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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1158 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dalle avv. Francesca Forte, Roberta Stazi e Scilla Tonti
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Pasquale Maria Crupi e Salvatore Graci
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 29 maggio 2024, esponeva: CP_1
che dall'11 novembre 2011 era iscritto al Sistema di Collocamento dei Lavoratori Disabili;
che a partire dal 18/04/2013, a seguito di un ricorso per ATP ex art. 445-bis, gli era stata riconosciuta una percentuale del 69% di invalidità civile;
Parte che in data 31/12/2014 era stato assunto dalla società (d'ora in avanti, con contratto di Parte_1
lavoro subordinato, a tempo indeterminato, svolto in modalità part-time a 24 ore settimanali, con qualifica di Operaio Comune, Liv. 1 CCNL – Federambiente;
che, a seguito di visita di medicina del lavoro, successiva alla assunzione, era stato valutato come idoneo a tutti i servizi connessi alla mansione di assunzione, con applicazione a turni lavorativi di 6 ore al giorno,
distribuiti in turnazione sulle fasce orarie mattina/pomeriggio/notte;
che la sede di prima assegnazione era stata presso la sede operativa di Ostia, denominata “Zona 13A”, ove aveva lavorato per complessivi 9 mesi;
che era tenuto svolgere la mansione di “Operatore Ecologico”, occupandosi delle operazioni di raccolta dei rifiuti, di svuotamento dei cassonetti, di spazzamento stradale, di raccolta dei rifiuti con pala e ramazza,
dell'utilizzo dei macchinari come spazzatrice e/o soffiatore, per la pulizia di strade e marciapiedi;
Parte che a seguito di domanda di trasferimento, era stato collocato presso la sede i Roma Termini, chiamata
"1F“, sita in Via Giolitti, ove aveva prestato servizio per 8 anni, fino ad agosto 2023;
che, in qualità di operatore ecologico, era tenuto:
- ad effettuale la spazzatura a piedi davanti alla macchina raccoglitrice per conferire i rifiuti nell'area di raccolta da parte degli spazzoloni rotanti;
- alla raccolta manuale dei rifiuti che si trovavano sui marciapiedi;
alla raccolta e gestione differenziati di eventuali rifiuti pericolosi quali eventuali siringhe usate trovate in terra nei pressi della Stazione Termini;
- ad effettuare lo svuotamento dei cestini per il conferimento dei rifiuti, alla sostituzione dei sacchetti in essi apposti;
alla raccolta dei rifiuti caduti dai mastelli e dai bidoni posti nelle varie traverse in prossimità delle attività commerciali;
- alla raccolta dei rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti di conferimento;
che nello svolgimento delle proprie mansioni doveva anche spostare i bidoni di raccolta, dotati di ruote, fino al furgone cassonato, spostare tali bidoni verso i mezzi compattatori, effettuare la pulizia con pala e ramazza degli eventuali rifiuti caduti o sparsi in terra;
che in data 2 dicembre 2016, il medico aziendale aveva emesso giudizio di idoneità parziale con prescrizioni di limitazione temporanee, prescrivendo che esso ricorrente non venisse adibito a mansioni che comportassero il rischio di lavoro in altezza, di movimentazione manuale dei carichi, di esposizione a polvere;
che in data 4 dicembre 2016, il certificato di idoneità era stato emendato ed integrato con l'elenco delle mansioni cui poteva essere adibito espressamente, in ragione delle prescrizioni disposte con la certificazione del 2 dicembre 2016;
che in data 11 febbraio 2018, il medico aziendale, a seguito di visita di idoneità periodica ex art. 41 del D. Lgs.
