Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 8052/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8052/2021 Ruolo Generale promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e Parte_2 C.F._2
OGGETTO: difesi dall'Avv.to LUCIANO DELLA VITE e dall'Avv.to FABRIZIO
tabelle millesimali GAMBA per procura in atti
ATTORI
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv.to RICCARDO MALVESTITI e dall'Avv.to ELONA LALA per procura in atti
CONVENUTO
In punto: tabelle millesimali
CONCLUSIONI
Degli attori
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica,
contrariis reiectis, così giudicare Previa goni ulteriore e/o declaratoria ritenuta di
ragione e/o di legge.
IN VIA PRINCIPALE
1) Previa ogni declaratoria, accertare la ricorrenza di un condominio in
senso tecnico-giuridico e del correlativo rapporto condominiale tra le unità
immobiliari di proprietà esclusiva dei signori Parte_1 Parte_2
e tutte rinvenibili nell'edificio sito in Spirano
[...] Parte_3
(BG), alla via L. Da Vinci, 8, colla conseguente applicazione delle disposizioni di
cui agli artt.1117 e ss. cod.civ. Con ogni conseguente statuizione.
2) In dipendenza della declaratoria di cui sub. 1 ed ai sensi dell'art. 68
disp. att. del codice civile nonché in ragione di ogni altra norma ai medesimi
preordinata e/o connessa, accertare il diritto delle parti attrici alla formazione e
conseguente operatività delle costituende tabelle millesimali nell'ambito del
condominio di cui all'edificio posto in Spirano (BG), alla via L.Da Vinci, 8.
3) Anche in ragione della precedente statuizione, le parti attrici instano
affinché il Tribunale adito provveda all'adozione delle tabelle millesimali con
riguardo all'edificio posto in Spirano (BG), alla via L. Da Vinci, 8, con nomina di
consulente tecnico beneviso e l'emanazione di ogni più opportuno provvedimento.
Il tutto, con ogni conseguente pronunzia.
4) Emettere ogni altra statuizione rilevante nel caso di specie.
IN VIA GRADUATA
Solo per la denegata ipotesi di reiezione della domanda principale
Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge,
accertare che le spese e gli oneri del condominio accertato come esistente tra le - 3 -
unità immobiliari di titolarità delle parti del presente giudizio vengano ripartite in
misura paritetica e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui agli att. 1123,
1124, 1125 e 1126 c.c. nonché di ogni altra norma ai medesimi preordinata e/o
connessa. Il tutto, con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
IN VIA RICONVENZIONALE
1) Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e di
legge, accertare nei confronti del sig. (C.F.: Parte_3
), nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
L. da Vinci, 8, che la sig. (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...], ha
acquistato per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e s.s. c.c. nonché di ogni altra
disposizione alla medesima preordinata e/o connessa, il compendio immobiliare
individuato nella porzione di cui al mappale n. 3458, foglio 9, Com. Censuario di
Spirano (BG), compendio destinato a lavanderia-cucina. Il tutto per avere
esercitato un possesso continuativo, pacifico ed ininterrotto ultraventennale con
riguardo al bene de quo, con riserva di ogni migliore specificazione in fatto e con
ogni più confacente dimostrazione nel corso del giudizio.
2) Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e di
legge, accertare nei confronti del sig. (C.F.: Parte_3
) nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
L. da Vinci, 8 che il sig. (C.F.: nato a [...] C.F._4
Spirano (BG) il 10.9.1949 ed ivi residente a[...], ha acquistato - 4 -
per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e s.s. c.c. nonché di ogni altra
disposizione ai medesimi preordinata e/o connessa, il compendio immobiliare
individuato nella porzione di cui ai mappali 3458 e 2635, foglio 9, Com.
Censuario di Spirano (BG), compendio destinato quello di cui al mappale n. 3458
a piccola stalla per ricovero conigli e quello ricompreso nel mappale n. 2635
destinato a serraglio-recinto per pollame. Il tutto per aver esercitato un possesso
continuativo, pacifico ed ininterrotto ultraventennale con riguardo alle porzioni
immobiliari sopraindicate, con riserva di ogni migliore specificazione in fatto e
con ogni più confacente dimostrazione nel processo.
3) Ordinare la trascrizione delle emanande sentenze relative alle
domande riconvenzionali di cui sub 1 e 2 alla competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Bergamo (ora Agenzia del Territorio). Il tutto,
relativamente alle domande riconvenzionali proposte con ogni conseguente
statuizione di ragione e di legge.
4) Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e di
legge, contestata espressamente la domanda di divisione proposta in via
riconvenzionale da parte convenuta, verificata l'osservanza della disposizione di
cui all'art. 1119 c.c. nonché di ogni altra norma rilevante nel caso di specie,
disporre la divisione, a'sensi di legge, fra i comproprietari contendenti della sola
porzione immobiliare, posta in Spirano (BG), via L. da Vinci, 8 che nella
comparsa di risposta viene indicata quale locale deposito. Il tutto come meglio in
fatto e con espressa riserva di ogni miglior individuazione, anche all'esito di - 5 -
un'espletanda consulenza tecnica, la quale determini la porzione immobiliare
oggetto di divisione. Con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
IN OGNI CASO
1) Spese e compensi di causa, di consulenza tecnica e di mediazione
interamente rifusi, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.
2) Disattendere e respingere le domande tutte ex adverso proposte nella
comparsa di risposta, in quanto inammissibili nonché infondate in fatto e in
diritto. Con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
3) Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ed in via graduata
subordinatamente alla reiezione della domanda riconvenzionale sub. 4, accertare
e dare atto che i signori e nel corso Parte_1 Parte_2
dell'udienza 26.9.2024 ed in precedenza mediante nota avv. F. Gamba 3.6.2024,
inoltrata al C.T.U., hanno manifestato la disponibilità ad accettare le risultanze
della consulenza tecnica d'ufficio riferibile al nominato perito, Geom.
[...]
Il tutto, subordinatamente alla denegata ipotesi di reiezione delle Per_1
domande riconvenzionali nonché per ogni conseguente effetto e con le derivate
statuizioni.
IN VIA ISTRUTTORIA Previa ogni ulteriore declaratoria, ivi compreso
il giudizio di ammissibilità e rilevanza
1) Parte attrice richiama i documenti tutti prodotti, di cui viene invocata
ogni idonea declaratoria quanto alla rilevanza ed ammissibilità.
2) Gli attori, per converso, contestano la rilevanza delle allegazioni tutte - 6 -
nonché delle istanze ex adverso avanzate, richiamando, all'uopo, le deduzioni di
cui alle memorie dimesse in giudizio ex art. 183 cpc, sesto comma, n. 1, 2 e 3.
3) Previa ogni diversa declaratoria, solo in quanto occorra, dato atto
dell'espletamento delle prove orali ammesse, gli attori instano per l'ammissione
delle circostanze non ammesse, con escussione dei testi già indicati, circostanze e
testi da aversi quivi per integralmente trascritti”.
Del convenuto
“In via preliminare:
Si rinnovano le eccezioni di inammissibilità delle circostanze fattuali
nuove (momento iniziale del presunto possesso uti dominus, le modalità di
esercizio ecc.), dedotte dagli attori per la prima volta in sede di deposito della
memoria ex art. 183 sesto comma n. 2, perché tardive, non tempestivamente
allegate, ma dedotte per la prima volta dopo lo spirare delle preclusioni assertive
(Cfr., tra le tante, C. Cass. Sent. n. 22055/2017, Tribunale di Reggio Emilia, Sent.
n. 1134/12, Tribunale di Bergamo Sent. n. 89/2019). Si chiede, per l'effetto, che il
Giudice, dichiarata l'inammissibilità delle circostanze fattuali dedotte per la
prima volta con memoria ex art. 183, sesto comma n. II c.p.c., espunga dal
fascicolo di causa le risultanze dell'istruttoria orale relative a tali fatti.
Nel merito, In via principale:
Rigettare la domanda attorea di usucapione, perché inammissibile
oltreché generica in ragione della carenza di esposizione nei termini di legge dei
fatti posti a fondamento della domanda di usucapione ed, in ogni caso infondata, - 7 -
per tutti i motivi di cui agli atti e scritti difensivi di parte convenuta;
Per l'effetto,
rigettarsi l'avversa domanda di condanna al pagamento delle spese di lite;
Accertata la reciproca soccombenza nel procedimento per mediazione, rigettarsi
la domanda avversaria di rifusione delle spese di mediazione;
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato il diritto di procedere alla divisione dei beni
ubicati in via Leonardo Da Vinci n. 8, Spirano, in comproprietà con gli attori,
venga disposta la divisione in natura delle parti comuni (lavanderia, locale
deposito, locale serraglio/allevamento conigli e galline) come prospettato dal
CTU nella consulenza tecnica d'ufficio; Per l'effetto, venga disposta
l'assegnazione, in favore del signor , in proprietà esclusiva, di Parte_4
una porzione dei beni divisi, segnatamente quella prospettata nel progetto di
divisione redatto dal CTU;
Con Vittoria di spese di lite, di CTU e di CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 ottobre 2021
e premettendo di essere Parte_1 Parte_2
proprietari rispettivamente di un appartamento al piano terra e di un appartamento al secondo piano dell'immobile sito in Via Da Vinci 8 in
Spirano, hanno convenuto in giudizio proprietario di Parte_3
una porzione immobiliare posta al primo piano dell'edificio, chiedendo al
Tribunale di accertare la natura condominiale dell'immobile ed il proprio - 8 -
diritto alla formazione delle tabelle millesimali, di cui chiedono che si proceda alla relativa adozione.
