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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/04/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13193/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9.33 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO per parte ricorrente nonché l'avv.
Pace in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
L'avv. Canto preso atto della modifica del segmento debitorio contestato dall' , CP_1
comunica che la ricorrente ha pagato la somma come rielaborato dall'Istituto, con bonifico depositato agli atti;
pertanto, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese e compensi
L'avv. Pace aderisce alla richiesta di cessata materia con compensazione delle spese legali
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13193 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , e residente Parte_1 C.F._1
a Palermo in Via Boccioni Umberto n.224, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Canto per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, con sede in Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.9.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
di annullare il provvedimento del 9 Aprile 2024, con il quale l' le sollecitava il CP_2 pagamento della somma di euro 5.950,42, indebitamente percepita sulla pensione di invalidità
cat. INVCIV. n. 07141872, dal 01/10/2013 al 30/09/2014, atteso che in detto periodo era stata ricoverata in una struttura pubblica con retta a carico dello stato.
A sostegno del ricorso deduceva che nel periodo oggetto di contestazione era stata ricoverata presso l'istituto geriatrico siciliano, ma dal Marzo 2013 e fino a tutto il 24/09/2014 le somme dovute a titolo di retta per la degenza erano state puntualmente versate alla R.S.A.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda di cui CP_1
invocava il rigetto.
Con le note del 29.1.2025 l'Istituto previdenziale, alla luce delle difese di parte ricorrente,
dichiarava che in effetti era stata ricoverata a titolo gratuito soltanto nel Parte_1
periodo compreso tra il 16/10/2013 e il 28/12/2013, avendo per il restante periodo contribuito alle spese con retta a suo carico.
Pertanto “Sulla base di tali risultanze, la prestazione in data 20/12/2024 è stata ricostituita,
riducendo il periodo di ricovero a totale carico della struttura pubblica e dal ricalcolo è
scaturito un credito di importo pari ad euro 4.742,52, che andrà ad elidere contabilmente il
debito complessivo in origine contestato. Il segmento debitorio residuo resta legittimamente
ripetibile, poiché tempestivamente contestato.”
In data 24.3.2025 parte ricorrente depositava la ricevuta del bonifico attestante il pagamento a beneficio dell' , dell'importo di euro 1207,90 pari alla somma residua effettivamente CP_1
dovuta a titolo di indebito in seguito al riesame dell'Istituto.
All'odierna udienza i procuratori delle parti, preso atto della riduzione del segmento debitorio
CP_ da parte dell' e del relativo pagamento da parte del ricorrente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, rispettivamente, con la condanna e la compensazione delle spese processuali.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere. Infine, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca, ricorrono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile