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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/12/2024, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1827/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Carmine Esposito Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1827/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, promossa
DA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Polito, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal LI (SA) alla via Europa n. 18
ATTORE
CONTRO
) rappresentato e difeso da se stesso, unitamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente all'Avv. Gennaro Feo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal LI
(SA), via Alento snc
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, esponeva di essere figlio legittimo di Parte_1
e che dopo il diploma, iniziava il percorso universitario in Urbino, CP_1 Controparte_2
conseguendo ottimi risultati e conducendo una vita agiata, praticando sport come nuoto, kart e tennis, avendo nella disponibilità un'autovettura, con spese sostenute da entrambi i genitori;
che il 6 marzo
2013 veniva a mancare la madre dell'attore; che, a quel punto, questi faceva rientro in Casal LI, e i pagina 1 di 8 rapporti con il padre venivano ad incrinarsi;
che, a quel punto, decideva di recidere i CP_1
rapporti con il figlio e di versargli mensilmente la somma mensile pari ad euro 500,00; che nel settembre 2014 l'attore decideva di riprendere l'università, ma il padre si rifiutava di sostenere le relative spese, di alloggio e mantenimento in Urbino;
che, pertanto, l'attore fu costretto ad interrompere definitivamente gli studi, non avendo disponibilità economiche;
che la somma di euro 500,00 - che mensilmente riceve - non è sufficiente a garantirgli la ripresa del percorso universitario interrotto e non
è compatibile con il tenore di vita che in precedenza godeva;
che è titolare di redditi, CP_1 essendo un noto avvocato e svolgendo l'ufficio di Giudice di Pace presso il mandamento di Nola, oltre ad essere proprietario di beni immobili da cui percepisce reddito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'obbligo a carico di di corrispondere il CP_1
mantenimento al figlio , entro il 5 di ogni mese, nella misura di euro 2.000,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento di figlio maggiorenne;
condannare al pagamento delle CP_1
spese universitarie relative agli anni accademici 2014-2015 e 2016 e quelle future con annesse more per ritardata iscrizione;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 contestava l'avverso dedotto sostenendo che tutte le spese universitarie, sia tasse che vitto e alloggio oltre a quelle personali, erano sempre state sostenute unicamente da esso comparente, sino al 2014, anno in cui , nonostante i solleciti paterni, non riprendeva gli studi;
che, in realtà, l'attore Parte_1
otteneva la laurea triennale in sei anni (dal 2003 al 2009), e successivamente decideva di rientrare a
Napoli, dove tuttavia non rispondeva agli stimoli di lavoro offerti dal padre, né si dedicava agli studi;
che i genitori avevano scelto di affittare un appartamento al , ormai 25enne, per incompatibilità di CP_1
vita con i genitori stessi, ma l'attore non decise mai di occuparlo;
che, a quel punto, il padre accoglieva la volontà del figlio di ricominciare gli studi in Urbino, per cui accettava la rinuncia agli studi in Nola, ma senza che il progetto universitario venisse portato avanti;
che, in realtà, l'attore aveva sempre lamentato la sua convivenza con il padre e, per un periodo di tempo, si era impossessato di una casa sita in Casal LI, di proprietà del convenuto, ove si recava per provvedere alle spese e versandogli la somma di euro 500,00 per il sostentamento;
che, peraltro, entrambi i genitori avevano tentato delle collaborazioni lavorative, interrotte sempre a causa del temperamento del;
che quest'ultimo, CP_1
quindi, non si attivava nè per completare gli studi né per trovare lavoro;
che l'attore aveva sempre rinnegato la malattia della madre (in seguito deceduta), continuandole a procurare dolore e disagi per il suo comportamento, tanto da essere allontanato dalla stessa;
che siffatto atteggiamento aveva provocato anche l'allontanamento tra i genitori, tanto che l'attore non potè recarsi alle esequie della moglie per pagina 2 di 8 sua volontà espressa nel testamento;
che i dissidi economici derivavano pur sempre dal fatto che l'attore non era in grado di gestire con costanza nemmeno quelle incombenze che il padre gli lasciava gestire, come il fitto degli appartamenti estivi;
che, ad ogni modo, non era vero che il padre non aveva contribuito alle spese per la ripresa degli studi;
che si era reso responsabile di numerose Parte_1
violazioni, per alcune delle quali pendeva procedimento penale, e solo per questo motivo non era più disposto a contribuire ulteriormente alle spese della sua vita o a fornirgli un'autovettura.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, con declaratoria di inesistenza dell'obbligo di ulteriore mantenimento nei confronti dell'attore; chiedeva disporsi l'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno per una distanza non inferiore a 300 km, stante la sua pericolosità dovuta anche al disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato, che mette in pericolo l'incolumità del convenuto;
condannarsi l'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prova documentale e testimoniale, e giungeva innanzi allo scrivente magistrato all'udienza del 26 ottobre 2023; a seguito di rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da è infondata e va integralmente rigettata. Parte_1
Innanzitutto, va rigettata la domanda di previsione di una somma mensile a carico del convenuto a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'attore, atteso che non si rinvengono, nel caso di specie, i presupposti per il suo riconoscimento.
