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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 455/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 10.03.2021, al n. 455 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Grosseto, emessa e pubblicata in data 8 febbraio 2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1636/2020, promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA ST (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Francesco Massimo Pozzi (c.f. ), sito in Firenze, C.F._3
Lungarno Vespucci, n. 20, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
AN NT (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5 suo studio, sito in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze - , ammettere i mezzi istruttori articolati in questa sede e che si riportano: Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale che sarebbe stata articolata in primo grado sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nell'anno 2012 il Sig. veniva lasciato dalla di lui compagna la CP_2
1 quale, in seguito all''aggravamento delle condizioni di salute del predetto, fino ad allora, si era occupata di tutte le incombenze relative ai suoi bisogni ed ai suoi affari
?”; 2) “Vero che a partire dal predetto momento l 'Arch. ha iniziato Parte_1 ad occuparsi del di lui padre, sia con riferimento ai bisogni ed alle necessità di natura strettamente personale e sanitaria, sia con riferimento al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riconducibili alla sfera giuridica del padre
?”; 3) “Vero che il Sig. on era, sin dal 2012, in grado, stante le precarie CP_2 condizioni di salute in cui versava, di occuparsi personalmente dei suoi affari?”. Sulle suddette circostanze si chiede prova per testi indicando: dott. di Testimone_1
Grosseto, dott.ssa di Castiglion della Pescaia e Testimone_2 Tes_3 di Montignoso. - ed, in ogni caso, , in parziale riforma della impugnata
[...] ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice
Monocratico, Dott. Valerio Bello, a definizione della causa civile iscritta al nr.
1636/2020 R.G., pubblicata in data 8.02.2021, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si ritrascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, previa determinazione della quota ereditaria di spettanza del
Sig. con riferimento al patrimonio ereditario del Sig. Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare tenuto il ridetto a pagare il debito ereditario in favore del creditore
Arch. nei limiti dell'accertata od accertanda quota, e per l'effetto Parte_1 condannarlo al pagamento, in favore dell'Arch. della somma di € CP_2
123.872,85,, salvo il più o meno che sarà ritenuto di giustizia. Il tutto con interessi dal dì del dovuto al saldo”; per l'appellato, “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrarie domande disattese, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto in data 8.2.2021 nel
[...] procedimento N. R.G. 2020/1636, questa integralmente confermando. Vittoria di spese ed onorari di assistenza e difesa nel presente grado di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Arch. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Grosseto, il fratello, Dott. per ottenere la Controparte_1 restituzione, nei limiti della quota ereditaria di spettanza, della somma di €
123.872,85, corrisposta per il pagamento di debiti ereditari gravanti sul comune dante causa deceduto il 1.01.2019, previa determinazione del valore CP_2
2 dei beni attribuiti mediante istituzione testamentaria, ai soli fini del riparto delle passività ereditarie.
Costituendosi in giudizio, contestava in fatto e in diritto la pretesa Controparte_1 attorea e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, rigettava la richiesta di mutamento del rito da sommario a ordinario avanzata dall'attore, ritenendo che la causa non necessitasse un'istruzione non sommaria e che il mutamento non potesse diventare uno strumento per introdurre una nuova e diversa causa petendi; per tale ragione, dichiarava inammissibile la nuova domanda di ingiustificato arricchimento proposta in udienza.
Nel merito, il Tribunale accoglieva una nozione ristretta di debito ereditario, limitata ai debiti esistenti al momento dell'apertura della successione, e riconosceva come tali solo alcune spese documentate;
dunque, con ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. in data 8.02.2021, accoglieva parzialmente la domanda, condannando Controparte_1 al pagamento della somma di € 4.743,37, compensando integralmente le spese di lite.
II. Avverso tale ordinanza, proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1) “Sul rigetto della richiesta di mutamento del rito da sommario ad ordinario”.
Parte appellante lamentava anzitutto che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di mutamento rito senza nemmeno fissare un'udienza di discussione, impedendogli così di replicare puntualmente alle difese svolte dalla controparte.
L'appellante sosteneva inoltre che la domanda di restituzione era stata correttamente allegata sin dall'atto introduttivo: il fatto costitutivo della pretesa era rappresentato dall'anticipazione di denaro per il pagamento di debiti del de cuius e la richiesta di mutamento del rito mirava solo a consentire la prova di tale circostanza.
Peraltro, aggiungeva, a fronte delle contestazioni sollevate dal convenuto, l'istruzione della causa non poteva più dirsi “sommaria” e, quindi, era necessario un approfondimento istruttorio, che giustificava il passaggio al rito ordinario;
conseguentemente, il rifiuto del mutamento del rito aveva impedito l'ammissione di prove decisive, tra cui l'interrogatorio formale e la prova testimoniale.
Inoltre, l'appellante sosteneva che la domanda subordinata di arricchimento senza causa, proposta nella prima udienza, non integrasse una nuova domanda, ma una legittima emendatio libelli. Specificava che essa si fondava sulla medesima vicenda sostanziale e mirava a tutelare l'interesse del coerede che aveva sostenuto spese nell'interesse della comunione ereditaria. A fondamento di ciò, richiamava quanto
3 affermato dalla Suprema Corte che, anche a Sezioni Unite (sent. n. 22404/2018), aveva chiarito che la modifica della qualificazione giuridica della domanda è sempre ammissibile, purché fondata sui medesimi fatti.
Con particolare riferimento al rito sommario di cognizione, precisava che, non sancendo l'art. 702 bis c.p.c. alcuna preclusione istruttoria, la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie (e, dunque, di modificare le domande) sarebbe la pronuncia dell'ordinanza con la quale viene deciso se procedere o meno al mutamento di rito.
Poiché la domanda di ingiustificato arricchimento era stata proposta entro la prima udienza, deduceva l'appellante che la stessa doveva considerarsi legittima ed ammissibile.