81/2008, aveva emesso giudizio di idoneità parziale con prescrizioni di limitazione permanente, prescrivendo che esso ricorrente non venisse adibito a mansioni che comportassero il rischio di sovraccarico biomeccanico arti superiori, di lavoro in altezza, di movimentazione manuale dei carichi, con ulteriori prescrizioni di non adibire ad attività comportanti prolungata deambulazione;
che in data 30 luglio 2018, durante il servizio di raccolta di rifiuti “Porta a Porta”, aveva subito un infortunio consistito in una “distorsione piede dx” mentre era intento a trascinare un bidone di rifiuti di grosse dimensioni;
che a seguito di tale infortunio, era stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione di Operatore
Ecologico 1^ livello e in sede di visita di controllo dell'idoneità lavorativa, era stato nuovamente dichiarato inidoneo temporaneamente alla mansione di operatore ecologico 1^ livello, rinviando a visita di verifica alla data del 24 gennaio 2019; che in tale data il Medico competente aveva emesso giudizio di idoneità parziale alla mansione di operatore ecologico, con limitazione di tipo temporaneo, prescrivendo che il lavoratore non venisse adibito a mansioni che comportassero movimentazione manuale dei carichi, ad attività comportanti prolungata deambulazione e ad attività comportanti prolungata stazione eretta;
che in data 18 marzo 2019, si era sottoposto a nuova visita medico-legale presso il reparto di Medicina del
Lavoro del di , a seguito della quale era stato accertato, a verbale, che egli versava in CP_2 CP_3
una condizione fisica e clinica tale da raccomandarsi la destinazione a mansioni che non prevedessero la protratta permanenza in stazione eretta, la frequente salita e discesa dai mezzi e la movimentazione di carichi gravosi, la spinta e/o il traino di carichi pesanti, rimandando al medico aziendale competente per le valutazioni opportune;
che in data 14 ottobre 2019 aveva subito un ulteriore infortunio, consistito in “distorsione da trauma indiretto alla spalla destra”;
che con provvedimento dell'11 ottobre 2021 era stato riconosciuto dalla competente commissione invalido all'80%, con requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 09/02/2012 n. 5 – art. 381 del DPR 495/1992 per la deambulazione ridotta, nonché riconoscimento della condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 della
L.104/92;
che durante il periodo della pandemia legato al virus Sars-Covid 19, aveva richiesto l'accertamento della
“situazione di ipersuscettibilità all'infezione come da O.D.S. aziendale n° 42 di marzo 2020”, con accertamento della patologia polmonare e idoneità dichiarata fino allo stato emergenziale;
che alla visita medica ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008 del 04/06/2020, il medico aziendale aveva confermato il giudizio di inidoneità temporanea;
che, successivamente, alla visita 29 luglio 2021, era stata confermato la inidoneità temporanea;
che a seguito della visita del 17 maggio 2022, era stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione di assegnazione e a tutti i servizi, rimanendo in attesa di ricollocazione;
Parte che in data 20 aprile 2023 era stato convocato presso la sede legale della ove gli era stata proposta la riduzione dell'orario di lavoro part-time a 19 ore, e non già la possibile ricollocazione lavorativa;
che, in tale occasione, aveva rifiutato la riduzione oraria, chiedendo la ricollocazione lavorativa;
che con pec dell'8 novembre 2021 aveva inutilmente richiesto che venisse disposta dal datore di lavoro una visita collegiale presso l'istituto di Previdenza Nazionale al fine di valutare la corretta classificazione e individuare una mansione lavorativa adeguata;
che con missiva del 25 novembre 2023 era stato licenziato per inidoneità alla mansione;
Parte che nell'intero corso del rapporto lavorativo l' aveva reiteratamente violato gli obblighi di protezione e tutela dei lavoratori previsti sia dall'art. 2087 c.c. sia dalla L. 68 del 1999 in tema di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
che sin dal 2016 era risultato evidente che la sua applicazione alla mansione di Operaio comune – operatore ecologico era del tutto incompatibile con le sue condizioni di salute;
che la gravosità delle mansioni svolte avevano evidentemente determinato il peggioramento delle sue condizioni fino, dapprima, ad un aggravamento della condizione di invalidità e, di seguito, al giudizio di inidoneità definitiva alla mansione;
che la sua progressiva degenerazione fisica sembrava causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta
Parte nel corso del rapporto lavorativo e l' si era limitata ad accertare la persistenza delle mere condizioni di idoneità alla mansione omettendo di attuare dovuti accorgimenti volti a tutela la salute e ad individuare una adeguata posizione lavorativa;
che la condotta dell'Azienda era stata discriminatoria/ritorsiva perché non aveva adottato nei suoi confronti le misure necessarie al fine di tutelare la salute e l'occupazione di un lavoratore disabile e quindi i necessari
“accomodamenti”, considerando, oltretutto, che l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute era stato
Parte causato, in tutto in parte, proprio dallo svolgimento delle prestazioni lavorative per l' Parte che, si era trattato di un recesso per motivo discriminatorio e comunque illecito e illegittimo, visto che non aveva adottato gli “accomodamenti ragionevoli”, cercando solo di convincerlo ad accettare una riduzione dell'orario che non gli avrebbe consentito di provvedere al mantenimento proprio e della sua famiglia;
che l' non gli aveva nemmeno proposto una possibilità di riqualificazione, come pure previsto da Pt_1
accordi sindacali del 2023;
Parte che, in ogni caso, il licenziamento era illegittimo perché l' ben avrebbe potuto reimpiegarlo in altre posizioni compatibili con il suo stato di salute.
2. Il rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: CP_1
<
recesso intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di licenziamento così posto in essere e, per effetto, condannare in persona del legale rappresentante in carica, a reintegrare, il sig. nel posto di Parte_1 CP_1
lavoro e a corrispondergli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che si assume esser pari ad € 1.489,65, dal giorno del licenziamento (25 novembre 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali;
ovvero, in ogni caso II - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso intimato al lavoratore …..per violazione delle norme in tema di repechage del lavoratore e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di licenziamento così posto in essere e, per effetto,
condannare in persona del legale rappresentante in carica, a reintegrare, il sig. Parte_1 CP_1
nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che si assume esser pari ad € 1.489,65 dal giorno del licenziamento (25 novembre 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non accogliesse i superiori capi di domanda: III- Accertare, per le ragioni esposte nel presente atto, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro e dichiarare l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso così come intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto, condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, nei confronti del sig. di un'indennità CP_1
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto si assume esser pari ad €.1.489,65, nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali In via definitivamente gradata IV – Accertare in ogni caso, per le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso così come intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto, condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, nei confronti del sig. di un'indennità CP_1
risarcitoria nella misura ritenuta di giustizia, secondo il Giudicante, assumendo che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente era pari ad €.1.489,65>>.
