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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dott.ssa Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1224/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2139/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione -, a conclusione del procedimento iscritto al n. R.G 1314/2014, assunto in decisione il 10/10/2023, pendente
TRA
(CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Simeone Gennaro (CF. ), in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(CF. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Griffo Diego Domenico (CF. ) in virtù di C.F._4
procura alle liti allegata agli atti
APPELLATO NONCHE'
(CF. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo
Lombardi (CF. ), e (CF. C.F._5 Parte_2
), in virtù di procura alle liti allegata agli atti C.F._6
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: “… condannare il Rag. , Controparte_1
congiuntamente e/o disgiuntamente alla al pagamento, a titolo CP_3
di restituzione di somme e/o a titolo di responsabilità professionale, in favore del della somma di euro 11823 ,01, anche a mezzo Parte_1
nomina di Ctu che possa rivisitare, ex novo, l'elaborato peritale di Prime oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine Pt_3
,condannare gli appellati , congiuntamente e/o disgiuntamente , al pagamento, in favore dell della diversa ed inferiore Parte_1
somma che l'On.le Corte adita vorrà accertare anche in considerazione del fatto che il Rag. riconosceva ,con propria nota del 10.10.2010 , un CP_1
proprio debito di euro 215,00 nei confronti dell'appellante … condannare gli appellati , al pagamento delle spese sostenute dall per la Pt_1
mediazione, pari ad Euro 1151 ,00 nonché quelle per la CTU pari ad Euro
3744,46, per un totale di euro 4895,46 … ;
- per l'appellato “ … In via pregiudiziale, accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'improcedibilità dell'appello
pag. 2/20 proposto, … rigettare l'appello proposto … non sussistendo qualsivoglia responsabilità del dott. in relazione ai fatti dedotti in Controparte_1
giudizio; … condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre oneri e competenze così come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari, valutando il complessivo comportamento dell'appellante anche alla luce dell'art. 96 c.p.c. e sulla base della nota relativa al calcolo onorari allegata alla presente;
- per l'appellato “dichiarare l'inammissibilità, ai Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., dell'appello proposto dal signor
nei confronti del dott. Caiazza Giovanni e di Parte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa;
… rigettare l'appello Controparte_2
… nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, … rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei Controparte_1
confronti dell'appellata , in quanto infondata in Controparte_2
fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Tua Professione” nr. 40020012000245, … per intervenuta decadenza del dott. dal diritto all'indennizzo CP_1
assicurativo di cui alla polizza “Tua Professione” nr. 40020012000245, … rigettare le domande svolte dal signor nei confronti dello Parte_1
stesso dott. , in quanto infondate in fatto e in diritto, non Controparte_1
sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso in relazione ai fatti dedotti in giudizio ...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/20 § 1.
Con citazione notificata il 25/06/2014 conveniva, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli Nord, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Accertare, a mezzo prova testimoniale o anche a mezzo di CTU contabile, che il convenuto rag. ha indebitamente CP_1
percepito somme dal sig. e/o, per negligenza, imperizia ed Parte_1
imprudenza professionale, ha reiterato dei versamenti già effettuati dall' , ha omesso di avvisare l che vi erano Parte_1 Parte_1
somme a credito dell'attore da utilizzare in compensazione;
Indi, a seguito del predetto accertamento, voglia condannare il rag. a Controparte_1
restituire al sig. la complessiva somma di Euro 14.445,00 Parte_1
comprensiva delle spese legali che il sig. avrebbe dovuto affrontare Pt_1
nell'espletamento, infruttuoso, del tentativo di conciliazione, a cui andrebbero aggiunti interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in misura non superiore ad euro 26.000,00”.
A sostegno, assumeva che dal 1982 al 2007, a causa della Parte_1
sua lontananza da Napoli, lavorando quale marinaio alle dipendenze della
, si era affidato per la gestione delle proprie Organizzazione_1
posizioni contabili fiscali e tributarie al rag. ; che I'attività Controparte_1
prestata dal rag. veniva regolarmente remunerata, salvo poi CP_1
avvedersi del fatto che la propria posizione contabile non era stata gestita con correttezza e diligenza, per cui gli revocava il mandato;
che difatti, esso istante dopo il pagamento dell'Irpef per gli anni 1991, 1992 , 1993 e
1994, con consegna a mani del Caiazza di assegno per l'importo di €
2.547,52, riceveva da parte di due cartelle esattoriali di euro Org_2
665,20 e euro 3.115,27 per omesso pagamento dell'Irpef degli anni 1993 e pag. 4/20 1994; che esso istante provvedeva al pagamento delle cartelle, pagando, quindi, due volte lo stesso incombente tributario, a fronte, invece, di un impegno assunto dal rag. di fargli ottenere un condono per i CP_1
pregressi Irpef non pagati;
che anomalie si verificavano anche coi pagamenti relativi ai tributi degli anni successivi;
che nel 2008 il rag. asseriva di aver pagato il tributo ICI per euro 200,00 senza tenere CP_1
in considerazione la possibilità di compensarlo con il credito, derivante dalla dichiarazione dei redditi 2007, pari a euro 188,00; che per l'anno
2010 esso istante aveva versato al Caiazza € 476,00, mentre nella nota del
26.11.2010, inviatagli dal rag. Caiazza, risultava l'annotazione di € 200,00 quale versamento effettuato dal professionista;
che altra perplessità riguardava le somme richiestegli dal per la dichiarazione dei CP_1
redditi anno 2003, in quanto, a seguito della dichiarazione dei redditi anno
2002, esso istante vantava un credito di imposta di euro 884,00 da utilizzare in compensazione con l'importo che avrebbe dovuto corrispondere per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, ma dell'importo a credito veniva a conoscenza solo successivamente tramite l' non avendo ricevuto alcuna comunicazione in tal Organizzazione_3
senso da parte del rag. che, quindi, esso istante, ignaro di tale CP_1
circostanza, su richiesta del versava un primo acconto di euro CP_1
805,00 ed un secondo di euro 936,00 per un totale di euro 1.741,00; che in seguito a detti pagamenti ad esso istante veniva richiesto dal rag. il CP_1
pagamento a saldo di euro 1.032,00 e quindi per la dichiarazione dei redditi
2003 provvedeva al pagamento della somma di euro 2.793,00 senza che dalla stessa venisse detratto l'importo di euro 884,00 maturato a suo credito;
che in seguito alla revoca del mandato, il rag. inviava una CP_1
pag. 5/20 nota contabile, datata 10.10.12010, con la quale richiedeva il pagamento di
€ 6.042,00 e nella quale lo stesso professionista si dichiarava debitore di euro 215,00, ma ometteva di inserire due pagamenti effettuati a suo favore, tramite due assegni tratti su rispettivamente di euro 2.060,00 e Org_4
euro 665,00; che pertanto il credito maturato a favore di esso istante ammontava ad euro 2.940,00 anziché ad euro 215,00, come dichiarato dal professionista;
che, pertanto, le irregolarità evidenziate avevano comportato la corresponsione di somme non dovute a favore del professionista, che questo era tenuto a restituire, ovvero, crediti usati in compensazione dal rag. all'insaputa di esso istante pari a euro 2413,00, maggiori CP_1
somme non dovute in relazione alle dichiarazioni dei redditi
2003,2004,2005 per euro 4.016,00 la consegna di due assegni, rispettivamente di euro 665,00 e di euro 2.060,00, per un totale di euro
2.725,00, non contabilizzati dal il pagamento della somma di euro CP_1
3.780,47, corrisposto in relazione alla cartella esattoriale n.200300269265
(di euro 3.115,00) e alla cartella n. 200300269264 (di euro 665,00).
Il rag. si costituiva resistendo alla domanda e chiedendone il CP_1
rigetto nonché l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della
[...]
la quale pure si costituiva, chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda di manleva.
Concessi i termini ex art. 183 6 co. c.p.c. ed espletata CTU tecnica, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 28.2.2017.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda proposta da
; Parte_1
pag. 6/20
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
; Controparte_1
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si Parte_1
liquidano, per il convenuto e per la terza chiamata, in €. 2.800,00 ciascuno per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, per in favore dei Controparte_1
procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU.”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 04/09/2017, con citazione notificata il 28/02/2018, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello per i motivi infra Parte_1
indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… condannare il Rag. congiuntamente e/o disgiuntamente Controparte_1
alla al pagamento, a titolo di restituzione di somme e/o Controparte_4
a titolo di responsabilità professionale, in favore del Parte_1
della somma di euro 11.823,01, anche a mezzo di CTU che possa rivisitare, ex novo, l'elaborato peritale di Prime Cure oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, condannare gli appellati, congiuntamente e/o disgiuntamente, al pagamento in favore dell della diversa somma che l'On.le Corte adita vorrà Parte_1
accertare anche in considerazione del fatto che il Rag. CP_1
riconosceva, con propria nota del 10.10.2010, un proprio debito di euro
215,00 nei confronti dell'appellante; … condannare gli appellati, al pagamento delle spese sostenute dall' per la mediazione, pari Pt_1
ad Euro 1.151,00 nonché quelle per la CTU pari ad Euro 3.744,46, per un
pag. 7/20 totale di euro 4.895,46, nonché alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via ulteriormente gradata, compensare le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Entrambe le parti appellate si costituivano contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 15.06.2018, in assenza di parte appellante, il giudizio veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. al 29.06.2018; a tale ultima udienza, la Corte si riservava sulle richieste istruttorie di parte appellante e con provvedimento del 20/23.7.2018, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni al
10.05.2019, udienza rinviata per esigente di ruolo;
il 10.10.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione
Parte appellante depositava comparsa conclusionale l'11.12.2023. depositava comparsa conclusionale il 4.12.2023 e Controparte_1
memorie di replica il 22.12.2023. depositava comparsa conclusionale l'11.12.2023 e Controparte_2
memorie di replica il 27.12.2023.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda proposta dall' , Pt_1
statuendo quanto segue:
< … La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto le obbligazioni di mezzi, dette anche di diligenza, consistono nell'impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni
pag. 8/20 oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d'opera. Ne deriva che
l'aspettativa del creditore, che è quella tutelata dalla disposizione, non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall'uso della diligenza da parte del debitore. Le obbligazioni di risultato, invece, consistono nel conseguimento di un determinato e specifico risultato.
La costante evoluzione delle regole dell'arte, dello stato e della tecnica, nel senso che la valutazione del risultato dovuto risente anche del contesto concreto, e può essere influenzato anche da variabili estranee al progresso scientifico, come ad esempio il livello di specializzazione del debitore e le potenzialità delle dotazioni strumentali a sua disposizione.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che nel caso di specie, dalla stessa prospettazione attorea ed in difetto di prova circa una diversa pattuizione del raggiungimento di uno specifico risultato nel contratto di conferimento dell'incarico professionale, l'obbligazione assunta dal convenuto Rag.
vada qualificata come obbligazioni di mezzi;
sicché l'indagine va CP_1
condotta nell'ambito della diligenza impiegata da parte del debitore nell'adempimento dell'incarico conferitogli.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni raggiunte dal nominato CTU – al quale è stato conferito lo specifico incarico di accertare “se sussistono le omissioni e/o le irregolarità denunciate dall'attore nell'atto introduttivo con riferimento alla gestione assunta dal dott. , con Controparte_1
particolare riferimento all'adempimento alle obbligazioni tributarie maturate a carico dell'istante negli anni 1991 e ss., ricostruisca altresì i rapporti di dare e avere tra le parti” – nessuna negligenza sia ravvisabile nell'operato del convenuto nell'esecuzione dell'incarico conferitogli.
pag. 9/20 Invero, il nominato CTU, all'esito di un compiuto esame della documentazione prodotta, ha accertato che “non sono riscontrabili irregolarità nella gestione degli adempimenti contabili, tributari e dichiarativi assunti dal dott. nei confronti del sig. Controparte_1
nel periodo a partire dall'anno di imposta 1991 all'anno Parte_1
di imposta 2010; inoltre, nella ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti il CTU desume un importo a credito del dott. pari ad € CP_1
1.043,83”; le conclusioni rassegnate - il cui contenuto deve intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto - vengono fatte proprie da questo Giudice siccome raggiunte al termine di una complessa indagine immune da vizi e censure.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
In difetto di tempestiva domanda riconvenzionale va dichiarata
l'inammissibilità della pretesa avanzata dal Caiazza solo in sede di comparsa conclusionale volta ad ottenere la condanna dell'attore al versamento della somma a credito di € 1.043,83 ...>>.
§ 4.
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha Parte_1
indebitamente qualificato tutte le prestazioni del rag. come CP_1
obbligazione di mezzi assumendo che la gran parte delle prestazioni rese, in forza del mandato conferitogli, erano obbligazioni di risultato, ovvero, al più, obbligazioni miste, di mezzi e di risultato;
che nell'adempiere ad alcune di tali obbligazioni il rag. ha raggiunto il risultato, per altre CP_1
ha indebitamente trattenuto soldi in più rispetto a quanto versato da esso istante e per altre ancora non è stato diligente, causando danni.
pag. 10/20 Con il secondo motivo, l lamenta la scarsa diligenza mostrata dal Pt_1
rag. in alcune operazioni contabili, per non essersi adoperato per CP_1
consentire ad esso appellante di fruire di compensazioni crediti - debiti nei confronti del , ed, in altro caso, per essersi adoperato con colpevole Org_5
ritardo, produttivo di sanzioni, nell'eseguire versamenti per il pagamento di tributi.
