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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6507/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6507 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3
Controparte_3 minorenne
4 Controparte_4
[...]
5
Controparte_5 minorenne
6 CP_6 CP_7
7 Controparte_8
8
Controparte_2 minorenne
9
Controparte_3 minorenne
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12
Controparte_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. Giovanni Calasso 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 03.04.2024
1. PF ( ), nato il 18 novembre Controparte_1 C.F._1
1989 a AN (SP) Stato di SA PA, residente in [...], 178, ap, 576 apt. 161
– SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui Pt_1 minori:
2. nato a [...] il [...] Controparte_2
3. nato a [...] il [...] Controparte_3
4. PF ( ) , nato il Controparte_4 C.F._2
30 ottobre 1991 a IT ( AN ) , residente in [...], 505 apt.
93 A 195, apt. 1315 – AR ( S P ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore
5. nato a [...], Paranà il 04 agosto 2018; Controparte_5
6. PF ( - 26 , nato il 23 settembre Controparte_12 C.F._3
2005 a IT (PR), residente in [...], 178 apt. 161, SA PA (SP) Pt_1
7. PF ( ), nata il 31 Controparte_8 C.F._4 gennaio 198 8 a IT (PR) Stato di SA PA, residente in [...], 178, apt. 1
61 – SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui Pt_1 minori
8. nato a [...] il [...] Controparte_2
9. nato a [...] il [...] Controparte_3
10. PF (087.-996.458-63), nata [...] a Controparte_9
IT ( P R ) Stato di SA PA, residente in [...],
51 apt. 3 2/A – SA PA (SP) Pt_1
11. C PF( ), nata il 14 Controparte_10 C.F._4 marzo 1986 a IT (PR), residente in [...], 505 apt. 93/A –
SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minore Pt_1
12. nato a [...] il [...] Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di CITTADINI di CP_13
PF ( ), nato il [...] a [...] C.F._1
AN (SP) Stato di SA PA , residente in [...], 178, ap , 576 apt. 1 6 1 – , Pt_1
SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori;
nato a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3 CP_2 nato a [...] il [...];
PF ( ), nato il [...] Controparte_4 C.F._2
a IT (AN), residente in [...], 505 apt. 93 A 195, apt. 1315 –
(SP); Pt_1
PF ( ), nato il [...] a [...] C.F._5
IT (PR), residente in [...], 178 apt. 161, , SA PA (SP); Pt_1
PF ( ), nata il [...] a [...] C.F._4
IT (PR) Stato di SA PA, residente in [...], 178, ap ,576 apt. 1 6 1 – Pt_1
SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...]_3 CP_2
SA PA il 26 gennaio 2021;
PF (087.-996.458-63), nata [...] a [...]_9
(PR) Stato di SA PA, residente in [...], 51 apt. 32/A –
, SA PA (SP); Pt_1
PF ( ), nata il [...] a [...] C.F._4
IT (PR) Stato di SA PA, residente in [...], 505 apt. 93/A –
,SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minore Pt_1 [...]
nato a [...] il [...]),essendo discendenti di Controparte_5 cittadino italiano o comunque figli di persona a sua volta discendente di cittadino italiano o per aver contratto matrimonio con cittadino italiano, sono a loro volta cittadini italiani ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , mai naturalizzatasi Persona_1 brasiliano, nato in data [...] (come precisato in udienza) a Castelgomberto (VI) –
Italia, il quale contraeva matrimonio il 20.10.1921 a San Stino di Livenza – Italia con
[...]
e dalla loro unione nasceva l'1.12.1931 in SI la sig.ra CP_15 [...]
, la quale contraeva matrimonio il 16.10.1954 in SI con Per_2 [...]
Per_3
-dalla loro unione nasceva il 22.01.1961 il sig. il quale contraeva Persona_4 matrimonio in data 08.04.1983, in SI con e dalla loro unione CP_16 nasceva:
• il 31.01.1988 la sig.ra la quale contraeva Parte_2 matrimonio il 04.08.2018 in SI con e dalla loro Controparte_1 unione nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ il 26.01.2021 in SI il sig. odierno Controparte_3 ricorrente;
➢ il 20.04.2019 in SI il sig. odierno Controparte_2 ricorrente;
➢ il 07.08.2007 in SI la sig.ra , odierna Controparte_9 ricorrente;
➢ il 23.09.2005 in SI il sig. , odierno Controparte_12 ricorrente;
➢ il 14.03.1986 in SI la sig.ra Controparte_10 odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio il
[...]
09.10.2014 con e dalla cui Controparte_4 CP_4 unione nasceva:
▪ il 04.08.2018 in SI , Controparte_5 odierno ricorrente.
-essendo discendenti diretti del cittadino italiano O) nato in Persona_1 data 19.04.1898 a Castelgomberto (VI), mai naturalizzatosi brasiliano, avevano diritto ad ottenere la cittadinanza italiana;
-il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
-il ricorso e il decreto sono stati notificati al nei termini di legge Controparte_17
-è stata integrata la procura alle liti;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- -i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , mai Persona_1 naturalizzatasi brasiliano, nato in data [...] (come precisato in udienza) a
Castelgomberto (VI)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia, 05.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6507 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3
Controparte_3 minorenne
4 Controparte_4
[...]