Parte 3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva:
che si era attenuta agli accertamenti effettuati dal medico dell'azienda non esistendo alcuna diversa mansione che avrebbe potuto essere assegnata al ricorrente;
che, in base alle statuizioni dell'art. 44 CCNL Utilitalia il avrebbe potuto essere ricollocato solo in CP_1
posizioni lavorative equivalenti, ovvero in mansioni riferibili al 1° livello del CCNL;
che, di fatto, avrebbe potuto essere ricollocato eventualmente nelle sole mansioni di portierato, delle quali,
al momento del licenziamento non vi era fabbisogno, essendo stato, di contro, evidenziato un esubero di n.
26 risorse;
che le ulteriori posizioni lavorative individuate dalle parti sociali, erano tutte riferibili ad inquadramenti superiori (3° e 4° livello CCNL Utilitalia).
4. Con sentenza n. 18094/2024 in data 8 novembre 2024 l'adito Tribunale così statuiva:
<
l'effetto, condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a corrispondere al medesimo Pt_1 CP_1 una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.1.489,65) dal dì del recesso sino alla effettiva reintegra, con il versamento dei contributi di legge>>.
5. Affermava il primo giudice, richiamando il dictum di Cass. n.18094/2024:
5.1 <<il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica"; detto principio
è stato applicato anche nella vigenza della l. n. 68 del 1999, per cui, ove il licenziamento sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, esso è legittimo solo ove vi sia l'accertamento dell'apposita commissione medica competente prevista dalla L. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda, anche nel caso di aggravamento delle condizioni fisiche causate da infermità diversa da quella che ha determinato l'assunzione (v. Cass. n. 14284 del 2014); la specialità della disciplina in esame rispetto alle ipotesi di recesso per giustificato motivo regolate dal diritto comune si concreta, in relazione all'interesse della persona con disabilità, in un insieme di modalità procedurali, con effetti anche di carattere sostanziale sulla disciplina del rapporto e della sua risoluzione;
innanzitutto,
l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate al disabile con il suo stato di salute è
specificamente demandato alla speciale competenza della commissione di cui alla legge n. 104 del 1992,
come appositamente integrata, "che valuta sentito anche" l'organismo di cui al d. lgs. n. 469 del 1997, art. 6,
comma 3 (poi comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della I. n. 68/99, in virtù del d. lgs. n. 151
del 2015, art. 7, co. 2); qualora la commissione riscontri una condizione di incompatibilità con la prosecuzione dell'attività lavorativa, "il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista" e "durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo";
il periodo necessario per l'accertamento non costituisce causa di sospensione del rapporto di lavoro;
infine il rapporto di lavoro può essere risolto soltanto nel caso in cui, "anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda"; secondo questa Corte "la verifica di tali condizioni [...] è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili" (in termini: Cass. n. 15269 del 2012; conf. Cass. n. 8450 del 2014); tale percorso vincolato dalla legge non può essere surrogato neanche dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del D.lgs 9 aprile
2008 n. 81; la conclusione è imposta dalla “speciale protezione accordata al disabile dalla disciplina interna e sovranazionale, finalizzata a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro allorquando l'inidoneità alla mansione del lavoratore ponga la questione della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, affidando ad un soggetto qualificato con caratteri di terzietà un peculiare giudizio tecnico”
(v., amplius, Cass. n. 10576 del 2017; v. pure Cass. n. 7524 del 2017);
3.5. la ratio di pregnante tutela della disciplina in esame, così ricostruita attraverso i precedenti di questa Corte, consente di interpretare l'inciso -
che impone l'osservanza delle modalità procedurali, così come previste dal comma 3 dell'art. 10 più volte citato, anche “nel caso […] di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro” - nel senso che dette modalità operino pure nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile (per ragioni diverse dalla sua disabilità) e sorga, quindi, la questione del se possa comunque essere riutilizzato in azienda in mansioni compatibili con il suo stato di salute;
non è dubbio che la soppressione della posizione lavorativa alla quale è destinato il disabile costituisca una variazione dell'organizzazione del lavoro da considerare significativa per la persona con disabilità, non potendosi limitare la sua tutela alla sola ipotesi in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo violi la quota di riserva, disciplinata dal comma successivo;
ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, compete infatti alla commissione medica integrata, eventualmente adita dal datore di lavoro, come la disposizione ammette, verificare se, nonostante la minorazione, il disabile assunto obbligatoriamente possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda;
solo laddove l'organo tecnico in posizione di terzietà accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro nel più ampio spettro dei cd. “accomodamenti ragionevoli” (per tutte, v. Cass. n. 6497del 2021), il rapporto di lavoro può essere risolto;
di certo, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento sulla scorta di una unilaterale valutazione circa l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con l'espletamento di altre mansioni, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione da ultimo citata, come accaduto nella specie laddove si è ritenuto che il S.G. non potesse essere adibito a compiti di raccolta dei rifiuti “porta a porta”>>;
5.2 <<poiché, nel caso di specie, l'accertamento della definitiva impossibilità reinserire il disabile all'interno dell'azienda non è stato effettuato dalla citata Commissione il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reale piena prevista dalla legge Fornero senza che possa rilevare in alcun modo la circostanza per la quale il lavoratore non si sarebbe attivato per ottenere un simile accertamento>>.
