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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1775/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13180/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202590351290024000 SPESE PROCESS
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202590351290024000 BOLLO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160098476347000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170228446759000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180096298800000 SPESE PROCESS 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190008648404000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190259738288000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210026921145000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230152985136000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240187310308000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 690/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097.2025.9035129024 - (all.1), notificata a mezzo di raccomandata a/r n. 6742287048-3 in data 3 giugno 2025, emessa per il mancato pagamento di
23 cartelle esattoriali limitatamente ad otto di esse portanti crediti di natura tributaria per un importo complessivo di 1.444,70 per tasse automobilistiche relative gli anni di imposta dal 2013 al 2022.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso:
1. SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI NELLE CARTELLE
SOTTESE L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DE QUO: MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA
CREDITORIA ED ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO STESSO E DELLE CARTELLE SOTTOSTANTI;
2. ESTINZIONE PER INTERVENTA PRESCRIZIONE EX ART. 5 D.L. 30.12.1982, N. 953 DELLE SOMME
RICHIESTE NELLE CARTELLE ESATTORIALI n. 097.2016.00984763470002015, n. 097.2017.02288446759000
e n. 097.2019.00086484040
3. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO PER ESSERE TRASCORSI PIÙ DI 5 ANNI DALLA NOTIFICA
DELLE CARTELLE ESATTORIALI SENZA ALCUN ATTO INTERRUTTIVO.
4. MANCATA NOTIFICA DELL'INVITO EX ART. 10 L. 425/96.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, attinenti alla fase precedente la trasmissione del ruolo.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
Non si è invece costituita in giudizio la Regione Lazio.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso ed ha eccepito l'inammissibilità insanabile della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate riscossione a patrocinio diverso da funzionari/dirigenti interni e/o a patrocinio dell'avvocatura di stato per violazione dell'art. 11 DLGS
564/92.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte in composizione monocratica, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097.2025.9035129024 - (all.1) di dell'importo, notificata a mezzo di raccomandata a/r n. 6742287048-3 in data 3 giugno 2025, emessa per il mancato pagamento di 23 cartelle esattoriali relativamente ad otto di esse portanti crediti di natura tributaria per un importo complessivo di 1.444,70 per tasse automobilistiche relative gli anni di imposta dal 2013 al 2022.
2.In particolare si tratta delle seguenti cartelle:
1) 09720160098476347000 asseritamente notificata in data 20.06.2016 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2013 (€ 264,46);
2) 09720170228446759000 asseritamente notificata in data 15.03.2018 ed in relazione alla sola parte a titolo di bollo auto - anno di imposta 2015 (€ 343,91);
3) 09720180096298800000 asseritamente notificata in data 11.05.2019 a titolo di spese processuali
Tribunale di Roma – anno di imposta 2013 (€171,30);
4) 09720190008648404000 asseritamente notificata in data 11.05.2019 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2016 (€ 335,56);
5) 09720190259738288000 asseritamente notificata in data 03.12.2021 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2017 (€ 376,91);
6) 09720210026921145000 asseritamente notificata in data 03.08.2022 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2018 (€ 37,67);
7) 09720230152985136000 asseritamente notificata in data 12.09.2023 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2021 (€ 23,53);
8) 09720240187310308000 asseritamente notificata in data 10.09.2024 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2022 (€ 62,66).
3.Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate riscossione in quanto avvenuta tramite difensori del libero foro in violazione dell'art. 11 DLGS
564/92.
L'eccezione è infondata.
Invero “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs.
n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (Cass. Sez.
U., 19/11/2019, n. 30008, Rv. 656068 - 01).
4.La ricorrente deduce innanzitutto di aver provveduto al pagamento di alcune di dette cartelle.
Il motivo è fondato.
Invero risultano i seguenti pagamenti:
1) 09720180096298800000 versamento della somma pari ad € 178,67 (all. 3);
2) 09720190259738288000 versamento della somma di € 393,16 (all. 4);
3) 09720210026921145000 versamento della somma di € 39,32 (all. 5);
4) 09720230152985136000 versamento della somma di € 23,56 (all. 6);
5) 09720240187310308000 versamento della somma di € 62,78 (all. 7); per un totale di € 697,49.
Tali pagamenti non risultano essere contestati dall'ADER.
