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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. Parte_1
e C.F. ), assistiti, C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Valentina Tricerri (C.F.
) con studio in Melegnano, via G. Marconi n. 5, (pec: C.F._3
e dall'avv. Daniele Nigro (C.F.: Email_1
con studio in Lodi, Via Magenta n. 27, (pec: C.F._4
, entrambi del foro di Lodi, ed elettivamente domiciliati Email_2 presso lo studio dell'avv. Valentina Tricerri in Melegnano, via G. Marconi n.5.;
APPELLANTI
CONTRO
(soggetto straniero privo di codice fiscale italiano) nata il [...] ad CP_1 Ansbach (Austria), residente a Feldkirchen an der Donau (Austria), Sechterberg, 92, rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Marian (c.f ) e dall'avv. Francesco C.F._5 de Savorgnani (c.f. e con domicilio presso lo studio del primo in Udine, C.F._6 via Podgora, 25/C;
APPELLATA, APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC ritualmente depositati
pagina 1 di 9
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato, con Parte_3 Parte_2 atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 628/2024, pubblicata il 26.8.2024, con la quale il Tribunale di Lodi ha rigettato l'opposizione a precetto da essi proposta nei confronti di con condanna al pagamento in favore di quest'ultima delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, premesso che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era costituito da una sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Linz nell'ambito di una causa promossa dalla signora nei confronti della massa ereditaria del defunto CP_1 Controparte_2
- rispettivamente padre e marito degli opponenti/odierni appellanti - ha così
[...] testualmente motivato la propria decisione “gli attori lamentano il fatto di non essere mai stati chiamati nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 38 Cg 6/19 y – ON 37 del Tribunale
Regionale di Linz, senza poter quindi prendere posizione in merito alle domande formulate dalla signora quale creditrice di una somma nei confronti della “massa ereditaria”; CP_1 chiedono al Tribunale di Lodi di verificare la correttezza del procedimento formativo della citata sentenza, notificata ai signori e solo dopo essere divenuta definitiva. Pt_2 Pt_1
Secondo gli opponenti, in deroga all'art. 39 del Reg. U.E. n. 1215/2012 che prevede che la decisione emessa in uno Stato membro sia esecutiva negli altri Stati membri senza una ulteriore dichiarazione di esecutività, opera l'art. 45 del medesimo Reg. U.E. che, al punto b), precisa che il riconoscimento della sentenza è negato qualora la decisione sia stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o atto equivalente non sia stata notificata o comunicata al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Stante la mancata conoscenza della causa sopra citata gli attori eccepiscono la mancanza di efficacia di titolo della sentenza su cui è fondata l'intimazione di pagamento. La difesa della signora ha rilevato che i signori e non avevano alcun CP_1 Pt_1 Pt_2 titolo per partecipare al giudizio conclusosi con la sentenza oggetto per presente giudizio;
le parti del giudizio svoltosi avanti al Tribunale Regionale di Linz erano la signora da una CP_1 parte e la massa ereditaria rappresentata dal curatore Avv. Christian Pachinger dall'altra, gli odierni attori, non avendo ancora accettato l'eredità non erano parti né dovevano essere chiamati in giudizio. Alla luce di ciò parte opposta rileva che non si possa in alcun modo rientrare tra le deroghe prevista dall'art. 45 del Reg. U.E. n. 1215/2012 in quanto non è stata dichiarata la contumacia di alcuna parte.
Il Tribunale di Lodi, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa non può che ribadire quanto già esposto con proprio provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare: i signori
[...] e hanno accettato l'eredità del Parte_1 Parte_2 defunto signor solo successivamente all'emissione della Controparte_2 sentenza del Tribunale Regionale di Linz, titolo esecutivo sulla base del quale è stato redatto il precetto opposto. Al momento dell'introduzione della causa che ha dato origine alla sentenza qui contestata, e per tutto il corso di essa, la controparte della signora non poteva che essere la massa CP_1 ereditaria rappresentata da un curatore – Avv. Christian Pachinger – in quanto nessuno dei chiamati all'eredità aveva ancora accettato e quindi nessuno, a parte il curatore aveva titolo alcuno per contraddire le pretese creditorie della signora Alla luce di quanto sopra la CP_1 sentenza non è stata emessa in contumacia e non può, pertanto applicarsi la deroga richiamata dall'art. 45 Reg. U.E. n. 1215/2012; la sentenza emessa in Austria, per poter essere eseguita in Italia, non necessita di ulteriori dichiarazioni di esecutività ai sensi dell'art. 39 del Reg. U.E. n. 1215/2012. Le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte”.
pagina 2 di 9 2. Con il primo motivo di appello gli opponenti lamentano l'erroneo mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della propria qualità di parti processuali nella causa conclusasi in Austria con la pronuncia azionata in via esecutiva.
A sostegno della doglianza richiamano il contenuto della pronuncia del Tribunale di Linz n. 15
R 497/19 t del 10.3.2020 (doc. n. 13 prodotto in primo grado) - relativa ad una contestazione sollevata dagli appellanti nella distinta procedura successoria del sig. Controparte_2
- da cui risulterebbe “che i signori e avrebbero ivi dovuto essere
[...] Pt_1 Pt_2 qualificati come parti processuali”. Secondo quanto si legge nel motivo di appello “tale esito interpretativo dei giudici austriaci in quel procedimento, costituisce un precedente giudiziario validamente applicabile nel caso di specie” per avere gli appellanti (“gli eredi”) manifestato
“attivamente” il loro interesse ad accettare l'eredità del Sig. prima della formale Pt_1 accettazione. Non sarebbe dunque condivisibile l'assunto del Tribunale secondo il quale controparte della signora nel procedimento austriaco, poteva essere soltanto la massa ereditaria CP_1 rappresentata dal curatore nominato: ciò anche in quanto, secondo gli appellanti, la nomina di detto Curatore, dott. Pachinger, era stata notificata in lingua tedesca a loro non comprensibile, senza la traduzione in lingua italiana, in violazione del Regolamento U.E. n. 1393/2007 che disciplina la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra
Stati membri. Da qui “l'impossibilità di contraddire e rappresentare le proprie difese in giudizio, poiché il contradditorio non veniva correttamente instaurato nei loro confronti”. Assumono ancora gli appellanti che l'onere di instaurare il contraddittorio nei loro confronti non era stato correttamente assolto nemmeno con la notifica dei documenti n. 18 e 19
“ovverosia, secondo quanto emerge dalla traduzione giurata, le citazioni a testimoniare loro indirizzate”, anch'esse redatte unicamente in lingua tedesca. Per tali ragioni rilevano che la pronuncia emessa in Austria non può costituire titolo esecutivo valido ed azionabile in Italia “in quanto, in caso contrario, sussisterebbe una grave violazione dell'art. 45 comma 1 lett. b) del Reg. 1215/2012 o quantomeno una violazione dell'ordine pubblico processuale, ai sensi dell'art. 45 cit., lett. a)” (p. 14 dell'atto di appello).