Costituendosi in giudizio rilevata la non Parte_3
obbligatorietà dell'adozione delle tabelle millesimali in ragione del ridotto numero di unità immobiliari presenti nel fabbricato, si è rimesso alla decisione del Tribunale in ordine all'adozione delle tabelle millesimali,
chiedendo in ogni caso che a ciò si provveda a seguito della divisione in natura delle parti comuni, consistenti nel locale deposito, nel locale lavanderia-cucina e nel locale utilizzato per l'allevamento di conigli e galline, tutti situati al piano terra del fabbricato, per cui ha svolto apposita domanda riconvenzionale.
Ha poi contestato la domanda avversaria di condanna al pagamento delle spese di mediazione, deducendo la reciproca soccombenza delle parti sul punto.
Conseguentemente, gli attori hanno formulato in via riconvenzionale domanda ex art. 1158 c.c., chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione in favore di del locale lavanderia-cucina, ed in favore di Parte_1
del locale utilizzato per l'allevamento di conigli e Parte_2
galline. Per l'effetto, hanno concluso chiedendo al Tribunale di disporre la divisione giudiziale con riguardo al solo bene comune, ed ovvero il locale deposito, e le parti scoperte. - 9 -
La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni rassegnate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di adozione delle tabelle millesimali
La domanda svolta in via principale dagli attori è meritevole di accoglimento.
Non vi sono dubbi circa la sussistenza di un Condominio, stante la presenza di tre unità immobiliari esclusive e la presenza di parti comuni;
cosicché il deve intendersi costituito ex lege ai sensi e per gli CP_1
effetti di cui all'art. 1117 c.c..
Conseguentemente, le parti in causa hanno l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese condominiali per la conservazione delle cose comuni, la cui ripartizione può essere effettuata sulla base delle tabelle millesimali, cosicché l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sarà il frutto di una semplice operazione matematica
(cfr. Cass., 15288/2005).
Il Tribunale, tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 68 disp.
att. c.c. dichiara di approvare le tabelle millesimali allegate alla consulenza tecnica a firma del geom. attesa la sostanziale non opposizione Per_1
delle parti nel merito di quanto individuato dal perito.
2. Domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento - 10 -
dell'intervenuta usucapione delle parti comuni
Prima di esaminare la domanda di divisione giudiziale introdotta dal convenuto, deve essere valutata la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dagli attori.
In specie, gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione in favore di
[...]
del locale lavanderia-cucina, ed in favore di Parte_1 Parte_2
del locale utilizzato per l'allevamento di conigli e galline.
[...]
Trattasi, infatti, di domanda la cui valutazione deve essere logicamente anteposta rispetto a quella di divisione giudiziale, in quanto – a seconda che venga accertato o meno l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione dei beni oggetto della domanda riconvenzionale – la divisione interesserà o soltanto il locale deposito, oppure anche il locale lavanderia-
cucina ed il locale utilizzato per l'allevamento di conigli e galline.
I beni per cui è stata chiesta la divisione e la conseguente domanda di usucapione sono dunque parti comuni del condominio.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è consolidata nell'affermare che “ai fini dell'usucapione di beni comuni non è sufficiente
dimostrare l'avvenuto godimento esclusivo del bene immobile da parte di
un comproprietario e la contemporanea astensione da parte dell'altro
comproprietario, ma è necessario fornire la prova di comportamenti
apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui, volti ad - 11 -
evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus"” (cfr. Cass., 19478/2007).
