Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
L'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente convocati fa carico al condominio. Tale prova non può essere offerta con la dimostrazione della consegna dell'avviso a soggetti ai quali non è stato conferito uno stabile potere di rappresentanza nei confronti del condominio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EUROPSERVICE S.p.a.( GIÀ SICIF S.p.a.), in persona del suo Presidente GIORGIO TANZI, elettivamente domiciliata in ROMA via Francesco Saverio Nitti 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO BONDIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN ST;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11806/96 proposto da:
NN ST, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE N.87, presso lo studio dell'avvocato B. BELLI, difeso dall'avvocato FILIPPO CAPOZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro
EUROPSERVICE S.p.a. (GIÀ SICIF), in persona del suo Presidente, Giorgio TANZI;
intimata avverso la sentenza n. 298/96 del Tribunale di MASSA, depositata il 11/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Paolo NAPOLETANO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Filippo CAPOZIO, difensore del resistente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con atto notificato l'11 giugno 1992 la SICIF s.p.a., condomina del fabbricato in Massa, via Cavour n. 65-69, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal RE di Massa il 25 maggio 1992, avente ad oggetto il pagamento della somma di lire 1.650.250, che costituiva la quota dalla stessa dovuta del compenso di lire 5.000.000 liquidato dalla assemblea condominiale il 23 novembre 1991 in favore di AU NO, per la attività di amministratore dello stabile da questi svolta.
A fondamento della opposizione la SICIF s.p.a. deduceva la nullità della delibera assembleare, in quanto non le era pervenuto l'avviso di convocazione.
AU NO, costituitosi, resisteva alla opposizione, che veniva rigettata dal RE con sentenza del 17 aprile 1993. Contro tale decisione proponeva appello la EUROPSERVICE s.p.a. (che costituiva la nuova ragione sociale assunta dalla SICIF s.p.a.). Il Tribunale di Massa, con sentenza del 4 giugno 1996 confermava la decisione di primo grado, sostanzialmente in base alla duplice considerazione che l'obbligo di ciascun condomino di pagare la sua quota di compenso all'amministratore del condominio stesso deriva dalla gestione dello stesso e dalla prestazione dei servizi, indipendentemente dal voto assembleare sullo stato di ripartizione, che ha solo valore dichiarativo e non costitutivo e che, nella specie, il compenso era adeguato, tenuto conto della attività svolta.
Aggiungevano i giudici di merito che comunque vanamente la società appellante sosteneva che l'avviso di convocazione dell'assemblea non le era pervenuto, in quanto l'obbligo dell'amministratore di effettuare la spedizione degli inviti alla partecipazione alla assemblea non comporta responsabilità per l'eventuale mancato tempestivo arrivo del relativo plico postale e comunque era dimostrato che il procuratore della soc. SICIF era a conoscenza dell'invito a partecipare all' assemblea in argomento. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la OP s.p.a., con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso e memoria AU NO, che ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi. Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con l'unico motivo del ricorso principale la soc. OP propone due censure.
Da un punto di vista logico va esaminata per prima la seconda, con la quale si deduce che i giudici di merito hanno errato nel ritenere ininfluente il mancato arrivo del plico postale alla sua sede in Milano e, viceversa, sufficiente la conoscenza di tale convocazione da parte del suo procuratore.
La doglianza è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa S.C., infatti, l'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente convocati incombe al condominio (sent. 12 novembre 1970 n. 2368) e non è valida la consegna dell'avviso a soggetti ai quali non è stato conferito uno stabile potere di rappresentanza nei confronti del condominio (cfr., in particolare, sent. 26 giugno 1957 n. 2473, che si è occupata di un caso molto simile).
La fondatezza di tale censura non porta, però, alla cassazione della sentenza impugnata.
Occorre, infatti, considerare che nella specie non si discuteva della legittimità della pretesa del condominio di riscuotere da un condomino la quota dallo stesso dovuta del compenso spettante all'amministratore sulla base di una deliberazione invalidamente (per quanto detto) assunta, ma della legittimità della pretesa dell'amministratore al compenso nei confronti di un condomino. Sotto tale profilo, del tutto irritualmente è stato chiesto (e concesso) il decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. cod. civ., che presuppone uno stato di ripartizione (validamente) deliberato dall'assemblea.
In altri termini, la questione relativa alla validità o meno della assemblea che aveva deliberato il compenso dell'amministratore aveva perso di rilevanza, perché a seguito della opposizione si era instaurato un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto era, appunto, la determinazione del compenso dovuto dalla attuale società ricorrente in via principale a AU NO, per la attività dallo stesso svolta quale amministratore del condominio. La OP s.p.a. avrebbe, pertanto, dovuto dolersi (anche e soprattutto) dei criteri seguiti dal Tribunale nella determinazione di tale compenso.
La seconda (in ordine logico) censura mossa dalla società ricorrente in via principale alla sentenza impugnata è, invece, incentrata sulla questione di principio che i giudici di merito non potevano sostituirsi alla assemblea (che sul punto non aveva validamente deliberato) in ordine alla determinazione del compenso dell'amministratore, che rientra, in base ad una norma specifica (art. 1135, n. 1, c.c.), nella competenza esclusiva di tale organo. In realtà, i giudici di merito non si sono sostituiti alla assemblea, ma hanno ritenuto che il compenso preteso dall'amministratore (e certamente dovuto allo stesso), ove si volesse ritenere invalida la delibera assunta sul punto dalla assemblea, era comunque congruo in relazione alla attività dallo stesso svolta. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo del ricorso incidentale AU NO si duole del fatto che il tribunale non si sia pronunciato sulla sua richiesta di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. La doglianza è fondata, in quanto effettivamente tale richiesta risulta proposta in sede di precisazione delle conclusioni e sul punto manca una pronuncia del Tribunale.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censura la motivazione con la quale il RE aveva anch'egli ritenuto infondata tale richiesta, già avanzata nel corso del giudizio di primo grado;
il mezzo è chiaramente inammissibile perché diretto nei confronti di una statuizione contenuta nella sentenza del primo giudice, superata dalla successiva decisione impugnata davanti a questa Suprema Corte.
In relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di La Spezia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999