2) “Sulla statuita infondatezza nel merito della domanda restitutoria avanzata in primo grado”.
L'appellante contestava in secondo luogo la decisione del Tribunale di Grosseto nella parte in cui affermava che i debiti saldati dal ricorrente non erano trasmissibili agli eredi perché non esistevano al momento dell'apertura della successione (e, quindi, non potevano qualificarsi come “debiti ereditari” ai sensi dell'art. 752 c.c.) e perché non era stata fornita prova dell'esistenza di un titolo giuridico che giustificasse la pretesa restitutoria.
Sottolineava che, attesa la pacifica applicazione dell'art. 752 c.c. ai debiti ereditari esistenti al momento dell'apertura della successione, il credito dallo stesso vantato nei confronti della comunione ereditaria - per aver anticipato al de cuius, quando era ancora in vita, denaro proprio per estinguere suoi debiti - risultava senz'altro esistente in quel momento.
Spiegava che il richiamo all'art. 752 c.c. atteneva esclusivamente all'obbligo di controparte, nella sua qualità di coerede, di contribuire in proporzione alla propria quota al pagamento del debito ereditario dedotto.
Alla luce di ciò, non comprendeva in che termini la norma non fosse applicabile alla fattispecie, avendo peraltro lo stesso Giudice, da un lato, accertato la volontà del testatore di procedere ad una insitutio ex re certa, e, dall'altro, accertato che tutti i pagamenti documentalmente dimostrati erano stati effettuati dal solo appellante.
3) “Sulla manifesta fondatezza della domanda restitutoria avanzata”. rilevava inoltre che, nel corso del giudizio di primo grado, aveva Parte_1 domandato il mutamento del rito, rappresentando di aver già richiesto alla banca gli estratti conto intestati al padre, ma che non li aveva ancora materialmente ricevuti.
4 Deduceva che tali documenti erano fondamentali per dimostrare che i pagamenti da lui effettuati con denaro proprio servivano a coprire debiti del padre, che in quel momento non disponeva della liquidità necessaria e che si trattava, dunque, di anticipazioni fatte nell'interesse del de cuius e non di spese sostenute per fini personali.
Criticava pertanto il mancato accoglimento della richiesta di mutamento del rito o anche la concessione di un semplice rinvio da parte del Giudice di prime cure, per consentire il deposito della documentazione bancaria.
A tal proposito, esponendo di aver ricevuto dall'istituto bancario gli estratti conto solo successivamente, il li produceva in appello, deducendo che dal confronto CP_2 degli stessi con i documenti di pagamento già allegati al ricorso introduttivo, emergeva chiaramente che il padre, al momento delle scadenze, non aveva fondi sufficienti per far fronte ai propri debiti;
quindi, il figlio che agiva anche in Pt_1 qualità di procuratore generale del padre (in forza di una procura del 31.07.2014), provvedeva a saldare tali obbligazioni con risorse proprie, maturando così il diritto alla restituzione.
Sottolineava le contestazioni mosse dalla parte appellata, secondo cui l'appellante avrebbe agito in malafede o per proprio tornaconto, venivano smentite sia dai fatti che dalla documentazione: infatti, si era volontariamente Controparte_1 allontanato dalla gestione familiare e non poteva ora lamentare di non essere stato informato;
il padre, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute e all'abbandono da parte della compagna, aveva affidato al figlio la gestione Pt_1 dei propri affari, che quest'ultimo svolgeva con continuità e trasparenza.
Inoltre, specificava l'appellante, le spese più rilevanti dallo stesso sostenute non riguardavano beni a lui destinati, ma immobili poi lasciati in eredità proprio al fratello: in particolare, il pagamento di oltre 76.000 euro era stato effettuato per estinguere un'ipoteca su un immobile commerciale sito in Grosseto, poi attribuito al fratello, mentre i lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in Castiglion della
Pescaia coinvolgevano anche porzioni successivamente ereditate dal fratello CP_1
Alla luce di tutto ciò, l'appellante chiedeva la riforma dell'ordinanza, con il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione - ex art. 1720 c.c. - delle somme anticipate in esecuzione del mandato conferitogli dal padre.
4) “Richieste istruttorie”. chiedeva, infine che venisse ammessa prova per interrogatorio Parte_1 formale, già avanzata in primo grado, sulle seguenti circostanze:
5 1) “Vero che nell'anno 2012 il Sig. eniva lasciato dalla di lui compagna CP_2 la quale, in seguito all''aggravamento delle condizioni di salute del predetto, fino ad allora, si era occupata di tutte le incombenze relative ai suoi bisogni ed ai suoi affari
?”;
2) “Vero che a partire dal predetto momento l 'Arch. ha iniziato ad Parte_1 occuparsi del di lui padre, sia con riferimento ai bisogni ed alle necessità di natura strettamente personale e sanitaria, sia con riferimento al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riconducibili alla sfera giuridica del padre
?”;
3) “Vero che il Sig. non era, sin dal 2012, in grado, stante le precarie CP_2 condizioni di salute in cui versava, di occuparsi personalmente dei suoi affari?”.
Insisteva, inoltre, affinché, sulle medesime circostanze venissero sentiti come testi il dott. , la dott.ssa e la sig.ra Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
III. In data 28 giugno 2021 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1 quanto segue.
1. Quanto al primo motivo, richiamava l'ormai consolidato insegnamento secondo cui la valutazione da parte del giudice della necessità di una istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art 702 ter c.p.c., comma 3, presuppone che le parti, in particolare il ricorrente, abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art 2967
c.c. non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis (Cassazione civile sez. III - 05/10/2018, n.
24538; Cassazione civile sez. III - 05/09/2019, n. 22158; Corte appello sez. II -
Milano, 11/01/2021, n. 54).