Con il secondo motivo di gravame gli opponenti deducono l'erronea mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'ipotesi di cui all'art. 45 lett. b) del Reg. U.E. n. 1215/2012. Assumono gli appellanti che il Tribunale di Lodi, pur non potendo entrare nel merito del provvedimento in forza del quale è stata intrapresa nei loro confronti l'esecuzione forzata, avrebbe dovuto negare il riconoscimento della sentenza comunitaria in quanto emessa in violazione dei principi fondamentali richiamati nell'art. 45 reg. n. 1215/2012, trattandosi di decisione resa in contumacia e senza che la domanda giudiziale, o altro atto equivalente, fossero stati ad essi notificati in tempo utile e in modo tale da consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame gli appellanti chiedono che, laddove “la Corte ritenesse correttamente integrato il contraddittorio secondo quanto previsto dal diritto austriaco e nello specifico dall'art. 811 ABGB, secondo il testo prodotto da parte convenuta sub doc. 8 e tradotto con traduzione giurata sub. doc. 11 della sua comparsa di costituzione (e qui prodotto in estratto sub. doc. 17)”, venga sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), lettera b), “affinché il Giudice Comunitario interpreti l'art. 45 Regolamento n. 1215/2012 e dica se l'ipotesi ivi prevista alla lettera b) sia compatibile con la facoltà riconosciuta dal diritto austriaco all'art. 811 ABGB al creditore del defunto di convenire in giudizio la massa ereditaria prima che gli eredi abbiano formalmente accettato l'eredità, tenuto conto che il Giudice italiano si trova a dover accertare/applicare la norma austriaca in virtù dell'art. 14 della legge 218/1995”. pagina 3 di 9
3. L'appellata si è regolarmente costituita con comparsa depositata il 26.2.2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte e proponendo a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite. Deduce violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, e degli art. 111, comma 6° Cost. e 91, 92, 112 e 132, comma 4°, c.p.c.. Lamenta che il Tribunale abbia liquidato le spese di primo grado riconoscendo un importo forfettario determinato in modo iniquo e con erronea applicazione dello scaglione di valore di riferimento. Chiede quindi “in parziale riforma della sentenza impugnata” di “liquidare le spese del giudizio di primo grado nella complessiva misura di € 23.507,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, come da nota spese dimessa in primo grado e, dunque, condannare gli appellanti, soccombenti nel precedente grado del giudizio, all'integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado a favore della sig.ra , nella predetta misura con CP_1 detrazione dell'importo di € 5.000,00, già versato dagli appellanti in ottemperanza alla sentenza qui appellata e pertanto nella residua misura di € 18.507,00, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% pari ad € 2.776,05 e così complessivamente nella residua misura di € 21.283,05, oltre cna 4% ed Iva 22%.” All'udienza del 3.6.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello principale è infondato.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono le medesime questioni giuridiche. Gli appellanti assumono che l'opposta non abbia titolo per procedere in via esecutiva nei loro confronti non potendo trovare riconoscimento, in Italia, la sentenza comunitaria resa dal
Tribunale di Linz in quanto asseritamente emessa in violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 45 reg. n. 1215/2012. Richiamano in particolare la lettera b) dell'art. 45 e sostengono che tale sentenza sia stata pronunciata in contumacia – dovendo, in tesi, essere loro riconosciuta la qualità di parti processuali nella causa instaurata in Austria, anche solo “potenziali” – e senza che la domanda giudiziale o atto equivalente sia stata notificata o comunicata “in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese”. Occorre in primo luogo sinteticamente premettere i seguenti dati pacifici, evincibili dai documenti versati in atti dalle parti e non contestati:
- a seguito del decesso, avvenuto il 27.6.2017, del sig. – padre e Persona_1 marito degli opponenti - il Tribunale distrettuale competente di RF (Bezirksgericht) apriva il conseguente procedimento successorio ed in base all'art. 1 e segg. della Legge federale dell'11.11.1970 (legge sui commissari giudiziari - GKG) nominava Commissario Giudiziale il notaio affidandogli l'incarico di provvedere alle incombenze necessarie per il Persona_2 passaggio della massa ereditaria agli eredi;
- la normativa austriaca, in materia di accettazione dell'eredità, è del tutto sovrapponibile a quella italiana: l'erede, secondo il diritto austriaco, al fine di diventare tale a tutti gli effetti, deve effettuare una dichiarazione di accettazione ereditaria, che può essere (art. 800 e ss. c.c. austriaco) condizionata o incondizionata. L'erede, allorchè abbia effettuato una dichiarazione di accettazione incondizionata, subentra in tutti i rapporti giuridici patrimoniali attivi del defunto, e, contestualmente, in quelli passivi, rispondendo dei debiti del de cuius;
- i creditori non sono obbligati ad attendere la dichiarazione di accettazione ereditaria, e possono far valere le loro pretese contro la massa ereditaria chiedendo al Tribunale la nomina di un curatore che rappresenti la massa e nei cui confronti possono proporre le loro domande in giudizio: quindi, secondo il diritto austriaco, la massa ereditaria deve essere rappresentata soltanto da un curatore e non già dai possibili o potenziali eredi, che non hanno alcun titolo per pagina 4 di 9 contraddire personalmente la pretese giudiziali dei creditori dell'eredità in assenza di atto formale di accettazione;
- il defunto sig. il quale conviveva con la sig.ra dall'anno Persona_1 CP_1 2007 e risiedeva nell'abitazione della stessa in Austria, si era impegnato a restituire a quest'ultima delle somme a lui versate quale sostegno finanziario/economico in costanza di convivenza;
- la sig.ra , con suo atto del 24.01.2018 (doc. n. 1 fascicolo di primo grado CP_1 opposta), chiedeva al Tribunale distrettuale di RF la nomina di un curatore che rappresentasse l'eredità nel futuro giudizio, non essendo a quella data ancora pervenuta alcuna accettazione da parte dei potenziali eredi ed essendo intenzionata a far valere il diritto di credito maturato nei confronti del de cuius;
- il Tribunale distrettuale di RF, con provvedimento n. 2A 305/17w / 23 del 13.06.2018 (doc. n. 2), dopo aver verificato e dichiarato che non era intervenuta alcuna dichiarazione di accettazione dell'eredità, nominava quale curatore dell'eredità l'avvocato Mag. Christian Pachinger;
- con atto del 15.01.2019 (doc. n. 3) la sig.ra chiedeva al Tribunale Regionale di Linz CP_1 (Landesgericht) la condanna dell'eredità del sig. rappresentato Persona_1 dal citato curatore, al pagamento in suo favore dell'importo di € 150.000,00, oltre ad accessori, e tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 38 Cg 6/19 y – ON 37 del Tribunale
Regionale di Linz del 9.04.2020 (doc. n. 4), passata in giudicato in data 6.10.2020, azionata in via esecutiva in Italia nei confronti degli odierni appellanti.
