebito poteva spiegare efficacia.
Infatti, nella presente fattispecie, non è invocabile né quanto previsto dall'art. 24
D. Lgs. n. 46/99 e s.m.i. in relazione alla iscrivibilità del credito previdenziale e possibilità di sospensione dell'esecuzione dell'AVA già emesso, né quanto dedotto dalla ricorrente richiamando il principio espresso dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda
26 del contribuente proposta prima di detta opposizione.” (Cass. Sez. Lav. n. 16203 del 16-6-2008), in quanto affermato in relazione ad una iscrizione a ruolo avvenuta prima del deposito del deposito del ricorso in sede giurisdizionale, ma con emissione della cartella esattoriale intervenuta successivamente all'introduzione di detto giudizio.
Nella presente fattispecie, invece, con efficacia dirimente ai fini della decisione, la ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio (avente Parte_1
ad oggetto l'impugnazione della sola Delibera del Comitato Amministratore del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti n. 1714 del 2-11-2021, di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla società avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall di Macerata e dall'I.N.P.S. - CP_8
Direzione Provinciale di Macerata il 5-2-2021) il 10-1-2022, cioè dopo oltre un mese dall'emissione e notifica dell'avviso di addebito, notificato dall' CP_5
alla odierna ricorrente il 10-12-2021.
Infatti, “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6753 del 10-3-2020), con esplicitazione in motivazione delle ragioni del principio affermato:
“7. I primi due motivi di ricorso sono infondati.
“Deve premettersi che con essi il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il verbale di
27 accertamento, pur essendo stato il relativo giudizio iniziato il 20.10.2006, successivamente all'iscrizione a ruolo del credito avvenuta il 29.9.2006, anche se anteriormente alla notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 10.11.2006.
“8. La successione temporale manifesta come non si ponesse nel caso, come chiarito dalla Corte territoriale, un problema di applicazione dell'art. 24 comma
3 del d. lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale «Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice», considerato che I' impugnazione del verbale di accertamento è stata proposta dopo l'iscrizione a ruolo del relativo credito e dunque dopo l'inizio della procedura di riscossione.
A tanto conseguiva che la procedura di riscossione, malgrado la pendenza dell'impugnazione del verbale di accertamento, avrebbe dovuto procedere sino all'emissione e notificazione della cartella esattoriale senza subire interruzioni né sospensioni.
“9. L' art. 24 comma 5 del d. lgs. n. 46 del 1999 prevede poi uno specifico mezzo di impugnazione dell'iscrizione a ruolo, che deve essere azionato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale mezzo vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa impositiva.
“10. Non ostano all'esame in tale sede della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella, considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . È stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 CP_1
del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che « in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla
28 cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno CP_1
decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
“11. Dopo l'iscrizione a ruolo neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n.
689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del
21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova).
“12. Questa Corte ha già risolto possibili dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte
29 Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
“13. In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass.
n. 21951 del 2013). …” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6753 del 10-3-2020).
Detto principio risulta peraltro ormai consolidato:
30 “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza.” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6199 del 7-3-2024).
“… CONSIDERATO IN DIRITTO
“che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che, non avendo egli impugnato le cartelle esattoriali successivamente notificategli relativamente alle medesime pretese già oggetto del presente giudizio di accertamento negativo del debito per premi e contributi, nessun interesse poteva residuargli alla decisione della presente controversia, essendo ormai la sottostante questione di diritto irretrattabilmente preclusa per effetto della mancata opposizione alle cartelle;
“… che il motivo è infondato, avendo questa Corte ormai superato l'orientamento dianzi cit., affermando piuttosto che, prevedendo l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale,
31 abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo
(così da ult. Cass. n. 6753 del 2020);
“che si deve semmai aggiungere, in questa sede, che la diversa opinione di Cass.
n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
“che pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
“che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, come invece sostenuto Cass. n.
16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale;
“che il ricorso, pertanto, va rigettato, …” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6199 del 7-3-
2024).