Sottolineava che la valutazione delle esigenze giustificanti la conversione del rito sommario era rimessa alla valutazione insindacabile del giudice e che la relativa ordinanza veniva espressamente definita come non impugnabile dall'art. 702-ter, comma 2, c.p.c.
Deduceva che nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il mutamento del rito era stato richiesto dall'attore al fine di articolare mezzi di prova circa l'esistenza di un obbligo restitutorio fondato su un titolo diverso da quello in effetti posto a fondamento della domanda (ovvero la speciale azione di ripetizione disciplinata dall'art. 754, comma 1, secondo periodo, c.c.) e, addirittura, in relazione
6 a una domanda nuova (arricchimento senza causa, art. 2041 c.c.) introdotta irritualmente e tardivamente.
Riteneva che la natura delle vicende sostanziali rappresentate dall'appellante e il provvedimento richiesto conducessero univocamente alla speciale azione di ripetizione tra coeredi (art. 752 e 754 c.c.), cosicché non risultava possibile una diversa interpretazione della domanda, pena la violazione dei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cassazione civile, sez. lav., 18/06/2020, n. 11899); in aggiunta a ciò, rilevava che la domanda di arricchimento senza causa, introdotta tardivamente solo dopo la costituzione del convenuto e a fronte delle eccezioni da questi sollevate, si fonderebbe comunque su fatti costitutivi diversi da quelli addotti con la domanda principale (l'arricchimento e il correlativo depauperamento senza giusta causa) ed aveva persino un oggetto diverso (l'indennizzo e non la restituzione pro quota); inevitabilmente, concludeva, la domanda doveva considerarsi nuova e, come tale, inammissibile.
2. Circa il secondo e il terzo motivo, parte appellata sottolineava che dalla narrativa del ricorso di primo grado non era possibile evincere a che titolo Parte_1 avesse assolto, con danaro proprio, alle obbligazioni del padre, estinguendole.
In particolare, lamentava che non veniva spiegato se il pagamento era avvenuto d'intesa con il debitore o a sua insaputa o se l'attività del solvens era stata realizzata in autonomia ovvero se la prestazione era riconducibile, direttamente o indirettamente, alla persona del debitore;
non veniva inoltre allegato in che contesto era stata condotta dal figlio la gestione degli affari del padre e neppure veniva fatto cenno alla procura generale (prodotta in giudizio dal comparente) che implicherebbe, peraltro, l'allegazione del rapporto sostanziale al quale la stessa accede e comunque la necessità di un rendiconto.
Affermava che l'omissione di tali circostanze costituiva una carenza strutturale e fondamentale nella allegazione dei fatti costitutivi della domanda che aveva reso impossibile al giudice qualsiasi attività interpretativa che – di fatto – si sarebbe convertita in un mutamento d'ufficio dei fatti costitutivi allegati dalla parte.
Precisava che, qualunque fosse la ragione degli avvenuti pagamenti, l'adempimento spontaneo da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determinava l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuiva automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202
7 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c. n. 3 (la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito).
Rilevava pertanto l'appellato che, per effetto dell'adempimento (art. 1180 c.c.), il terzo avrebbe potuto surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore, in presenza dei presupposti della surrogazione convenzionale o legale, insussistenti nel caso di specie;
per converso, il terzo adempiente non avrebbe potuto pretendere alcunché verso il debitore qualora il pagamento avesse rappresentato l'adempimento di proprie obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali con il debitore, una donazione indiretta in favore del debitore oppure l'adempimento di una obbligazione naturale (cfr.
Cassazione civile sez. un., 29/04/2009, n. 9946).
Alla luce di quanto esposto, sosteneva che la domanda era stata correttamente respinta (salvo il parziale riconoscimento di talune partite contabili, in effetti ascrivibili a debiti e pesi ereditari) e che, pertanto, l'ordinanza doveva essere confermata.
IV. Rigettate, con provvedimento del 4.06.2024, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 21.05.2025, emessa dalla Corte all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I motivi di appello, che appaiono strettamente interconnessi e pertanto possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati per le ragioni che seguono dovendosi ritenere che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle regole procedurali previste per lo specifico procedimento azionato in primo grado dall'odierno appellante, facendone conseguire una decisione corretta anche in punto di (parziale) riconoscimento delle spettanze richieste nel ricorso.
In tal senso, si evidenzia che con il ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della propria quota dei debiti ereditari, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., allegando di aver provveduto al pagamento di taluni debiti del de cuius. In particolare, dalla lettura del ricorso, emerge l'asserita esistenza sia di debiti estinti successivamente al decesso del de cuius, sia debiti che egli avrebbe adempiuto quando il de cuius era ancora in vita.
Orbene, va immediatamente osservato che quanto ai debiti pagati dall'attore dopo l'apertura della successione, la domanda rientra pacificamente nella previsione dell'art. 754 c.c., che riconosce al coerede il diritto di ripetere dai condividenti le somme corrisposte per estinguere debiti ereditari comuni, pro quota.
8 Diversa è invece la qualificazione relativa ai pagamenti effettuati quando era ancora in vita il de cuius: in tale ipotesi, infatti, non si è in presenza di debiti ereditari pendenti, giacché, al momento dell'apertura della successione, l'obbligazione verso il terzo creditore risultava già estinta.
Nel caso in esame, accanto all'allegazione del pagamento di debiti ereditari, l'odierno appellante ha allegato di aver pagato debiti del padre quando lo stesso era ancora in vita: da tanto discende una vicenda distinta concernente l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra il de cuius e il figlio.
Tuttavia, quanto alla sussistenza di tale debito del de cuius verso il figlio odierno appellante, nel ricorso introduttivo non risulta dedotto alcun titolo idoneo a fondare la pretesa restitutoria nei confronti del padre per i pagamenti anteriori al decesso, essendo stata allegata solo l'avvenuta corresponsione di somme senza indicazione della causa giustificativa.