In via generale, il diritto vantato da trova fondamento sia nell'art. 30 Costituzione, Parte_1 che nell'art. 315 bis c.c., norma definita come “Statuto dei figli”, ove è stabilito, tra le altre cose, il diritto del figlio ad essere mantenuto, oltre che educato, istruito e assistito moralmente.
Proprio in relazione al mantenimento, l'art. 316 bis comma 1 c.c. impone ai genitori di provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
normalmente, l'obbligo e la misura di un assegno di mantenimento posto a carico del genitore vengono definiti o in sede di separazione e divorzio, per i figli nati nel matrimonio, o in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole, in caso di figli nati fuori dal matrimonio, onde consentire al genitore non collocatario del figlio (minorenne o maggiorenne non autosufficiente) proprio di adempiere a tale obbligo di mantenimento, come detto fissato dalla legge in capo ai genitori, mediante la previsione di un importo forfettizzato da versare periodicamente.
Più specificamente, la norma di riferimento nell'ipotesi di figli maggiorenni è l'art. 337 septies
c.c., a mente del quale il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico, che può essere versato direttamente all'avente diritto.
pagina 3 di 8 Va a questo punto ricordato che il vaglio degli elementi che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni costituisce un tipico giudizio discrezionale, rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, orientato dalle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in materia (estendibili anche al caso che ci occupa) che danno rilievo alla raggiunta indipendenza economica del figlio e alle circostanze del caso concreto.
Quanto all'autonomia economica, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha dato ampio rilievo al principio di autoresponsabilità e alla funzione educativa del mantenimento (v. Cass. n.
17183/2020).
Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza ha evidenziato il mutamento di tendenza del diritto vivente che - superando la concezione secondo la quale l'autosufficienza economica era intesa come una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) - si è evoluto in considerazione delle mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" che hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacché si discorre di una "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. n. 18076/2014).
La giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni, ha in passato più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Pertanto, spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006).
Tuttavia, in aggiunta ai principi in precedenza enunciati, ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con
pagina 4 di 8 prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass., n.
18076/2014).
In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n.
17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del
22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135).
Quanto alla funzione rieducativa, invece, si è affermato come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 12477/2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass.
n. 4108/1993, Cass. n. 12952/2016).
Inoltre, è stato precisato che il diritto è da escludere quando il figlio maggiorenne, al termine di qualsivoglia percorso formativo o scolastico e tenuto conto dell'età, abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa la quale è idonea a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. (ex multis Cass. n. 6509 del 14/03/2017).
In estrema sintesi, quindi, la valutazione, in ordine alla sussistenza del diritto della prole al contributo assistenziale, deve avvenire considerando: la condizione economica dei figli che non hanno raggiunto l'autosufficienza reddituale senza loro colpa;
la loro età, il conseguimento effettivo di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro, la complessiva condotta da loro tenuta a partire dal compimento del diciottesimo anno d'età.
pagina 5 di 8 Applicando tali principi ermeneutici al caso di specie e passando al merito della vicenda, è opportuno dipanare la disamina dai dati acquisiti in maniera pacifica dalle parti, perché non contestati:
l'impegno e lo sforzo profusi dal convenuto per il mantenimento del figlio sino al settembre 2014 (di cui versa ampia prova documentale), periodo in cui aveva ben 33 anni;
il versamento – Parte_1
ancora attuale - dell'importo di euro 500,00 mensili ad opera dello stesso convenuto al figlio;
la messa a disposizione di quest'ultimo di un'abitazione del padre sita in Casal LI (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dell'attore).