32 L'omessa impugnazione da parte della ricorrente dell'avviso di addebito notificatole dall' peraltro seguito dal pagamento di tutto quanto dovuto CP_5
a tale titolo, determina l'inammissibilità della domanda proposta nella presente sede per essere venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Pt_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con
[...]
ricorso depositato il 10/01/2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire;
2) condanna la società ricorrente, come sopra rappresentata, al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 3.163,50 per compenso CP_5
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 08/08/25 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
33
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 28-
1-2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20/2022 R.G.C promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Avallone Assuntina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Civitanova Marche, via Einaudi, n.108, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvati Valeria come da procura generale alle liti per atto notaio in Roma del Per_1
23/01/2023 rep. n. 37590 racc. n. 7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto, sito a Macerata, via Dante n.8; RESISTENTE
Oggetto: accertamento insussistenza debito a titolo di contributi previdenziali.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 10/01/22, la come sopra rappresentata, Parte_1
proponeva ricorso avverso la Delibera del Comitato amministratore del Fondo
Pensioni dell' Controparte_2 Controparte_3
n. 1714 del 02.11.2021, notificata a mezzo pec in data 03.11.2021, di rigetto del ricorso amministrativo n. 752117477 dell'08.05.2021, proposto avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 21000425 del 5/02/2021, notificato all'azienda in data 08.02.2021, per i seguenti motivi: il 05.02.2021
l' - Sede di Macerata, aveva emesso verbale unico di Controparte_4
accertamento e notificazione notificato all'azienda, con il quale aveva contestato alla odierna ricorrente una serie di irregolarità in ragione delle quali si era dovuto provvedere al recupero dei contributi non versati, alla revoca di benefici contributivi ed alla conseguente applicazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari ad € 27.584,68; l'ispettore verbalizzante si era avveduto del fatto che l'azienda aveva omesso di adeguare il livello contrattuale come previsto dal CCNL applicato ed in ragione di ciò aveva provveduto a revocare gli esoneri contributivi riconosciuti alla società in occasione dell'assunzione a tempo indeterminato del dipendente , avvenuta Persona_2
il 02.03.2015, pretendendo quindi il pagamento dell'intera somma pari ad €
11.996,03; la l'08.05.2021, aveva presentato ricorso per Parte_1
l'annullamento del predetto verbale in via amministrativa alla sede CP_5
territorialmente competente, attraverso il sistema telematico “Ricorsionline” del sito dell' di Macerata, contestando l'accertamento e chiedendone CP_5
l'annullamento, anche perché quanto contestato circa il mancato adeguamento del livello contrattuale dei dipendenti a quanto previsto dal CCNL applicato era da ritenersi il frutto di una svista, tanto che prima ancora che venisse redatto il verbale unico di accertamento e notificazione di cui sopra detta irregolarità era stata sanata;
tuttavia l' , con delibera n. 1714 del 02.11.2021, notificata a CP_5
mezzo pec in data 03.11.2021, aveva respinto il ricorso amministrativo e in data
04.01.2022 era stato trasmesso alla ricorrente un “invito a regolarizzare” con
2 richiesta di pagamento della somma di cui sopra maggiorata di ulteriori somme aggiuntive.
La società ricorrente lamentava: 1) l'eccessività delle sanzioni applicate dall' : allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1 CP_5
commi da 118 a 124 L. n. 190/14 (cd. Legge di stabilità 2015) aveva introdotto l'esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 2015; la misura dell'esonero era pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione del premio INAIL) nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua;
la durata del predetto beneficio era stata stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
le condizioni per poter beneficiare di detto esonero erano costituite dalla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, cioè dal rilascio del cd. DURC regolare), e dal rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
nel caso di specie, come rilevato dagli stessi ispettori dell' , la CP_5
ricorrente operava in un settore molto particolare, le cd. “Poste Private”, ed, in quanto tale, la stessa spesso prestava i propri servizi a vantaggio di enti pubblici che pretendevano il cd. “DURC” regolare (che a volte veniva richiesto direttamente all'azienda, ma che sempre più spesso veniva richiesto direttamente dall'Ente interessato); era quindi legittimo sostenere che sino alla data del provvedimento oggetto della presente impugnazione, in realtà, l' Parte_1
avesse sempre avuto un DURC regolare con conseguente regolarità contributiva, altrimenti la stessa non avrebbe potuto rendere le proprie prestazioni per Enti pubblici (quali Comuni ecc.), i cui proventi rappresentavano la parte più corposa delle proprie entrate;