A sostegno, l deduce che il Ctu, facendo un excursus sull'utilizzo Pt_1
dei crediti di imposta vantati dallo stesso nel periodo dall'anno 2003 al
2010, afferma che nei due modelli unici del 2009 e del 2010 sono emersi crediti di imposta rispettivamente di 1.836,00 euro e di 633.00 euro, per un totale di € 2469,00, ma nulla dice sulla sorte e sulla destinazione di questi crediti, limitandosi a sottolineare che degli stessi sono stati chiesti i rimborsi;
che tuttavia, se per il credito di imposta di euro 1836,00 è stato chiesto il rimborso, a distanza di nove anni non risulta ancora rimborsato e sul punto il rag. anche per esimersi da responsabilità, avrebbe CP_1
dovuto fornire chiarimenti;
che esso istante ha diritto a ricevere dal rag. la predetta somma di euro 2.469,00 in quanto o il professionista ha CP_1
utilizzato, in qualche modo, a proprio vantaggio il detto importo, oppure non ha, con diligenza, fatto tutto quanto avrebbe dovuto perché ne riacquisisse in qualche modo la fruibilità; che inoltre, il rag. ha CP_1
effettuato solo in data 8.10.2010, con colpevole ritardo, cioè a distanza di
33 mesi dal primo versamento del 2.1.2008, il pagamento dell'ultima tranche relativa alla cartella esattoriale n. 071200300269263-20, di euro
3.115,27, (anni di imposta 1993 e 1994), malgrado che dal 30.5.2006 al
23.09.2010 esso istante avesse versato al rag. 8.982,00 euro, CP_1
ovvero, quasi il triplo dell'importo di quella cartella;
che in tal modo gli pag. 11/20 importi finali sono stati maggiorati di interessi legali per l'importo di
361,00 euro.
Con il terzo motivo, l deduce che nella relazione peritale vi sono Pt_1
diversi errori;
che, precisamente, secondo la relazione il rag. ha CP_1
effettuato anticipazioni di somme nell'interesse di esso appellante per euro
15.191,35, gli onorari maturati a favore del rag. sono pari a Euro CP_1
4,933,00 e il totale corrisposto da esso istante è pari a euro 19.080,52, ma i presupposti di tali computi sono, in più punti, errati;
che, infatti, nella relazione peritale sono stati inseriti a credito del rag. spese, diritti CP_1
ed onorari per 180,00 euro che esso istante aveva già pagato all'Avv. per ricorsi tributari;
che nella precitata nota contabile del Controparte_5
24.11.2011, il rag. confessoriamente, ammette di avere eseguito a CP_1
favore di esso istante versamenti/pagamenti per Euro 14.442,00, inferiore rispetto ai 15.191,35 euro che sono, poi, emersi dalla CTU;
che tra i
14.442,00 euro, computati dal rag. sono stati indebitamente CP_1
inseriti anticipazioni per euro 1.013,49, effettuati dal professionista a favore di , soggetto estraneo, nonché onorari per Controparte_6
euro 345,00 che la predetta signora avrebbe dovuto corrispondergli, per un totale di euro 1057,49 calcolati, ingiustamente, a debito di esso istante;
che il rag. sempre nella nota surrichiamata, ammette di aver già CP_1
ricevuto, alla data del 24.11.2011 onorari, a far tempo dal 1999, pari a euro
4.933,00; che il rag. sempre nella nota del 24.11.2011, nella detta CP_1
somma di 4.933,00 euro include anche 800,00 euro per compensi che ha consegnato ad un geometra per una pratica di accatastamento di immobile di proprietà di esso appellante, ma quegli 800,00 euro rappresentano la stessa somma che il Ctu ha inserito tra i pagamenti effettuati dal rag.
pag. 12/20 pertanto, gli stessi 800,00 euro sono stati calcolati una prima volta CP_1
come compenso ad un geometra per pratica di condono, ed una seconda volta sono stati ricompresi nella somma di euro 4.933,00 chiesta dal a titolo di onorari;
che nella nota contabile del 24.11.2011 è lo CP_1
stesso rag. a scrivere testualmente: " Euro 2.888.00-Onorario del CP_1
Condono preso da me ...", che pertanto dagli onorari Controparte_1
contabilizzati in Ctu in maniera indimostrata in euro 4.933,00, vanno detratti gli onorari pari a 2.888,00 euro che il rag. si è CP_1
autoreferenzialmente accreditato per la pratica del condono edilizio, che non trovano giustificazione, siccome l'operazione di condono edilizio era stata iniziata, portata avanti e completata da un geometra e remunerata con euro 800,00; che l'importo di 2.220,70 euro, riportati dal Ctu quali anticipazioni eseguite dal è inverosimile e per di più non CP_1
documentato, in quanto cio' significherebbe che il professionista, il quale si faceva pagare 25 euro all'anno per onorari, poi generosamente avrebbe anticipato per conto di esso istante, ben 2.220,70 euro;
che pertanto i versamenti eseguiti dal in nome e per conto di esso appellante non CP_1
corrispondono a euro 15.191,35, ma, al più, a euro 14.442,00, come indicato dallo stesso convenuto e tale importo, con le detrazioni di cui sopra, (ovvero, sottraendo 180,00 euro, 1.057,49 euro, 800.00 euro,
2270,00 euro e 361,00 euro) diminuisce fino all'importo di euro 9.773,51; che inoltre, gli onorari maturati a favore del rag. non sono pari a CP_1
euro 4.933,00, bensì a euro 2.045,00 (ossia euro 4933,00 – euro 2888,00); che il CTU, pur avendo riscontrato e annotato un pagamento, pari a euro
657,00, effettuato da esso appellante a favore del rag. , a mezzo di CP_1
assegno del 5.5.2007, tratto su n. 3134210452-09, non ha Org_4
pag. 13/20 contabilizzato un versamento di euro 657,77 effettuato direttamente da esso appellante presso la di Reggio Emilia, il 5.4.2006 a fronte Org_6
di atto dell n. 05186770383 -Tributo 9006 Organizzazione_3
riferimento anno 2002; che il versamento di euro 657,77, operato direttamente da esso appellante, in data 5.4.2006, precedeva di ben tredici mesi il pagamento di pari importo di 657,00 euro, eseguito a mezzo assegno, consegnato al Caiazza il 5.5.2007; che, pertanto, il rag. ha CP_1
incassato l'assegno di euro 657,00, del 5.5.2007, pur consapevole che più di un anno prima, in data 5.4.2006, esso appellante avesse fatto fronte al pagamento del tributo, sicché si tratta di somme trattenute indebitamente dal rag. e che vanno restituite. CP_1
Con il quarto motivo, l' si interroga sulla discrasia delle due note Pt_1
contabili redatte dal professionista, ovvero tra quella datata 10.10.2010, ossia due giorni dopo la revoca del mandato, ove il afferma di CP_1
essere debitore di Euro 215,00 e quella del 24.11.2011, ove il CP_1
afferma, invece, di essere creditore di 1.100,00 euro.