5.Deduce ancora la ricorrente la mancata notifica delle cartelle non pagate e segnatamente:
1) 09720160098476347000 asseritamente notificata in data 20.06.2016 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2013 (€ 264,46);
2) 09720170228446759000 asseritamente notificata in data 15.03.2018 ed in relazione alla sola parte a titolo di bollo auto - anno di imposta 2015 (€ 343,91);
4) 09720190008648404000 asseritamente notificata in data 11.05.2019 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2016 (€ 335,56);
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dalla documentazione prodotta dall'ADER risulta l'avvenuta notifica delle cartelle nn.
09720160098476347000 e 09720190008648404000 con consegna al portiere.
Osserva la Corte che “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario” (Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 - 01).
Dette notifiche si intendono perfezionate.
Non risulta invece la notifica della cartella n. 09720170228446759000.
La mancata notifica della cartella ne determina la nullità che si ripercuote sulla successiva intimazione di pagamento.
Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno affermato che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass.,
Sez U., 5791/2008).
La notifica delle cartelle senza che le stesse siano impugnate rende definitivi i crediti in esse portati che pertanto non possono essere rimessi in discussione.
6.Non rimane quindi che verificare l'eventuale maturazione dei termini di prescrizione dopo la loro notifica. Alla fattispecie in esame si applica il termine di prescrizione triennale.
In relazione a dette cartelle i termini di prescrizione sono stati interrotti dal preavviso di fermo n. 098 80 2019
000 295 62000 (doc. 15) in cui entrambe sono state menzionate.
La prescrizione è quindi stata interrotta dall'atto di intimazione di pagamento n. 097 2023 9082818044/00 notificata in data 12.09.2023 a mani del portiere.
Non sono pertanto decorsi i termini di prescrizione.
7.Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata n.
097.2025.9035129024 deve essere annullata limitatamente alle seguenti cartelle:
- 09720170228446759000;
- 09720190008648404000;
- 09720190259738288000;
- 09720210026921145000;
- 09720230152985136000;
- 09720240187310308000.
8.La soccombenza parziale consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
2. spese di lite compensate. Così deciso in Roma il 22.01.2026. Il Giudice monocratico Antonio Perinelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13180/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202590351290024000 SPESE PROCESS
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202590351290024000 BOLLO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160098476347000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170228446759000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180096298800000 SPESE PROCESS 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190008648404000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190259738288000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210026921145000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230152985136000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240187310308000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 690/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097.2025.9035129024 - (all.1), notificata a mezzo di raccomandata a/r n. 6742287048-3 in data 3 giugno 2025, emessa per il mancato pagamento di
23 cartelle esattoriali limitatamente ad otto di esse portanti crediti di natura tributaria per un importo complessivo di 1.444,70 per tasse automobilistiche relative gli anni di imposta dal 2013 al 2022.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso:
1. SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI NELLE CARTELLE
SOTTESE L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DE QUO: MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA
CREDITORIA ED ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO STESSO E DELLE CARTELLE SOTTOSTANTI;
2. ESTINZIONE PER INTERVENTA PRESCRIZIONE EX ART. 5 D.L. 30.12.1982, N. 953 DELLE SOMME
RICHIESTE NELLE CARTELLE ESATTORIALI n. 097.2016.00984763470002015, n. 097.2017.02288446759000
e n. 097.2019.00086484040
3. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO PER ESSERE TRASCORSI PIÙ DI 5 ANNI DALLA NOTIFICA
DELLE CARTELLE ESATTORIALI SENZA ALCUN ATTO INTERRUTTIVO.
4. MANCATA NOTIFICA DELL'INVITO EX ART. 10 L. 425/96.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, attinenti alla fase precedente la trasmissione del ruolo.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
Non si è invece costituita in giudizio la Regione Lazio.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso ed ha eccepito l'inammissibilità insanabile della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate riscossione a patrocinio diverso da funzionari/dirigenti interni e/o a patrocinio dell'avvocatura di stato per violazione dell'art. 11 DLGS
564/92.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte in composizione monocratica, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097.2025.9035129024 - (all.1) di dell'importo, notificata a mezzo di raccomandata a/r n. 6742287048-3 in data 3 giugno 2025, emessa per il mancato pagamento di 23 cartelle esattoriali relativamente ad otto di esse portanti crediti di natura tributaria per un importo complessivo di 1.444,70 per tasse automobilistiche relative gli anni di imposta dal 2013 al 2022.