la seconda condizione richiesta, per poter ottenere i benefici di cui alla Legge di stabilità 2015, era che da parte dell'azienda vi fosse il pieno rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
a tale proposito,
l' di Macerata, nel corso dell'accertamento, aveva riscontrato che l'azienda CP_5
non aveva provveduto ad adeguare il livello contrattuale dei dipendenti oggetto
3 di accertamento: in particolare gli ispettori intervenuti avevano contestato alla di non aver provveduto ad adeguare i contratti dei dipendenti oggetto Parte_1
di accertamento secondo quanto previsto dal CCNL applicato, costituito da quello relativo al Settore “Recapito telegrammi ed espressi”, il quale prevedeva che ai fattorini e portalettere assunti al 5° livello, trascorso un anno dalla rispettiva assunzione, doveva applicarsi il livello di inquadramento superiore del
“5° super”; tuttavia, analizzando più approfonditamente il trattamento economico che caratterizzava questi due diversi livelli, si poteva verificare che la differenza retributiva mensile era talmente lieve (pari a quasi € 38,00 lordi al mese) che era impensabile supporre che l'azienda avesse cercato in questo modo di speculare a discapito dei propri dipendenti;
tra l'altro, nei mesi di ottobre e novembre 2020, quindi circa tre mesi prima del verbale unico di accertamento e notificazione di cui sopra, l'azienda, rilevata la svista, aveva adeguato l'inquadramento dei dipendenti oggetto di accertamento a quanto previsto dal CCNL applicato, e, successivamente, con un cedolino paga aggiuntivo del mese di marzo 2021 aveva versato agli stessi le differenze retributive maturate che nel complesso risultavano essere piuttosto contenute;
inoltre, a riprova del fatto che doveva essere considerata una mera svista, di recente a due di questi dipendenti era stato addirittura riconosciuto un livello ancora superiore di inquadramento (il 4° livello); alla luce di quanto sopra, era legittimo sostenere che la sanzione applicata all'odierna ricorrente era eccessiva e soprattutto sproporzionata rispetto alla mancanza riscontrata;
una corretta lettura della Circolare n. 3/17 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.07.2017 permetteva interessanti riflessioni sul recupero dei benefici contributivi in caso di verifica ispettiva;
partendo dalla definizione di “benefici contributivi” contenuta nella Circolare ministeriale n. 5/08, definiti tali “quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel
4 caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di una aliquota più onerosa calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori”, la cit. Circolare n. 3/2017 concludeva che “le riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e
10)”; tale principio, secondo la tesi fatta propria dall'Ispettorato Nazionale del
Lavoro, sembrava assurgere a regola generale, come già confermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Taranto, Sez. Lav. sent. n. 6024/12), la quale, accogliendo un'opposizione avverso una cartella esattoriale per € 448.404,26 relativi a contributi previdenziali agricoli e sanzioni civili, aveva osservato, nel merito, che “all'esito della consulenza contabile, il debito contributivo è risultato di molto inferiore a quello indicato nella cartella esattoriale opposta: ciò in quanto solo per alcuni dipendenti è stata accertata una difformità tra ammontare della retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva e quella in concreto corrisposta”; infine la sentenza in parola aveva richiamato l'art. 6, co. 10, L. n. 338/89, con cui il legislatore aveva fissato uno sbarramento al recupero contributivo dato dal maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta;
quest'ultima disposizione, definita anche “norma calmieratrice”, era stata introdotta dall'art. 4, co. 1, D.L. 22-3-1993, n. 71, conv. in L. 20-5-1993, n. 151, al precipuo scopo di rendere la sanzione della perdita delle agevolazioni strettamente proporzionata all'inadempienza commessa dal datore di lavoro ed evitare eccessi sanzionatori che si riscontravano nella prassi quando, anche in presenza di lievi inadempienze, venivano recuperate tutte le agevolazioni contributive fruite dall'azienda nel periodo prescrizionale, oltre le somme aggiuntive previste per la più grave ipotesi di evasione;
di conseguenza, in caso di verifica ispettiva, il recupero integrale dei benefici contributivi fruiti sarebbe stato effettuato dall' in violazione della suddetta disposizione di CP_1
5 legge e, pertanto, illegittimo;
ma anzi, come affermato anche da parte della dottrina, sarebbe dovuto sussistere in capo agli ispettori l'obbligo di attivare, anche in caso di verifica ispettiva, la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 4 D.M. 30-1-2015 prima di procedere al recupero dei benefici contributivi;
quindi, anche in caso di accertate inadempienze contrattuali aventi riflessi sul versante contributivo e incidenti sul rilascio del DURC regolare,
l'ispettore, prima di procedere all'addebito definitivo dei benefici conguagliati fino al momento dell'ispezione stessa, avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all'art. 4 D.M. 30-1-2015 e, solo se il datore di lavoro non avesse regolarizzato entro i 15 giorni prescritti, avrebbe potuto procedere alla redazione del verbale di accertamento con l'addebito contributivo conseguente;