Con il quinto motivo l'odierno appellante si duole degli onorari conteggiati dal CTU per il detto importo di euro 4.933,00, assumendo che al Caiazza spettano, quali onorari dal 1999 al 2009, solo € 610,00, ovvero, 25,00 euro in relazione agli anni dal 1999 al 2002, 30,00 euro per l'anno 2003 e 80 euro in relazione agli anni 2004 al 2009.
Con il sesto motivo l conteggia il dare/avere nel senso che i Pt_1
versamenti eseguiti dal rag. in nome e per conto di esso CP_1
appellante, sono pari a 9.773,51 euro, mentre gli onorari spettanti al professionista sono pari a 610,00 euro, per un importo totale spettante al
Caiazza di 10.383,51 euro;
che secondo l'Esposito tale ultimo importo va pag. 14/20 sottratto da quello di 19.737,52 euro, versato da esso appellante, cui va aggiunto l'importo, pari a € 2.469,00, relativo a crediti di imposta non riutilizzati per negligenza del professionista, con una differenza a favore di esso istante pari a € 11.823,01, del quale chiede il pagamento.
Con il settimo motivo l evidenzia le spese che ha dovuto Pt_1
affrontare per la mediazione, non riuscita, pari a 1.151,00 euro, il compenso corrisposto al Ctu, pari a euro 1.015,04, a titolo di acconto, ed euro 1.578,42, a saldo;
di queste somme chiede il pagamento.
I motivi di gravame su trascritti non meritano accoglimento, siccome introducono domande nuove e, dunque, inammissibili ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
L ha agito in primo grado per ottenere il pagamento dell'importo Pt_1
complessivo di € 14.445,00, corrispondente alla somma di diversi importi ritenuti dovuti in conseguenza di adempimenti fiscali non eseguiti correttamente dall'incaricato rag. CP_1
Il diritto al risarcimento del danno per inadempimento è un diritto di credito eterodeterminato, la cui individuazione avviene in base ai fatti costitutivi della "causa petendi": l'identificazione di un diritto eterodeterminato è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicchè la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr., Cass. n. 10141 del 16/04/2021; Cass. a n. 13091 del 25/05/2018).
Nella specie, gli adempimenti fiscali non eseguiti correttamente, forieri, secondo la prospettazione dell' , del diritto ad ottenere il Pt_1
pag. 15/20 risarcimento del danno corrispondente alle predette somme, rappresentano il fatto costitutivo del vantato diritto.
Precisamente, in primo grado l ha dedotto, a fondamento del Pt_1
vantato diritto al pagamento dell'importo di € 14.445,00, inadempimenti del professionista specifici sia in relazione alla tipologia delle operazioni contabili non effettuate diligentemente che con riguardo agli anni cui tali operazioni risalgono;
precisamente, l' ha dedotto l'indebito Pt_1
pagamento per due volte della tassa IRPEF degli anni 1993 e 1994, Org l'omessa compensazione del debito 2008 con il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi 2007 e delle somme dovute in relazione alla dichiarazione dei redditi 2003 con il credito scaturente dalla dichiarazione dei redditi 2002, l'omessa contabilizzazione della somma versata per il tributo dovuto in relazione all'anno 2010; l'omessa contabilizzazione delle somme di euro 665,00 e di euro 2.060,00, versate al professionista per mezzo di due assegni Org_4
Con i motivi in esame, l ha dedotto, a fondamento del diritto al Pt_1
pagamento della somma di euro 11.823,01, l'omesso rimborso del credito di imposta risultante dai modelli unici del 2009 e 2010 per l'importo rispettivo di 1.836,00 euro e di 633.00 euro, il pagamento di interessi legali maturati in relazione al colposo ritardo nella corresponsione della ultima tranche della cartella esattoriale n. 071200300269263-20, la contabilizzazione da parte del professionista di somme da questo versate nell'interesse del medesimo , quali risultanti dalla nota del Pt_1
24.11.2011 redatta dal ma versate in favore di una certa CP_1 [...]
, somme versate per una pratica di accatastamento, la richiesta di CP_6
onorari per la pratica di condono edilizio, l'omessa contabilizzazione della pag. 16/20 somma di € 657,77, versata il 5.4.2006 a mezzo assegno presso la
[...]
di Reggio Emilia in relazione al pagamento di tributo dovuto per Org_6
l'anno 2002.
Le dette contestazioni –comprese quelle relative alla nota del 24.11.2010 redatta dal da questo dedotta già in primo grado - sono poste a CP_1
fondamento della deduzione secondo cui le somme versate da esso appellante non ammontano a € 19.080,52, come quantificato dal CTU ma ad € 19.737,52, mentre gli onorari dovuti non ammontano ad € 4.933,00, come quantificati dal CTU, ma ad € 610,00.
Se pur il Tribunale, con l'incarico conferito al nominato CTU, abbia chiesto accertarsi, oltre alle irregolarità denunciate dall' nell'atto Pt_1
introduttivo - senza dunque considerare le nuove allegazioni di cui alla memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c. (nella quale si allega per la prima volta la doglianza relativa al ritardo con il quale sono stati corrisposti gli importi relativi alla cartella esattoriale n. 071200300269263 , relativa all'Irpef 1993), siccome deputata alla sola articolazione delle istanze istruttorie -, altresì, in generale i rapporti di dare e avere tra le parti con riferimento all'adempimento delle obbligazioni tributarie maturate a carico dell'odierno appellante negli anni 1991 e ss., di certo, tanto non legittima l'odierno appellante a dedurre, a fondamento del vantato diritto al pagamento della anzidetta somma di euro 11.823,01, inadempimenti del professionista diversi da quelli allegati in primo grado.
Come noto, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni pag. 17/20 giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine. Nella specie, è modificata la causa petendi, dal momento che l , come detto, Pt_1
deduce comportamenti inadempienti all'obbligo di espletare con diligenza il conferito incarico di curare le posizioni contabili del medesimo, diversi da quelli allegati in primo grado.
Il quarto motivo è inammissibile siccome non espone alcuna critica argomentata a quanto già deciso dalla gravata sentenza, mentre l'ultimo motivo attiene al rimborso delle spese sostenute in relazione al primo grado di giudizio, rimborso non spettante ex art. 91 c.p.c. in caso di soccombenza.
§ 5.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum con riduzione del 50% del compenso tabellare relativo alla fase istruttoria in ragione dell'attività in concreto espletata.
Le spese processuali sostenute da vanno distratte in Controparte_1
favore dell'avv. Griffo Diego Domenico dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma
1 bis del D.M. n. 55/14, richiesto nell'allegata nota spese, non rinvenendosi pag. 18/20 negli atti difensivi utilizzo di tecniche informatiche cui fa riferimento la detta disposizione normativa).