5
Controparte_5 minorenne
6 CP_6 CP_7
7 Controparte_8
8
Controparte_2 minorenne
9
Controparte_3 minorenne
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12
Controparte_5 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. Giovanni Calasso 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 03.04.2024
1. PF ( ), nato il 18 novembre Controparte_1 C.F._1
1989 a AN (SP) Stato di SA PA, residente in [...], 178, ap, 576 apt. 161
– SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui Pt_1 minori:
2. nato a [...] il [...] Controparte_2
3. nato a [...] il [...] Controparte_3
4. PF ( ) , nato il Controparte_4 C.F._2
30 ottobre 1991 a IT ( AN ) , residente in [...], 505 apt.
93 A 195, apt. 1315 – AR ( S P ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore
5. nato a [...], Paranà il 04 agosto 2018; Controparte_5
6. PF ( - 26 , nato il 23 settembre Controparte_12 C.F._3
2005 a IT (PR), residente in [...], 178 apt. 161, SA PA (SP) Pt_1
7. PF ( ), nata il 31 Controparte_8 C.F._4 gennaio 198 8 a IT (PR) Stato di SA PA, residente in [...], 178, apt. 1
61 – SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui Pt_1 minori
8. nato a [...] il [...] Controparte_2
9. nato a [...] il [...] Controparte_3
10. PF (087.-996.458-63), nata [...] a Controparte_9
IT ( P R ) Stato di SA PA, residente in [...],
51 apt. 3 2/A – SA PA (SP) Pt_1
11. C PF( ), nata il 14 Controparte_10 C.F._4 marzo 1986 a IT (PR), residente in [...], 505 apt. 93/A –
SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minore Pt_1
12. nato a [...] il [...] Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo status di CITTADINI di CP_13
PF ( ), nato il [...] a [...] C.F._1
AN (SP) Stato di SA PA , residente in [...], 178, ap , 576 apt. 1 6 1 – , Pt_1
SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori;
nato a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3 CP_2 nato a [...] il [...];
PF ( ), nato il [...] Controparte_4 C.F._2
a IT (AN), residente in [...], 505 apt. 93 A 195, apt. 1315 –
(SP); Pt_1
PF ( ), nato il [...] a [...] C.F._5
IT (PR), residente in [...], 178 apt. 161, , SA PA (SP); Pt_1
PF ( ), nata il [...] a [...] C.F._4
IT (PR) Stato di SA PA, residente in [...], 178, ap ,576 apt. 1 6 1 – Pt_1
SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...]_3 CP_2
SA PA il 26 gennaio 2021;
PF (087.-996.458-63), nata [...] a [...]_9
(PR) Stato di SA PA, residente in [...], 51 apt. 32/A –
, SA PA (SP); Pt_1
PF ( ), nata il [...] a [...] C.F._4
IT (PR) Stato di SA PA, residente in [...], 505 apt. 93/A –
,SA PA (SP), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minore Pt_1 [...]
nato a [...] il [...]),essendo discendenti di Controparte_5 cittadino italiano o comunque figli di persona a sua volta discendente di cittadino italiano o per aver contratto matrimonio con cittadino italiano, sono a loro volta cittadini italiani ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , mai naturalizzatasi Persona_1 brasiliano, nato in data [...] (come precisato in udienza) a Castelgomberto (VI) –
Italia, il quale contraeva matrimonio il 20.10.1921 a San Stino di Livenza – Italia con
[...]
e dalla loro unione nasceva l'1.12.1931 in SI la sig.ra CP_15 [...]
, la quale contraeva matrimonio il 16.10.1954 in SI con Per_2 [...]
Per_3
-dalla loro unione nasceva il 22.01.1961 il sig. il quale contraeva Persona_4 matrimonio in data 08.04.1983, in SI con e dalla loro unione CP_16 nasceva:
• il 31.01.1988 la sig.ra la quale contraeva Parte_2 matrimonio il 04.08.2018 in SI con e dalla loro Controparte_1 unione nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ il 26.01.2021 in SI il sig. odierno Controparte_3 ricorrente;
➢ il 20.04.2019 in SI il sig. odierno Controparte_2 ricorrente;
➢ il 07.08.2007 in SI la sig.ra , odierna Controparte_9 ricorrente;
➢ il 23.09.2005 in SI il sig. , odierno Controparte_12 ricorrente;
➢ il 14.03.1986 in SI la sig.ra Controparte_10 odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio il
[...]
09.10.2014 con e dalla cui Controparte_4 CP_4 unione nasceva:
▪ il 04.08.2018 in SI , Controparte_5 odierno ricorrente.
-essendo discendenti diretti del cittadino italiano O) nato in Persona_1 data 19.04.1898 a Castelgomberto (VI), mai naturalizzatosi brasiliano, avevano diritto ad ottenere la cittadinanza italiana;
-il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
-il ricorso e il decreto sono stati notificati al nei termini di legge Controparte_17
-è stata integrata la procura alle liti;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- -i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , mai Persona_1 naturalizzatasi brasiliano, nato in data [...] (come precisato in udienza) a
Castelgomberto (VI)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia, 05.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6