il rilascio di un DURC negativo a seguito di accertamento ex post dell' , infatti, CP_5
impediva la fruizione di sgravi contributivi per il futuro, ma non legittimava il recupero di sgravi fruiti su periodi precedenti l'accertamento dell'irregolarità
(Trib. Roma, sent. 09-09-2021, n. 3636): secondo il giudice del lavoro del
Tribunale di Roma, quindi, nell'ottica di tutelare l'affidamento del contribuente, doveva ritenersi che il DURC negativo impedisse per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non avessero ottenuto il rilascio del DURC ovvero fossero state oggetto di accertamento, ma non legittimasse il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità; in tal senso deponeva il tenore letterale della normativa in materia di benefici normativi e contributivi, che attribuiva rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio;
d'altra parte, la norma consentiva al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati;
pertanto, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' CP_5
6 poteva disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi che il contribuente sarebbe stato, altrimenti, ammesso a godere, non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non avessero condotto al diniego di rilascio del DURC;
il cit. Tribunale sottolineava, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, aveva chiarito, con Circolare n. 3/17, che l'assenza del
DURC, in linea generale, determinava il mancato godimento dei benefici goduti dall'intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo;
ciò comportava che l'accertata assenza del DURC determinava il venir meno dei benefici limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso, senza, invece, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva;
infine il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità dell'avviso di addebito con il quale l' aveva intimato al contribuente la CP_5
ripetizione di tutte le agevolazioni contributive godute nei periodi precedenti l'accertamento (2016 - 2018) a seguito dell'emissione, ex post nel 2018, di
DURC negativo per l'omesso versamento dell'aliquota contributiva per il trattamento speciale per la disoccupazione riferita ad alcuni mesi del 2015; quindi, alla luce di quanto sopra, a parere della ricorrente, prima di procedere alla revoca dei benefici, l' avrebbe dovuto prima invitarla a regolarizzare CP_5
la propria posizione e solo dopo la mancata regolarizzazione avrebbe potuto revocare i benefici contributivi riconosciuti alla stessa in occasione dell'assunzione del dipendente;
2) l'illegittimità dell'atto Persona_2
sanzionatorio applicato dall' di Macerata ex Circolare n. 7/19 il CP_5 CP_6
provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo anche in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 7 del 2019 con la quale l' aveva chiarito CP_6
che, nel corso di una verifica, il personale ispettivo, al fine della corretta applicazione della sanzione equivalente alla revoca dei benefici contributivi, doveva svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non soltanto un
7 accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni legittimate alla contrattazione collettiva;
l' con detta CP_6
Circolare aveva fornito un'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 1, co. 1175 L. 296/06, in ragione della quale non si doveva tener conto dell'aspetto meramente formale ma degli aspetti sostanziali del contratto al fine di verificare se, nella sostanza, fossero stati garantiti ai dipendenti trattamenti migliorativi e comunque non peggiorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato;
nel caso di specie, gli ispettori non avevano svolto alcuna verifica sul punto, essendosi limitati a verificare quella clausola del contratto che prevedeva che, trascorso un anno dall'assunzione del portalettere al 5° Livello, lo stesso avrebbe dovuto essere promosso al livello immediatamente superiore, ossia il 5° super;
tale mancata verifica, conformemente a quanto previsto dalla Circolare dell'I.N.L. cit., comportava l'illegittimità anche sotto questo aspetto del verbale unico di accertamento e notificazione oggetto della presente controversia, il quale quindi doveva essere annullato nella parte relativa a questa sanzione ed alle somme aggiuntive derivanti da tale sanzione.
Tutto ciò premesso la ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice Unico del lavoro e della Previdenza, nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, annullare la delibera n. 1714 del 02.11.2021 (all. n. 1) notificata a mezzo pec in data 03.11.2021 emessa dall' Controparte_3
a fronte del ricorso n. 752117477 del 08.05.2021 proposto contro il
[...]
verbale unico di accertamento e notificazione del 05.02.2021 notificato all'azienda in data 08.02.2021 (all. n. 2) per l'importo complessivo di €
27.584,68 e per l'effetto ordinare all' Controparte_1
il ricalcolo dell'avviso di accertamento originario senza la sanzione del recupero dei benefici contributivi ed il conseguente riconteggio delle somme aggiuntive eventualmente dovute;
“il tutto con vittoria di spese di lite della presente procedura”.