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 28/02/2018, a Parte_1 Controparte_1
e a avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_2
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, che Parte_1
liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Griffo Diego Domenico;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_2
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 1/02/2024.
pag. 19/20 Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dott.ssa Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1224/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2139/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione -, a conclusione del procedimento iscritto al n. R.G 1314/2014, assunto in decisione il 10/10/2023, pendente
TRA
(CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Simeone Gennaro (CF. ), in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(CF. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Griffo Diego Domenico (CF. ) in virtù di C.F._4
procura alle liti allegata agli atti
APPELLATO NONCHE'
(CF. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo
Lombardi (CF. ), e (CF. C.F._5 Parte_2
), in virtù di procura alle liti allegata agli atti C.F._6
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: “… condannare il Rag. , Controparte_1
congiuntamente e/o disgiuntamente alla al pagamento, a titolo CP_3
di restituzione di somme e/o a titolo di responsabilità professionale, in favore del della somma di euro 11823 ,01, anche a mezzo Parte_1
nomina di Ctu che possa rivisitare, ex novo, l'elaborato peritale di Prime oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In subordine Pt_3
,condannare gli appellati , congiuntamente e/o disgiuntamente , al pagamento, in favore dell della diversa ed inferiore Parte_1
somma che l'On.le Corte adita vorrà accertare anche in considerazione del fatto che il Rag. riconosceva ,con propria nota del 10.10.2010 , un CP_1
proprio debito di euro 215,00 nei confronti dell'appellante … condannare gli appellati , al pagamento delle spese sostenute dall per la Pt_1
mediazione, pari ad Euro 1151 ,00 nonché quelle per la CTU pari ad Euro
3744,46, per un totale di euro 4895,46 … ;
- per l'appellato “ … In via pregiudiziale, accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'improcedibilità dell'appello
pag. 2/20 proposto, … rigettare l'appello proposto … non sussistendo qualsivoglia responsabilità del dott. in relazione ai fatti dedotti in Controparte_1
giudizio; … condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre oneri e competenze così come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari, valutando il complessivo comportamento dell'appellante anche alla luce dell'art. 96 c.p.c. e sulla base della nota relativa al calcolo onorari allegata alla presente;
- per l'appellato “dichiarare l'inammissibilità, ai Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., dell'appello proposto dal signor
nei confronti del dott. Caiazza Giovanni e di Parte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa;
… rigettare l'appello Controparte_2
… nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, … rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal dott. nei Controparte_1
confronti dell'appellata , in quanto infondata in Controparte_2
fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza “Tua Professione” nr. 40020012000245, … per intervenuta decadenza del dott. dal diritto all'indennizzo CP_1
assicurativo di cui alla polizza “Tua Professione” nr. 40020012000245, … rigettare le domande svolte dal signor nei confronti dello Parte_1
stesso dott. , in quanto infondate in fatto e in diritto, non Controparte_1
sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso in relazione ai fatti dedotti in giudizio ...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/20 § 1.
Con citazione notificata il 25/06/2014 conveniva, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli Nord, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Accertare, a mezzo prova testimoniale o anche a mezzo di CTU contabile, che il convenuto rag. ha indebitamente CP_1
percepito somme dal sig. e/o, per negligenza, imperizia ed Parte_1
imprudenza professionale, ha reiterato dei versamenti già effettuati dall' , ha omesso di avvisare l che vi erano Parte_1 Parte_1
somme a credito dell'attore da utilizzare in compensazione;
Indi, a seguito del predetto accertamento, voglia condannare il rag. a Controparte_1
restituire al sig. la complessiva somma di Euro 14.445,00 Parte_1
comprensiva delle spese legali che il sig. avrebbe dovuto affrontare Pt_1
nell'espletamento, infruttuoso, del tentativo di conciliazione, a cui andrebbero aggiunti interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in misura non superiore ad euro 26.000,00”.
A sostegno, assumeva che dal 1982 al 2007, a causa della Parte_1
sua lontananza da Napoli, lavorando quale marinaio alle dipendenze della
, si era affidato per la gestione delle proprie Organizzazione_1
posizioni contabili fiscali e tributarie al rag. ; che I'attività Controparte_1
prestata dal rag. veniva regolarmente remunerata, salvo poi CP_1
avvedersi del fatto che la propria posizione contabile non era stata gestita con correttezza e diligenza, per cui gli revocava il mandato;
che difatti, esso istante dopo il pagamento dell'Irpef per gli anni 1991, 1992 , 1993 e
1994, con consegna a mani del Caiazza di assegno per l'importo di €
2.547,52, riceveva da parte di due cartelle esattoriali di euro Org_2
665,20 e euro 3.115,27 per omesso pagamento dell'Irpef degli anni 1993 e pag. 4/20 1994; che esso istante provvedeva al pagamento delle cartelle, pagando, quindi, due volte lo stesso incombente tributario, a fronte, invece, di un impegno assunto dal rag. di fargli ottenere un condono per i CP_1
pregressi Irpef non pagati;
che anomalie si verificavano anche coi pagamenti relativi ai tributi degli anni successivi;
che nel 2008 il rag. asseriva di aver pagato il tributo ICI per euro 200,00 senza tenere CP_1
in considerazione la possibilità di compensarlo con il credito, derivante dalla dichiarazione dei redditi 2007, pari a euro 188,00; che per l'anno
2010 esso istante aveva versato al Caiazza € 476,00, mentre nella nota del
26.11.2010, inviatagli dal rag. Caiazza, risultava l'annotazione di € 200,00 quale versamento effettuato dal professionista;
che altra perplessità riguardava le somme richiestegli dal per la dichiarazione dei CP_1
redditi anno 2003, in quanto, a seguito della dichiarazione dei redditi anno
2002, esso istante vantava un credito di imposta di euro 884,00 da utilizzare in compensazione con l'importo che avrebbe dovuto corrispondere per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, ma dell'importo a credito veniva a conoscenza solo successivamente tramite l' non avendo ricevuto alcuna comunicazione in tal Organizzazione_3
senso da parte del rag. che, quindi, esso istante, ignaro di tale CP_1
circostanza, su richiesta del versava un primo acconto di euro CP_1
805,00 ed un secondo di euro 936,00 per un totale di euro 1.741,00; che in seguito a detti pagamenti ad esso istante veniva richiesto dal rag. il CP_1
pagamento a saldo di euro 1.032,00 e quindi per la dichiarazione dei redditi
2003 provvedeva al pagamento della somma di euro 2.793,00 senza che dalla stessa venisse detratto l'importo di euro 884,00 maturato a suo credito;
che in seguito alla revoca del mandato, il rag. inviava una CP_1
pag. 5/20 nota contabile, datata 10.10.12010, con la quale richiedeva il pagamento di
€ 6.042,00 e nella quale lo stesso professionista si dichiarava debitore di euro 215,00, ma ometteva di inserire due pagamenti effettuati a suo favore, tramite due assegni tratti su rispettivamente di euro 2.060,00 e Org_4
euro 665,00; che pertanto il credito maturato a favore di esso istante ammontava ad euro 2.940,00 anziché ad euro 215,00, come dichiarato dal professionista;
che, pertanto, le irregolarità evidenziate avevano comportato la corresponsione di somme non dovute a favore del professionista, che questo era tenuto a restituire, ovvero, crediti usati in compensazione dal rag. all'insaputa di esso istante pari a euro 2413,00, maggiori CP_1
somme non dovute in relazione alle dichiarazioni dei redditi
2003,2004,2005 per euro 4.016,00 la consegna di due assegni, rispettivamente di euro 665,00 e di euro 2.060,00, per un totale di euro
2.725,00, non contabilizzati dal il pagamento della somma di euro CP_1
3.780,47, corrisposto in relazione alla cartella esattoriale n.200300269265
(di euro 3.115,00) e alla cartella n. 200300269264 (di euro 665,00).