Ed, invero, la fattispecie del possesso ad usucapionem si realizza, se corrispondente al diritto di proprietà, quando la piena ed esclusiva signoria di fatto renda palese a tutti l'intenzione di voler esercitare sulla cosa il potere corrispondente a quello del proprietario che, nel caso in cui si tratti di usucapione di beni comuni, si atteggi, sia per quanto riguarda il corpus
che per quanto riguarda l'animus, come manifestazione di dominio esclusivo sulla res communis, attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile col possesso altrui e che sia rivelatrice della intenzione del compossessore di comportarsi come proprietario esclusivo, intenzione che, nel caso del compossesso, deve essere tanto più incisiva ed inequivocabile e tale da consentire l'esclusione di ogni dubbio in ordine ad una eventuale tolleranza o condiscendenza del compossessore.
Orbene, nel caso concreto non può dirsi raggiunta la prova in capo agli attori del possesso ad usucapionem nei termini sopra descritti;
in tal senso deve essere richiamata la domanda di mediazione datata 10 aprile
2017, in cui gli stessi attori hanno sostenuto la natura comune dei beni per cui è causa (doc. 4 fascicolo parte convenuta), così dovendo escludersi che in capo agli stessi sussistesse la volontà di non riconoscere il possesso dell'odierno convenuto sulle parti comuni. - 12 -
D'altro canto, considerato che la domanda di usucapione ha ad oggetto beni condominiali, sarebbe stato onere degli attori dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un possesso esclusivo,
inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di Parte_3
Ed, invece, ancorché possa dirsi provato che gli attori hanno
[...]
occupato e stanno occupando i beni per cui svolgono rispettiva domanda riconvenzionale, non è stata raggiunta la piena e sicura prova che a fosse precluso l'accesso ai locali cucina e ricovero Parte_3
conigli nel ventennio precedente all'introduzione della domanda giudiziale,
stante la contraddittorietà delle risultanze istruttorie da parte dei testi indicati dagli attori e dal convenuto.
Gli attori non hanno inoltre dimostrato di essersi fatti carico in modo esclusivo dei costi relativi alle bollette per le utenze dei locali di causa,
cosicché difettano fatti esteriori e certi da cui desumere il possesso esclusivo qui invocato.
In un tale contesto probatorio, la domanda di usucapione non può
dunque essere accolta.
3. Domanda di divisione
Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve essere fatto proprio dal Tribunale il progetto divisionale formulato dal nominato consulente tecnico, in quanto lo stesso ha ad oggetto tutti i beni comuni per cui è causa e le parti vi hanno espresso sostanziale adesione. - 13 -
Conseguentemente, il locale a Nord utilizzato come allevamento conigli/ripostiglio (superficie utile pari a 11,54 mq) resta assegnato a il locale posto a Sud (11,21 mq) utilizzato come Parte_2
cucina/deposito resta assegnato alla Sig.ra Dei due nuovi Parte_1
locali formati all'interno del deposito centrale, uno viene assegnato a
(superficie pari a 11,21 mq), mentre l'ultimo Parte_3
(superficie di 12,73 mq) resta parte comune a tutte le proprietà come deposito condominiale per gestione giardino (quest'ultimo area condominiale indivisa).
Il serraglio, che al suo interno contiene dei piccoli manufatti atti al ricovero di animali domestici (non autorizzati), non essendo favorevolmente divisibile, resta area comune alle parti come il resto delle aree esterne condominiali.
Ai fini della trascrizione della presente sentenza, si dovrà
provvedere alla variazione delle schede catastali.
4. Regolamentazione delle spese di lite
Per quanto riguarda la procedura di mediazione, le spese di lite devono essere compensate, in quanto non si è opposto Parte_3
all'adozione delle tabelle millesimali, avendo tuttavia chiesto che a ciò si provvedesse solo a seguito dell'accoglimento della domanda di divisione.
Le spese del presente giudizio devono invece essere compensate nella misura del 50%, e per il restante 50% vengono poste a carico degli - 14 -
attori, risultati soccombenti sulla domanda di usucapione.
Ai fini della liquidazione delle spese si assume a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, attesa la stima compiuta dal consulente circa il valore dei beni da dividere pari ad euro 30.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. visto l'art. 68 disp. att. c.c. approva le tabelle millesimali allegate alla consulenza tecnica del ctu geom. Per_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale degli attori ex art. 1158 c.c.;
3. dispone la divisione delle parti comuni nei termini del progetto divisionale elaborato dal consulente geom. Per_1
4. condanna e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, a rimborsare le spese di lite nella misura del 50% a favore di liquidandone l'ammontare per l'intero in euro Parte_3
7.616,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto assunto in data 2 luglio 2024, definitivamente a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna;
- 15 -
6. ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza con esonero da qualsivoglia responsabilità.
Così deciso in Bergamo, il giorno 3 aprile 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)