8 Si costituiva ritualmente l' in persona del legale rappresentante pro CP_5
tempore, in proprio e quale mandatario della società
[...]
cessionaria dei crediti contributivi in Controparte_7
ottemperanza all'art. 13 L.448/98, contestando la pretesa avversaria, poiché del tutto infondata, ed esponeva: la società ricorrente chiedeva, in via principale,
l'annullamento della Delibera n. 1714/21 e per l'effetto, ordinarsi all' la CP_5
rideterminazione del debito contributivo, previa detrazione dell'importo dei benefici contributivi utilizzati fruiti e ricalcolo delle somme aggiuntive, con vittoria delle spese di lite;
la pretesa contributiva dell'ente si fondava sulle risultanze della verifica ispettiva effettuata dall' di Macerata nei confronti CP_8
della esercente a Civitanova Marche l'attività di servizi postali e di Parte_1
corriere, con riferimento al periodo settembre 2015 - settembre 2020, condensate nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. MC00000/2020-884-01 del 17/12/2020, notificato alla ditta in data 8/2/2021, al quale aveva fatto seguito il Verbale Unico e di accertamento e Notificazione n. 21000425 del 5/02/2021, allegato e da considerarsi parte integrante della comparsa di costituzione del convenuto;
all'esito delle verifiche ispettive erano state rilevate alcune infrazioni in materia previdenziale in relazione ad alcuni lavoratori, in particolare: 1) un livello di inquadramento contrattuale non conforme al CCNL di categoria applicato dalle imprese esercenti “servizi di recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere”, che, all'art. 13, prevedeva che i dipendenti che avessero maturato un anno di anzianità aziendale con il V livello avevano diritto ad essere inquadrati al livello V Super, con conseguente incremento della paga oraria contrattuale;
2) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per 8 giornate di lavoro effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 da alcuni dipendenti, riportate invece dalla ditta come “assenze non retribuite”; 3) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per i dipendenti Persona_3
e che, nel periodo di sospensione Persona_2 Parte_2
indennizzato con Cassa Integrazione Guadagni per COVID 19, avevano invece
9 svolto attività lavorativa;
tali illegittime condotte datoriali avevano comportato, sul piano previdenziale, la denuncia all'ente di imponibili minori e versamenti contributivi inferiori a quelli effettivamente dovuti, e conseguentemente l' , CP_5
con proprio verbale del 05/02/2021, aveva proceduto alla quantificazione degli oneri omessi dall'impresa ed al recupero dei benefici contributivi ex art. 1, commi 118-124, L. 23-12-2014 n. 190 indebitamente fruiti nel periodo settembre
2015 - settembre 2020, irrogando le sanzioni per l'ipotesi di evasione.
Il convenuto, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intangibilità del credito contributivo fondato sui predetti verbali, già iscritto a ruolo dall' e notificato alla ricorrente con Avviso di addebito n. 363-2021- CP_5
0001126428000 in data 10/12/2021, non opposto e già interamente pagato dalla ricorrente a seguito di pignoramento presso terzi promosso dall'Agente della riscossione;
per costante insegnamento giurisprudenziale, la mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito notificati determinava l'incontestabilità della pretesa contributiva e precludeva totalmente il riesame del merito in un diverso giudizio (ex multis, Cass. civ. Sez. Lav. 12-
3-2015 n. 4978: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché non è consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo”; Cass. civ. Sez. Lav. 23/10/2012
n.18145: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”); ne conseguiva, secondo Cass. civ., sez.VI, 19/4/2011, n. 8931, “che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della
10 domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).”; in senso conforme anche Cass. civ., Sez. Lav. 5/2/2009 n. 2835; 01/07/2008 n.17978;
27/02/2007 n. 4506; Cass. civ. Sez. I, 25/06/2007 n. 14962); nel caso in questione, stante la mancata impugnazione dell'avviso di addebito notificato alla società il 10/12/21, l'Agente della Riscossione aveva promosso un Pt_1
pignoramento in danno della stessa nel marzo 2022, a seguito del quale la ricorrente aveva chiesto una rateazione del debito;
non essendo in queste ipotesi prevista tale possibilità, la società ricorrente il 04/05/22 aveva provveduto al pagamento integrale del debito, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio, riserva del tutto inutile ed irrilevante, posto che la ditta non avrebbe potuto in nessun caso ottenere la restituzione di quanto versato in forza di un titolo esecutivo definitivo, poiché, al momento del pagamento e della contestuale formulazione della riserva, il credito contributivo era già irretrattabile per mancata impugnazione dell'avviso di addebito;
infatti, se fosse stato consentito alla società di decadere dal termine perentorio previsto dall'art. 24 D. Lgs. n.
46/99 per l'impugnazione del titolo esecutivo e poi, successivamente, agire in giudizio per l'accertamento negativo, magari dopo aver già subito, come nel caso di specie, anche un pignoramento mobiliare, sarebbe stata completamente aggirata e vanificata la ratio legis, volta a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale e a consentirne una rapida riscossione.
Pertanto, a parere dell' , il ricorso era inammissibile in virtù della CP_5
definitività acquisita dall'accertamento del credito sotteso all'avviso di addebito non impugnato: come ribadito dal Tribunale Salerno Sez. Lav., con sentenza
09/06/2020 n. 662, “La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata
(così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato),
11 precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione)”; anche il Tribunale di Frosinone Sez. Lav., con sentenza
03/06/2021 n. 539, aveva affermato gli stessi principi: “In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente ... diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n. 4506/07). In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass. civ. n. 9944/91 e 10269/91), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n. 17978/08).
“D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento successiva al decorso del termine per l'opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini.
La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è
"sostanziale" o non è.
“In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente ad affermare l'incontrovertibilità del credito contributivo nell'an e nel quantum in caso di
12 omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l'iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un'azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
“Ne discende che non possono trovare spazio nel presente giudizio di accertamento negativo le censure attoree volte a contestare la debenza delle somme portate dalle richiamate cartelle esattoriali …”.
Ribadita la totale assorbenza ed insuperabilità dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso come formulata, l' resistente eccepiva comunque, nel merito, CP_1
la totale infondatezza del ricorso avversario;
gli illeciti previdenziali rilevati dagli Ispettori erano pacifici non soltanto per l'intangibilità dell'accertamento sotteso alla mancata impugnazione dell'avviso di addebito n. 363-2021-
0001126428000, ma anche in virtù del principio di non contestazione;
la ricorrente infatti non negava di aver posto in essere le violazioni del CCNL rilevate dagli ispettori, ma si limitava invece a sostenere che, dovendo esse attribuirsi ad una “mera svista”, non si giustificava il recupero delle agevolazioni contributive fruite ai sensi della L. n. 190/2014; premesso che erano irrilevanti i motivi soggettivi che avessero condotto l'impresa datrice ad adeguare tardivamente il livello contrattuale dei dipendenti (mera negligenza o convenienza economica), non era comunque consentito al datore di lavoro di posticipare a proprio piacimento il passaggio di livello dei lavoratori, in pregiudizio dei loro diritti contrattuali ed economici;
inoltre, tale inadempimento contrattuale riverberava effetti negativi su tutti gli istituti contrattuali previsti, in quanto la retribuzione oraria, prendendo a riferimento il compenso previsto per un determinato livello di inquadramento, risultava errata per qualsiasi calcolo, ai fini sia degli istituti retributivi accessori sia della determinazione dell'imponibile per il calcolo degli oneri assicurativi e contributivi;
considerata l'accertata inosservanza del CCNL applicato dall'impresa, erano stati recuperati i benefici contributivi già fruiti dalla stessa per i predetti dipendenti;
il riconoscimento dei benefici economici e contributivi era, infatti, subordinato
13 all'integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell'art.1, co. 1175 L. n. 296/06, in virtù del quale
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; erano, quindi, inconferenti e pretestuose le argomentazioni avversarie sul preteso “travolgimento” dei DURC precedentemente concessi, poiché nel caso de quo le agevolazioni erano state revocate non a causa dell'irregolarità contributiva, bensì per inosservanza degli obblighi datoriali verso i dipendenti scaturenti dal CCNL;
il possesso del DURC, infatti, non costituiva ex se condizione necessaria e sufficiente per il diritto ai benefici contributivi, poiché era in grado di attestare soltanto la regolarità dei versamenti contributivi in relazione ai flussi UNIEMENS inviati dall'impresa, ma esso doveva accompagnarsi al rispetto da parte del datore di lavoro degli altri obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori scaturenti dagli accordi collettivi;
pertanto, ove l' , come nella presente fattispecie, avesse verificato ex post CP_1
l'insussistenza in capo all'impresa di tale requisito di legge per inosservanza delle disposizioni contrattuali, per il periodo in cui la stessa risultasse aver fruito delle agevolazioni contributive, avrebbe dovuto revocarle ai sensi dell'art.1, co.
1175, L. n. 296/06 e chiederne la restituzione.
L'Istituto convenuto concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso stante l'intangibilità del credito contributivo in questione per mancata impugnazione dell'Avviso di addebito n. 363-2021-0001126428000, fondato sul medesimo Verbale Unico e
14 di accertamento e Notificazione n. 21000425 del 5/02/2021, oggetto del presente giudizio;
- nel merito, rigettare il ricorso poiché del tutto infondato per le ragioni di cui in dato per le ragioni di cui in premessa, confermando integralmente il Verbale
Unico di accertamento e Notificazione n. 21000425 del 5/02/2021 e la pretesa contributiva ivi indicata, con vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'esito del deposito delle note per la trattazione scritta, nelle quali il convenuto ha dato atto della pendenza di “trattative … per la bonaria composizione della lite”, successivamente fallite, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
L'art. 1 L. 27-12-2006 n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ha disposto:
“1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
“1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non
15 considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.”