Il rag. si costituiva resistendo alla domanda e chiedendone il CP_1
rigetto nonché l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della
[...]
la quale pure si costituiva, chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda di manleva.
Concessi i termini ex art. 183 6 co. c.p.c. ed espletata CTU tecnica, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 28.2.2017.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda proposta da
; Parte_1
pag. 6/20
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
; Controparte_1
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si Parte_1
liquidano, per il convenuto e per la terza chiamata, in €. 2.800,00 ciascuno per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, per in favore dei Controparte_1
procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU.”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 04/09/2017, con citazione notificata il 28/02/2018, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello per i motivi infra Parte_1
indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… condannare il Rag. congiuntamente e/o disgiuntamente Controparte_1
alla al pagamento, a titolo di restituzione di somme e/o Controparte_4
a titolo di responsabilità professionale, in favore del Parte_1
della somma di euro 11.823,01, anche a mezzo di CTU che possa rivisitare, ex novo, l'elaborato peritale di Prime Cure oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, condannare gli appellati, congiuntamente e/o disgiuntamente, al pagamento in favore dell della diversa somma che l'On.le Corte adita vorrà Parte_1
accertare anche in considerazione del fatto che il Rag. CP_1
riconosceva, con propria nota del 10.10.2010, un proprio debito di euro
215,00 nei confronti dell'appellante; … condannare gli appellati, al pagamento delle spese sostenute dall' per la mediazione, pari Pt_1
ad Euro 1.151,00 nonché quelle per la CTU pari ad Euro 3.744,46, per un
pag. 7/20 totale di euro 4.895,46, nonché alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
in via ulteriormente gradata, compensare le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Entrambe le parti appellate si costituivano contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 15.06.2018, in assenza di parte appellante, il giudizio veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. al 29.06.2018; a tale ultima udienza, la Corte si riservava sulle richieste istruttorie di parte appellante e con provvedimento del 20/23.7.2018, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni al
10.05.2019, udienza rinviata per esigente di ruolo;
il 10.10.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione
Parte appellante depositava comparsa conclusionale l'11.12.2023. depositava comparsa conclusionale il 4.12.2023 e Controparte_1
memorie di replica il 22.12.2023. depositava comparsa conclusionale l'11.12.2023 e Controparte_2
memorie di replica il 27.12.2023.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda proposta dall' , Pt_1
statuendo quanto segue:
< … La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto le obbligazioni di mezzi, dette anche di diligenza, consistono nell'impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni
pag. 8/20 oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d'opera. Ne deriva che
l'aspettativa del creditore, che è quella tutelata dalla disposizione, non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall'uso della diligenza da parte del debitore. Le obbligazioni di risultato, invece, consistono nel conseguimento di un determinato e specifico risultato.
La costante evoluzione delle regole dell'arte, dello stato e della tecnica, nel senso che la valutazione del risultato dovuto risente anche del contesto concreto, e può essere influenzato anche da variabili estranee al progresso scientifico, come ad esempio il livello di specializzazione del debitore e le potenzialità delle dotazioni strumentali a sua disposizione.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che nel caso di specie, dalla stessa prospettazione attorea ed in difetto di prova circa una diversa pattuizione del raggiungimento di uno specifico risultato nel contratto di conferimento dell'incarico professionale, l'obbligazione assunta dal convenuto Rag.
vada qualificata come obbligazioni di mezzi;
sicché l'indagine va CP_1
condotta nell'ambito della diligenza impiegata da parte del debitore nell'adempimento dell'incarico conferitogli.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni raggiunte dal nominato CTU – al quale è stato conferito lo specifico incarico di accertare “se sussistono le omissioni e/o le irregolarità denunciate dall'attore nell'atto introduttivo con riferimento alla gestione assunta dal dott. , con Controparte_1
particolare riferimento all'adempimento alle obbligazioni tributarie maturate a carico dell'istante negli anni 1991 e ss., ricostruisca altresì i rapporti di dare e avere tra le parti” – nessuna negligenza sia ravvisabile nell'operato del convenuto nell'esecuzione dell'incarico conferitogli.
pag. 9/20 Invero, il nominato CTU, all'esito di un compiuto esame della documentazione prodotta, ha accertato che “non sono riscontrabili irregolarità nella gestione degli adempimenti contabili, tributari e dichiarativi assunti dal dott. nei confronti del sig. Controparte_1
nel periodo a partire dall'anno di imposta 1991 all'anno Parte_1
di imposta 2010; inoltre, nella ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti il CTU desume un importo a credito del dott. pari ad € CP_1
1.043,83”; le conclusioni rassegnate - il cui contenuto deve intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto - vengono fatte proprie da questo Giudice siccome raggiunte al termine di una complessa indagine immune da vizi e censure.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
In difetto di tempestiva domanda riconvenzionale va dichiarata
l'inammissibilità della pretesa avanzata dal Caiazza solo in sede di comparsa conclusionale volta ad ottenere la condanna dell'attore al versamento della somma a credito di € 1.043,83 ...>>.
§ 4.
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha Parte_1
indebitamente qualificato tutte le prestazioni del rag. come CP_1
obbligazione di mezzi assumendo che la gran parte delle prestazioni rese, in forza del mandato conferitogli, erano obbligazioni di risultato, ovvero, al più, obbligazioni miste, di mezzi e di risultato;
che nell'adempiere ad alcune di tali obbligazioni il rag. ha raggiunto il risultato, per altre CP_1
ha indebitamente trattenuto soldi in più rispetto a quanto versato da esso istante e per altre ancora non è stato diligente, causando danni.
pag. 10/20 Con il secondo motivo, l lamenta la scarsa diligenza mostrata dal Pt_1
rag. in alcune operazioni contabili, per non essersi adoperato per CP_1
consentire ad esso appellante di fruire di compensazioni crediti - debiti nei confronti del , ed, in altro caso, per essersi adoperato con colpevole Org_5
ritardo, produttivo di sanzioni, nell'eseguire versamenti per il pagamento di tributi.