Emerge, inoltre, che abbia conseguito la laurea triennale in Giurisprudenza nel Parte_1 giugno 2009 presso l'Università di Urbino, per poi iscriversi successivamente presso l'università di
Napoli da cui si ritira nel 2010, per poi ancora riprendere gli studi - ultimo biennio di giurisprudenza - nuovamente in Urbino nel 2012.
Deve ritenersi, altresì, un dato acquisito al processo – perché sostenuto probatoriamente – che abbia tentato, con plurime iniziative nel corso degli anni, di fornire un concreto ausilio al CP_1
figlio ai fini del suo inserimento nel mondo del lavoro: tentativi che, tuttavia, sono stati di volta Pt_1 in volta sviliti da quest'ultimo (cfr. ad esempio, quanto riferito dal teste Avv. Raffaele Carbone all'udienza del 13/03/2019 in ordine all'esperienza lavorativa dell'attore).
Già soltanto tali elementi possono costituire l'impianto su cui il Tribunale può facilmente desumere l'insussistenza dell'obbligo invocato a carico di : il lasso di tempo in cui egli si CP_1
è occupato del mantenimento del figlio, contribuendo dal punto di vista materiale alla sua vita, provvedendo alle sue spese universitarie– si ripete: mai contestate – e consentendogli di svolgere una vita agiata – come affermato dallo stesso attore nel ricorso introduttivo del giudizio – può e deve ritenersi oltremodo sufficiente per permettere al figlio di costruire il proprio avvenire, per completare i propri studi universitari e per gettare le basi del proprio futuro.
In altri termini, è stato posto nelle condizioni, dal proprio genitore e fino all'età di Parte_1
33 anni, di poter delineare il suo percorso, di seguire le proprie inclinazioni, di ricavarsi occasioni di lavoro (si rammenta, ad esempio, il consenso del padre alla gestione degli affitti estivi degli immobili di sua proprietà) e se, ad oggi, l'attore non si ritiene appagato da quanto ottenuto, ciò non può più trasformarsi in una pretesa a carico del padre, in ragione del principio di autoresponsabilità delineato dalla giurisprudenza ed ampiamente descritto.
Le istanze di non possono essere accolte nemmeno ove riqualificate alla stregua di Parte_1 una domanda per assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c., della quale difetta l'allegazione, oltre che la prova, degli specifici presupposti richiesti dalla disciplina di riferimento, quali lo stato di pagina 6 di 8 bisogno e l'impossibilità di reperire attività lavorativa (quindi, di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento).
Ogni ulteriore domanda formulata dall'attore va, dunque, ritenuta assorbita nel pronunciato rigetto, a cui corrisponde l'accoglimento dell'accertamento invocato, in via riconvenzionale, dal convenuto circa l'insussistenza del suo obbligo al mantenimento del figlio.
Diversamente, l'ulteriore richiesta formulata dal convenuto in via riconvenzionale, quale
“l'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno per una distanza non inferiore a 300 km, stante la sua pericolosità dovuta anche al disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato, che mette in pericolo
l'incolumità del convenuto”, la stessa va dichiarata inammissibile.
Innanzitutto, alla luce della formulazione della domanda, non si ritiene questa la sede competente ove il convenuto possa trovare la tipologia di tutela invocata.
Peraltro, quand'anche la medesima domanda venisse riqualificata alla stregua degli schemi civilistici, e quindi inquadrata come una domanda di restituzione dell'immobile dato in comodato d'uso all'attore, la stessa è da ritenersi inammissibile per carenza del collegamento richiesto dall'art. 36 c.p.c. con la domanda principale introduttiva del presente giudizio.
Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata. Innanzitutto, la stessa è articolata principalmente sulla base della ritenuta scorrettezza deontologica posta in essere dal Difensore dell'attore: tema che, con ogni evidenza, non può essere coltivato in questa sede. Pertanto, in carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave dell'attore e del danno subito Parte_1
dal convenuto, la domanda non può trovare accoglimento atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, è pur sempre richiesta la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno patito in conseguenza del comportamento processuale di controparte
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 19/07/2004, n. 13355).