Il D. L. 9-10-1989 n. 338, conv. con mod. in L. 7-12-1989 n. 389, “Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.”, all'art. 6, nel testo in vigore dal 19-7-1997, ha stabilito:
“Art.
6. Fiscalizzazione degli oneri sociali.
“1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
16 c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali;
dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;
delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976,
n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali;
degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
“2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
“3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni
17 mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
“4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
“5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.
“6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
“7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
“8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente
18 che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.
“9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo
1, comma 1.
“10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
“11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
“Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
19 confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
“12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all' del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato CP_5
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
“13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.
“14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
“15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
20 “16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire
3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.”.
Infine, per quanto rileva nel presente procedimento, la L. 23-12.2014 n. 190,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”, all'art. 1, commi 118-124, ha stabilito:
“118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,
è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo
21 indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie CP_5
disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
“119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma
118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
“120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,
11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.
L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall' in base all'ordine CP_5
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l' non prende in CP_5
considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
“L' provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento CP_5
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
22 “121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio
2015.
“122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
“123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il di cui al decreto del Ministro per la coesione Controparte_9
territoriale 1° agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
“124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario.”.
Premesso che nel merito la società ricorrente non ha fornito prova della spettanza degli esoneri contributivi di cui sopra, comunque deve rilevarsi che nella presente fattispecie non è possibile affrontare le questioni di merito poste a fondamento della pretesa contributiva dell' e contestata nella presente CP_5
sede giurisdizionale dalla società ricorrente, asseritamente consistenti nel tardivo adeguamento di inquadramento contrattuale dei dipendenti dal V livello a quello
V Super, nelle infedeli registrazioni nel LUL relative a 8 giornate lavorate di sabato dai dipendenti ed alle ore di lavoro prestate nel periodo di CIG per Covid
19 nei mesi di aprile-maggio e luglio-agosto 2020, con conseguenti imponibili contributivi non denunciati e disconoscimento dei benefici contributivi fruiti
23 dalla ricorrente per omesso rispetto del CCNL di categoria applicato, il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco, e per le altre irregolarità commesse in materia previdenziale nel periodo dall'1-9-2015 al 30-9-2020, considerato che il credito previdenziale oggetto della domanda, pari a complessivi € 29.787,01
(di cui € 17.857,86 per contributi previdenziali obbligatori dal 9/15 al 9/20 e €
9.726,82 per somme aggiuntive per il medesimo periodo) alla data del 24-11-
2021, oltre alle somme e spese successivamente maturate, determinati in complessivi € 31.319,94 alla data del pagamento all Controparte_10
, il 4-5-2022, è stato comunicato alla unitamente al
[...] Parte_1
Verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall' di Macerata e CP_8
dall'I.N.P.S Direzione Provinciale di Macerata il 5-2-2021, notificato alla società ricorrente in data 8-2-2021 (seguito ad altro già emesso dal solo di CP_8
Macerata il 17-12-2020), è stato poi oggetto di iscrizione a ruolo e di avviso di addebito emesso dall' convenuto il 24-11-2021 (doc. 7 del fascicolo di CP_1
parte resistente), notificato alla il 10-12-2021 (docc. 7a) e 7b) del Parte_1
medesimo fascicolo di parte), titolo esecutivo non opposto dalla odierna ricorrente.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ha espressamente Parte_1
dichiarato di impugnare, in quanto illegittima, la Delibera del Comitato
Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti n. 1714 del 2-11-
2021, di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla suddetta impresa avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall' di CP_8
Macerata e dall'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Macerata il 5-2-2021.
Il D. Lgs. 26-2-1999 n. 46 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”, nel testo ratione temporis in vigore stabilisce:
“Art. 24. Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
24 “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
“2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
“3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
“4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.
“5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
“6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
“7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
25 “8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462.”.
Nella presente fattispecie l'avviso di addebito non è stato mai opposto da parte della società ricorrente, la quale si è limitata ad impugnare in sede amministrativa il verbale unico di accertamento e notificazione, ricorso respinto in sede amministrativa il 2-11-2021.
Inoltre la ricorrente non ha inteso né presentare né coltivare in alcun modo un'eventuale impugnazione dell'avviso di addebito, tanto che in data 4-5-2022 ha proceduto al pagamento dell'importo oggetto dell'avviso e delle somme e spese ulteriori, per complessivi € 31.319,94, mediante versamento all
[...]
, il 4-5-2022, data in cui il titolo esecutivo costituito Controparte_10
dall'avviso di addebito non era più impugnabile in via giudiziale, con la conseguenza che alcuna riserva di ripetizione dell'eventuale indebito poteva spiegare efficacia.