Parte 6. Con ricorso dell'8 maggio 2025 l' interponeva appello.
L'appellato resisteva.
7. Con un unico motivo, l' censura l'impugnata sentenza per “erronea e falsa applicazione dell'art. 10 Pt_1
L. n. 68/1999, nonché sull'omessa valutazione di circostanze rilevanti nel caso in esame”.
Deduce l'appellante:
7.1 <<sia l'interessato in prima persona che il datore di lavoro hanno la possibilità chiedere disabile venga sottoposto ad una visita per verificare la compatibilità delle mansioni a lui assegnate con il proprio stato di salute.
La norma, dunque, è chiara nello stabilire una mera facoltà in capo al datore di lavoro, senza l'imposizione di alcun obbligo>>;
<
nell'individuazione del soggetto a cui indirizzare la richiesta di visita medica collegiale, né, tanto meno, ha tenuto conto del fatto che il licenziamento in questione è seguito alle visite mediche effettuate non solo dal
Medico Competente aziendale, ma anche dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap (cfr. doc. 21, del ricorso), organismo comunque competente ai sensi dell'art. 10 della L.
68/1999>>;
Parte 7.2 <<malgrado l'impossibilità da parte del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, non ha sospeso dal servizio il sig. continuando ad erogare regolarmente la retribuzione mensile per oltre 3 CP_1
anni (dal gennaio 2020 al novembre 2023).
Difatti, nel corso del periodo suddetto il ricorrente è stato posto semplicemente a “diposizione” presso la sede ad esso assegnata.
Tale circostanza è stata completamente trascurata dal Giudice, il quale ha omesso completamente di considerare che la Società ha realizzato quale ragionevole accomodamento la messa a “disposizione” del lavoratore evitando così la sospensione dall'attività e dalla retribuzione, pur non godendo della prestazione lavorativa del sig. per attività di operatore ecologico>>; CP_1
7.3 <<altro aspetto fondamentale che merita di essere valorizzato e non preso in considerazione dal giudice
Parte di prime cure è dato dalla circostanza che ha sempre agito condividendo con le OO.SS. delle soluzioni che potessero essere soddisfacenti per entrambe le parti sia per la Società che per i lavoratori interessati (si v. il verbale di accordo del 7/02/2023, cfr. all. 5; la comunicazione di servizio n. 40/2023, cfr. all. 8; il verbale di accordo del 28/12/2023, cfr. all. 11; il verbale di accordo del 7/02/2024, cfr. all. 12)>>.
8. L'appello è infondato.
Cass. 18094/2024 ha ben chiarito che il datore di lavoro non può procedere al licenziamento sulla scorta di
una unilaterale valutazione circa l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con
l'espletamento di altre mansioni, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione da ultimo citata,
ossia dall'art. 10, comma 3, L. n. 68 del 1999.
Ora, tale norma così recita:
“Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro,
il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
Parte Tale procedimento non è stato attivato dall'
Il doc. 21 esibito dal ricorrente e richiamato dall'appellante attesta soltanto gli esiti della visita effettuata dall'INPS ai fini della domanda per l'accertamento della invalidità civile e non ha alcuna attinenza con il procedimento teso alla verifica della compatibilità delle mansioni affidate al con il proprio stato di CP_1
salute.
La mancanza di tale verifica era stata, peraltro, espressamente denunciata dal lavoratore con il ricorso introduttivo (al punto 51).