Risulta ancora dai documenti prodotti (n. 13 del fascicolo degli opponenti) che, con decisione del 10.03.2020 n. 15 R 497/19t – 49, il Tribunale Regionale di Linz, quale giudice d'appello in altro diverso procedimento, disponeva che il Tribunale di primo grado avviasse una c.d. procedura di perfezionamento avente ad oggetto la rinnovazione della notifica ai due odierni appellanti delle ordinanze ON 23 (nomina del curatore della massa e così quella dell'avv. Christian Pachinger), ON 37 (rigetto dell'istanza avanzata dagli odierni appellanti di accertamento del difetto della magistratura austriaca ad aprire in Austria il procedimento di successione del defunto) ed infine quella ON 47 (rigetto dell'istanza di ricusazione del Commissario Giudiziale, il notaio ed accompagnata da una traduzione in lingua Persona_2 italiana.
Tale nuova notifica veniva effettuata in data 09.07.2020, con conseguente successiva definitività dell'ordinanza ON 23 di nomina del curatore, atteso che gli appellanti, anche dopo aver ricevuto la notifica della nomina corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, non hanno proposto opposizione averso il relativo provvedimento;
anche il Tribunale distrettuale di Urfhar, pertanto, con provvedimento dell'8.9.2020 (doc. n. 7 fascicolo opposta), ha dichiarato che l'ordinanza ON 23 di nomina dell'avv. Pachinger quale curatore della massa ereditaria era divenuta definitiva ed esecutiva a far data dal 30.7.2020, non avendo proposto ricorso neanche il curatore. Quest'ultimo, quindi, era l'unico soggetto legittimato e tenuto a rappresentare la massa ereditaria nel procedimento promosso dalla sig.ra conclusosi con la sentenza del Tribunale CP_1 di Linz azionata in via esecutiva. Risulta, infine, che gli appellanti hanno presentato la dichiarazione di accettazione incondizionata dell'eredità solo in data 24 settembre 2021, ben quattro anni dopo la morte del de cuius.
Ora, da quanto esposto emerge innanzitutto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'art. 45 comma 1 lett. b) del Reg. 1215/2012 – richiamato dagli appellanti al fine di negare l'automatico riconoscimento in Italia della sentenza comunitaria – in quanto tale sentenza non è stata affatto resa in contumacia, al contrario la massa ereditaria è stata pagina 5 di 9 legittimamente rappresentata dal curatore nominato nel giudizio austriaco, e quest'ultimo, come detto, era l'unico soggetto tenuto a contraddire alle domande proposte dalla . CP_1
In altri termini, il motivo di diniego di cui all'art. 45, par. 1, lett. b), reg. (UE) 1215/2012 non può essere riconosciuto, in quanto gli opponenti e non erano – né dovevano Pt_2 Pt_1 essere – parti del giudizio concluso con l'accertamento del credito di verso la massa CP_1 ereditaria, rappresentata dal curatore.
Occorre in proposito evidenziare che il procedimento di nomina del curatore si è perfezionato e che l'ordinanza non è stata impugnata dagli odierni appellanti. La doglianza relativa al fatto che l'ordinanza di nomina del curatore è stata dapprima notificata a e soltanto in lingua tedesca è inconferente e infondata, da un lato perché la Pt_2 Pt_1 decisione oggetto di riconoscimento ed esecuzione non è tale ultima ordinanza, peraltro emessa da un'autorità giudiziaria diversa rispetto a quella che ha definito il procedimento con cui è stato accertato il credito della e in secondo luogo perché risulta dagli atti che l'autorità CP_1 giudiziaria austriaca ha disposto un'apposita procedura di rettificazione della notificazione dell'ordinanza di nomina del curatore, corredata dalla traduzione in lingua italiana, e, neppure all'esito di tale procedura, gli opponenti hanno inteso impugnare quel provvedimento. L'eredità giacente è stata ritualmente evocata in giudizio ed ha svolto le proprie difese tramite il curatore nominato a tal fine dal Tribunale distrettuale di RF, difese che, tuttavia, sono state ritenute infondate dal Tribunale Regionale di Linz.
Il Tribunale non ha dichiarato la contumacia di alcuna parte, tanto meno degli odierni opponenti, i quali, contrariamente all'assunto degli stessi, non potevano essere considerati, a norma del diritto austriaco, nemmeno parti “potenziali” del procedimento in oggetto. Ad essi, di conseguenza, non doveva essere notificata alcuna domanda giudiziale o atto equipollente, rivestendo la qualità di parte solo ed esclusivamente l'eredità giacente rappresentata dal curatore.
Va ribadito quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ovvero che, nel momento in cui la ha proposto la propria domanda giudiziale di accertamento del credito CP_1 nei confronti del de cuius, nessuno dei chiamati all'eredità – tantomeno gli opponenti Pt_2
- aveva effettuato la prescritta dichiarazione di accettazione (art. 800 ABGB). Pt_1
Quindi, come prescritto dall'art. 811 ABGB, la (creditrice del deceduto) ha potuto CP_1 esercitare i propri diritti soltanto nei confronti della massa ereditaria, chiedendo in precedenza la nomina del curatore (come in effetti è avvenuto) affinché questi rappresentasse e tutelasse gli interessi dell'eredità. Poiché gli odierni appellanti hanno dichiarato di voler accettare l'eredità soltanto il 24.9.2021, oltre quattro anni dopo la morte del congiunto e oltre un anno dopo la definizione del giudizio introdotto dalla non si comprende a che titolo avrebbe CP_1 dovuto essere loro notificata la “domanda giudiziale o altro atto equipollente”. Essi, in definitiva, non essere considerati né contumaci – poiché tale qualifica si assume soltanto allorchè in cui vi è stata una vocatio in ius non seguita da alcuna costituzione in giudizio – né litisconsorti pretermessi.