In considerazione dell'esito della controversia e, quindi, della reciproca soccombenza, si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda formulata da , conseguendone Parte_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da in ordine CP_1 all'insussistenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio;
Pt_1
2) Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata in relazione all'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno;
pagina 7 di 8 3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott. Carmine Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Carmine Esposito Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1827/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, promossa
DA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Polito, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal LI (SA) alla via Europa n. 18
ATTORE
CONTRO
) rappresentato e difeso da se stesso, unitamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente all'Avv. Gennaro Feo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casal LI
(SA), via Alento snc
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, esponeva di essere figlio legittimo di Parte_1
e che dopo il diploma, iniziava il percorso universitario in Urbino, CP_1 Controparte_2
conseguendo ottimi risultati e conducendo una vita agiata, praticando sport come nuoto, kart e tennis, avendo nella disponibilità un'autovettura, con spese sostenute da entrambi i genitori;
che il 6 marzo
2013 veniva a mancare la madre dell'attore; che, a quel punto, questi faceva rientro in Casal LI, e i pagina 1 di 8 rapporti con il padre venivano ad incrinarsi;
che, a quel punto, decideva di recidere i CP_1
rapporti con il figlio e di versargli mensilmente la somma mensile pari ad euro 500,00; che nel settembre 2014 l'attore decideva di riprendere l'università, ma il padre si rifiutava di sostenere le relative spese, di alloggio e mantenimento in Urbino;
che, pertanto, l'attore fu costretto ad interrompere definitivamente gli studi, non avendo disponibilità economiche;
che la somma di euro 500,00 - che mensilmente riceve - non è sufficiente a garantirgli la ripresa del percorso universitario interrotto e non
è compatibile con il tenore di vita che in precedenza godeva;
che è titolare di redditi, CP_1 essendo un noto avvocato e svolgendo l'ufficio di Giudice di Pace presso il mandamento di Nola, oltre ad essere proprietario di beni immobili da cui percepisce reddito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'obbligo a carico di di corrispondere il CP_1
mantenimento al figlio , entro il 5 di ogni mese, nella misura di euro 2.000,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento di figlio maggiorenne;
condannare al pagamento delle CP_1
spese universitarie relative agli anni accademici 2014-2015 e 2016 e quelle future con annesse more per ritardata iscrizione;
condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 contestava l'avverso dedotto sostenendo che tutte le spese universitarie, sia tasse che vitto e alloggio oltre a quelle personali, erano sempre state sostenute unicamente da esso comparente, sino al 2014, anno in cui , nonostante i solleciti paterni, non riprendeva gli studi;
che, in realtà, l'attore Parte_1
otteneva la laurea triennale in sei anni (dal 2003 al 2009), e successivamente decideva di rientrare a
Napoli, dove tuttavia non rispondeva agli stimoli di lavoro offerti dal padre, né si dedicava agli studi;
che i genitori avevano scelto di affittare un appartamento al , ormai 25enne, per incompatibilità di CP_1
vita con i genitori stessi, ma l'attore non decise mai di occuparlo;
che, a quel punto, il padre accoglieva la volontà del figlio di ricominciare gli studi in Urbino, per cui accettava la rinuncia agli studi in Nola, ma senza che il progetto universitario venisse portato avanti;
che, in realtà, l'attore aveva sempre lamentato la sua convivenza con il padre e, per un periodo di tempo, si era impossessato di una casa sita in Casal LI, di proprietà del convenuto, ove si recava per provvedere alle spese e versandogli la somma di euro 500,00 per il sostentamento;
che, peraltro, entrambi i genitori avevano tentato delle collaborazioni lavorative, interrotte sempre a causa del temperamento del;
che quest'ultimo, CP_1
quindi, non si attivava nè per completare gli studi né per trovare lavoro;
che l'attore aveva sempre rinnegato la malattia della madre (in seguito deceduta), continuandole a procurare dolore e disagi per il suo comportamento, tanto da essere allontanato dalla stessa;
che siffatto atteggiamento aveva provocato anche l'allontanamento tra i genitori, tanto che l'attore non potè recarsi alle esequie della moglie per pagina 2 di 8 sua volontà espressa nel testamento;
che i dissidi economici derivavano pur sempre dal fatto che l'attore non era in grado di gestire con costanza nemmeno quelle incombenze che il padre gli lasciava gestire, come il fitto degli appartamenti estivi;
che, ad ogni modo, non era vero che il padre non aveva contribuito alle spese per la ripresa degli studi;
che si era reso responsabile di numerose Parte_1
violazioni, per alcune delle quali pendeva procedimento penale, e solo per questo motivo non era più disposto a contribuire ulteriormente alle spese della sua vita o a fornirgli un'autovettura.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, con declaratoria di inesistenza dell'obbligo di ulteriore mantenimento nei confronti dell'attore; chiedeva disporsi l'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno per una distanza non inferiore a 300 km, stante la sua pericolosità dovuta anche al disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato, che mette in pericolo l'incolumità del convenuto;
condannarsi l'attore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prova documentale e testimoniale, e giungeva innanzi allo scrivente magistrato all'udienza del 26 ottobre 2023; a seguito di rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da è infondata e va integralmente rigettata. Parte_1
Innanzitutto, va rigettata la domanda di previsione di una somma mensile a carico del convenuto a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'attore, atteso che non si rinvengono, nel caso di specie, i presupposti per il suo riconoscimento.