Parte Non rileva (diversamente da quello che l' sembra voler affermare) se la Commissione che ha deliberato sull'accertamento della invalidità civile avesse la competenza anche ad accertare l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con l'espletamento di altre mansioni: conta che un siffatto accertamento non risulta essere stato compiuto. E ciò, in base ai principi affermati dalla S.C. (che il Collegio non ha motivo di disattendere e che, per il vero,
non sono stati neanche dichiaratamente contrastati dall'appellante), è ragione sufficiente e assorbente per affermare l'illegittimità del licenziamento comminato al come correttamente statuito dal Tribunale. CP_1
9. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, dall Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 8
[...] CP_1
novembre 2024.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1158 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dalle avv. Francesca Forte, Roberta Stazi e Scilla Tonti
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Pasquale Maria Crupi e Salvatore Graci
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 29 maggio 2024, esponeva: CP_1
che dall'11 novembre 2011 era iscritto al Sistema di Collocamento dei Lavoratori Disabili;
che a partire dal 18/04/2013, a seguito di un ricorso per ATP ex art. 445-bis, gli era stata riconosciuta una percentuale del 69% di invalidità civile;
Parte che in data 31/12/2014 era stato assunto dalla società (d'ora in avanti, con contratto di Parte_1
lavoro subordinato, a tempo indeterminato, svolto in modalità part-time a 24 ore settimanali, con qualifica di Operaio Comune, Liv. 1 CCNL – Federambiente;
che, a seguito di visita di medicina del lavoro, successiva alla assunzione, era stato valutato come idoneo a tutti i servizi connessi alla mansione di assunzione, con applicazione a turni lavorativi di 6 ore al giorno,
distribuiti in turnazione sulle fasce orarie mattina/pomeriggio/notte;
che la sede di prima assegnazione era stata presso la sede operativa di Ostia, denominata “Zona 13A”, ove aveva lavorato per complessivi 9 mesi;
che era tenuto svolgere la mansione di “Operatore Ecologico”, occupandosi delle operazioni di raccolta dei rifiuti, di svuotamento dei cassonetti, di spazzamento stradale, di raccolta dei rifiuti con pala e ramazza,
dell'utilizzo dei macchinari come spazzatrice e/o soffiatore, per la pulizia di strade e marciapiedi;
Parte che a seguito di domanda di trasferimento, era stato collocato presso la sede i Roma Termini, chiamata
"1F“, sita in Via Giolitti, ove aveva prestato servizio per 8 anni, fino ad agosto 2023;
che, in qualità di operatore ecologico, era tenuto:
- ad effettuale la spazzatura a piedi davanti alla macchina raccoglitrice per conferire i rifiuti nell'area di raccolta da parte degli spazzoloni rotanti;
- alla raccolta manuale dei rifiuti che si trovavano sui marciapiedi;
alla raccolta e gestione differenziati di eventuali rifiuti pericolosi quali eventuali siringhe usate trovate in terra nei pressi della Stazione Termini;
- ad effettuare lo svuotamento dei cestini per il conferimento dei rifiuti, alla sostituzione dei sacchetti in essi apposti;
alla raccolta dei rifiuti caduti dai mastelli e dai bidoni posti nelle varie traverse in prossimità delle attività commerciali;
- alla raccolta dei rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti di conferimento;
che nello svolgimento delle proprie mansioni doveva anche spostare i bidoni di raccolta, dotati di ruote, fino al furgone cassonato, spostare tali bidoni verso i mezzi compattatori, effettuare la pulizia con pala e ramazza degli eventuali rifiuti caduti o sparsi in terra;
che in data 2 dicembre 2016, il medico aziendale aveva emesso giudizio di idoneità parziale con prescrizioni di limitazione temporanee, prescrivendo che esso ricorrente non venisse adibito a mansioni che comportassero il rischio di lavoro in altezza, di movimentazione manuale dei carichi, di esposizione a polvere;
che in data 4 dicembre 2016, il certificato di idoneità era stato emendato ed integrato con l'elenco delle mansioni cui poteva essere adibito espressamente, in ragione delle prescrizioni disposte con la certificazione del 2 dicembre 2016;
che in data 11 febbraio 2018, il medico aziendale, a seguito di visita di idoneità periodica ex art. 41 del D. Lgs.
81/2008, aveva emesso giudizio di idoneità parziale con prescrizioni di limitazione permanente, prescrivendo che esso ricorrente non venisse adibito a mansioni che comportassero il rischio di sovraccarico biomeccanico arti superiori, di lavoro in altezza, di movimentazione manuale dei carichi, con ulteriori prescrizioni di non adibire ad attività comportanti prolungata deambulazione;
che in data 30 luglio 2018, durante il servizio di raccolta di rifiuti “Porta a Porta”, aveva subito un infortunio consistito in una “distorsione piede dx” mentre era intento a trascinare un bidone di rifiuti di grosse dimensioni;
che a seguito di tale infortunio, era stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione di Operatore
Ecologico 1^ livello e in sede di visita di controllo dell'idoneità lavorativa, era stato nuovamente dichiarato inidoneo temporaneamente alla mansione di operatore ecologico 1^ livello, rinviando a visita di verifica alla data del 24 gennaio 2019; che in tale data il Medico competente aveva emesso giudizio di idoneità parziale alla mansione di operatore ecologico, con limitazione di tipo temporaneo, prescrivendo che il lavoratore non venisse adibito a mansioni che comportassero movimentazione manuale dei carichi, ad attività comportanti prolungata deambulazione e ad attività comportanti prolungata stazione eretta;
che in data 18 marzo 2019, si era sottoposto a nuova visita medico-legale presso il reparto di Medicina del
Lavoro del di , a seguito della quale era stato accertato, a verbale, che egli versava in CP_2 CP_3
una condizione fisica e clinica tale da raccomandarsi la destinazione a mansioni che non prevedessero la protratta permanenza in stazione eretta, la frequente salita e discesa dai mezzi e la movimentazione di carichi gravosi, la spinta e/o il traino di carichi pesanti, rimandando al medico aziendale competente per le valutazioni opportune;