Va aggiunto – pur risultando assorbente quanto esposto circa il difetto del presupposto della pronuncia resa in contumacia – che nemmeno è fondata l'ulteriore doglianza con cui e Pt_2 deducono di non aver avuto conoscenza del procedimento instaurato dalla e, Pt_1 CP_1 quindi, di non essere stati posti in grado di parteciparvi esercitando il proprio diritto di difesa.
Emerge infatti al contrario, da tutta la documentazione prodotta in primo grado, che essi non solo ben sapevano di essere stati chiamati all'eredità (che hanno scelto liberamente di accettare solo nel 2021), ma che erano altrettanto a conoscenza del procedimento instaurato dalla Lang. E' infatti provato in via documentale che agli appellanti è stato notificato l'atto (ove è specificato l'oggetto della lite) per comparire a testimoniare in tale procedimento, al termine del quale è stata emessa la sentenza azionata in via esecutiva in Italia.
pagina 6 di 9 Entrambi, tuttavia, hanno (con lettera di cui ai docc. n. 5 e 11 del fascicolo di primo grado dell'opposta) declinato l'invito a comparire con le motivazioni rese in data 01.06.2019, quasi un anno prima della data della sentenza, manifestando, dunque, la chiara volontà di non presenziare e partecipare.
In questa sede gli appellanti lamentano di non aver potuto comprendere il contenuto e la finalità del citato invito a comparire in quanto redatto e notificato in lingua tedesca.
La doglianza è però pretestuosa e infondata ove solo si consideri che essi sono stati perfettamente in grado di rispondere all'autorità giudiziaria austriaca per declinare l'invito a comparire e ciò proprio utilizzando la lingua tedesca, che quindi ben conoscevano.
Ne deriva che entrambi erano altresì a conoscenza del procedimento instaurato dalla nei CP_1 confronti della massa ereditaria nel momento in cui lo stesso era in pieno svolgimento, pur tuttavia decidendo di non parteciparvi né quali eredi (dopo la prevista eventuale accettazione dell'eredità), né quali testi citati. Essi avrebbero potuto quantomeno verificare la conclusione del procedimento ed eventualmente proporre (sempre ove accettata l'eredità) impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Linz.
Invece gli appellanti sono rimasti totalmente inerti, pur essendo a conoscenza ed essendo anche stati posti nelle condizioni di partecipare al giudizio, così che non possono ora lamentare alcuna lesione ai propri diritti difensivi, lesione che per quanto detto non vi è stata.
Infine, non depone in senso contrario il richiamo ad un provvedimento austriaco – di cui gli appellanti riportano solo alcuni stralci – emesso in un diverso procedimento (ovvero il giudizio d'appello promosso dagli stessi e per contestare la giurisdizione austriaca in Pt_1 Pt_2 materia di apertura in Austria della successione del loro congiunto) e non idoneo a costituire un precedente giudiziario applicabile al caso di specie.
A maggior ragione in quanto, come si è ampiamente esposto, non vi è alcuna norma giuridica austriaca che avrebbe imposto la partecipazione degli opponenti al procedimento instaurato dalla prima della formale accettazione dell'eredità. CP_1
In ultimo, non ricorrono i presupposti per disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE, non essendovi alcun dubbio sulla corretta interpretazione dell'art. 45 del Reg. 1215/2012.
In definitiva, esclusa l'applicazione del motivo di diniego di cui all'art. 45 lett. B) del Reg. UE n. 1215/2012, l'appello principale va rigettato in quanto gli appellanti, nel 2021, hanno accettato l'eredità e sono così divenuti successori a titolo universale di tra gli elementi CP_2 passivi facenti capo al de cuius è ricompreso anche il debito accertato in favore dell'appellata con la sentenza comunitaria qui azionata in via esecutiva. CP_1
Sentenza che produce effetti nei confronti degli odierni appellanti in quanto essi hanno liberamente e consapevolmente scelto di accettare l'eredità di e, in quanto eredi, CP_2 sono vincolati al contenuto della pronuncia emessa nei confronti della massa ereditaria quando l'eredità era ancora giacente.
5. Va accolto il motivo di appello incidentale proposto dalla CP_1 Il Tribunale ha liquidato le spese del primo grado di giudizio nell'importo di euro 5.000,00 indicato “in via forfettaria” e senza alcuna motivazione con riguardo allo scaglione di valore adottato ed ai criteri/parametri di legge applicati.
La liquidazione è iniqua e non conforme ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, ove si consideri, innanzitutto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 17 c.p.c. il valore delle cause in materia di opposizione all'esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.) si determina sulla base dell'importo del credito per cui si procede, ovvero dell'importo precettato, nel caso di specie pari ad euro 208.788,35.
pagina 7 di 9 Così determinato lo scaglione di valore, le spese vanno liquidate con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, di trattazione e decisoria), stante la media difficoltà delle questioni trattate, senza poter effettuare una doppia liquidazione – come chiesto da parte appellata – per le fasi di studio e introduttiva svoltesi nei due separati procedimenti instaurati dagli opponenti prima della riunione disposta dal Tribunale, stante l'unitarietà delle difese svolte e le identiche questioni giuridiche affrontate negli scritti difensivi. All'importo così calcolato va aggiunta la somma di euro 5.224,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria svoltesi nel procedimento cautelare di reclamo. Dalla somma complessiva così determinata per spese di lite da liquidare in favore dell'appellata non può essere detratto quanto ad essa già corrisposto dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado (ovvero euro 5.000,00 secondo quanto afferma la stessa in CP_1 assenza di documenti che attestino pagamenti di somme): ciò in quanto, attesa la riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata, dovrebbe semmai operare l'art. 336 comma 1 c.p.c. e l'effetto restitutorio ivi disciplinato quale normale conseguenza del venir meno, anche solo parziale, del titolo (sentenza di primo grado) posto a fondamento della spontanea refusione delle spese di lite. Tuttavia gli appellanti non hanno chiesto la restituzione di eventuali importi già versati per spese del primo grado di giudizio, così che ogni eventuale questione di regolazione dei rapporti di dare-avere tra le parti non potrà che aver luogo in sede esecutiva.
6. Gli appellanti, in solido tra loro, vanno condannati alla refusione delle spese del presente grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra indicato e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per fase di trattazione non essendosi svolta attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto e Parte_1 Parte_2 e sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza del
[...] CP_1
Tribunale di Lodi n. 628/2024, pubblicata il 26.8.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma del solo capo 2) della sentenza gravata, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado, in favore di parte appellata, che liquida in complessivi euro 19.327,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.
3) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro
12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. 4) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti in via principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.6.2025 pagina 8 di 9 Il Consigliere estensore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
Cicuto
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. Parte_1
e C.F. ), assistiti, C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Valentina Tricerri (C.F.