Solo successivamente, a seguito delle difese del convenuto, l'attore ha introdotto per la prima volta il riferimento ad un preteso rapporto di mutuo intercorso con il de cuius chiedendo il mutamento del rito.
Sul punto va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di mutamento del rito, in quanto la stessa era finalizzata non già a istruire compiutamente una domanda ritualmente proposta e fondata su fatti già allegati, bensì a introdurre ex post un quadro fattuale del tutto nuovo e diverso rispetto a quello delineato nell'atto introduttivo.
Nel ricorso introduttivo, infatti, l'istante si era limitato ad affermare di aver effettuato dei pagamenti in favore del proprio padre, senza nulla allegare – né tantomeno richiedere di provare – in merito alla natura, alle condizioni o alle ragioni sottostanti tali erogazioni, prospettando solo con l'istanza di mutamento del rito, l'esistenza di un preteso contratto di mutuo, mai menzionato prima, e richiedendo l'ammissione di mezzi istruttori – tra cui l'interrogatorio formale e la prova testimoniale – per provare tale circostanza.
Orbene, nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. l'attore deve indicare fin dall'atto introduttivo i fatti costitutivi della pretesa. L'introduzione successiva di un titolo del tutto nuovo – quale il contratto di mutuo – non integra una mera specificazione o precisazione della domanda originaria, bensì un mutamento della causa petendi, costituente una vera e propria domanda nuova che, come tale, non pare ammissibile.
Né può ritenersi che tale lacuna possa essere sanata mediante il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3, c.p.c., posto che detto istituto opera soltanto
9 nell'ipotesi in cui la causa, pur ammissibile nel sommario, richieda un'istruttoria non compatibile con la snellezza del rito, e non già quando la domanda risulti radicalmente carente sotto il profilo delle allegazioni introduttive. Sul punto vale la pena di richiamare quanto riportato nella parte motiva della sent. Cass. 24538/18
Appare, dunque, condivisibile la statuizione della corte territoriale secondo cui "la decisione di proporre una domanda nelle forme del rito sommario, ex art. 702 bis c.p.c.,
è la conseguenza di una scelta processuale della parte che agisce, la quale, ha pur sempre l'onere di fornire le indicazioni di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4) e n. 5). La conversione del rito, ex art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., invocata dalle appellanti, si ha quando il giudice ritenga che non possa farsi luogo ad un giudizio sommario sulla scorta delle difese svolte dalle parti, tenuto conto cioè dei fatti allegati dalle parti e delle loro dedusizio istruttorie già enunciate in limine litis".
Nel caso di specie, la dinamica processuale non è stata quella – ammissibile – per cui, a fronte di fatti già allegati e di richieste istruttorie tempestivamente formulate, sia poi emersa la necessità di un approfondimento probatorio tale da richiedere il passaggio al rito ordinario. Al contrario, è stato proprio a seguito delle difese della controparte che l'odierno appellante ha introdotto una nuova prospettazione fattuale
– il preteso contratto di mutuo – che non solo non risultava allegata, ma nemmeno era desumibile dal contenuto originario dell'atto introduttivo.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la domanda relativa ai pagamenti anteriori al decesso fosse sfornita di tempestiva allegazione di fatti costitutivi, restando ferma, invece, la valutazione nel merito della distinta domanda di rimborso ex art. 754 c.c. relativa ai debiti ereditari estinti dopo l'apertura della successione, domanda questa accolta dal giudice di primo grado.
Altrettanto corrette appaiono le valutazioni, rese in sentenza, concernenti l'inammissibilità della successiva proposizione, nel corso del giudizio, della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. A prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la tempestività della proposizione dell'azione ex art. 2041 cc con le note di udienza, deve in ogni caso evidenziarsi che non risultavano allegati idonei elementi per configurare l'altrui locupletazione, né è stato precisato il carattere sussidiario dell'azione proposta.
Tanto detto in ordine alla correttezza della decisione in ordine agli aspetti procedurali, va detto che non colgono nel segno le contestazioni nel merito della decisione di cui al terzo motivo e quarto motivo d'appello.
Come correttamente osservato dal primo giudice, il problema non risiede tanto nell'esistenza in sé dei pagamenti quanto nella loro qualificazione giuridica. Invero,
10 l'appellante si è limitato a produrre documentazione relativa a esborsi di denaro in favore di terzi creditori del de cuius, senza chiarire – né allegare – a quale titolo tali esborsi siano stati effettuati.
È dunque mancata una deduzione fondamentale: a quale titolo Parte_1 abbia estinto debiti del padre con denaro proprio. Non è stato spiegato se tali pagamenti siano avvenuti in forza di un mandato, di una procura con rappresentanza, di una delega, o semplicemente in autonomia. Non è stato indicato se il de cuius fosse a conoscenza di tali adempimenti, né se li avesse autorizzati o ratificati. Nulla è stato precisato circa il contesto in cui il figlio gestiva gli affari del padre.
Da tale carenza strutturale di allegazione non successivamente emendabile discende l'impossibilità di esperire mezzi di prova (che peraltro apparivano non dirimenti come precisato anche nell'ordinanza di rigetto di questa Corte) e l'impossibilità di accogliere la domanda attorea se non nella parte concernente il rimborso della quota parte dei debiti ereditari pagati dopo la successione dal solo attore, così come correttamente riconosciuto in sentenza.