Infatti, nella presente fattispecie, non è invocabile né quanto previsto dall'art. 24
D. Lgs. n. 46/99 e s.m.i. in relazione alla iscrivibilità del credito previdenziale e possibilità di sospensione dell'esecuzione dell'AVA già emesso, né quanto dedotto dalla ricorrente richiamando il principio espresso dalla Corte di legittimità in materia, secondo cui “Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda
26 del contribuente proposta prima di detta opposizione.” (Cass. Sez. Lav. n. 16203 del 16-6-2008), in quanto affermato in relazione ad una iscrizione a ruolo avvenuta prima del deposito del deposito del ricorso in sede giurisdizionale, ma con emissione della cartella esattoriale intervenuta successivamente all'introduzione di detto giudizio.
Nella presente fattispecie, invece, con efficacia dirimente ai fini della decisione, la ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio (avente Parte_1
ad oggetto l'impugnazione della sola Delibera del Comitato Amministratore del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti n. 1714 del 2-11-2021, di rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla società avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall di Macerata e dall'I.N.P.S. - CP_8
Direzione Provinciale di Macerata il 5-2-2021) il 10-1-2022, cioè dopo oltre un mese dall'emissione e notifica dell'avviso di addebito, notificato dall' CP_5
alla odierna ricorrente il 10-12-2021.
Infatti, “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6753 del 10-3-2020), con esplicitazione in motivazione delle ragioni del principio affermato:
“7. I primi due motivi di ricorso sono infondati.
“Deve premettersi che con essi il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il verbale di
27 accertamento, pur essendo stato il relativo giudizio iniziato il 20.10.2006, successivamente all'iscrizione a ruolo del credito avvenuta il 29.9.2006, anche se anteriormente alla notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 10.11.2006.
“8. La successione temporale manifesta come non si ponesse nel caso, come chiarito dalla Corte territoriale, un problema di applicazione dell'art. 24 comma
3 del d. lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale «Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice», considerato che I' impugnazione del verbale di accertamento è stata proposta dopo l'iscrizione a ruolo del relativo credito e dunque dopo l'inizio della procedura di riscossione.
A tanto conseguiva che la procedura di riscossione, malgrado la pendenza dell'impugnazione del verbale di accertamento, avrebbe dovuto procedere sino all'emissione e notificazione della cartella esattoriale senza subire interruzioni né sospensioni.
“9. L' art. 24 comma 5 del d. lgs. n. 46 del 1999 prevede poi uno specifico mezzo di impugnazione dell'iscrizione a ruolo, che deve essere azionato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale mezzo vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa impositiva.
“10. Non ostano all'esame in tale sede della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella, considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' . È stato infatti affermato (v. ex aliis Cass. n. 26395 CP_1
del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che « in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla
28 cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno CP_1
decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito».
“11. Dopo l'iscrizione a ruolo neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n.
689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del
21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova).
“12. Questa Corte ha già risolto possibili dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte
29 Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
“13. In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10553 del 2017; Cass.
n. 21951 del 2013). …” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6753 del 10-3-2020).
Detto principio risulta peraltro ormai consolidato:
30 “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito - nella specie opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale (cd. p.a.t.) - perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza.” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6199 del 7-3-2024).
“… CONSIDERATO IN DIRITTO
“che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che, non avendo egli impugnato le cartelle esattoriali successivamente notificategli relativamente alle medesime pretese già oggetto del presente giudizio di accertamento negativo del debito per premi e contributi, nessun interesse poteva residuargli alla decisione della presente controversia, essendo ormai la sottostante questione di diritto irretrattabilmente preclusa per effetto della mancata opposizione alle cartelle;
“… che il motivo è infondato, avendo questa Corte ormai superato l'orientamento dianzi cit., affermando piuttosto che, prevedendo l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale,
31 abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo
(così da ult. Cass. n. 6753 del 2020);
“che si deve semmai aggiungere, in questa sede, che la diversa opinione di Cass.
n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
“che pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
“che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, come invece sostenuto Cass. n.
16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale;
“che il ricorso, pertanto, va rigettato, …” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 6199 del 7-3-
2024).
32 L'omessa impugnazione da parte della ricorrente dell'avviso di addebito notificatole dall' peraltro seguito dal pagamento di tutto quanto dovuto CP_5
a tale titolo, determina l'inammissibilità della domanda proposta nella presente sede per essere venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Pt_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con
[...]
ricorso depositato il 10/01/2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire;
2) condanna la società ricorrente, come sopra rappresentata, al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 3.163,50 per compenso CP_5
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 08/08/25 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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