) con studio in Melegnano, via G. Marconi n. 5, (pec: C.F._3
e dall'avv. Daniele Nigro (C.F.: Email_1
con studio in Lodi, Via Magenta n. 27, (pec: C.F._4
, entrambi del foro di Lodi, ed elettivamente domiciliati Email_2 presso lo studio dell'avv. Valentina Tricerri in Melegnano, via G. Marconi n.5.;
APPELLANTI
CONTRO
(soggetto straniero privo di codice fiscale italiano) nata il [...] ad CP_1 Ansbach (Austria), residente a Feldkirchen an der Donau (Austria), Sechterberg, 92, rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Marian (c.f ) e dall'avv. Francesco C.F._5 de Savorgnani (c.f. e con domicilio presso lo studio del primo in Udine, C.F._6 via Podgora, 25/C;
APPELLATA, APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC ritualmente depositati
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato, con Parte_3 Parte_2 atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 628/2024, pubblicata il 26.8.2024, con la quale il Tribunale di Lodi ha rigettato l'opposizione a precetto da essi proposta nei confronti di con condanna al pagamento in favore di quest'ultima delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, premesso che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era costituito da una sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Linz nell'ambito di una causa promossa dalla signora nei confronti della massa ereditaria del defunto CP_1 Controparte_2
- rispettivamente padre e marito degli opponenti/odierni appellanti - ha così
[...] testualmente motivato la propria decisione “gli attori lamentano il fatto di non essere mai stati chiamati nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 38 Cg 6/19 y – ON 37 del Tribunale
Regionale di Linz, senza poter quindi prendere posizione in merito alle domande formulate dalla signora quale creditrice di una somma nei confronti della “massa ereditaria”; CP_1 chiedono al Tribunale di Lodi di verificare la correttezza del procedimento formativo della citata sentenza, notificata ai signori e solo dopo essere divenuta definitiva. Pt_2 Pt_1
Secondo gli opponenti, in deroga all'art. 39 del Reg. U.E. n. 1215/2012 che prevede che la decisione emessa in uno Stato membro sia esecutiva negli altri Stati membri senza una ulteriore dichiarazione di esecutività, opera l'art. 45 del medesimo Reg. U.E. che, al punto b), precisa che il riconoscimento della sentenza è negato qualora la decisione sia stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o atto equivalente non sia stata notificata o comunicata al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Stante la mancata conoscenza della causa sopra citata gli attori eccepiscono la mancanza di efficacia di titolo della sentenza su cui è fondata l'intimazione di pagamento. La difesa della signora ha rilevato che i signori e non avevano alcun CP_1 Pt_1 Pt_2 titolo per partecipare al giudizio conclusosi con la sentenza oggetto per presente giudizio;
le parti del giudizio svoltosi avanti al Tribunale Regionale di Linz erano la signora da una CP_1 parte e la massa ereditaria rappresentata dal curatore Avv. Christian Pachinger dall'altra, gli odierni attori, non avendo ancora accettato l'eredità non erano parti né dovevano essere chiamati in giudizio. Alla luce di ciò parte opposta rileva che non si possa in alcun modo rientrare tra le deroghe prevista dall'art. 45 del Reg. U.E. n. 1215/2012 in quanto non è stata dichiarata la contumacia di alcuna parte.
Il Tribunale di Lodi, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa non può che ribadire quanto già esposto con proprio provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare: i signori
[...] e hanno accettato l'eredità del Parte_1 Parte_2 defunto signor solo successivamente all'emissione della Controparte_2 sentenza del Tribunale Regionale di Linz, titolo esecutivo sulla base del quale è stato redatto il precetto opposto. Al momento dell'introduzione della causa che ha dato origine alla sentenza qui contestata, e per tutto il corso di essa, la controparte della signora non poteva che essere la massa CP_1 ereditaria rappresentata da un curatore – Avv. Christian Pachinger – in quanto nessuno dei chiamati all'eredità aveva ancora accettato e quindi nessuno, a parte il curatore aveva titolo alcuno per contraddire le pretese creditorie della signora Alla luce di quanto sopra la CP_1 sentenza non è stata emessa in contumacia e non può, pertanto applicarsi la deroga richiamata dall'art. 45 Reg. U.E. n. 1215/2012; la sentenza emessa in Austria, per poter essere eseguita in Italia, non necessita di ulteriori dichiarazioni di esecutività ai sensi dell'art. 39 del Reg. U.E. n. 1215/2012. Le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte”.
pagina 2 di 9 2. Con il primo motivo di appello gli opponenti lamentano l'erroneo mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, della propria qualità di parti processuali nella causa conclusasi in Austria con la pronuncia azionata in via esecutiva.
A sostegno della doglianza richiamano il contenuto della pronuncia del Tribunale di Linz n. 15
R 497/19 t del 10.3.2020 (doc. n. 13 prodotto in primo grado) - relativa ad una contestazione sollevata dagli appellanti nella distinta procedura successoria del sig. Controparte_2
- da cui risulterebbe “che i signori e avrebbero ivi dovuto essere
[...] Pt_1 Pt_2 qualificati come parti processuali”. Secondo quanto si legge nel motivo di appello “tale esito interpretativo dei giudici austriaci in quel procedimento, costituisce un precedente giudiziario validamente applicabile nel caso di specie” per avere gli appellanti (“gli eredi”) manifestato
“attivamente” il loro interesse ad accettare l'eredità del Sig. prima della formale Pt_1 accettazione. Non sarebbe dunque condivisibile l'assunto del Tribunale secondo il quale controparte della signora nel procedimento austriaco, poteva essere soltanto la massa ereditaria CP_1 rappresentata dal curatore nominato: ciò anche in quanto, secondo gli appellanti, la nomina di detto Curatore, dott. Pachinger, era stata notificata in lingua tedesca a loro non comprensibile, senza la traduzione in lingua italiana, in violazione del Regolamento U.E. n. 1393/2007 che disciplina la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra
Stati membri. Da qui “l'impossibilità di contraddire e rappresentare le proprie difese in giudizio, poiché il contradditorio non veniva correttamente instaurato nei loro confronti”. Assumono ancora gli appellanti che l'onere di instaurare il contraddittorio nei loro confronti non era stato correttamente assolto nemmeno con la notifica dei documenti n. 18 e 19
“ovverosia, secondo quanto emerge dalla traduzione giurata, le citazioni a testimoniare loro indirizzate”, anch'esse redatte unicamente in lingua tedesca. Per tali ragioni rilevano che la pronuncia emessa in Austria non può costituire titolo esecutivo valido ed azionabile in Italia “in quanto, in caso contrario, sussisterebbe una grave violazione dell'art. 45 comma 1 lett. b) del Reg. 1215/2012 o quantomeno una violazione dell'ordine pubblico processuale, ai sensi dell'art. 45 cit., lett. a)” (p. 14 dell'atto di appello).