In definitiva la decisione di primo grado va integralmente confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio di questo grado che si liquidano in ragione del valore della causa e secondo i parametri minimi del DM 55/14, tenuto conto della concreta complessità delle questioni in rilievo, nella somma di euro
7.160,00 oltre spese e competenze.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 7.160,00 oltre spese e competenze;
con raddoppio del contributo unificato se dovuto
Firenze, lì 06.08.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
11 Dr.ssa Isabella Mariani
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 10.03.2021, al n. 455 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Grosseto, emessa e pubblicata in data 8 febbraio 2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1636/2020, promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA ST (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Francesco Massimo Pozzi (c.f. ), sito in Firenze, C.F._3
Lungarno Vespucci, n. 20, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
AN NT (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5 suo studio, sito in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze - , ammettere i mezzi istruttori articolati in questa sede e che si riportano: Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale che sarebbe stata articolata in primo grado sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che nell'anno 2012 il Sig. veniva lasciato dalla di lui compagna la CP_2
1 quale, in seguito all''aggravamento delle condizioni di salute del predetto, fino ad allora, si era occupata di tutte le incombenze relative ai suoi bisogni ed ai suoi affari
?”; 2) “Vero che a partire dal predetto momento l 'Arch. ha iniziato Parte_1 ad occuparsi del di lui padre, sia con riferimento ai bisogni ed alle necessità di natura strettamente personale e sanitaria, sia con riferimento al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riconducibili alla sfera giuridica del padre
?”; 3) “Vero che il Sig. on era, sin dal 2012, in grado, stante le precarie CP_2 condizioni di salute in cui versava, di occuparsi personalmente dei suoi affari?”. Sulle suddette circostanze si chiede prova per testi indicando: dott. di Testimone_1
Grosseto, dott.ssa di Castiglion della Pescaia e Testimone_2 Tes_3 di Montignoso. - ed, in ogni caso, , in parziale riforma della impugnata
[...] ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice
Monocratico, Dott. Valerio Bello, a definizione della causa civile iscritta al nr.
1636/2020 R.G., pubblicata in data 8.02.2021, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si ritrascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, previa determinazione della quota ereditaria di spettanza del
Sig. con riferimento al patrimonio ereditario del Sig. Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare tenuto il ridetto a pagare il debito ereditario in favore del creditore
Arch. nei limiti dell'accertata od accertanda quota, e per l'effetto Parte_1 condannarlo al pagamento, in favore dell'Arch. della somma di € CP_2
123.872,85,, salvo il più o meno che sarà ritenuto di giustizia. Il tutto con interessi dal dì del dovuto al saldo”; per l'appellato, “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrarie domande disattese, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto in data 8.2.2021 nel
[...] procedimento N. R.G. 2020/1636, questa integralmente confermando. Vittoria di spese ed onorari di assistenza e difesa nel presente grado di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Arch. conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Grosseto, il fratello, Dott. per ottenere la Controparte_1 restituzione, nei limiti della quota ereditaria di spettanza, della somma di €
123.872,85, corrisposta per il pagamento di debiti ereditari gravanti sul comune dante causa deceduto il 1.01.2019, previa determinazione del valore CP_2
2 dei beni attribuiti mediante istituzione testamentaria, ai soli fini del riparto delle passività ereditarie.
Costituendosi in giudizio, contestava in fatto e in diritto la pretesa Controparte_1 attorea e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, rigettava la richiesta di mutamento del rito da sommario a ordinario avanzata dall'attore, ritenendo che la causa non necessitasse un'istruzione non sommaria e che il mutamento non potesse diventare uno strumento per introdurre una nuova e diversa causa petendi; per tale ragione, dichiarava inammissibile la nuova domanda di ingiustificato arricchimento proposta in udienza.
Nel merito, il Tribunale accoglieva una nozione ristretta di debito ereditario, limitata ai debiti esistenti al momento dell'apertura della successione, e riconosceva come tali solo alcune spese documentate;
dunque, con ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. in data 8.02.2021, accoglieva parzialmente la domanda, condannando Controparte_1 al pagamento della somma di € 4.743,37, compensando integralmente le spese di lite.
II. Avverso tale ordinanza, proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1) “Sul rigetto della richiesta di mutamento del rito da sommario ad ordinario”.
Parte appellante lamentava anzitutto che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di mutamento rito senza nemmeno fissare un'udienza di discussione, impedendogli così di replicare puntualmente alle difese svolte dalla controparte.
L'appellante sosteneva inoltre che la domanda di restituzione era stata correttamente allegata sin dall'atto introduttivo: il fatto costitutivo della pretesa era rappresentato dall'anticipazione di denaro per il pagamento di debiti del de cuius e la richiesta di mutamento del rito mirava solo a consentire la prova di tale circostanza.
Peraltro, aggiungeva, a fronte delle contestazioni sollevate dal convenuto, l'istruzione della causa non poteva più dirsi “sommaria” e, quindi, era necessario un approfondimento istruttorio, che giustificava il passaggio al rito ordinario;
conseguentemente, il rifiuto del mutamento del rito aveva impedito l'ammissione di prove decisive, tra cui l'interrogatorio formale e la prova testimoniale.
Inoltre, l'appellante sosteneva che la domanda subordinata di arricchimento senza causa, proposta nella prima udienza, non integrasse una nuova domanda, ma una legittima emendatio libelli. Specificava che essa si fondava sulla medesima vicenda sostanziale e mirava a tutelare l'interesse del coerede che aveva sostenuto spese nell'interesse della comunione ereditaria. A fondamento di ciò, richiamava quanto
3 affermato dalla Suprema Corte che, anche a Sezioni Unite (sent. n. 22404/2018), aveva chiarito che la modifica della qualificazione giuridica della domanda è sempre ammissibile, purché fondata sui medesimi fatti.
Con particolare riferimento al rito sommario di cognizione, precisava che, non sancendo l'art. 702 bis c.p.c. alcuna preclusione istruttoria, la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie (e, dunque, di modificare le domande) sarebbe la pronuncia dell'ordinanza con la quale viene deciso se procedere o meno al mutamento di rito.
Poiché la domanda di ingiustificato arricchimento era stata proposta entro la prima udienza, deduceva l'appellante che la stessa doveva considerarsi legittima ed ammissibile.
2) “Sulla statuita infondatezza nel merito della domanda restitutoria avanzata in primo grado”.
L'appellante contestava in secondo luogo la decisione del Tribunale di Grosseto nella parte in cui affermava che i debiti saldati dal ricorrente non erano trasmissibili agli eredi perché non esistevano al momento dell'apertura della successione (e, quindi, non potevano qualificarsi come “debiti ereditari” ai sensi dell'art. 752 c.c.) e perché non era stata fornita prova dell'esistenza di un titolo giuridico che giustificasse la pretesa restitutoria.
Sottolineava che, attesa la pacifica applicazione dell'art. 752 c.c. ai debiti ereditari esistenti al momento dell'apertura della successione, il credito dallo stesso vantato nei confronti della comunione ereditaria - per aver anticipato al de cuius, quando era ancora in vita, denaro proprio per estinguere suoi debiti - risultava senz'altro esistente in quel momento.
Spiegava che il richiamo all'art. 752 c.c. atteneva esclusivamente all'obbligo di controparte, nella sua qualità di coerede, di contribuire in proporzione alla propria quota al pagamento del debito ereditario dedotto.
Alla luce di ciò, non comprendeva in che termini la norma non fosse applicabile alla fattispecie, avendo peraltro lo stesso Giudice, da un lato, accertato la volontà del testatore di procedere ad una insitutio ex re certa, e, dall'altro, accertato che tutti i pagamenti documentalmente dimostrati erano stati effettuati dal solo appellante.
3) “Sulla manifesta fondatezza della domanda restitutoria avanzata”. rilevava inoltre che, nel corso del giudizio di primo grado, aveva Parte_1 domandato il mutamento del rito, rappresentando di aver già richiesto alla banca gli estratti conto intestati al padre, ma che non li aveva ancora materialmente ricevuti.
4 Deduceva che tali documenti erano fondamentali per dimostrare che i pagamenti da lui effettuati con denaro proprio servivano a coprire debiti del padre, che in quel momento non disponeva della liquidità necessaria e che si trattava, dunque, di anticipazioni fatte nell'interesse del de cuius e non di spese sostenute per fini personali.
Criticava pertanto il mancato accoglimento della richiesta di mutamento del rito o anche la concessione di un semplice rinvio da parte del Giudice di prime cure, per consentire il deposito della documentazione bancaria.
A tal proposito, esponendo di aver ricevuto dall'istituto bancario gli estratti conto solo successivamente, il li produceva in appello, deducendo che dal confronto CP_2 degli stessi con i documenti di pagamento già allegati al ricorso introduttivo, emergeva chiaramente che il padre, al momento delle scadenze, non aveva fondi sufficienti per far fronte ai propri debiti;
quindi, il figlio che agiva anche in Pt_1 qualità di procuratore generale del padre (in forza di una procura del 31.07.2014), provvedeva a saldare tali obbligazioni con risorse proprie, maturando così il diritto alla restituzione.
Sottolineava le contestazioni mosse dalla parte appellata, secondo cui l'appellante avrebbe agito in malafede o per proprio tornaconto, venivano smentite sia dai fatti che dalla documentazione: infatti, si era volontariamente Controparte_1 allontanato dalla gestione familiare e non poteva ora lamentare di non essere stato informato;
il padre, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute e all'abbandono da parte della compagna, aveva affidato al figlio la gestione Pt_1 dei propri affari, che quest'ultimo svolgeva con continuità e trasparenza.
Inoltre, specificava l'appellante, le spese più rilevanti dallo stesso sostenute non riguardavano beni a lui destinati, ma immobili poi lasciati in eredità proprio al fratello: in particolare, il pagamento di oltre 76.000 euro era stato effettuato per estinguere un'ipoteca su un immobile commerciale sito in Grosseto, poi attribuito al fratello, mentre i lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in Castiglion della
Pescaia coinvolgevano anche porzioni successivamente ereditate dal fratello CP_1
Alla luce di tutto ciò, l'appellante chiedeva la riforma dell'ordinanza, con il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione - ex art. 1720 c.c. - delle somme anticipate in esecuzione del mandato conferitogli dal padre.
4) “Richieste istruttorie”. chiedeva, infine che venisse ammessa prova per interrogatorio Parte_1 formale, già avanzata in primo grado, sulle seguenti circostanze:
5 1) “Vero che nell'anno 2012 il Sig. eniva lasciato dalla di lui compagna CP_2 la quale, in seguito all''aggravamento delle condizioni di salute del predetto, fino ad allora, si era occupata di tutte le incombenze relative ai suoi bisogni ed ai suoi affari
?”;
2) “Vero che a partire dal predetto momento l 'Arch. ha iniziato ad Parte_1 occuparsi del di lui padre, sia con riferimento ai bisogni ed alle necessità di natura strettamente personale e sanitaria, sia con riferimento al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riconducibili alla sfera giuridica del padre
?”;
3) “Vero che il Sig. non era, sin dal 2012, in grado, stante le precarie CP_2 condizioni di salute in cui versava, di occuparsi personalmente dei suoi affari?”.
Insisteva, inoltre, affinché, sulle medesime circostanze venissero sentiti come testi il dott. , la dott.ssa e la sig.ra Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
III. In data 28 giugno 2021 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1 quanto segue.
1. Quanto al primo motivo, richiamava l'ormai consolidato insegnamento secondo cui la valutazione da parte del giudice della necessità di una istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art 702 ter c.p.c., comma 3, presuppone che le parti, in particolare il ricorrente, abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art 2967
c.c. non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis (Cassazione civile sez. III - 05/10/2018, n.
24538; Cassazione civile sez. III - 05/09/2019, n. 22158; Corte appello sez. II -
Milano, 11/01/2021, n. 54).