2.In particolare si tratta delle seguenti cartelle:
1) 09720160098476347000 asseritamente notificata in data 20.06.2016 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2013 (€ 264,46);
2) 09720170228446759000 asseritamente notificata in data 15.03.2018 ed in relazione alla sola parte a titolo di bollo auto - anno di imposta 2015 (€ 343,91);
3) 09720180096298800000 asseritamente notificata in data 11.05.2019 a titolo di spese processuali
Tribunale di Roma – anno di imposta 2013 (€171,30);
4) 09720190008648404000 asseritamente notificata in data 11.05.2019 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2016 (€ 335,56);
5) 09720190259738288000 asseritamente notificata in data 03.12.2021 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2017 (€ 376,91);
6) 09720210026921145000 asseritamente notificata in data 03.08.2022 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2018 (€ 37,67);
7) 09720230152985136000 asseritamente notificata in data 12.09.2023 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2021 (€ 23,53);
8) 09720240187310308000 asseritamente notificata in data 10.09.2024 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2022 (€ 62,66).
3.Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione d'inammissibilità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate riscossione in quanto avvenuta tramite difensori del libero foro in violazione dell'art. 11 DLGS
564/92.
L'eccezione è infondata.
Invero “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs.
n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l.
193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (Cass. Sez.
U., 19/11/2019, n. 30008, Rv. 656068 - 01).
4.La ricorrente deduce innanzitutto di aver provveduto al pagamento di alcune di dette cartelle.
Il motivo è fondato.
Invero risultano i seguenti pagamenti:
1) 09720180096298800000 versamento della somma pari ad € 178,67 (all. 3);
2) 09720190259738288000 versamento della somma di € 393,16 (all. 4);
3) 09720210026921145000 versamento della somma di € 39,32 (all. 5);
4) 09720230152985136000 versamento della somma di € 23,56 (all. 6);
5) 09720240187310308000 versamento della somma di € 62,78 (all. 7); per un totale di € 697,49.
Tali pagamenti non risultano essere contestati dall'ADER.
5.Deduce ancora la ricorrente la mancata notifica delle cartelle non pagate e segnatamente:
1) 09720160098476347000 asseritamente notificata in data 20.06.2016 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2013 (€ 264,46);
2) 09720170228446759000 asseritamente notificata in data 15.03.2018 ed in relazione alla sola parte a titolo di bollo auto - anno di imposta 2015 (€ 343,91);
4) 09720190008648404000 asseritamente notificata in data 11.05.2019 a titolo di bollo auto - anno di imposta
2016 (€ 335,56);
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dalla documentazione prodotta dall'ADER risulta l'avvenuta notifica delle cartelle nn.
09720160098476347000 e 09720190008648404000 con consegna al portiere.
Osserva la Corte che “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario” (Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 - 01).
Dette notifiche si intendono perfezionate.
Non risulta invece la notifica della cartella n. 09720170228446759000.
La mancata notifica della cartella ne determina la nullità che si ripercuote sulla successiva intimazione di pagamento.
Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno affermato che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass.,
Sez U., 5791/2008).
La notifica delle cartelle senza che le stesse siano impugnate rende definitivi i crediti in esse portati che pertanto non possono essere rimessi in discussione.
6.Non rimane quindi che verificare l'eventuale maturazione dei termini di prescrizione dopo la loro notifica. Alla fattispecie in esame si applica il termine di prescrizione triennale.
In relazione a dette cartelle i termini di prescrizione sono stati interrotti dal preavviso di fermo n. 098 80 2019
000 295 62000 (doc. 15) in cui entrambe sono state menzionate.
La prescrizione è quindi stata interrotta dall'atto di intimazione di pagamento n. 097 2023 9082818044/00 notificata in data 12.09.2023 a mani del portiere.
Non sono pertanto decorsi i termini di prescrizione.
7.Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata n.
097.2025.9035129024 deve essere annullata limitatamente alle seguenti cartelle:
- 09720170228446759000;
- 09720190008648404000;
- 09720190259738288000;
- 09720210026921145000;
- 09720230152985136000;
- 09720240187310308000.
8.La soccombenza parziale consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
2. spese di lite compensate. Così deciso in Roma il 22.01.2026. Il Giudice monocratico Antonio Perinelli