In via generale, il diritto vantato da trova fondamento sia nell'art. 30 Costituzione, Parte_1 che nell'art. 315 bis c.c., norma definita come “Statuto dei figli”, ove è stabilito, tra le altre cose, il diritto del figlio ad essere mantenuto, oltre che educato, istruito e assistito moralmente.
Proprio in relazione al mantenimento, l'art. 316 bis comma 1 c.c. impone ai genitori di provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
normalmente, l'obbligo e la misura di un assegno di mantenimento posto a carico del genitore vengono definiti o in sede di separazione e divorzio, per i figli nati nel matrimonio, o in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole, in caso di figli nati fuori dal matrimonio, onde consentire al genitore non collocatario del figlio (minorenne o maggiorenne non autosufficiente) proprio di adempiere a tale obbligo di mantenimento, come detto fissato dalla legge in capo ai genitori, mediante la previsione di un importo forfettizzato da versare periodicamente.
Più specificamente, la norma di riferimento nell'ipotesi di figli maggiorenni è l'art. 337 septies
c.c., a mente del quale il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico, che può essere versato direttamente all'avente diritto.
pagina 3 di 8 Va a questo punto ricordato che il vaglio degli elementi che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni costituisce un tipico giudizio discrezionale, rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, orientato dalle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in materia (estendibili anche al caso che ci occupa) che danno rilievo alla raggiunta indipendenza economica del figlio e alle circostanze del caso concreto.
Quanto all'autonomia economica, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha dato ampio rilievo al principio di autoresponsabilità e alla funzione educativa del mantenimento (v. Cass. n.
17183/2020).
Con riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza ha evidenziato il mutamento di tendenza del diritto vivente che - superando la concezione secondo la quale l'autosufficienza economica era intesa come una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) - si è evoluto in considerazione delle mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" che hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacché si discorre di una "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. n. 18076/2014).
La giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni, ha in passato più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Pertanto, spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006).
Tuttavia, in aggiunta ai principi in precedenza enunciati, ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con
pagina 4 di 8 prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass., n.
18076/2014).
In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n.
17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del
22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135).
Quanto alla funzione rieducativa, invece, si è affermato come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 12477/2004) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass.
n. 4108/1993, Cass. n. 12952/2016).
Inoltre, è stato precisato che il diritto è da escludere quando il figlio maggiorenne, al termine di qualsivoglia percorso formativo o scolastico e tenuto conto dell'età, abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa la quale è idonea a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. (ex multis Cass. n. 6509 del 14/03/2017).
In estrema sintesi, quindi, la valutazione, in ordine alla sussistenza del diritto della prole al contributo assistenziale, deve avvenire considerando: la condizione economica dei figli che non hanno raggiunto l'autosufficienza reddituale senza loro colpa;
la loro età, il conseguimento effettivo di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro, la complessiva condotta da loro tenuta a partire dal compimento del diciottesimo anno d'età.
pagina 5 di 8 Applicando tali principi ermeneutici al caso di specie e passando al merito della vicenda, è opportuno dipanare la disamina dai dati acquisiti in maniera pacifica dalle parti, perché non contestati:
l'impegno e lo sforzo profusi dal convenuto per il mantenimento del figlio sino al settembre 2014 (di cui versa ampia prova documentale), periodo in cui aveva ben 33 anni;
il versamento – Parte_1
ancora attuale - dell'importo di euro 500,00 mensili ad opera dello stesso convenuto al figlio;
la messa a disposizione di quest'ultimo di un'abitazione del padre sita in Casal LI (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. dell'attore).