A sostegno, l deduce che il Ctu, facendo un excursus sull'utilizzo Pt_1
dei crediti di imposta vantati dallo stesso nel periodo dall'anno 2003 al
2010, afferma che nei due modelli unici del 2009 e del 2010 sono emersi crediti di imposta rispettivamente di 1.836,00 euro e di 633.00 euro, per un totale di € 2469,00, ma nulla dice sulla sorte e sulla destinazione di questi crediti, limitandosi a sottolineare che degli stessi sono stati chiesti i rimborsi;
che tuttavia, se per il credito di imposta di euro 1836,00 è stato chiesto il rimborso, a distanza di nove anni non risulta ancora rimborsato e sul punto il rag. anche per esimersi da responsabilità, avrebbe CP_1
dovuto fornire chiarimenti;
che esso istante ha diritto a ricevere dal rag. la predetta somma di euro 2.469,00 in quanto o il professionista ha CP_1
utilizzato, in qualche modo, a proprio vantaggio il detto importo, oppure non ha, con diligenza, fatto tutto quanto avrebbe dovuto perché ne riacquisisse in qualche modo la fruibilità; che inoltre, il rag. ha CP_1
effettuato solo in data 8.10.2010, con colpevole ritardo, cioè a distanza di
33 mesi dal primo versamento del 2.1.2008, il pagamento dell'ultima tranche relativa alla cartella esattoriale n. 071200300269263-20, di euro
3.115,27, (anni di imposta 1993 e 1994), malgrado che dal 30.5.2006 al
23.09.2010 esso istante avesse versato al rag. 8.982,00 euro, CP_1
ovvero, quasi il triplo dell'importo di quella cartella;
che in tal modo gli pag. 11/20 importi finali sono stati maggiorati di interessi legali per l'importo di
361,00 euro.
Con il terzo motivo, l deduce che nella relazione peritale vi sono Pt_1
diversi errori;
che, precisamente, secondo la relazione il rag. ha CP_1
effettuato anticipazioni di somme nell'interesse di esso appellante per euro
15.191,35, gli onorari maturati a favore del rag. sono pari a Euro CP_1
4,933,00 e il totale corrisposto da esso istante è pari a euro 19.080,52, ma i presupposti di tali computi sono, in più punti, errati;
che, infatti, nella relazione peritale sono stati inseriti a credito del rag. spese, diritti CP_1
ed onorari per 180,00 euro che esso istante aveva già pagato all'Avv. per ricorsi tributari;
che nella precitata nota contabile del Controparte_5
24.11.2011, il rag. confessoriamente, ammette di avere eseguito a CP_1
favore di esso istante versamenti/pagamenti per Euro 14.442,00, inferiore rispetto ai 15.191,35 euro che sono, poi, emersi dalla CTU;
che tra i
14.442,00 euro, computati dal rag. sono stati indebitamente CP_1
inseriti anticipazioni per euro 1.013,49, effettuati dal professionista a favore di , soggetto estraneo, nonché onorari per Controparte_6
euro 345,00 che la predetta signora avrebbe dovuto corrispondergli, per un totale di euro 1057,49 calcolati, ingiustamente, a debito di esso istante;
che il rag. sempre nella nota surrichiamata, ammette di aver già CP_1
ricevuto, alla data del 24.11.2011 onorari, a far tempo dal 1999, pari a euro
4.933,00; che il rag. sempre nella nota del 24.11.2011, nella detta CP_1
somma di 4.933,00 euro include anche 800,00 euro per compensi che ha consegnato ad un geometra per una pratica di accatastamento di immobile di proprietà di esso appellante, ma quegli 800,00 euro rappresentano la stessa somma che il Ctu ha inserito tra i pagamenti effettuati dal rag.
pag. 12/20 pertanto, gli stessi 800,00 euro sono stati calcolati una prima volta CP_1
come compenso ad un geometra per pratica di condono, ed una seconda volta sono stati ricompresi nella somma di euro 4.933,00 chiesta dal a titolo di onorari;
che nella nota contabile del 24.11.2011 è lo CP_1
stesso rag. a scrivere testualmente: " Euro 2.888.00-Onorario del CP_1
Condono preso da me ...", che pertanto dagli onorari Controparte_1
contabilizzati in Ctu in maniera indimostrata in euro 4.933,00, vanno detratti gli onorari pari a 2.888,00 euro che il rag. si è CP_1
autoreferenzialmente accreditato per la pratica del condono edilizio, che non trovano giustificazione, siccome l'operazione di condono edilizio era stata iniziata, portata avanti e completata da un geometra e remunerata con euro 800,00; che l'importo di 2.220,70 euro, riportati dal Ctu quali anticipazioni eseguite dal è inverosimile e per di più non CP_1
documentato, in quanto cio' significherebbe che il professionista, il quale si faceva pagare 25 euro all'anno per onorari, poi generosamente avrebbe anticipato per conto di esso istante, ben 2.220,70 euro;
che pertanto i versamenti eseguiti dal in nome e per conto di esso appellante non CP_1
corrispondono a euro 15.191,35, ma, al più, a euro 14.442,00, come indicato dallo stesso convenuto e tale importo, con le detrazioni di cui sopra, (ovvero, sottraendo 180,00 euro, 1.057,49 euro, 800.00 euro,
2270,00 euro e 361,00 euro) diminuisce fino all'importo di euro 9.773,51; che inoltre, gli onorari maturati a favore del rag. non sono pari a CP_1
euro 4.933,00, bensì a euro 2.045,00 (ossia euro 4933,00 – euro 2888,00); che il CTU, pur avendo riscontrato e annotato un pagamento, pari a euro
657,00, effettuato da esso appellante a favore del rag. , a mezzo di CP_1
assegno del 5.5.2007, tratto su n. 3134210452-09, non ha Org_4
pag. 13/20 contabilizzato un versamento di euro 657,77 effettuato direttamente da esso appellante presso la di Reggio Emilia, il 5.4.2006 a fronte Org_6
di atto dell n. 05186770383 -Tributo 9006 Organizzazione_3
riferimento anno 2002; che il versamento di euro 657,77, operato direttamente da esso appellante, in data 5.4.2006, precedeva di ben tredici mesi il pagamento di pari importo di 657,00 euro, eseguito a mezzo assegno, consegnato al Caiazza il 5.5.2007; che, pertanto, il rag. ha CP_1
incassato l'assegno di euro 657,00, del 5.5.2007, pur consapevole che più di un anno prima, in data 5.4.2006, esso appellante avesse fatto fronte al pagamento del tributo, sicché si tratta di somme trattenute indebitamente dal rag. e che vanno restituite. CP_1
Con il quarto motivo, l' si interroga sulla discrasia delle due note Pt_1
contabili redatte dal professionista, ovvero tra quella datata 10.10.2010, ossia due giorni dopo la revoca del mandato, ove il afferma di CP_1
essere debitore di Euro 215,00 e quella del 24.11.2011, ove il CP_1
afferma, invece, di essere creditore di 1.100,00 euro.