Sottolineava che la valutazione delle esigenze giustificanti la conversione del rito sommario era rimessa alla valutazione insindacabile del giudice e che la relativa ordinanza veniva espressamente definita come non impugnabile dall'art. 702-ter, comma 2, c.p.c.
Deduceva che nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il mutamento del rito era stato richiesto dall'attore al fine di articolare mezzi di prova circa l'esistenza di un obbligo restitutorio fondato su un titolo diverso da quello in effetti posto a fondamento della domanda (ovvero la speciale azione di ripetizione disciplinata dall'art. 754, comma 1, secondo periodo, c.c.) e, addirittura, in relazione
6 a una domanda nuova (arricchimento senza causa, art. 2041 c.c.) introdotta irritualmente e tardivamente.
Riteneva che la natura delle vicende sostanziali rappresentate dall'appellante e il provvedimento richiesto conducessero univocamente alla speciale azione di ripetizione tra coeredi (art. 752 e 754 c.c.), cosicché non risultava possibile una diversa interpretazione della domanda, pena la violazione dei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cassazione civile, sez. lav., 18/06/2020, n. 11899); in aggiunta a ciò, rilevava che la domanda di arricchimento senza causa, introdotta tardivamente solo dopo la costituzione del convenuto e a fronte delle eccezioni da questi sollevate, si fonderebbe comunque su fatti costitutivi diversi da quelli addotti con la domanda principale (l'arricchimento e il correlativo depauperamento senza giusta causa) ed aveva persino un oggetto diverso (l'indennizzo e non la restituzione pro quota); inevitabilmente, concludeva, la domanda doveva considerarsi nuova e, come tale, inammissibile.
2. Circa il secondo e il terzo motivo, parte appellata sottolineava che dalla narrativa del ricorso di primo grado non era possibile evincere a che titolo Parte_1 avesse assolto, con danaro proprio, alle obbligazioni del padre, estinguendole.
In particolare, lamentava che non veniva spiegato se il pagamento era avvenuto d'intesa con il debitore o a sua insaputa o se l'attività del solvens era stata realizzata in autonomia ovvero se la prestazione era riconducibile, direttamente o indirettamente, alla persona del debitore;
non veniva inoltre allegato in che contesto era stata condotta dal figlio la gestione degli affari del padre e neppure veniva fatto cenno alla procura generale (prodotta in giudizio dal comparente) che implicherebbe, peraltro, l'allegazione del rapporto sostanziale al quale la stessa accede e comunque la necessità di un rendiconto.
Affermava che l'omissione di tali circostanze costituiva una carenza strutturale e fondamentale nella allegazione dei fatti costitutivi della domanda che aveva reso impossibile al giudice qualsiasi attività interpretativa che – di fatto – si sarebbe convertita in un mutamento d'ufficio dei fatti costitutivi allegati dalla parte.
Precisava che, qualunque fosse la ragione degli avvenuti pagamenti, l'adempimento spontaneo da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determinava l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuiva automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202
7 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c. n. 3 (la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito).
Rilevava pertanto l'appellato che, per effetto dell'adempimento (art. 1180 c.c.), il terzo avrebbe potuto surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore, in presenza dei presupposti della surrogazione convenzionale o legale, insussistenti nel caso di specie;
per converso, il terzo adempiente non avrebbe potuto pretendere alcunché verso il debitore qualora il pagamento avesse rappresentato l'adempimento di proprie obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali con il debitore, una donazione indiretta in favore del debitore oppure l'adempimento di una obbligazione naturale (cfr.
Cassazione civile sez. un., 29/04/2009, n. 9946).
Alla luce di quanto esposto, sosteneva che la domanda era stata correttamente respinta (salvo il parziale riconoscimento di talune partite contabili, in effetti ascrivibili a debiti e pesi ereditari) e che, pertanto, l'ordinanza doveva essere confermata.
IV. Rigettate, con provvedimento del 4.06.2024, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 21.05.2025, emessa dalla Corte all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
I motivi di appello, che appaiono strettamente interconnessi e pertanto possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati per le ragioni che seguono dovendosi ritenere che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle regole procedurali previste per lo specifico procedimento azionato in primo grado dall'odierno appellante, facendone conseguire una decisione corretta anche in punto di (parziale) riconoscimento delle spettanze richieste nel ricorso.
In tal senso, si evidenzia che con il ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della propria quota dei debiti ereditari, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., allegando di aver provveduto al pagamento di taluni debiti del de cuius. In particolare, dalla lettura del ricorso, emerge l'asserita esistenza sia di debiti estinti successivamente al decesso del de cuius, sia debiti che egli avrebbe adempiuto quando il de cuius era ancora in vita.
Orbene, va immediatamente osservato che quanto ai debiti pagati dall'attore dopo l'apertura della successione, la domanda rientra pacificamente nella previsione dell'art. 754 c.c., che riconosce al coerede il diritto di ripetere dai condividenti le somme corrisposte per estinguere debiti ereditari comuni, pro quota.
8 Diversa è invece la qualificazione relativa ai pagamenti effettuati quando era ancora in vita il de cuius: in tale ipotesi, infatti, non si è in presenza di debiti ereditari pendenti, giacché, al momento dell'apertura della successione, l'obbligazione verso il terzo creditore risultava già estinta.
Nel caso in esame, accanto all'allegazione del pagamento di debiti ereditari, l'odierno appellante ha allegato di aver pagato debiti del padre quando lo stesso era ancora in vita: da tanto discende una vicenda distinta concernente l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra il de cuius e il figlio.
Tuttavia, quanto alla sussistenza di tale debito del de cuius verso il figlio odierno appellante, nel ricorso introduttivo non risulta dedotto alcun titolo idoneo a fondare la pretesa restitutoria nei confronti del padre per i pagamenti anteriori al decesso, essendo stata allegata solo l'avvenuta corresponsione di somme senza indicazione della causa giustificativa.