Emerge, inoltre, che abbia conseguito la laurea triennale in Giurisprudenza nel Parte_1 giugno 2009 presso l'Università di Urbino, per poi iscriversi successivamente presso l'università di
Napoli da cui si ritira nel 2010, per poi ancora riprendere gli studi - ultimo biennio di giurisprudenza - nuovamente in Urbino nel 2012.
Deve ritenersi, altresì, un dato acquisito al processo – perché sostenuto probatoriamente – che abbia tentato, con plurime iniziative nel corso degli anni, di fornire un concreto ausilio al CP_1
figlio ai fini del suo inserimento nel mondo del lavoro: tentativi che, tuttavia, sono stati di volta Pt_1 in volta sviliti da quest'ultimo (cfr. ad esempio, quanto riferito dal teste Avv. Raffaele Carbone all'udienza del 13/03/2019 in ordine all'esperienza lavorativa dell'attore).
Già soltanto tali elementi possono costituire l'impianto su cui il Tribunale può facilmente desumere l'insussistenza dell'obbligo invocato a carico di : il lasso di tempo in cui egli si CP_1
è occupato del mantenimento del figlio, contribuendo dal punto di vista materiale alla sua vita, provvedendo alle sue spese universitarie– si ripete: mai contestate – e consentendogli di svolgere una vita agiata – come affermato dallo stesso attore nel ricorso introduttivo del giudizio – può e deve ritenersi oltremodo sufficiente per permettere al figlio di costruire il proprio avvenire, per completare i propri studi universitari e per gettare le basi del proprio futuro.
In altri termini, è stato posto nelle condizioni, dal proprio genitore e fino all'età di Parte_1
33 anni, di poter delineare il suo percorso, di seguire le proprie inclinazioni, di ricavarsi occasioni di lavoro (si rammenta, ad esempio, il consenso del padre alla gestione degli affitti estivi degli immobili di sua proprietà) e se, ad oggi, l'attore non si ritiene appagato da quanto ottenuto, ciò non può più trasformarsi in una pretesa a carico del padre, in ragione del principio di autoresponsabilità delineato dalla giurisprudenza ed ampiamente descritto.
Le istanze di non possono essere accolte nemmeno ove riqualificate alla stregua di Parte_1 una domanda per assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c., della quale difetta l'allegazione, oltre che la prova, degli specifici presupposti richiesti dalla disciplina di riferimento, quali lo stato di pagina 6 di 8 bisogno e l'impossibilità di reperire attività lavorativa (quindi, di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento).
Ogni ulteriore domanda formulata dall'attore va, dunque, ritenuta assorbita nel pronunciato rigetto, a cui corrisponde l'accoglimento dell'accertamento invocato, in via riconvenzionale, dal convenuto circa l'insussistenza del suo obbligo al mantenimento del figlio.
Diversamente, l'ulteriore richiesta formulata dal convenuto in via riconvenzionale, quale
“l'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno per una distanza non inferiore a 300 km, stante la sua pericolosità dovuta anche al disturbo bipolare che gli è stato diagnosticato, che mette in pericolo
l'incolumità del convenuto”, la stessa va dichiarata inammissibile.
Innanzitutto, alla luce della formulazione della domanda, non si ritiene questa la sede competente ove il convenuto possa trovare la tipologia di tutela invocata.
Peraltro, quand'anche la medesima domanda venisse riqualificata alla stregua degli schemi civilistici, e quindi inquadrata come una domanda di restituzione dell'immobile dato in comodato d'uso all'attore, la stessa è da ritenersi inammissibile per carenza del collegamento richiesto dall'art. 36 c.p.c. con la domanda principale introduttiva del presente giudizio.
Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata. Innanzitutto, la stessa è articolata principalmente sulla base della ritenuta scorrettezza deontologica posta in essere dal Difensore dell'attore: tema che, con ogni evidenza, non può essere coltivato in questa sede. Pertanto, in carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave dell'attore e del danno subito Parte_1
dal convenuto, la domanda non può trovare accoglimento atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, è pur sempre richiesta la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno patito in conseguenza del comportamento processuale di controparte
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 19/07/2004, n. 13355).
In considerazione dell'esito della controversia e, quindi, della reciproca soccombenza, si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda formulata da , conseguendone Parte_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da in ordine CP_1 all'insussistenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio;
Pt_1
2) Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata in relazione all'allontanamento dell'attore dal domicilio paterno;
pagina 7 di 8 3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott. Carmine Esposito
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