che in data 14 ottobre 2019 aveva subito un ulteriore infortunio, consistito in “distorsione da trauma indiretto alla spalla destra”;
che con provvedimento dell'11 ottobre 2021 era stato riconosciuto dalla competente commissione invalido all'80%, con requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 09/02/2012 n. 5 – art. 381 del DPR 495/1992 per la deambulazione ridotta, nonché riconoscimento della condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 della
L.104/92;
che durante il periodo della pandemia legato al virus Sars-Covid 19, aveva richiesto l'accertamento della
“situazione di ipersuscettibilità all'infezione come da O.D.S. aziendale n° 42 di marzo 2020”, con accertamento della patologia polmonare e idoneità dichiarata fino allo stato emergenziale;
che alla visita medica ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008 del 04/06/2020, il medico aziendale aveva confermato il giudizio di inidoneità temporanea;
che, successivamente, alla visita 29 luglio 2021, era stata confermato la inidoneità temporanea;
che a seguito della visita del 17 maggio 2022, era stato dichiarato definitivamente inidoneo alla mansione di assegnazione e a tutti i servizi, rimanendo in attesa di ricollocazione;
Parte che in data 20 aprile 2023 era stato convocato presso la sede legale della ove gli era stata proposta la riduzione dell'orario di lavoro part-time a 19 ore, e non già la possibile ricollocazione lavorativa;
che, in tale occasione, aveva rifiutato la riduzione oraria, chiedendo la ricollocazione lavorativa;
che con pec dell'8 novembre 2021 aveva inutilmente richiesto che venisse disposta dal datore di lavoro una visita collegiale presso l'istituto di Previdenza Nazionale al fine di valutare la corretta classificazione e individuare una mansione lavorativa adeguata;
che con missiva del 25 novembre 2023 era stato licenziato per inidoneità alla mansione;
Parte che nell'intero corso del rapporto lavorativo l' aveva reiteratamente violato gli obblighi di protezione e tutela dei lavoratori previsti sia dall'art. 2087 c.c. sia dalla L. 68 del 1999 in tema di promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
che sin dal 2016 era risultato evidente che la sua applicazione alla mansione di Operaio comune – operatore ecologico era del tutto incompatibile con le sue condizioni di salute;
che la gravosità delle mansioni svolte avevano evidentemente determinato il peggioramento delle sue condizioni fino, dapprima, ad un aggravamento della condizione di invalidità e, di seguito, al giudizio di inidoneità definitiva alla mansione;
che la sua progressiva degenerazione fisica sembrava causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta
Parte nel corso del rapporto lavorativo e l' si era limitata ad accertare la persistenza delle mere condizioni di idoneità alla mansione omettendo di attuare dovuti accorgimenti volti a tutela la salute e ad individuare una adeguata posizione lavorativa;
che la condotta dell'Azienda era stata discriminatoria/ritorsiva perché non aveva adottato nei suoi confronti le misure necessarie al fine di tutelare la salute e l'occupazione di un lavoratore disabile e quindi i necessari
“accomodamenti”, considerando, oltretutto, che l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute era stato
Parte causato, in tutto in parte, proprio dallo svolgimento delle prestazioni lavorative per l' Parte che, si era trattato di un recesso per motivo discriminatorio e comunque illecito e illegittimo, visto che non aveva adottato gli “accomodamenti ragionevoli”, cercando solo di convincerlo ad accettare una riduzione dell'orario che non gli avrebbe consentito di provvedere al mantenimento proprio e della sua famiglia;
che l' non gli aveva nemmeno proposto una possibilità di riqualificazione, come pure previsto da Pt_1
accordi sindacali del 2023;
Parte che, in ogni caso, il licenziamento era illegittimo perché l' ben avrebbe potuto reimpiegarlo in altre posizioni compatibili con il suo stato di salute.
2. Il rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: CP_1
<
recesso intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di licenziamento così posto in essere e, per effetto, condannare in persona del legale rappresentante in carica, a reintegrare, il sig. nel posto di Parte_1 CP_1
lavoro e a corrispondergli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che si assume esser pari ad € 1.489,65, dal giorno del licenziamento (25 novembre 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali;
ovvero, in ogni caso II - Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso intimato al lavoratore …..per violazione delle norme in tema di repechage del lavoratore e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di licenziamento così posto in essere e, per effetto,
condannare in persona del legale rappresentante in carica, a reintegrare, il sig. Parte_1 CP_1
nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto che si assume esser pari ad € 1.489,65 dal giorno del licenziamento (25 novembre 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non accogliesse i superiori capi di domanda: III- Accertare, per le ragioni esposte nel presente atto, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro e dichiarare l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso così come intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto, condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, nei confronti del sig. di un'indennità CP_1
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto si assume esser pari ad €.1.489,65, nonché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali In via definitivamente gradata IV – Accertare in ogni caso, per le ragioni esposte nel presente atto, l'illegittimità dell'atto di recesso dell'atto di recesso così come intimato al lavoratore con la missiva ricevuta dallo stesso in data 25 novembre 2023 e, per l'effetto, condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, nei confronti del sig. di un'indennità CP_1
risarcitoria nella misura ritenuta di giustizia, secondo il Giudicante, assumendo che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente era pari ad €.1.489,65>>.