Solo successivamente, a seguito delle difese del convenuto, l'attore ha introdotto per la prima volta il riferimento ad un preteso rapporto di mutuo intercorso con il de cuius chiedendo il mutamento del rito.
Sul punto va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza di mutamento del rito, in quanto la stessa era finalizzata non già a istruire compiutamente una domanda ritualmente proposta e fondata su fatti già allegati, bensì a introdurre ex post un quadro fattuale del tutto nuovo e diverso rispetto a quello delineato nell'atto introduttivo.
Nel ricorso introduttivo, infatti, l'istante si era limitato ad affermare di aver effettuato dei pagamenti in favore del proprio padre, senza nulla allegare – né tantomeno richiedere di provare – in merito alla natura, alle condizioni o alle ragioni sottostanti tali erogazioni, prospettando solo con l'istanza di mutamento del rito, l'esistenza di un preteso contratto di mutuo, mai menzionato prima, e richiedendo l'ammissione di mezzi istruttori – tra cui l'interrogatorio formale e la prova testimoniale – per provare tale circostanza.
Orbene, nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. l'attore deve indicare fin dall'atto introduttivo i fatti costitutivi della pretesa. L'introduzione successiva di un titolo del tutto nuovo – quale il contratto di mutuo – non integra una mera specificazione o precisazione della domanda originaria, bensì un mutamento della causa petendi, costituente una vera e propria domanda nuova che, come tale, non pare ammissibile.
Né può ritenersi che tale lacuna possa essere sanata mediante il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, co. 3, c.p.c., posto che detto istituto opera soltanto
9 nell'ipotesi in cui la causa, pur ammissibile nel sommario, richieda un'istruttoria non compatibile con la snellezza del rito, e non già quando la domanda risulti radicalmente carente sotto il profilo delle allegazioni introduttive. Sul punto vale la pena di richiamare quanto riportato nella parte motiva della sent. Cass. 24538/18
Appare, dunque, condivisibile la statuizione della corte territoriale secondo cui "la decisione di proporre una domanda nelle forme del rito sommario, ex art. 702 bis c.p.c.,
è la conseguenza di una scelta processuale della parte che agisce, la quale, ha pur sempre l'onere di fornire le indicazioni di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4) e n. 5). La conversione del rito, ex art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., invocata dalle appellanti, si ha quando il giudice ritenga che non possa farsi luogo ad un giudizio sommario sulla scorta delle difese svolte dalle parti, tenuto conto cioè dei fatti allegati dalle parti e delle loro dedusizio istruttorie già enunciate in limine litis".
Nel caso di specie, la dinamica processuale non è stata quella – ammissibile – per cui, a fronte di fatti già allegati e di richieste istruttorie tempestivamente formulate, sia poi emersa la necessità di un approfondimento probatorio tale da richiedere il passaggio al rito ordinario. Al contrario, è stato proprio a seguito delle difese della controparte che l'odierno appellante ha introdotto una nuova prospettazione fattuale
– il preteso contratto di mutuo – che non solo non risultava allegata, ma nemmeno era desumibile dal contenuto originario dell'atto introduttivo.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la domanda relativa ai pagamenti anteriori al decesso fosse sfornita di tempestiva allegazione di fatti costitutivi, restando ferma, invece, la valutazione nel merito della distinta domanda di rimborso ex art. 754 c.c. relativa ai debiti ereditari estinti dopo l'apertura della successione, domanda questa accolta dal giudice di primo grado.
Altrettanto corrette appaiono le valutazioni, rese in sentenza, concernenti l'inammissibilità della successiva proposizione, nel corso del giudizio, della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. A prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la tempestività della proposizione dell'azione ex art. 2041 cc con le note di udienza, deve in ogni caso evidenziarsi che non risultavano allegati idonei elementi per configurare l'altrui locupletazione, né è stato precisato il carattere sussidiario dell'azione proposta.
Tanto detto in ordine alla correttezza della decisione in ordine agli aspetti procedurali, va detto che non colgono nel segno le contestazioni nel merito della decisione di cui al terzo motivo e quarto motivo d'appello.
Come correttamente osservato dal primo giudice, il problema non risiede tanto nell'esistenza in sé dei pagamenti quanto nella loro qualificazione giuridica. Invero,
10 l'appellante si è limitato a produrre documentazione relativa a esborsi di denaro in favore di terzi creditori del de cuius, senza chiarire – né allegare – a quale titolo tali esborsi siano stati effettuati.
È dunque mancata una deduzione fondamentale: a quale titolo Parte_1 abbia estinto debiti del padre con denaro proprio. Non è stato spiegato se tali pagamenti siano avvenuti in forza di un mandato, di una procura con rappresentanza, di una delega, o semplicemente in autonomia. Non è stato indicato se il de cuius fosse a conoscenza di tali adempimenti, né se li avesse autorizzati o ratificati. Nulla è stato precisato circa il contesto in cui il figlio gestiva gli affari del padre.
Da tale carenza strutturale di allegazione non successivamente emendabile discende l'impossibilità di esperire mezzi di prova (che peraltro apparivano non dirimenti come precisato anche nell'ordinanza di rigetto di questa Corte) e l'impossibilità di accogliere la domanda attorea se non nella parte concernente il rimborso della quota parte dei debiti ereditari pagati dopo la successione dal solo attore, così come correttamente riconosciuto in sentenza.
In definitiva la decisione di primo grado va integralmente confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio di questo grado che si liquidano in ragione del valore della causa e secondo i parametri minimi del DM 55/14, tenuto conto della concreta complessità delle questioni in rilievo, nella somma di euro
7.160,00 oltre spese e competenze.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 7.160,00 oltre spese e competenze;
con raddoppio del contributo unificato se dovuto
Firenze, lì 06.08.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
11 Dr.ssa Isabella Mariani
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