Con il secondo motivo di gravame gli opponenti deducono l'erronea mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'ipotesi di cui all'art. 45 lett. b) del Reg. U.E. n. 1215/2012. Assumono gli appellanti che il Tribunale di Lodi, pur non potendo entrare nel merito del provvedimento in forza del quale è stata intrapresa nei loro confronti l'esecuzione forzata, avrebbe dovuto negare il riconoscimento della sentenza comunitaria in quanto emessa in violazione dei principi fondamentali richiamati nell'art. 45 reg. n. 1215/2012, trattandosi di decisione resa in contumacia e senza che la domanda giudiziale, o altro atto equivalente, fossero stati ad essi notificati in tempo utile e in modo tale da consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame gli appellanti chiedono che, laddove “la Corte ritenesse correttamente integrato il contraddittorio secondo quanto previsto dal diritto austriaco e nello specifico dall'art. 811 ABGB, secondo il testo prodotto da parte convenuta sub doc. 8 e tradotto con traduzione giurata sub. doc. 11 della sua comparsa di costituzione (e qui prodotto in estratto sub. doc. 17)”, venga sollevata questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), lettera b), “affinché il Giudice Comunitario interpreti l'art. 45 Regolamento n. 1215/2012 e dica se l'ipotesi ivi prevista alla lettera b) sia compatibile con la facoltà riconosciuta dal diritto austriaco all'art. 811 ABGB al creditore del defunto di convenire in giudizio la massa ereditaria prima che gli eredi abbiano formalmente accettato l'eredità, tenuto conto che il Giudice italiano si trova a dover accertare/applicare la norma austriaca in virtù dell'art. 14 della legge 218/1995”. pagina 3 di 9
3. L'appellata si è regolarmente costituita con comparsa depositata il 26.2.2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte e proponendo a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite. Deduce violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, e degli art. 111, comma 6° Cost. e 91, 92, 112 e 132, comma 4°, c.p.c.. Lamenta che il Tribunale abbia liquidato le spese di primo grado riconoscendo un importo forfettario determinato in modo iniquo e con erronea applicazione dello scaglione di valore di riferimento. Chiede quindi “in parziale riforma della sentenza impugnata” di “liquidare le spese del giudizio di primo grado nella complessiva misura di € 23.507,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, come da nota spese dimessa in primo grado e, dunque, condannare gli appellanti, soccombenti nel precedente grado del giudizio, all'integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado a favore della sig.ra , nella predetta misura con CP_1 detrazione dell'importo di € 5.000,00, già versato dagli appellanti in ottemperanza alla sentenza qui appellata e pertanto nella residua misura di € 18.507,00, oltre al rimborso forfettario spese generali 15% pari ad € 2.776,05 e così complessivamente nella residua misura di € 21.283,05, oltre cna 4% ed Iva 22%.” All'udienza del 3.6.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello principale è infondato.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono le medesime questioni giuridiche. Gli appellanti assumono che l'opposta non abbia titolo per procedere in via esecutiva nei loro confronti non potendo trovare riconoscimento, in Italia, la sentenza comunitaria resa dal
Tribunale di Linz in quanto asseritamente emessa in violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 45 reg. n. 1215/2012. Richiamano in particolare la lettera b) dell'art. 45 e sostengono che tale sentenza sia stata pronunciata in contumacia – dovendo, in tesi, essere loro riconosciuta la qualità di parti processuali nella causa instaurata in Austria, anche solo “potenziali” – e senza che la domanda giudiziale o atto equivalente sia stata notificata o comunicata “in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese”. Occorre in primo luogo sinteticamente premettere i seguenti dati pacifici, evincibili dai documenti versati in atti dalle parti e non contestati:
- a seguito del decesso, avvenuto il 27.6.2017, del sig. – padre e Persona_1 marito degli opponenti - il Tribunale distrettuale competente di RF (Bezirksgericht) apriva il conseguente procedimento successorio ed in base all'art. 1 e segg. della Legge federale dell'11.11.1970 (legge sui commissari giudiziari - GKG) nominava Commissario Giudiziale il notaio affidandogli l'incarico di provvedere alle incombenze necessarie per il Persona_2 passaggio della massa ereditaria agli eredi;
- la normativa austriaca, in materia di accettazione dell'eredità, è del tutto sovrapponibile a quella italiana: l'erede, secondo il diritto austriaco, al fine di diventare tale a tutti gli effetti, deve effettuare una dichiarazione di accettazione ereditaria, che può essere (art. 800 e ss. c.c. austriaco) condizionata o incondizionata. L'erede, allorchè abbia effettuato una dichiarazione di accettazione incondizionata, subentra in tutti i rapporti giuridici patrimoniali attivi del defunto, e, contestualmente, in quelli passivi, rispondendo dei debiti del de cuius;
- i creditori non sono obbligati ad attendere la dichiarazione di accettazione ereditaria, e possono far valere le loro pretese contro la massa ereditaria chiedendo al Tribunale la nomina di un curatore che rappresenti la massa e nei cui confronti possono proporre le loro domande in giudizio: quindi, secondo il diritto austriaco, la massa ereditaria deve essere rappresentata soltanto da un curatore e non già dai possibili o potenziali eredi, che non hanno alcun titolo per pagina 4 di 9 contraddire personalmente la pretese giudiziali dei creditori dell'eredità in assenza di atto formale di accettazione;
- il defunto sig. il quale conviveva con la sig.ra dall'anno Persona_1 CP_1 2007 e risiedeva nell'abitazione della stessa in Austria, si era impegnato a restituire a quest'ultima delle somme a lui versate quale sostegno finanziario/economico in costanza di convivenza;
- la sig.ra , con suo atto del 24.01.2018 (doc. n. 1 fascicolo di primo grado CP_1 opposta), chiedeva al Tribunale distrettuale di RF la nomina di un curatore che rappresentasse l'eredità nel futuro giudizio, non essendo a quella data ancora pervenuta alcuna accettazione da parte dei potenziali eredi ed essendo intenzionata a far valere il diritto di credito maturato nei confronti del de cuius;
- il Tribunale distrettuale di RF, con provvedimento n. 2A 305/17w / 23 del 13.06.2018 (doc. n. 2), dopo aver verificato e dichiarato che non era intervenuta alcuna dichiarazione di accettazione dell'eredità, nominava quale curatore dell'eredità l'avvocato Mag. Christian Pachinger;
- con atto del 15.01.2019 (doc. n. 3) la sig.ra chiedeva al Tribunale Regionale di Linz CP_1 (Landesgericht) la condanna dell'eredità del sig. rappresentato Persona_1 dal citato curatore, al pagamento in suo favore dell'importo di € 150.000,00, oltre ad accessori, e tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 38 Cg 6/19 y – ON 37 del Tribunale
Regionale di Linz del 9.04.2020 (doc. n. 4), passata in giudicato in data 6.10.2020, azionata in via esecutiva in Italia nei confronti degli odierni appellanti.