Parte 3. Radicatosi il contraddittorio, l' deduceva:
che si era attenuta agli accertamenti effettuati dal medico dell'azienda non esistendo alcuna diversa mansione che avrebbe potuto essere assegnata al ricorrente;
che, in base alle statuizioni dell'art. 44 CCNL Utilitalia il avrebbe potuto essere ricollocato solo in CP_1
posizioni lavorative equivalenti, ovvero in mansioni riferibili al 1° livello del CCNL;
che, di fatto, avrebbe potuto essere ricollocato eventualmente nelle sole mansioni di portierato, delle quali,
al momento del licenziamento non vi era fabbisogno, essendo stato, di contro, evidenziato un esubero di n.
26 risorse;
che le ulteriori posizioni lavorative individuate dalle parti sociali, erano tutte riferibili ad inquadramenti superiori (3° e 4° livello CCNL Utilitalia).
4. Con sentenza n. 18094/2024 in data 8 novembre 2024 l'adito Tribunale così statuiva:
<
l'effetto, condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a corrispondere al medesimo Pt_1 CP_1 una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.1.489,65) dal dì del recesso sino alla effettiva reintegra, con il versamento dei contributi di legge>>.
5. Affermava il primo giudice, richiamando il dictum di Cass. n.18094/2024:
5.1 <<il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica"; detto principio
è stato applicato anche nella vigenza della l. n. 68 del 1999, per cui, ove il licenziamento sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, esso è legittimo solo ove vi sia l'accertamento dell'apposita commissione medica competente prevista dalla L. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda, anche nel caso di aggravamento delle condizioni fisiche causate da infermità diversa da quella che ha determinato l'assunzione (v. Cass. n. 14284 del 2014); la specialità della disciplina in esame rispetto alle ipotesi di recesso per giustificato motivo regolate dal diritto comune si concreta, in relazione all'interesse della persona con disabilità, in un insieme di modalità procedurali, con effetti anche di carattere sostanziale sulla disciplina del rapporto e della sua risoluzione;
innanzitutto,
l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate al disabile con il suo stato di salute è
specificamente demandato alla speciale competenza della commissione di cui alla legge n. 104 del 1992,
come appositamente integrata, "che valuta sentito anche" l'organismo di cui al d. lgs. n. 469 del 1997, art. 6,
comma 3 (poi comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della I. n. 68/99, in virtù del d. lgs. n. 151
del 2015, art. 7, co. 2); qualora la commissione riscontri una condizione di incompatibilità con la prosecuzione dell'attività lavorativa, "il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista" e "durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo";
il periodo necessario per l'accertamento non costituisce causa di sospensione del rapporto di lavoro;
infine il rapporto di lavoro può essere risolto soltanto nel caso in cui, "anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda"; secondo questa Corte "la verifica di tali condizioni [...] è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili" (in termini: Cass. n. 15269 del 2012; conf. Cass. n. 8450 del 2014); tale percorso vincolato dalla legge non può essere surrogato neanche dal giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria esercitata a mente del D.lgs 9 aprile
2008 n. 81; la conclusione è imposta dalla “speciale protezione accordata al disabile dalla disciplina interna e sovranazionale, finalizzata a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro allorquando l'inidoneità alla mansione del lavoratore ponga la questione della eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, affidando ad un soggetto qualificato con caratteri di terzietà un peculiare giudizio tecnico”
(v., amplius, Cass. n. 10576 del 2017; v. pure Cass. n. 7524 del 2017);
3.5. la ratio di pregnante tutela della disciplina in esame, così ricostruita attraverso i precedenti di questa Corte, consente di interpretare l'inciso -
che impone l'osservanza delle modalità procedurali, così come previste dal comma 3 dell'art. 10 più volte citato, anche “nel caso […] di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro” - nel senso che dette modalità operino pure nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile (per ragioni diverse dalla sua disabilità) e sorga, quindi, la questione del se possa comunque essere riutilizzato in azienda in mansioni compatibili con il suo stato di salute;
non è dubbio che la soppressione della posizione lavorativa alla quale è destinato il disabile costituisca una variazione dell'organizzazione del lavoro da considerare significativa per la persona con disabilità, non potendosi limitare la sua tutela alla sola ipotesi in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo violi la quota di riserva, disciplinata dal comma successivo;
ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, compete infatti alla commissione medica integrata, eventualmente adita dal datore di lavoro, come la disposizione ammette, verificare se, nonostante la minorazione, il disabile assunto obbligatoriamente possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda;
solo laddove l'organo tecnico in posizione di terzietà accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro nel più ampio spettro dei cd. “accomodamenti ragionevoli” (per tutte, v. Cass. n. 6497del 2021), il rapporto di lavoro può essere risolto;
di certo, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento sulla scorta di una unilaterale valutazione circa l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con l'espletamento di altre mansioni, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione da ultimo citata, come accaduto nella specie laddove si è ritenuto che il S.G. non potesse essere adibito a compiti di raccolta dei rifiuti “porta a porta”>>;
5.2 <<poiché, nel caso di specie, l'accertamento della definitiva impossibilità reinserire il disabile all'interno dell'azienda non è stato effettuato dalla citata Commissione il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reale piena prevista dalla legge Fornero senza che possa rilevare in alcun modo la circostanza per la quale il lavoratore non si sarebbe attivato per ottenere un simile accertamento>>.