Con il quinto motivo l'odierno appellante si duole degli onorari conteggiati dal CTU per il detto importo di euro 4.933,00, assumendo che al Caiazza spettano, quali onorari dal 1999 al 2009, solo € 610,00, ovvero, 25,00 euro in relazione agli anni dal 1999 al 2002, 30,00 euro per l'anno 2003 e 80 euro in relazione agli anni 2004 al 2009.
Con il sesto motivo l conteggia il dare/avere nel senso che i Pt_1
versamenti eseguiti dal rag. in nome e per conto di esso CP_1
appellante, sono pari a 9.773,51 euro, mentre gli onorari spettanti al professionista sono pari a 610,00 euro, per un importo totale spettante al
Caiazza di 10.383,51 euro;
che secondo l'Esposito tale ultimo importo va pag. 14/20 sottratto da quello di 19.737,52 euro, versato da esso appellante, cui va aggiunto l'importo, pari a € 2.469,00, relativo a crediti di imposta non riutilizzati per negligenza del professionista, con una differenza a favore di esso istante pari a € 11.823,01, del quale chiede il pagamento.
Con il settimo motivo l evidenzia le spese che ha dovuto Pt_1
affrontare per la mediazione, non riuscita, pari a 1.151,00 euro, il compenso corrisposto al Ctu, pari a euro 1.015,04, a titolo di acconto, ed euro 1.578,42, a saldo;
di queste somme chiede il pagamento.
I motivi di gravame su trascritti non meritano accoglimento, siccome introducono domande nuove e, dunque, inammissibili ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
L ha agito in primo grado per ottenere il pagamento dell'importo Pt_1
complessivo di € 14.445,00, corrispondente alla somma di diversi importi ritenuti dovuti in conseguenza di adempimenti fiscali non eseguiti correttamente dall'incaricato rag. CP_1
Il diritto al risarcimento del danno per inadempimento è un diritto di credito eterodeterminato, la cui individuazione avviene in base ai fatti costitutivi della "causa petendi": l'identificazione di un diritto eterodeterminato è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicchè la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (cfr., Cass. n. 10141 del 16/04/2021; Cass. a n. 13091 del 25/05/2018).
Nella specie, gli adempimenti fiscali non eseguiti correttamente, forieri, secondo la prospettazione dell' , del diritto ad ottenere il Pt_1
pag. 15/20 risarcimento del danno corrispondente alle predette somme, rappresentano il fatto costitutivo del vantato diritto.
Precisamente, in primo grado l ha dedotto, a fondamento del Pt_1
vantato diritto al pagamento dell'importo di € 14.445,00, inadempimenti del professionista specifici sia in relazione alla tipologia delle operazioni contabili non effettuate diligentemente che con riguardo agli anni cui tali operazioni risalgono;
precisamente, l' ha dedotto l'indebito Pt_1
pagamento per due volte della tassa IRPEF degli anni 1993 e 1994, Org l'omessa compensazione del debito 2008 con il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi 2007 e delle somme dovute in relazione alla dichiarazione dei redditi 2003 con il credito scaturente dalla dichiarazione dei redditi 2002, l'omessa contabilizzazione della somma versata per il tributo dovuto in relazione all'anno 2010; l'omessa contabilizzazione delle somme di euro 665,00 e di euro 2.060,00, versate al professionista per mezzo di due assegni Org_4
Con i motivi in esame, l ha dedotto, a fondamento del diritto al Pt_1
pagamento della somma di euro 11.823,01, l'omesso rimborso del credito di imposta risultante dai modelli unici del 2009 e 2010 per l'importo rispettivo di 1.836,00 euro e di 633.00 euro, il pagamento di interessi legali maturati in relazione al colposo ritardo nella corresponsione della ultima tranche della cartella esattoriale n. 071200300269263-20, la contabilizzazione da parte del professionista di somme da questo versate nell'interesse del medesimo , quali risultanti dalla nota del Pt_1
24.11.2011 redatta dal ma versate in favore di una certa CP_1 [...]
, somme versate per una pratica di accatastamento, la richiesta di CP_6
onorari per la pratica di condono edilizio, l'omessa contabilizzazione della pag. 16/20 somma di € 657,77, versata il 5.4.2006 a mezzo assegno presso la
[...]
di Reggio Emilia in relazione al pagamento di tributo dovuto per Org_6
l'anno 2002.
Le dette contestazioni –comprese quelle relative alla nota del 24.11.2010 redatta dal da questo dedotta già in primo grado - sono poste a CP_1
fondamento della deduzione secondo cui le somme versate da esso appellante non ammontano a € 19.080,52, come quantificato dal CTU ma ad € 19.737,52, mentre gli onorari dovuti non ammontano ad € 4.933,00, come quantificati dal CTU, ma ad € 610,00.
Se pur il Tribunale, con l'incarico conferito al nominato CTU, abbia chiesto accertarsi, oltre alle irregolarità denunciate dall' nell'atto Pt_1
introduttivo - senza dunque considerare le nuove allegazioni di cui alla memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c. (nella quale si allega per la prima volta la doglianza relativa al ritardo con il quale sono stati corrisposti gli importi relativi alla cartella esattoriale n. 071200300269263 , relativa all'Irpef 1993), siccome deputata alla sola articolazione delle istanze istruttorie -, altresì, in generale i rapporti di dare e avere tra le parti con riferimento all'adempimento delle obbligazioni tributarie maturate a carico dell'odierno appellante negli anni 1991 e ss., di certo, tanto non legittima l'odierno appellante a dedurre, a fondamento del vantato diritto al pagamento della anzidetta somma di euro 11.823,01, inadempimenti del professionista diversi da quelli allegati in primo grado.
Come noto, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni pag. 17/20 giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine. Nella specie, è modificata la causa petendi, dal momento che l , come detto, Pt_1
deduce comportamenti inadempienti all'obbligo di espletare con diligenza il conferito incarico di curare le posizioni contabili del medesimo, diversi da quelli allegati in primo grado.
Il quarto motivo è inammissibile siccome non espone alcuna critica argomentata a quanto già deciso dalla gravata sentenza, mentre l'ultimo motivo attiene al rimborso delle spese sostenute in relazione al primo grado di giudizio, rimborso non spettante ex art. 91 c.p.c. in caso di soccombenza.
§ 5.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum con riduzione del 50% del compenso tabellare relativo alla fase istruttoria in ragione dell'attività in concreto espletata.
Le spese processuali sostenute da vanno distratte in Controparte_1
favore dell'avv. Griffo Diego Domenico dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma
1 bis del D.M. n. 55/14, richiesto nell'allegata nota spese, non rinvenendosi pag. 18/20 negli atti difensivi utilizzo di tecniche informatiche cui fa riferimento la detta disposizione normativa).
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 28/02/2018, a Parte_1 Controparte_1
e a avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_2
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, che Parte_1
liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Griffo Diego Domenico;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_2
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 1/02/2024.
pag. 19/20 Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
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