Risulta ancora dai documenti prodotti (n. 13 del fascicolo degli opponenti) che, con decisione del 10.03.2020 n. 15 R 497/19t – 49, il Tribunale Regionale di Linz, quale giudice d'appello in altro diverso procedimento, disponeva che il Tribunale di primo grado avviasse una c.d. procedura di perfezionamento avente ad oggetto la rinnovazione della notifica ai due odierni appellanti delle ordinanze ON 23 (nomina del curatore della massa e così quella dell'avv. Christian Pachinger), ON 37 (rigetto dell'istanza avanzata dagli odierni appellanti di accertamento del difetto della magistratura austriaca ad aprire in Austria il procedimento di successione del defunto) ed infine quella ON 47 (rigetto dell'istanza di ricusazione del Commissario Giudiziale, il notaio ed accompagnata da una traduzione in lingua Persona_2 italiana.
Tale nuova notifica veniva effettuata in data 09.07.2020, con conseguente successiva definitività dell'ordinanza ON 23 di nomina del curatore, atteso che gli appellanti, anche dopo aver ricevuto la notifica della nomina corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, non hanno proposto opposizione averso il relativo provvedimento;
anche il Tribunale distrettuale di Urfhar, pertanto, con provvedimento dell'8.9.2020 (doc. n. 7 fascicolo opposta), ha dichiarato che l'ordinanza ON 23 di nomina dell'avv. Pachinger quale curatore della massa ereditaria era divenuta definitiva ed esecutiva a far data dal 30.7.2020, non avendo proposto ricorso neanche il curatore. Quest'ultimo, quindi, era l'unico soggetto legittimato e tenuto a rappresentare la massa ereditaria nel procedimento promosso dalla sig.ra conclusosi con la sentenza del Tribunale CP_1 di Linz azionata in via esecutiva. Risulta, infine, che gli appellanti hanno presentato la dichiarazione di accettazione incondizionata dell'eredità solo in data 24 settembre 2021, ben quattro anni dopo la morte del de cuius.
Ora, da quanto esposto emerge innanzitutto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'art. 45 comma 1 lett. b) del Reg. 1215/2012 – richiamato dagli appellanti al fine di negare l'automatico riconoscimento in Italia della sentenza comunitaria – in quanto tale sentenza non è stata affatto resa in contumacia, al contrario la massa ereditaria è stata pagina 5 di 9 legittimamente rappresentata dal curatore nominato nel giudizio austriaco, e quest'ultimo, come detto, era l'unico soggetto tenuto a contraddire alle domande proposte dalla . CP_1
In altri termini, il motivo di diniego di cui all'art. 45, par. 1, lett. b), reg. (UE) 1215/2012 non può essere riconosciuto, in quanto gli opponenti e non erano – né dovevano Pt_2 Pt_1 essere – parti del giudizio concluso con l'accertamento del credito di verso la massa CP_1 ereditaria, rappresentata dal curatore.
Occorre in proposito evidenziare che il procedimento di nomina del curatore si è perfezionato e che l'ordinanza non è stata impugnata dagli odierni appellanti. La doglianza relativa al fatto che l'ordinanza di nomina del curatore è stata dapprima notificata a e soltanto in lingua tedesca è inconferente e infondata, da un lato perché la Pt_2 Pt_1 decisione oggetto di riconoscimento ed esecuzione non è tale ultima ordinanza, peraltro emessa da un'autorità giudiziaria diversa rispetto a quella che ha definito il procedimento con cui è stato accertato il credito della e in secondo luogo perché risulta dagli atti che l'autorità CP_1 giudiziaria austriaca ha disposto un'apposita procedura di rettificazione della notificazione dell'ordinanza di nomina del curatore, corredata dalla traduzione in lingua italiana, e, neppure all'esito di tale procedura, gli opponenti hanno inteso impugnare quel provvedimento. L'eredità giacente è stata ritualmente evocata in giudizio ed ha svolto le proprie difese tramite il curatore nominato a tal fine dal Tribunale distrettuale di RF, difese che, tuttavia, sono state ritenute infondate dal Tribunale Regionale di Linz.
Il Tribunale non ha dichiarato la contumacia di alcuna parte, tanto meno degli odierni opponenti, i quali, contrariamente all'assunto degli stessi, non potevano essere considerati, a norma del diritto austriaco, nemmeno parti “potenziali” del procedimento in oggetto. Ad essi, di conseguenza, non doveva essere notificata alcuna domanda giudiziale o atto equipollente, rivestendo la qualità di parte solo ed esclusivamente l'eredità giacente rappresentata dal curatore.
Va ribadito quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, ovvero che, nel momento in cui la ha proposto la propria domanda giudiziale di accertamento del credito CP_1 nei confronti del de cuius, nessuno dei chiamati all'eredità – tantomeno gli opponenti Pt_2
- aveva effettuato la prescritta dichiarazione di accettazione (art. 800 ABGB). Pt_1
Quindi, come prescritto dall'art. 811 ABGB, la (creditrice del deceduto) ha potuto CP_1 esercitare i propri diritti soltanto nei confronti della massa ereditaria, chiedendo in precedenza la nomina del curatore (come in effetti è avvenuto) affinché questi rappresentasse e tutelasse gli interessi dell'eredità. Poiché gli odierni appellanti hanno dichiarato di voler accettare l'eredità soltanto il 24.9.2021, oltre quattro anni dopo la morte del congiunto e oltre un anno dopo la definizione del giudizio introdotto dalla non si comprende a che titolo avrebbe CP_1 dovuto essere loro notificata la “domanda giudiziale o altro atto equipollente”. Essi, in definitiva, non essere considerati né contumaci – poiché tale qualifica si assume soltanto allorchè in cui vi è stata una vocatio in ius non seguita da alcuna costituzione in giudizio – né litisconsorti pretermessi.
Va aggiunto – pur risultando assorbente quanto esposto circa il difetto del presupposto della pronuncia resa in contumacia – che nemmeno è fondata l'ulteriore doglianza con cui e Pt_2 deducono di non aver avuto conoscenza del procedimento instaurato dalla e, Pt_1 CP_1 quindi, di non essere stati posti in grado di parteciparvi esercitando il proprio diritto di difesa.
Emerge infatti al contrario, da tutta la documentazione prodotta in primo grado, che essi non solo ben sapevano di essere stati chiamati all'eredità (che hanno scelto liberamente di accettare solo nel 2021), ma che erano altrettanto a conoscenza del procedimento instaurato dalla Lang. E' infatti provato in via documentale che agli appellanti è stato notificato l'atto (ove è specificato l'oggetto della lite) per comparire a testimoniare in tale procedimento, al termine del quale è stata emessa la sentenza azionata in via esecutiva in Italia.
pagina 6 di 9 Entrambi, tuttavia, hanno (con lettera di cui ai docc. n. 5 e 11 del fascicolo di primo grado dell'opposta) declinato l'invito a comparire con le motivazioni rese in data 01.06.2019, quasi un anno prima della data della sentenza, manifestando, dunque, la chiara volontà di non presenziare e partecipare.
In questa sede gli appellanti lamentano di non aver potuto comprendere il contenuto e la finalità del citato invito a comparire in quanto redatto e notificato in lingua tedesca.
La doglianza è però pretestuosa e infondata ove solo si consideri che essi sono stati perfettamente in grado di rispondere all'autorità giudiziaria austriaca per declinare l'invito a comparire e ciò proprio utilizzando la lingua tedesca, che quindi ben conoscevano.
Ne deriva che entrambi erano altresì a conoscenza del procedimento instaurato dalla nei CP_1 confronti della massa ereditaria nel momento in cui lo stesso era in pieno svolgimento, pur tuttavia decidendo di non parteciparvi né quali eredi (dopo la prevista eventuale accettazione dell'eredità), né quali testi citati. Essi avrebbero potuto quantomeno verificare la conclusione del procedimento ed eventualmente proporre (sempre ove accettata l'eredità) impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Linz.
Invece gli appellanti sono rimasti totalmente inerti, pur essendo a conoscenza ed essendo anche stati posti nelle condizioni di partecipare al giudizio, così che non possono ora lamentare alcuna lesione ai propri diritti difensivi, lesione che per quanto detto non vi è stata.
Infine, non depone in senso contrario il richiamo ad un provvedimento austriaco – di cui gli appellanti riportano solo alcuni stralci – emesso in un diverso procedimento (ovvero il giudizio d'appello promosso dagli stessi e per contestare la giurisdizione austriaca in Pt_1 Pt_2 materia di apertura in Austria della successione del loro congiunto) e non idoneo a costituire un precedente giudiziario applicabile al caso di specie.
A maggior ragione in quanto, come si è ampiamente esposto, non vi è alcuna norma giuridica austriaca che avrebbe imposto la partecipazione degli opponenti al procedimento instaurato dalla prima della formale accettazione dell'eredità. CP_1
In ultimo, non ricorrono i presupposti per disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE, non essendovi alcun dubbio sulla corretta interpretazione dell'art. 45 del Reg. 1215/2012.
In definitiva, esclusa l'applicazione del motivo di diniego di cui all'art. 45 lett. B) del Reg. UE n. 1215/2012, l'appello principale va rigettato in quanto gli appellanti, nel 2021, hanno accettato l'eredità e sono così divenuti successori a titolo universale di tra gli elementi CP_2 passivi facenti capo al de cuius è ricompreso anche il debito accertato in favore dell'appellata con la sentenza comunitaria qui azionata in via esecutiva. CP_1
Sentenza che produce effetti nei confronti degli odierni appellanti in quanto essi hanno liberamente e consapevolmente scelto di accettare l'eredità di e, in quanto eredi, CP_2 sono vincolati al contenuto della pronuncia emessa nei confronti della massa ereditaria quando l'eredità era ancora giacente.
5. Va accolto il motivo di appello incidentale proposto dalla CP_1 Il Tribunale ha liquidato le spese del primo grado di giudizio nell'importo di euro 5.000,00 indicato “in via forfettaria” e senza alcuna motivazione con riguardo allo scaglione di valore adottato ed ai criteri/parametri di legge applicati.
La liquidazione è iniqua e non conforme ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, ove si consideri, innanzitutto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 17 c.p.c. il valore delle cause in materia di opposizione all'esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.) si determina sulla base dell'importo del credito per cui si procede, ovvero dell'importo precettato, nel caso di specie pari ad euro 208.788,35.
pagina 7 di 9 Così determinato lo scaglione di valore, le spese vanno liquidate con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, di trattazione e decisoria), stante la media difficoltà delle questioni trattate, senza poter effettuare una doppia liquidazione – come chiesto da parte appellata – per le fasi di studio e introduttiva svoltesi nei due separati procedimenti instaurati dagli opponenti prima della riunione disposta dal Tribunale, stante l'unitarietà delle difese svolte e le identiche questioni giuridiche affrontate negli scritti difensivi. All'importo così calcolato va aggiunta la somma di euro 5.224,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria svoltesi nel procedimento cautelare di reclamo. Dalla somma complessiva così determinata per spese di lite da liquidare in favore dell'appellata non può essere detratto quanto ad essa già corrisposto dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado (ovvero euro 5.000,00 secondo quanto afferma la stessa in CP_1 assenza di documenti che attestino pagamenti di somme): ciò in quanto, attesa la riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata, dovrebbe semmai operare l'art. 336 comma 1 c.p.c. e l'effetto restitutorio ivi disciplinato quale normale conseguenza del venir meno, anche solo parziale, del titolo (sentenza di primo grado) posto a fondamento della spontanea refusione delle spese di lite. Tuttavia gli appellanti non hanno chiesto la restituzione di eventuali importi già versati per spese del primo grado di giudizio, così che ogni eventuale questione di regolazione dei rapporti di dare-avere tra le parti non potrà che aver luogo in sede esecutiva.
6. Gli appellanti, in solido tra loro, vanno condannati alla refusione delle spese del presente grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa come sopra indicato e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per fase di trattazione non essendosi svolta attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto e Parte_1 Parte_2 e sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza del
[...] CP_1
Tribunale di Lodi n. 628/2024, pubblicata il 26.8.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma del solo capo 2) della sentenza gravata, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado, in favore di parte appellata, che liquida in complessivi euro 19.327,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.
3) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro
12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a. 4) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti in via principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.6.2025 pagina 8 di 9 Il Consigliere estensore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
Cicuto
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano
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