Parte 6. Con ricorso dell'8 maggio 2025 l' interponeva appello.
L'appellato resisteva.
7. Con un unico motivo, l' censura l'impugnata sentenza per “erronea e falsa applicazione dell'art. 10 Pt_1
L. n. 68/1999, nonché sull'omessa valutazione di circostanze rilevanti nel caso in esame”.
Deduce l'appellante:
7.1 <<sia l'interessato in prima persona che il datore di lavoro hanno la possibilità chiedere disabile venga sottoposto ad una visita per verificare la compatibilità delle mansioni a lui assegnate con il proprio stato di salute.
La norma, dunque, è chiara nello stabilire una mera facoltà in capo al datore di lavoro, senza l'imposizione di alcun obbligo>>;
<
nell'individuazione del soggetto a cui indirizzare la richiesta di visita medica collegiale, né, tanto meno, ha tenuto conto del fatto che il licenziamento in questione è seguito alle visite mediche effettuate non solo dal
Medico Competente aziendale, ma anche dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap (cfr. doc. 21, del ricorso), organismo comunque competente ai sensi dell'art. 10 della L.
68/1999>>;
Parte 7.2 <<malgrado l'impossibilità da parte del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, non ha sospeso dal servizio il sig. continuando ad erogare regolarmente la retribuzione mensile per oltre 3 CP_1
anni (dal gennaio 2020 al novembre 2023).
Difatti, nel corso del periodo suddetto il ricorrente è stato posto semplicemente a “diposizione” presso la sede ad esso assegnata.
Tale circostanza è stata completamente trascurata dal Giudice, il quale ha omesso completamente di considerare che la Società ha realizzato quale ragionevole accomodamento la messa a “disposizione” del lavoratore evitando così la sospensione dall'attività e dalla retribuzione, pur non godendo della prestazione lavorativa del sig. per attività di operatore ecologico>>; CP_1
7.3 <<altro aspetto fondamentale che merita di essere valorizzato e non preso in considerazione dal giudice
Parte di prime cure è dato dalla circostanza che ha sempre agito condividendo con le OO.SS. delle soluzioni che potessero essere soddisfacenti per entrambe le parti sia per la Società che per i lavoratori interessati (si v. il verbale di accordo del 7/02/2023, cfr. all. 5; la comunicazione di servizio n. 40/2023, cfr. all. 8; il verbale di accordo del 28/12/2023, cfr. all. 11; il verbale di accordo del 7/02/2024, cfr. all. 12)>>.
8. L'appello è infondato.
Cass. 18094/2024 ha ben chiarito che il datore di lavoro non può procedere al licenziamento sulla scorta di
una unilaterale valutazione circa l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con
l'espletamento di altre mansioni, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione da ultimo citata,
ossia dall'art. 10, comma 3, L. n. 68 del 1999.
Ora, tale norma così recita:
“Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro,
il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
Parte Tale procedimento non è stato attivato dall'
Il doc. 21 esibito dal ricorrente e richiamato dall'appellante attesta soltanto gli esiti della visita effettuata dall'INPS ai fini della domanda per l'accertamento della invalidità civile e non ha alcuna attinenza con il procedimento teso alla verifica della compatibilità delle mansioni affidate al con il proprio stato di CP_1
salute.
La mancanza di tale verifica era stata, peraltro, espressamente denunciata dal lavoratore con il ricorso introduttivo (al punto 51).
Parte Non rileva (diversamente da quello che l' sembra voler affermare) se la Commissione che ha deliberato sull'accertamento della invalidità civile avesse la competenza anche ad accertare l'incompatibilità della condizione fisica della persona con disabilità con l'espletamento di altre mansioni: conta che un siffatto accertamento non risulta essere stato compiuto. E ciò, in base ai principi affermati dalla S.C. (che il Collegio non ha motivo di disattendere e che, per il vero,
non sono stati neanche dichiaratamente contrastati dall'appellante), è ragione sufficiente e assorbente per affermare l'illegittimità del licenziamento comminato al come correttamente statuito dal Tribunale. CP_1
9. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, dall Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 8
[...] CP_1
novembre 2024.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis